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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/08/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2968 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) il 20/01/1970, residente in [...] e (c.f.: Parte_2
) nato a [...] il [...] e ivi residente, entrambi elettivamente C.F._2 domiciliati in Licata (AG), via Cacici n. 3, presso lo studio dell'avv. Valeriano Truisi che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in calce all'atto di citazione in opposizione
* ATTORI OPPONENTI * contro
Controparte_1
(c.f.: ) con sede in Canicattì (AG) P.IVA_1
* CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE *
e nei confronti di con socio unico (c.f.: con sede legale in Conegliano Controparte_2 P.IVA_2
(TV) e per essa la mandataria già (c.f.: - p.iva: CP_3 CP_4 P.IVA_3
) con sede in Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Grotte (AG), viale della Vittoria n. 102, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Caltagirone, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem depositata il 18.11.2020 unitamente a “comparsa di costituzione e risposta”
* TERZA INTERVENUTA *
1 OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento - contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 21.10.2024 e comparsa conclusionali depositate il 18.12.2024.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 09 luglio 2018 la Parte_3
ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n.
[...]
826/2018 - R.G. n. 1685/2018) per la somma di € 5.734,00, oltre “gli interessi al saggio convenzionale” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di
[...]
e quale saldo debitore del conto corrente n. Parte_1 Parte_2
039/000566/81 con apertura di credito intrattenuto con la detta banca.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato a il Parte_1
18.07.2018, quest'ultima e hanno proposto tempestiva opposizione Parte_2 notificando il 21 settembre 2018, atto di citazione con domanda riconvenzionale con il quale hanno dedotto i seguenti motivi: “Usura originaria sul c/c n. 039/000566/81 con affidamento di euro 5.000,00; addebiti di nulle per assenza di causa e non pattuite;
presenza di spese, Pt_4 diverse da quelle tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite”.
Hanno, quindi, formulato al Tribunale le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: 1) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale del contratto per cui è causa e delle clausole in essi contenute per applicazione di tassi di interessi usurari originari, per addebito di C.M.S. nulle per assenza di causa e non pattuite, per la presenza di spese, diverse da quelle di tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite;
2) per l'effetto e in ogni caso dichiararsi nullo, annullabile, inefficace ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
3) rideterminarsi il dare-avere tra le parti in costanza del rapporto di c/c dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sul rapporto secondo i dettami di legge;
4) in via riconvenzionale, condannare la banca opposta, in relazione al ricalcolo ed anche alla nullità delle clausole ex art.
1815, comma 2 c.c. ed alle sue conseguenze, alla restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, CMS, spese e oneri per l'importo complessivo minimo indicato in citazione di € 5.805,97 ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia ovvero in subordine condannare la Banca opposta al pagamento di € 5.805,97 ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia quale indennità per arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore procuratore … antistatario”.
2 All'udienza di prima comparizione il Tribunale dichiarava la contumacia dell'opposta non costituitasi in giudizio;
quindi, preso Controparte_5 atto dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria avviata dagli opponenti, disponeva ctu contabile, nominando per il suo espletamento il dott. . Persona_1
Successivamente al deposito in data 08.07.2020 della relazione tecnica da parte del consulente d'ufficio, interveniva in giudizio la con socio unico e per Controparte_2 essa la mandataria depositando il 18 novembre 2020 “comparsa di costituzione e CP_3 risposta”, con la quale dopo aver rappresentato di essere “cessionaria tra gli altri del credito di cui al D.I. n. 826/2018 reso dal Tribunale Civile di Agrigento nel proc.to n. R.G. 1685/2018 - chiesto dalla … cedente il Parte_3 credito”, contestava i motivi di opposizione e la relazione del CTU e chiedeva al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione … e per l'effetto rigettarla;
- in conseguenza … confermare il D.I. n. 826/2018 … opposto;
ed in ogni caso condannare i signori
e al pagamento della somma di € 5.734,73 in favore di Parte_1 Parte_2
, quale mandataria della Controparte_6 Controparte_7
con socio unico, in persona del suo legale rapp.te p.t., cessionaria del credito della
[...] [...]
; - in conseguenza … rigettare la Controparte_8 domanda riconvenzionale proposta dagli attori e - in Parte_1 Parte_2 ogni caso rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale …; - condannare gli attori formali al pagamento delle spese di lite ed onorari di avvocato …; - condannare gli attori formali ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Alla successiva udienza tenutasi in data 08 marzo 2021, la parte opponente eccepiva
“l'inammissibilità della costituzione della poiché effettuata in modo irrituale e CP_3 chiede(va) pertanto dichiararsi l'estromissione dal presente giudizio di quest'ultima anche in considerazione del fatto che la stessa non ha indicato in comparsa la fonte della cessione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto”.
Con ordinanza riservata depositata il 03 giugno 2021, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.06.2022, il Giudice disponeva il richiamo del ctu al fine di chiarire “la modalità utilizzata per il calcolo del TAEG (risultato pari al 43,51%) esplicitando analiticamente il conteggio” e, più in particolare, “il rispetto del criterio indicato dal Giudice nel quesito di non cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi”.
