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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4264/2025 depositato il 23/10/2025, relativo alla sentenza n.
487/2010 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva il ricorso per ottemperanza di cui agli atti. Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito alla costituzione di parte resistente, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente rinunciava al ricorso con atto del 15/1/2026, formulando richiesta di compensazione delle spese di lite. Parte resistente nulla deduceva in ordine a tale richiesta e neppure formulava istanza di rimborso delle spese di lite. Pertanto,
è dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 44 Dlgs. 546/1992.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara estinto il ricorso ex art. 44 Dlgs. 546/1992;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 26/1/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4264/2025 depositato il 23/10/2025, relativo alla sentenza n.
487/2010 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva il ricorso per ottemperanza di cui agli atti. Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito alla costituzione di parte resistente, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente rinunciava al ricorso con atto del 15/1/2026, formulando richiesta di compensazione delle spese di lite. Parte resistente nulla deduceva in ordine a tale richiesta e neppure formulava istanza di rimborso delle spese di lite. Pertanto,
è dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 44 Dlgs. 546/1992.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara estinto il ricorso ex art. 44 Dlgs. 546/1992;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 26/1/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca