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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25789/2020 cui sono riuniti:
N.R.G. 25792/2020
N.R.G. 25795/2020
N.R.G. 25797/2020
N.R.G. 25799/2020
N.R.G. 25804/2020
N.R.G. 25805/2020
N.R.G. 25807/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 25789/2020 - cui sono riunite la n. r.g. 25792/2020,
la n. r.g. 25795/2020, la n. r.g. 25797/2020, la n. r.g. 25799/2020, la n. r.g. 25804/2020, la n. r.g.
25805/2020, la n. r.g. 25807/2020 - promossa da:
1) Parte_1
2) , ; CP_1 CP_2
3) Controparte_3
4) Controparte_4
5) , ; Controparte_5 Controparte_6
pagina 1 di 8 6) ; CP_7
7) CP_8
8) ; Controparte_9 rappresentati e difesi tutti dall'avv. VITO SOLA, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ugo De Carolis, n. 31, presso lo studio dell'avv. VITO SOLA;
ATTORI
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_10
ALESSANDRO GIANNUZZI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Antonelli, n. 3, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO GIANNUZZI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor – proprietario di un'unità Parte_1 immobiliare con cantina di pertinenza all'interno del Controparte_11
Roma – ha evocato in giudizio per ivi sentirla condannare ex art. 2051 c.c., sulla CP_10
base delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo, di cui al n. 65161/2018 r.g., azionato dal medesimo avverso la stessa Società, al risarcimento dei danni derivanti dal CP_11
danneggiamento della sua cantina a causa della rottura, avvenuta in data 9 ottobre 2018, di un tratto di condotta della convenuta, posto dinanzi al medesimo CP_11
Si è costituita con memoria di risposta l' che ha contestato l'avversa domanda, di CP_10
cui ha chiesto il rigetto.
Per ragioni di connessione oggettiva alla presente causa sono state riunite quelle di cui ai nn.
25795/2020, 25797/2020, 25799/2020, 25804/2020, 25805/2020, 25807/2020, rispettivamente proposte dai IG e , dal signor dal signor dai IG CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e , dal signor dal signor dal signor CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
nei confronti di .
[...] CP_10 pagina 2 di 8 Sulla base degli atti di causa, le domande risultano fondate, sì da essere accolte nei termini che si vanno ad illustrare.
Occorre premettere che il giudizio, già trattenuto in decisione, è stato rimesso sul ruolo al fine di chiedere al ctu del precedente procedimento d'istruzione preventiva di indicare sulla base degli atti di causa l'importo da corrispondere ad ognuno dei condomini danneggiati.
Alcune considerazioni si impongono.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass.12663/2024).
L'allagamento per cui è causa è stato ricondotto dal consulente tecnico di ufficio alla rottura di una condotta della Società convenuta.
Nel procedimento d'istruzione preventiva (di cui al n. 65161/2018 r.g) che ha preceduto il presente giudizio, il ctu ha appurato che la condotta, la cui rottura ha cagionato l'allagamento dello scantinato del (a circa m 4 al di sotto del livello stradale), era costituita da una tubazione in ghisa del CP_11
diametro di 3 pollici (circa mm 80 interni) con una pressione di esercizio di circa 4 bar, interrata ad una profondità di cm 160.
Sulla base delle proprie conoscenze d'idraulica, l'ing. ha calcolato che dalla falla della Per_1
condotta è fuoriuscita una quantità di acqua di almeno un metro cubo al minuto: un simile deflusso di acqua, protrattosi per alcune ore, può spiegare l'evento dannoso verificatosi.
Sulla base delle tracce d'acqua rimaste sulle pareti, il livello raggiunto dall'allagamento è stato misurato dal ctu in cm 108 dal pavimento.
Incidentalmente. si evidenzia come all'esterno dello stabile condominiale si sia creata una voragine in corrispondenza del numero civico 5 di . CP_11
pagina 3 di 8 La grande portata di acqua in pressione sotto la pavimentazione stradale ha inizialmente saturato il terreno, così come si può imbibire una spugna, fino a raggiungere la base del muro di contenimento della strada a confine con l'edificio di via Cesio Basso, n. 5, a circa m 2,5 di distanza;
qui ha trovato la via di fuga costituita dal pavimento delle cantine.
Secondo l'ausiliare del giudice, la differenza di quota delle cantine rispetto a quella della condotta è pari a m 1,5 quindi questo dislivello ha favorito la dispersione dell'acqua dalla tubatura rotta, posta più in alto.
Una volta apertasi la via, l'acqua ha potuto defluire svuotando il volume di terreno circostante la tubazione, fino a realizzare la voragine di cui si è scritto.
Nel corso dei sopralluoghi all'epoca effettuati, l'ing. è potuto entrare nelle cantine ed in due di Per_1
esse ha verificato la presenza di un rilevante dissesto del pavimento: notevolmente rialzato - in alcuni punti fino a cm 15 - ed in prossimità dell'intercapedine il pavimento è risultato addirittura scomposto, con i mattoni fuoriusciti completamente dalla propria sede.
Verificata la sussistenza di un evento dannoso, dopo aver appurato i relativi profili eziologici si procede ora alla valutazione dei danni allegati da ciascuno degli attori, sulla base delle risultanze del supplemento di ctu.
La quantificazione del risarcimento per equivalente spettante ad ognuno degli attori si fonderà sulla superficie dei locali danneggiati, di proprietà di ciascuno.
La valutazione dei costi di restauro edile, nel caso dei condomini e comprende anche CP_7 CP_4
i costi di rifacimento della pavimentazione.