Dall'integrazione alla consulenza, depositata dal CTU il 27.02.2023, emergeva che il
3 consulente aveva “considerato nel conteggio del TAEG ogni forma di interesse, sommando in particolare agli interessi intra fido anche quelli extra fido, ottenendo così il risultato di un tasso del 43,51%”; il Tribunale all'udienza del 28.11.2023 disponeva il richiamo del ctu per effettuare nuova verifica “dell'eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi intra fido ed extra fido, ma considerati separatamente e non cumulati tra di loro”.
Dopo vari rinvii, disposti prima per il deposito della nuova relazione del ctu e poi per la sua comparizione, all'udienza del 21 ottobre 2024 parte opponente chiedeva porsi la causa in decisione mentre parte intervenuta chiedeva disporsi la sostituzione del ctu e in subordine precisava le conclusioni;
il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali.
2. Ciò premesso in punto di fatto, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte opponente esperito la mediazione obbligatoria demandata dal Giudice - con provvedimento reso ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 all'udienza di prima comparizione del 29.01.2019 - che ha avuto esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. Sulla costituzione in giudizio della con socio unico e per essa Controparte_2 della mandataria e sull'istanza di estromissione dal giudizio di questa, ritualmente CP_3 avanzata dagli opponenti.
Deve innanzi tutto rilevarsi che l'atto di costituzione depositato in corso di causa in data 18 novembre 2020 dalla e per essa dalla seppure Controparte_2 CP_3 denominato “comparsa di costituzione e risposta”, deve essere correttamente qualificato come atto di intervento ex art. 111 c.p.c.
Secondo tale norma, infatti, “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. … In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire …”.
Inquadrato in tal modo l'atto responsivo della deve essere comunque disposta CP_3
l'estromissione della stessa dal presente giudizio, per carenza di prova in ordine alla propria titolarità del diritto oggetto di causa.
Mette conto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale bisogna, innanzitutto, accertare la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con orientamento ormai costante, ha
4 chiarito che, al di là delle eccezioni formulate dalla parte opponente, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante nel giudizio monitorio, così come quello del cessionario interveniente ex art. 111 c.p.c., è rilevabile di ufficio. Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello” (v. Corte di Appello di Napoli Sez.
Proprietà Industriale e Intellettuale, 23.09.2020, n. 3222; Cass. SS.UU. 2951/2016; Cass.
8758/2016; Cass. 943/2017; Cass. 11744/2018).
Nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione, ritualmente formulata dalla parte opponente alla prima udienza utile (08.03.2021), la società intervenuta ha così replicato: “rileva la correttezza e legittimità della costituzione della nella sua qualità di mandataria CP_3 della cessionaria del credito per cui è causa, azionato dalla Controparte_2 [...]
. Rileva che risulta depositato in atti copia dell'estratto della Controparte_9
Gazzetta Ufficiale da cui si evince che il credito rientra in un'operazione di cartolarizzazione ex
Legge 130/1999 e quindi contesta quanto dedotto ex adverso” (v. verbale udienza del
08.03.2021).
Ordunque, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24798 del 5 novembre 2020, ha precisato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Tale prova non risulta essere stata fornita nell'odierno giudizio dalla cessionaria che ha depositato solo ed esclusivamente l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione e null'altro.
In tale estratto si legge testualmente che (la "Società") comunica Controparte_2 che in data 7 dicembre 2018 (la "Data di Stipulazione") ha concluso con …
[...]
… (le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Parte_3
Cedente") 73 (settantatre') contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente, i "Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di Cessione"). In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di
5 identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 ed marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti …”. (v. estratto Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 144 del 13.12.2018, in atti).
Orbene, è evidente che la genericità della superiore comunicazione e la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione intercorso con la Controparte_5
e, soprattutto, dell'allegato nel quale sono stati espressamente “individuati … tutti i crediti pecuniari” oggetto della cessione, non consente al Giudice di verificare se all'interno di questa sia stato effettivamente ricompreso anche il debito dei sigg. e . Pt_1 Pt_2
In altri termini, dalla stessa G.U. emerge inequivocabilmente che le posizioni acquistate dalla dalla cedente sono analiticamente Controparte_2 Controparte_5 indicate in un documento allegato al contratto di cessione non versato, però, agli atti di causa dall'intervenuta.
Del tutto irrilevante è da ritenersi il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione poiché, come visto, non contiene l'individuazione specifica di quali siano gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi del contratto che possano consentire di identificare i debitori ceduti, restando così incerta la loro identificazione concreta.
Al riguardo, si rammenta che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale determina solamente l'esonero della cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e null'altro.
La mancanza della certezza documentale che il credito derivante dal contratto sottoscritto dagli opponenti con la sia stato Controparte_5 effettivamente ceduto, produce l'effetto di non poter ritenere sussistente la legittimazione della
Controparte_2
Per quanto sopra esposto, deve essere disposta l'estromissione dal giudizio della
[...] con socio unico e per essa della mandataria Controparte_2 CP_3
4. Venendo al merito della decisione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del
6 credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
4.1 Facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, emerge che, nel caso in esame,
l'opposta ha assolto Controparte_5 compiutamente all'onere probatorio gravante su di lei ex art. 2697 c.c. avendo documentato il proprio credito con la produzione nel fascicolo del procedimento monitorio sia del contratto di apertura di conto corrente bancario del 14.12.2005, contenente le condizioni del rapporto contrattuale, unitamente all'integrazione al prospetto delle condizioni economiche per apertura di credito e al prospetto di sintesi delle condizioni economiche, tutti debitamente sottoscritti dagli opponenti e (v. fascicolo monitorio e doc. n. 4 fascicolo opponenti), sia di tutti gli Pt_1 Pt_2 estratti conto riportanti i movimenti dalla sua apertura all'estinzione (v. fascicolo monitorio e doc.
n. 7 fascicolo opponenti) e dell'estratto autentico del conto corrente certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB.
