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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1343/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1343 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vittoria RICCOTTI, giusta procura in atti;
E
(C.F. ) nata ad Halle in [...] il CP_1 C.F._2
18.03.1973, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Edoardo CAPPELLO e Paola
GIANNONE, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato 24.07.2025, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Scicli in data 24.10.1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scicli nell'anno 1998, parte II, Serie A, atto n. 84 alle condizioni meglio specificate in ricorso;
hanno rappresentato che dall'unione sono nate due figlie di cui nata a Persona_1
Desio il 17.8.2003 e nata a [...] il [...], Persona_2
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 12.09.2023;
hanno dedotto che le figlie oramai maggiorenni sono economicamente indipendenti;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
*********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 12.09.2023 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Scicli Via Berlino n. 14, di proprietà di entrambi i ricorrenti per la quota di ½ ciascuno è assegnata al Sig. , unitamente agli arredi ivi Parte_1 contenuti;
2. Il pagamento del mutuo bancario, acceso intorno al 2011, in ragione dell'acquisto della casa coniugale di Via Berlino n. 14 di Scicli, (RG), intestato ai Sigg.ri e Pt_1
, verrà onorato tramite il pagamento della rata mensile da parte di entrambi, CP_1 ciascuno nella misura del 50% della stessa;
3. Il conto bancario cointestato ai coniugi , intrattenuto presso la CP_2
Banca Intesa San Paolo, filiale di Scicli (Iban [...]), rimarrà quindi attivo e ciascuna delle parti provvederà al versamento della quota del 50% della rata mensile del mutuo di cui al punto 2 entro giorno 20 del mese precedente;
4. Il summenzionato conto corrente cointestato verrà, quindi, estinto in seguito all'estinzione del mutuo cointestato di cui al punto 2;
5. Nessun mantenimento ordinario verrà posto a carico dei ricorrenti in favore delle figlie maggiorenni, posto che le stesse risultano economicamente autosufficienti;
6. I ricorrenti si impegnano, comunque, a contribuire nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate dalle figlie Per_
e , previamente concordate con ciascuna di esse o comunque tramite Per_1 esibizione di ricevuta, a mezzo versamento sui conti correnti intestati a ciascuna delle figlie
e segnatamente LT93325007013930183 per quanto riguarda la figlia e Per_1
Per_ [...]EM001465141per quanto riguarda la figlia;
7. Le parti dichiarano, altresì, di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3
8. I coniugi dichiarano, infine, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili oggetto di comunione, quali elementi di arredo della casa coniugale, nonché i regali di nozze, e danno reciprocamente atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Il Tribunale prende atto degli accordi intercorsi tra le parti, non contrastanti norme di legge e vertenti su diritti disponibili dei ricorrenti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in causa del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Scicli in data 24.10.1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Scicli nell'anno 1998, parte II, Serie A, atto n. 84;
-prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al mantenimento reciproco, siccome concordati dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1343 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vittoria RICCOTTI, giusta procura in atti;
E
(C.F. ) nata ad Halle in [...] il CP_1 C.F._2
18.03.1973, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Edoardo CAPPELLO e Paola
GIANNONE, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato 24.07.2025, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Scicli in data 24.10.1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scicli nell'anno 1998, parte II, Serie A, atto n. 84 alle condizioni meglio specificate in ricorso;
hanno rappresentato che dall'unione sono nate due figlie di cui nata a Persona_1
Desio il 17.8.2003 e nata a [...] il [...], Persona_2
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 12.09.2023;
hanno dedotto che le figlie oramai maggiorenni sono economicamente indipendenti;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
*********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 12.09.2023 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Scicli Via Berlino n. 14, di proprietà di entrambi i ricorrenti per la quota di ½ ciascuno è assegnata al Sig. , unitamente agli arredi ivi Parte_1 contenuti;
2. Il pagamento del mutuo bancario, acceso intorno al 2011, in ragione dell'acquisto della casa coniugale di Via Berlino n. 14 di Scicli, (RG), intestato ai Sigg.ri e Pt_1
, verrà onorato tramite il pagamento della rata mensile da parte di entrambi, CP_1 ciascuno nella misura del 50% della stessa;
3. Il conto bancario cointestato ai coniugi , intrattenuto presso la CP_2
Banca Intesa San Paolo, filiale di Scicli (Iban [...]), rimarrà quindi attivo e ciascuna delle parti provvederà al versamento della quota del 50% della rata mensile del mutuo di cui al punto 2 entro giorno 20 del mese precedente;
4. Il summenzionato conto corrente cointestato verrà, quindi, estinto in seguito all'estinzione del mutuo cointestato di cui al punto 2;
5. Nessun mantenimento ordinario verrà posto a carico dei ricorrenti in favore delle figlie maggiorenni, posto che le stesse risultano economicamente autosufficienti;
6. I ricorrenti si impegnano, comunque, a contribuire nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate dalle figlie Per_
e , previamente concordate con ciascuna di esse o comunque tramite Per_1 esibizione di ricevuta, a mezzo versamento sui conti correnti intestati a ciascuna delle figlie
e segnatamente LT93325007013930183 per quanto riguarda la figlia e Per_1
Per_ [...]EM001465141per quanto riguarda la figlia;
7. Le parti dichiarano, altresì, di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3
8. I coniugi dichiarano, infine, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili oggetto di comunione, quali elementi di arredo della casa coniugale, nonché i regali di nozze, e danno reciprocamente atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Il Tribunale prende atto degli accordi intercorsi tra le parti, non contrastanti norme di legge e vertenti su diritti disponibili dei ricorrenti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in causa del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Scicli in data 24.10.1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Scicli nell'anno 1998, parte II, Serie A, atto n. 84;
-prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al mantenimento reciproco, siccome concordati dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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