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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg20378 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20378 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
DURA DAVIDE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Domenico Fontana 194/b,
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. DURA DAVIDE presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Domenico Fontana 194/b,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/11/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
01/02/2007 e che dalla loro unione nasceva la minore Per_1
l'11.07.2007, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi
1 al Presidente del Tribunale di Napoli in data 04.03.2021, era intervenuta separazione in forza di n. 2877/2021 del 26/03/2021 resa Pt_3
nel procedimento RG 22275/2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“• affidamento della figlia minore in via congiunta ad entrambi i Persona_2
genitori in via, con collocamento presso l'abitazione della madre sita in Napoli alla
Piazza VII Settembre 28.
• Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte da entrambi i coniugi di comune accordo, tenuto conto della capacità, della naturale inclinazione ed attitudine della piccola mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno adottate Per_1
separatamente da ciascun genitore;
• Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà Parte_2
vedere e tenere con sé la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé il martedi e il venerdi sera cenando e dormendo entrambi i giorni presso casa sua;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'angelo
e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà, con ciascuno dei due
2 genitori, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
10 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente cambi di recapito telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre comunicare all'altro coniuge eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
• Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 400,00 Parte_2
(quattrocento) a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
• L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
• Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutto quanto relativo a spese straordinarie necessarie, sostenute e a sostenersi per la figlia, purché debitamente documentate dal genitore anticipatario. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
• nulla a titolo di assegno divorzile.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 01/02/2007 (atto n.6, parte
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20378 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
DURA DAVIDE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Domenico Fontana 194/b,
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. DURA DAVIDE presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Domenico Fontana 194/b,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/11/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
01/02/2007 e che dalla loro unione nasceva la minore Per_1
l'11.07.2007, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi
1 al Presidente del Tribunale di Napoli in data 04.03.2021, era intervenuta separazione in forza di n. 2877/2021 del 26/03/2021 resa Pt_3
nel procedimento RG 22275/2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“• affidamento della figlia minore in via congiunta ad entrambi i Persona_2
genitori in via, con collocamento presso l'abitazione della madre sita in Napoli alla
Piazza VII Settembre 28.
• Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte da entrambi i coniugi di comune accordo, tenuto conto della capacità, della naturale inclinazione ed attitudine della piccola mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno adottate Per_1
separatamente da ciascun genitore;
• Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà Parte_2
vedere e tenere con sé la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé il martedi e il venerdi sera cenando e dormendo entrambi i giorni presso casa sua;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'angelo
e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà, con ciascuno dei due
2 genitori, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
10 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente cambi di recapito telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre comunicare all'altro coniuge eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
• Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 400,00 Parte_2
(quattrocento) a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
• L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
• Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutto quanto relativo a spese straordinarie necessarie, sostenute e a sostenersi per la figlia, purché debitamente documentate dal genitore anticipatario. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
• nulla a titolo di assegno divorzile.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 01/02/2007 (atto n.6, parte
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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