È appena il caso di evidenziare che gli stessi opponenti non hanno effettuato alcun disconoscimento di tale documentazione né delle firme da loro apposte.
7 Irrilevante deve ritenersi la mancata costituzione in giudizio della Banca opposta poiché, la giurisprudenza di legittimità, sul presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), ha prospettato un principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14475/2015).
4.2 Dal canto loro, gli opponenti e non hanno affatto contestato i fatti Pt_1 Pt_2 costitutivi della pretesa azionata dalla banca opposta con il procedimento monitorio (e quindi l'esistenza e l'avvenuta sottoscrizione del contratto di conto corrente intercorso con la
[...]
) vertendo, come visto, le proprie lamentele sulla inesistenza del Controparte_5 credito a causa di: “usura originaria …; addebiti di nulle per assenza di causa e non Pt_4 pattuite;
presenza di spese, diverse da quelle tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite”.
A supporto delle proprie asserzioni hanno versato in atti consulenza tecnica di parte, redatta dal dottore commercialista che conclude evidenziando: Persona_2
- “l'applicazione di condizioni debordanti i limiti imposti dalla L. 108/96 in tema di usura originaria”, limitatamente alla clausola di interessi extra fido riconteggiata in 43,51% (e non anche di quella pattuita per gli interessi intra fido pari a 11,886%) a fronte di un tasso soglia del
18.810%;
- “l'addebito di nulle per assenza di causa e non pattuite”; Pt_4
- “la presenza di spese, diverse da quelle di tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite”;
- “il recupero a favore del cliente … di complessivi € 5.805,97”.
Tali conclusioni sono state pedissequamente trascritte e fatte proprie dal C.T.U. dott.
nella relazione depositata in data 08 luglio 2020. Persona_1
A fronte delle contestazioni sollevate dalla intervenuta Controparte_2 successivamente al deposito della relazione del ctu e, soprattutto, della lapalissiana erroneità dei calcoli effettuati dal ctu – che a fronte dei tassi indicati in contratto (6,990% intra fido e 14,00% extra fido) con l'inclusione delle medesime commissioni e spese ha determinato un TAEG effettivo dell'11,886% intra fido e del 43,51% (!) extra fido – il Giudice, all'esito della camera di consiglio del 13.06.2022, disponeva il richiamo del consulente d'ufficio “affinché chiarisca la modalità utilizzata per il calcolo del TAEG (risultato pari al 43,51%) esplicitando analiticamente
8 il conteggio nonché confermi il rispetto del criterio indicato dal Giudice nel quesito di non cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi”.
Dall'integrazione alla relazione di consulenza depositata solo il 27.02.2023, il ctu confermava che “il calcolo è stato eseguito in base agli interessi effettivamente applicati dalla banca, dunque, è stata considerata la somma di tutti i tassi previsti ed effettivamente rilevati quindi anche il tasso intra fido ed extra fido” (v. pag. 3 integrazione ctu).
Deve, pertanto, ritenersi del tutto inattendibile il dato del 43,51% rilevato dal ctp degli opponenti e dal ctu quale TAEG dell'interesse extra fido, poiché ottenuto sommando allo stesso anche il tasso pattuito intra fido.
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell' art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996
e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent.
04/11/2021, n. 31615).
Inoltre, considerato che relativamente al tasso di interesse intra fido non sussiste usura originaria (v. conclusioni ctu e ctp degli stessi opponenti), è opportuno ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, l'eventuale sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpirebbe solo la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem (e quindi nel caso in esame solo quella relativa agli interessi extra fido) non potendo ritenersi che la nullità si comunichi anche all'altra (valida) pattuizione che dispone l'applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia (nel caso in esame: tasso interessi intra fido).
Ciò conformemente al principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto” (Cass. Civ., Sez. I, 15.09.2017 n. 21470).
9 Ciò posto in punto di diritto, ritiene il Tribunale l'irrilevanza ai fini del decidere dell'eventuale accertamento del superamento del tasso soglia da parte dei pattuiti interessi extra fido – rimasto del tutto privo di prova, anche a causa dell'opposizione degli attori alla rinnovazione della ctu, manifestata da ultimo all'udienza del 21 ottobre 2024 – considerato che, come visto, la sanzione sarebbe quella dell'applicazione dei (validi) interessi intra fido in sostituzione di quelli extra fido, quando e se mai applicati.
In altri termini, in forza dei criteri di riparto sull'onere della prova previsti dall'art. 2697
c.c., incombeva sugli opponenti fornire la prova che, nel caso concreto, il tasso extra fido
(quand'anche usurario) era stato effettivamente applicato dalla Banca opposta, indicando specificatamente quando, nel caso concreto, ciò era avvenuto e contestandone specificatamente l'addebito.
