Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9150 – 2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.M., Dott.
Paola Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9150/2022 del R.G.A.C., Procedimento di
Cognizione ex artt.163 e ss. c.p.c., avente ad oggetto “proprietà”
TRA
, (c.f. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Alessandro Romano
Attore
E
, nato a [...], IL 15.04.1958, c.f. CP_1
, residente in [...]
Bramante n.ro 58, int. 3, sig.ra , nata a [...] Controparte_2
(NA), il 06.10.1961, c.f. residente in C.F._3
Frattamaggiore (NA), alla via Cumana, n.ro 37, s.a. p.l,, sig. CP_3
nato a [...] il [...], c.f.
[...]
residente in [...]
n.ro 37 p.l., sig.ra , nata il [...] a [...] Controparte_4
(NA), c.f. residente in [...]
Cumana, n.ro 37, s.a.p.2 int.4, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.to Ageo Piscopo nonché Avv.to p. Pasquale Miele,
c.f. C.F._6
1
Convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 marzo 2024 il Giudice adito assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§ §§§ §§§
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 19.12.2022 notificato regolarmente notificato l'attore conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, i sigg.ri
[...]
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
assumendo di essere proprietari di un “ , destinato al ricovero dei Parte_2
mezzi, in virtù di titoli di provenienza allegati all'atto introduttivo. Asseriva, che in virtù di un nuovo accatastamento, presumibilmente avvenuto con la stipula di un nuovo atto del 2014, la proprietà di parte attrice risultava essere soppressa e per tale motivo chiedeva accertarsi la proprietà oggetto di causa, dichiarando nullo e/o annullabile l'atto notarile a ministero del Notaio Per_1
di Sant'Antimo, Rep. 59508 del 14.02.2014, registrato il 04.03.2014. Per
l'effetto chiedeva ordinare la trascrizione dell'adottanda sentenza ed all'Agenzia delle Entrate, di eseguire la voltura per l'accatastamento ed ogni relativa annotazione e variazione, con esonero da responsabilità ed infine condannare parte convenuta al risarcimento dei danni sofferti dalla parte attrice con la corresponsione di una indennità per la illegittima detenzione del bene oggetto di causa. Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta i convenuti, impugnando integralmente la domanda, improponibile,
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improcedibile, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto. Le parti convenute evidenziavano la pretestuosità della domanda perché in assenza di valido ed attuale titolo legittimante la propria pretesa.
All'udienza del 7 marzo 2023, il giudice concedeva i termini di cui all'art.183, 6 co. cpc.
All'udienza del 9 gennaio 2024 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice adito all'udienza del 28 marzo 2024 assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Preliminarmente, si osserva che corretto è l'inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito delle ipotesi a tutela e dirette al definitivo accertamento della proprietà; le relative azioni, classificate come “petitorie”, regolate agli artt. 948 e ss. c.c., sono esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto.
Tali azioni hanno natura reale, in quanto volte a far valere un diritto reale;
nello specifico, la fattispecie dedotta in giudizio può essere inquadrata come azione di mero accertamento della proprietà, riconosciuta a chi ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà su un determinato bene, ed è rivolta, pertanto, non già a recuperare un bene proprio, ma a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà dello stesso.
Sul punto, in tema di onere probatorio, la Suprema Corte precisava, in un primo tempo, che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l'onere della "probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando
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l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. Civ., sez. II, 29.11.2016
–18.01.2017, n. 1210; Cass. Civ. 14.04.2005 n. 7777; Cass. Civ. 09.06.2000
n. 7894). In altre pronunce, viceversa, si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene;
secondo detto orientamento, recente e maggioritario, non è possibile ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione (Cass. Civ. SS.UU. 28.03.2014 n. 7305; Cass. Civ.
22.01.2000, n. 696).
Da ultimo, definitivamente risolvendo il contrasto, è stato sancito che colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. Civ., II sez.,
Ordinanza 06.05.2019 n. 11767).
Premesso detto inquadramento giurisprudenziale, entrando nel merito della causa, occorre rilevare che ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda, dirimente e necessaria è risultata la mancanza di ogni atto legittimante la pretesa attorea.
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Per tali motivi ritiene il Giudicante che la domanda proposta dall'attore è infondata e, quindi, non può essere accolta.
Anzitutto, si osserva che parte attorea non abbia assolto l'onere probatorio, non versando in atti prova documentale e per atto pubblico, della pretesa proprietà sull'oggetto controverso, né risulta pienamente provata l'acquisto originario per intervenuta usucapione della stessa.
Nella specie, seppure in assenza di valido ed attuale titolo legittimante la propria pretesa, l'attore rivendica la proprietà di una porzione del Parte_2
intendendo strumentalmente sfruttare un errore nella consistenza catastale di atti risalenti a decenni. La proprietà del cespite nella sua intera attuale consistenza è dei convenuti in base a regolare continuità di trascrizioni ed a nulla possono rilevare errori materiali nella indicazione della consistenza catastale essendo il Catasto urbano meramente dichiarativo e non avendo alcun valore ai fini della attribuzione o riconoscimento della proprietà immobiliare. Vale, in tema di proprietà immobiliare esclusivamente la ricognizione dei titoli di proprietà e la continuità delle trascrizioni in ordine ai trasferimenti succedutisi e, sotto tale profilo, appare incontestabile la titolarità della piena proprietà dei convenuti per il bene per cui è causa. In ogni caso, in virtù delle successive trascrizioni, giammai agli odierni proprietari possono essere opposti , quali terzi estranei ed in buona fede, eventuali errori o vizi, comunque sanabili, peraltro non riconosciuti ed anzi negati in questa sede, laddove riscontrati in precedenti titoli di proprietà .
Allo stato la consistenza catastale è quella indicata nell'atto che ha attribuito la proprietà ai comparenti, stipulato il 14.02.2014, per ministero del Notaio
con il quale veniva attribuito il cespite nella sua attuale consistenza e Per_1
regolare provenienza.
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Dalle risultanze istruttorie e documentali quali la relazione tecnica asseverata dall'Arch. e l'atto di donazione divisione del 04.03.2011, Persona_2
emerge la evidente infondatezza della domanda di parte attorea, ribadendo che la porzione del un “ , destinato al ricovero dei mezzi Parte_2
appartiene alla proprietà esclusiva dei convenuti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza secondo lo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice
Onorario Dr.ssa Odorino Paola, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attore.
3) Condanna l'attore a rifondere in favore dei convenuti le spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per onorari, oltre le spese generali pari al 15 % degli onorari IVA, se dovuta, e CPA come per Legge.
Così decisa in Aversa, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Odorino
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