Come sopra evidenziato, la parte che deduce la ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione, ha l'onere di dimostrare, o quantomeno allegare, gli elementi documentali in grado di corroborare la tesi sostenuta e legittimare un approfondimento istruttorio sul punto.
Nel caso in esame tale onere, incombente sugli opponenti, è rimasto del tutto inevaso.
I sigg. e non hanno, invero, fornito in giudizio alcuna prova in ordine Pt_1 Pt_2 all'effettiva applicazione del tasso di interesse extra fido da parte della società opposta.
Tale eccezione ben poteva da loro essere formulata in modo specifico e circostanziato, tenuto conto che la società opposta, oltre all'estratto conto con attestazione ex art. 50 TUB, aveva versato in giudizio - nella fase monitoria - la documentazione contrattuale e tutti gli estratti conto nei quali sono chiaramente indicati gli interessi e le spese via via conteggiati e applicati nel corso del rapporto.
Pertanto, parte opponente ben avrebbe potuto verificare tali conteggi e formulare una specifica contestazione indicando dettagliatamente quando fossero stati applicati gli interessi extra fido, ritenuti superiori al tasso soglia e non limitarsi genericamente (e in modo esplorativo) a domandare di “rideterminarsi il dare-avere tra le parti in costanza del rapporto di c/c ordinando il ricalcolo sul rapporto secondo i dettami di legge”.
Per le superiori considerazione, la domanda volta all'accertamento della “usura originaria sul c/c n. 039/000566/81 con affidamento” avanzata dagli opponenti deve essere rigettata.
4.3 Non meritevole di accoglimento risulta anche la richiesta di “dichiararsi la nullità e/o
l'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale del contratto per cui è causa e delle clausole in essi contenute … per addebito di nulle per assenza di causa e non pattuite, per la presenza di Pt_4
10 spese, diverse da quelle di tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite”.
Dall'esame del “prospetto delle condizioni economiche” allegato al contratto di conto corrente del 14.12.2005 (prodotto nella fase monitoria dalla e in questo giudizio di CP_5 opposizione dagli stessi opponenti, segnato come doc. n. 4) emerge chiaramente (v. pag. 1, sottoscritta in basso dagli opponenti) la previsione di una “Commissione trimestrale di massimo scoperto: 1%”, nonché alle pagine da 2 a 5 (anch'esse debitamente sottoscritte dagli opponenti)
l'elenco analitico di tutte le spese e commissioni pattuite, con i relativi costi.
Orbene, il contratto di c/c per cui è causa è stato stipulato nel 2005, quando non esisteva una normativa di riferimento per le commissioni bancarie e tutto (compreso l'addebito della commissione di massimo scoperto - CMS) era rimesso alla prassi e alla contrattazione tra banca e cliente.
E' opportuno ricordare che la giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento contrario all'applicazione della CMS, ritenuta priva di causa (Trib. Milano sent. n. 8896/2002; Trib. Lecce sent. del 11/03/2005; Trib. Monza sent. del 12/12/2005), si era poi espressa in favore della validità degli addebiti a titolo di CMS, ritenendo che questa non costituisse una componente degli interessi o una modalità di calcolo degli stessi, essendo invece destinata a remunerare una diversa prestazione della banca, consistente nell'integrale ed immediata messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito a semplice richiesta del cliente (Trib. Mantova, sent. del 02/02/2009).
La è stata poi, dal 2009 disciplinata dal legislatore con vari interventi: dapprima Pt_4 con l'art. 2 bis D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in L. n. 2 del 28.01.2009), poi con l'art. art. 2 D.L. n. 78 del 01.07.2009 (convertito in Legge n. 102 del 03.08.2009), e infine con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 bis del Testo Unico Bancario, inserito dall'articolo 6 bis, comma 1, del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del 22/12/2011) ed entrato in vigore il
28/12/2011.
Pertanto, nel caso in esame la C.M.S. validamente prevista nel contratto sottoscritto dalle parti nel 2005, doveva poi conformarsi, dopo il 2009 alle nuove disposizioni regolamentatrici di cui alle citate norme (le ultime due prevedenti anche un massimo del 0,5% trimestrale).
Ma anche con riguardo alla C.M.S. parte opponente non ha indicato se e quando, dopo il
2009, la abbia applicato detta commissione in misura superiore a quella prevista dalla CP_5 nuova intervenuta normativa.
Analoghe considerazioni debbono essere svolte anche con riferimento alla lamentata applicazione di generiche e non meglio precisate “spese … illegittime e non pattuite”.
Ne consegue che le contestazioni in ordine alla CMS e alle spese non meritano
11 accoglimento in quanto assolutamente generiche, non circostanziate e in totale assenza di prova della loro effettiva applicazione nel caso in esame da parte degli opponenti su cui, come visto, incombeva il relativo onere.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti.
5. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili considerata la mancata costituzione in giudizio dell'opposta Controparte_5
Le spese della CTU contabile, già liquidate con decreto depositato il 12.10.2021, sono poste definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2968/2018 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- estromette dal giudizio la con socio unico e per essa la mandataria Controparte_2
CP_3
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 826/2018 (R.G. n. 1685/2018) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 09.07.2018, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico degli opponenti le spese di C.T.U., già liquidate con provvedimento depositato il 12 ottobre 2021
Così deciso in Agrigento il 26/08/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2968 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) il 20/01/1970, residente in [...] e (c.f.: Parte_2
) nato a [...] il [...] e ivi residente, entrambi elettivamente C.F._2 domiciliati in Licata (AG), via Cacici n. 3, presso lo studio dell'avv. Valeriano Truisi che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in calce all'atto di citazione in opposizione
* ATTORI OPPONENTI * contro
Controparte_1
(c.f.: ) con sede in Canicattì (AG) P.IVA_1
* CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE *
e nei confronti di con socio unico (c.f.: con sede legale in Conegliano Controparte_2 P.IVA_2
(TV) e per essa la mandataria già (c.f.: - p.iva: CP_3 CP_4 P.IVA_3
) con sede in Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Grotte (AG), viale della Vittoria n. 102, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Caltagirone, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem depositata il 18.11.2020 unitamente a “comparsa di costituzione e risposta”
* TERZA INTERVENUTA *
1 OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento - contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 21.10.2024 e comparsa conclusionali depositate il 18.12.2024.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 09 luglio 2018 la Parte_3
ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n.
[...]
826/2018 - R.G. n. 1685/2018) per la somma di € 5.734,00, oltre “gli interessi al saggio convenzionale” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di
[...]
e quale saldo debitore del conto corrente n. Parte_1 Parte_2
039/000566/81 con apertura di credito intrattenuto con la detta banca.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato a il Parte_1
18.07.2018, quest'ultima e hanno proposto tempestiva opposizione Parte_2 notificando il 21 settembre 2018, atto di citazione con domanda riconvenzionale con il quale hanno dedotto i seguenti motivi: “Usura originaria sul c/c n. 039/000566/81 con affidamento di euro 5.000,00; addebiti di nulle per assenza di causa e non pattuite;
presenza di spese, Pt_4 diverse da quelle tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite”.
Hanno, quindi, formulato al Tribunale le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: 1) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale del contratto per cui è causa e delle clausole in essi contenute per applicazione di tassi di interessi usurari originari, per addebito di C.M.S. nulle per assenza di causa e non pattuite, per la presenza di spese, diverse da quelle di tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite;
2) per l'effetto e in ogni caso dichiararsi nullo, annullabile, inefficace ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
3) rideterminarsi il dare-avere tra le parti in costanza del rapporto di c/c dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sul rapporto secondo i dettami di legge;
4) in via riconvenzionale, condannare la banca opposta, in relazione al ricalcolo ed anche alla nullità delle clausole ex art.
1815, comma 2 c.c. ed alle sue conseguenze, alla restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, CMS, spese e oneri per l'importo complessivo minimo indicato in citazione di € 5.805,97 ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia ovvero in subordine condannare la Banca opposta al pagamento di € 5.805,97 ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia quale indennità per arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore procuratore … antistatario”.
2 All'udienza di prima comparizione il Tribunale dichiarava la contumacia dell'opposta non costituitasi in giudizio;
quindi, preso Controparte_5 atto dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria avviata dagli opponenti, disponeva ctu contabile, nominando per il suo espletamento il dott. . Persona_1
Successivamente al deposito in data 08.07.2020 della relazione tecnica da parte del consulente d'ufficio, interveniva in giudizio la con socio unico e per Controparte_2 essa la mandataria depositando il 18 novembre 2020 “comparsa di costituzione e CP_3 risposta”, con la quale dopo aver rappresentato di essere “cessionaria tra gli altri del credito di cui al D.I. n. 826/2018 reso dal Tribunale Civile di Agrigento nel proc.to n. R.G. 1685/2018 - chiesto dalla … cedente il Parte_3 credito”, contestava i motivi di opposizione e la relazione del CTU e chiedeva al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione … e per l'effetto rigettarla;
- in conseguenza … confermare il D.I. n. 826/2018 … opposto;
ed in ogni caso condannare i signori
e al pagamento della somma di € 5.734,73 in favore di Parte_1 Parte_2
, quale mandataria della Controparte_6 Controparte_7
con socio unico, in persona del suo legale rapp.te p.t., cessionaria del credito della
[...] [...]
; - in conseguenza … rigettare la Controparte_8 domanda riconvenzionale proposta dagli attori e - in Parte_1 Parte_2 ogni caso rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale …; - condannare gli attori formali al pagamento delle spese di lite ed onorari di avvocato …; - condannare gli attori formali ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Alla successiva udienza tenutasi in data 08 marzo 2021, la parte opponente eccepiva
“l'inammissibilità della costituzione della poiché effettuata in modo irrituale e CP_3 chiede(va) pertanto dichiararsi l'estromissione dal presente giudizio di quest'ultima anche in considerazione del fatto che la stessa non ha indicato in comparsa la fonte della cessione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto”.
Con ordinanza riservata depositata il 03 giugno 2021, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.06.2022, il Giudice disponeva il richiamo del ctu al fine di chiarire “la modalità utilizzata per il calcolo del TAEG (risultato pari al 43,51%) esplicitando analiticamente il conteggio” e, più in particolare, “il rispetto del criterio indicato dal Giudice nel quesito di non cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi”.
Dall'integrazione alla consulenza, depositata dal CTU il 27.02.2023, emergeva che il
3 consulente aveva “considerato nel conteggio del TAEG ogni forma di interesse, sommando in particolare agli interessi intra fido anche quelli extra fido, ottenendo così il risultato di un tasso del 43,51%”; il Tribunale all'udienza del 28.11.2023 disponeva il richiamo del ctu per effettuare nuova verifica “dell'eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi intra fido ed extra fido, ma considerati separatamente e non cumulati tra di loro”.
Dopo vari rinvii, disposti prima per il deposito della nuova relazione del ctu e poi per la sua comparizione, all'udienza del 21 ottobre 2024 parte opponente chiedeva porsi la causa in decisione mentre parte intervenuta chiedeva disporsi la sostituzione del ctu e in subordine precisava le conclusioni;
il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali.
2. Ciò premesso in punto di fatto, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte opponente esperito la mediazione obbligatoria demandata dal Giudice - con provvedimento reso ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 all'udienza di prima comparizione del 29.01.2019 - che ha avuto esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. Sulla costituzione in giudizio della con socio unico e per essa Controparte_2 della mandataria e sull'istanza di estromissione dal giudizio di questa, ritualmente CP_3 avanzata dagli opponenti.
Deve innanzi tutto rilevarsi che l'atto di costituzione depositato in corso di causa in data 18 novembre 2020 dalla e per essa dalla seppure Controparte_2 CP_3 denominato “comparsa di costituzione e risposta”, deve essere correttamente qualificato come atto di intervento ex art. 111 c.p.c.
Secondo tale norma, infatti, “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. … In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire …”.
Inquadrato in tal modo l'atto responsivo della deve essere comunque disposta CP_3
l'estromissione della stessa dal presente giudizio, per carenza di prova in ordine alla propria titolarità del diritto oggetto di causa.
Mette conto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale bisogna, innanzitutto, accertare la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con orientamento ormai costante, ha
4 chiarito che, al di là delle eccezioni formulate dalla parte opponente, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante nel giudizio monitorio, così come quello del cessionario interveniente ex art. 111 c.p.c., è rilevabile di ufficio. Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello” (v. Corte di Appello di Napoli Sez.
Proprietà Industriale e Intellettuale, 23.09.2020, n. 3222; Cass. SS.UU. 2951/2016; Cass.
8758/2016; Cass. 943/2017; Cass. 11744/2018).
Nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione, ritualmente formulata dalla parte opponente alla prima udienza utile (08.03.2021), la società intervenuta ha così replicato: “rileva la correttezza e legittimità della costituzione della nella sua qualità di mandataria CP_3 della cessionaria del credito per cui è causa, azionato dalla Controparte_2 [...]
. Rileva che risulta depositato in atti copia dell'estratto della Controparte_9
Gazzetta Ufficiale da cui si evince che il credito rientra in un'operazione di cartolarizzazione ex
Legge 130/1999 e quindi contesta quanto dedotto ex adverso” (v. verbale udienza del
08.03.2021).
Ordunque, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24798 del 5 novembre 2020, ha precisato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Tale prova non risulta essere stata fornita nell'odierno giudizio dalla cessionaria che ha depositato solo ed esclusivamente l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione e null'altro.
In tale estratto si legge testualmente che (la "Società") comunica Controparte_2 che in data 7 dicembre 2018 (la "Data di Stipulazione") ha concluso con …
[...]
… (le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Parte_3
Cedente") 73 (settantatre') contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente, i "Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di Cessione"). In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di
5 identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 ed marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti …”. (v. estratto Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 144 del 13.12.2018, in atti).
Orbene, è evidente che la genericità della superiore comunicazione e la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione intercorso con la Controparte_5
e, soprattutto, dell'allegato nel quale sono stati espressamente “individuati … tutti i crediti pecuniari” oggetto della cessione, non consente al Giudice di verificare se all'interno di questa sia stato effettivamente ricompreso anche il debito dei sigg. e . Pt_1 Pt_2
In altri termini, dalla stessa G.U. emerge inequivocabilmente che le posizioni acquistate dalla dalla cedente sono analiticamente Controparte_2 Controparte_5 indicate in un documento allegato al contratto di cessione non versato, però, agli atti di causa dall'intervenuta.
Del tutto irrilevante è da ritenersi il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione poiché, come visto, non contiene l'individuazione specifica di quali siano gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi del contratto che possano consentire di identificare i debitori ceduti, restando così incerta la loro identificazione concreta.
Al riguardo, si rammenta che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale determina solamente l'esonero della cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e null'altro.
La mancanza della certezza documentale che il credito derivante dal contratto sottoscritto dagli opponenti con la sia stato Controparte_5 effettivamente ceduto, produce l'effetto di non poter ritenere sussistente la legittimazione della
Controparte_2
Per quanto sopra esposto, deve essere disposta l'estromissione dal giudizio della
[...] con socio unico e per essa della mandataria Controparte_2 CP_3
4. Venendo al merito della decisione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del
6 credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
4.1 Facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, emerge che, nel caso in esame,
l'opposta ha assolto Controparte_5 compiutamente all'onere probatorio gravante su di lei ex art. 2697 c.c. avendo documentato il proprio credito con la produzione nel fascicolo del procedimento monitorio sia del contratto di apertura di conto corrente bancario del 14.12.2005, contenente le condizioni del rapporto contrattuale, unitamente all'integrazione al prospetto delle condizioni economiche per apertura di credito e al prospetto di sintesi delle condizioni economiche, tutti debitamente sottoscritti dagli opponenti e (v. fascicolo monitorio e doc. n. 4 fascicolo opponenti), sia di tutti gli Pt_1 Pt_2 estratti conto riportanti i movimenti dalla sua apertura all'estinzione (v. fascicolo monitorio e doc.
n. 7 fascicolo opponenti) e dell'estratto autentico del conto corrente certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB.
È appena il caso di evidenziare che gli stessi opponenti non hanno effettuato alcun disconoscimento di tale documentazione né delle firme da loro apposte.
7 Irrilevante deve ritenersi la mancata costituzione in giudizio della Banca opposta poiché, la giurisprudenza di legittimità, sul presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), ha prospettato un principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14475/2015).
4.2 Dal canto loro, gli opponenti e non hanno affatto contestato i fatti Pt_1 Pt_2 costitutivi della pretesa azionata dalla banca opposta con il procedimento monitorio (e quindi l'esistenza e l'avvenuta sottoscrizione del contratto di conto corrente intercorso con la
[...]
) vertendo, come visto, le proprie lamentele sulla inesistenza del Controparte_5 credito a causa di: “usura originaria …; addebiti di nulle per assenza di causa e non Pt_4 pattuite;
presenza di spese, diverse da quelle tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite”.
A supporto delle proprie asserzioni hanno versato in atti consulenza tecnica di parte, redatta dal dottore commercialista che conclude evidenziando: Persona_2
- “l'applicazione di condizioni debordanti i limiti imposti dalla L. 108/96 in tema di usura originaria”, limitatamente alla clausola di interessi extra fido riconteggiata in 43,51% (e non anche di quella pattuita per gli interessi intra fido pari a 11,886%) a fronte di un tasso soglia del
18.810%;
- “l'addebito di nulle per assenza di causa e non pattuite”; Pt_4
- “la presenza di spese, diverse da quelle di tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite”;
- “il recupero a favore del cliente … di complessivi € 5.805,97”.
Tali conclusioni sono state pedissequamente trascritte e fatte proprie dal C.T.U. dott.
nella relazione depositata in data 08 luglio 2020. Persona_1
A fronte delle contestazioni sollevate dalla intervenuta Controparte_2 successivamente al deposito della relazione del ctu e, soprattutto, della lapalissiana erroneità dei calcoli effettuati dal ctu – che a fronte dei tassi indicati in contratto (6,990% intra fido e 14,00% extra fido) con l'inclusione delle medesime commissioni e spese ha determinato un TAEG effettivo dell'11,886% intra fido e del 43,51% (!) extra fido – il Giudice, all'esito della camera di consiglio del 13.06.2022, disponeva il richiamo del consulente d'ufficio “affinché chiarisca la modalità utilizzata per il calcolo del TAEG (risultato pari al 43,51%) esplicitando analiticamente
8 il conteggio nonché confermi il rispetto del criterio indicato dal Giudice nel quesito di non cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi”.
Dall'integrazione alla relazione di consulenza depositata solo il 27.02.2023, il ctu confermava che “il calcolo è stato eseguito in base agli interessi effettivamente applicati dalla banca, dunque, è stata considerata la somma di tutti i tassi previsti ed effettivamente rilevati quindi anche il tasso intra fido ed extra fido” (v. pag. 3 integrazione ctu).
Deve, pertanto, ritenersi del tutto inattendibile il dato del 43,51% rilevato dal ctp degli opponenti e dal ctu quale TAEG dell'interesse extra fido, poiché ottenuto sommando allo stesso anche il tasso pattuito intra fido.
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell' art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996
e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent.
04/11/2021, n. 31615).
Inoltre, considerato che relativamente al tasso di interesse intra fido non sussiste usura originaria (v. conclusioni ctu e ctp degli stessi opponenti), è opportuno ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, l'eventuale sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpirebbe solo la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem (e quindi nel caso in esame solo quella relativa agli interessi extra fido) non potendo ritenersi che la nullità si comunichi anche all'altra (valida) pattuizione che dispone l'applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia (nel caso in esame: tasso interessi intra fido).
Ciò conformemente al principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto” (Cass. Civ., Sez. I, 15.09.2017 n. 21470).
9 Ciò posto in punto di diritto, ritiene il Tribunale l'irrilevanza ai fini del decidere dell'eventuale accertamento del superamento del tasso soglia da parte dei pattuiti interessi extra fido – rimasto del tutto privo di prova, anche a causa dell'opposizione degli attori alla rinnovazione della ctu, manifestata da ultimo all'udienza del 21 ottobre 2024 – considerato che, come visto, la sanzione sarebbe quella dell'applicazione dei (validi) interessi intra fido in sostituzione di quelli extra fido, quando e se mai applicati.
In altri termini, in forza dei criteri di riparto sull'onere della prova previsti dall'art. 2697
c.c., incombeva sugli opponenti fornire la prova che, nel caso concreto, il tasso extra fido
(quand'anche usurario) era stato effettivamente applicato dalla Banca opposta, indicando specificatamente quando, nel caso concreto, ciò era avvenuto e contestandone specificatamente l'addebito.
Come sopra evidenziato, la parte che deduce la ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione, ha l'onere di dimostrare, o quantomeno allegare, gli elementi documentali in grado di corroborare la tesi sostenuta e legittimare un approfondimento istruttorio sul punto.
Nel caso in esame tale onere, incombente sugli opponenti, è rimasto del tutto inevaso.
I sigg. e non hanno, invero, fornito in giudizio alcuna prova in ordine Pt_1 Pt_2 all'effettiva applicazione del tasso di interesse extra fido da parte della società opposta.
Tale eccezione ben poteva da loro essere formulata in modo specifico e circostanziato, tenuto conto che la società opposta, oltre all'estratto conto con attestazione ex art. 50 TUB, aveva versato in giudizio - nella fase monitoria - la documentazione contrattuale e tutti gli estratti conto nei quali sono chiaramente indicati gli interessi e le spese via via conteggiati e applicati nel corso del rapporto.
Pertanto, parte opponente ben avrebbe potuto verificare tali conteggi e formulare una specifica contestazione indicando dettagliatamente quando fossero stati applicati gli interessi extra fido, ritenuti superiori al tasso soglia e non limitarsi genericamente (e in modo esplorativo) a domandare di “rideterminarsi il dare-avere tra le parti in costanza del rapporto di c/c ordinando il ricalcolo sul rapporto secondo i dettami di legge”.
Per le superiori considerazione, la domanda volta all'accertamento della “usura originaria sul c/c n. 039/000566/81 con affidamento” avanzata dagli opponenti deve essere rigettata.
4.3 Non meritevole di accoglimento risulta anche la richiesta di “dichiararsi la nullità e/o
l'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale del contratto per cui è causa e delle clausole in essi contenute … per addebito di nulle per assenza di causa e non pattuite, per la presenza di Pt_4
10 spese, diverse da quelle di tenuta conto, nulle perché illegittime e non pattuite”.
Dall'esame del “prospetto delle condizioni economiche” allegato al contratto di conto corrente del 14.12.2005 (prodotto nella fase monitoria dalla e in questo giudizio di CP_5 opposizione dagli stessi opponenti, segnato come doc. n. 4) emerge chiaramente (v. pag. 1, sottoscritta in basso dagli opponenti) la previsione di una “Commissione trimestrale di massimo scoperto: 1%”, nonché alle pagine da 2 a 5 (anch'esse debitamente sottoscritte dagli opponenti)
l'elenco analitico di tutte le spese e commissioni pattuite, con i relativi costi.
Orbene, il contratto di c/c per cui è causa è stato stipulato nel 2005, quando non esisteva una normativa di riferimento per le commissioni bancarie e tutto (compreso l'addebito della commissione di massimo scoperto - CMS) era rimesso alla prassi e alla contrattazione tra banca e cliente.
E' opportuno ricordare che la giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento contrario all'applicazione della CMS, ritenuta priva di causa (Trib. Milano sent. n. 8896/2002; Trib. Lecce sent. del 11/03/2005; Trib. Monza sent. del 12/12/2005), si era poi espressa in favore della validità degli addebiti a titolo di CMS, ritenendo che questa non costituisse una componente degli interessi o una modalità di calcolo degli stessi, essendo invece destinata a remunerare una diversa prestazione della banca, consistente nell'integrale ed immediata messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito a semplice richiesta del cliente (Trib. Mantova, sent. del 02/02/2009).
La è stata poi, dal 2009 disciplinata dal legislatore con vari interventi: dapprima Pt_4 con l'art. 2 bis D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in L. n. 2 del 28.01.2009), poi con l'art. art. 2 D.L. n. 78 del 01.07.2009 (convertito in Legge n. 102 del 03.08.2009), e infine con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 bis del Testo Unico Bancario, inserito dall'articolo 6 bis, comma 1, del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del 22/12/2011) ed entrato in vigore il
28/12/2011.
Pertanto, nel caso in esame la C.M.S. validamente prevista nel contratto sottoscritto dalle parti nel 2005, doveva poi conformarsi, dopo il 2009 alle nuove disposizioni regolamentatrici di cui alle citate norme (le ultime due prevedenti anche un massimo del 0,5% trimestrale).
Ma anche con riguardo alla C.M.S. parte opponente non ha indicato se e quando, dopo il
2009, la abbia applicato detta commissione in misura superiore a quella prevista dalla CP_5 nuova intervenuta normativa.
Analoghe considerazioni debbono essere svolte anche con riferimento alla lamentata applicazione di generiche e non meglio precisate “spese … illegittime e non pattuite”.
Ne consegue che le contestazioni in ordine alla CMS e alle spese non meritano
11 accoglimento in quanto assolutamente generiche, non circostanziate e in totale assenza di prova della loro effettiva applicazione nel caso in esame da parte degli opponenti su cui, come visto, incombeva il relativo onere.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti.
5. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili considerata la mancata costituzione in giudizio dell'opposta Controparte_5
Le spese della CTU contabile, già liquidate con decreto depositato il 12.10.2021, sono poste definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2968/2018 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- estromette dal giudizio la con socio unico e per essa la mandataria Controparte_2
CP_3
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 826/2018 (R.G. n. 1685/2018) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 09.07.2018, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico degli opponenti le spese di C.T.U., già liquidate con provvedimento depositato il 12 ottobre 2021
Così deciso in Agrigento il 26/08/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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