Occorre sottolineare, infatti, come le cantine dei IG e di siano state quelle CP_7 CP_4 maggiormente danneggiate dall'allagamento, per via del parziale dissesto delle rispettive pavimentazioni (tale circostanza si riverbererà, inoltre, sul computo del danno da mancato godimento).
Per procedere a tale quantificazione, l'ing. ha affermato di aver diviso per tre l'importo Per_1 indicato a pag. 9, punto 2, della relazione depositata nell'atp, al fine di ottenere il costo della riparazione del muro e del pavimento nell'ingresso; il ctu ha ottenuto quindi un ammontare pari a €
1408,00..
Secondo il ctu, il calcolo effettuato sarebbe del tutto attendibile anche in assenza di un computo metrico esatto, in ragione della ridotta superficie dei locali in questione.
pagina 4 di 8 Il tecnico incaricato ha quindi tenuto conto dell'aggiornamento dei prezzi, facendo riferimento al prezziario regione Lazio 2023.
L'incremento è pari al 8% circa.; il costo del rifacimento dei pavimenti sale dunque a € 1.520,64.
Si deve poi aggiungere nel caso dei condomini e il costo delle porte delle cantine, CP_7 CP_4
pari a € 346,50; questa cifra si ricava dalla voce di spesa di cui a pag. 9, punto 3, della ctu depositata nel precedente procedimento d'istruzione preventiva (si fa riferimento ai prezzi di mercato delle porte per cantine, di cui al catalogo Tecnomat 2023, per un costo porta cantina da € 68,00 a € 79,00).
Per tutti i proprietari delle cantine ci sono poi i costi generali delle opere edili riportate alle pagg. 9 e 10 della relazione depositata nel precedente atp:
- € 9.350,00 (8.500,00+iva 10%);
- € 1.408,00 (1.280,00+iva 10%);
- € 1.650,00 (1.500,00+iva 10%);
- € 5.775,00 (5.250,00+iva 10%);
- € 1.980,00 (1.800,00+iva 10%);
si ha così un importo totale di € 20.163,00.
Considerando l'adeguamento dei prezzi al 2023 (+8%) il costo totale aggiornato, secondo il ctu, sarebbe pari a € 21.776,04.
Il suddetto totale si ripartisce tra tutti i proprietari delle cantine facendo riferimento ai metri quadrati di superficie dei relativi beni immobili: al signor (proprietario di una cantina di mq 6,63) va Pt_1
riconosciuto un risarcimento per equivalente pari a € 3.521,34; ai IG e , CP_1 CP_2 [...]
, (tutti proprietari di una cantina dalla CP_4 CP_7 CP_8 Controparte_9
superficie di mq 4,91) un risarcimento per equivalente di € 2.607,81.
Resta da definire il risarcimento per equivalente che spetta ai i proprietari dei locali magazzino di via
Festo Avieno.
Il ctu ha proceduto ad una rivalutazione del 8% dell'importo pari a € 1.105,00 (1.050,00 più iva al
10%) indicata a pag.10, punto 6, della relazione depositata nel procedimento d'istruzione preventiva;
tale calcolo ha prodotto l'importo di € 1.193,40 da ripartirsi sulla base della superficie dell'immobile di proprietà di ognuno dei restanti danneggiati.
pagina 5 di 8 Ai IG , comproprietari di un immobile di mq 21,2, spetta così un risarcimento per CP_5
equivalente pari a € 570,21.
Al signor che ha un locale di mq 23,17, va invece un risarcimento di € 623,19. CP_3
In via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., si calcola poi il risarcimento dovuto ad ognuno degli attori per i beni mobili danneggiati ed il mancato godimento dei beni immobili facendo riferimento ai valori indicati dal ctu, il quale ha specificato di aver effettuato una stima approssimativa dei beni mobili danneggiati e del risarcimento da corrispondere per il mancato godimento delle cantine.
Ai IG e si riconosce un risarcimento di € 1.500,00 per la maggiore gravità del CP_4 CP_7
danno patito.
Agli altri condomini – IG - un risarcimento di € 900,00. CP_2 CP_8 CP_9
Al signor proprietario della cantina dalla superficie maggiore, si attribuisce un risarcimento di € Pt_1
1.200,00.
Ai IG e proprietari dei magazzini di via Festo Avieno, si riconosce un CP_5 CP_3 risarcimento di € 1.500,00 ciascuno.
Specificatamente, la Società convenuta andrà condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, dei seguenti importi (si specifica di aver riscontrato la presenza di alcuni errori di calcolo negli importi indicati dal ctu;
solo per tale motivo i seguenti valori potranno non essere del tutto coincidenti con quelli espressi dal consulente tecnico):
1) in favore del signor di € 3.521,34 + € 1.200,00 per complessivi € 4.721,34; Pt_1
2) in favore dei IG di € 2.607,81 + € 900,00 per complessivi € 3.507,81; CP_2
3) in favore del signor di € 623,19 + 1.500,00 per complessivi € 2.123,19; CP_3
4) in favore del signor di € 2.607,81 +1.520,64+346,50 +1.500,00 per complessivi € 5.974,95; CP_4
5) in favore dei IG di € 570,21 + 1.500,00 per complessivi € 2.070,21; CP_5
6) in favore del signor di € 2.607,81 +1.520,64+346,50+1.500,00 per complessivi € 5.974,95; CP_7
7) in favore del signor di € 2.607,81 + 900,00 per complessivi € 3.507,81; CP_8
8) in favore del signor di € 2.607,81 + 900,00 per complessivi € 3507,81; CP_9
su tali importi, precedentemente rivalutati di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
pagina 6 di 8 Infine ill capo della domanda inerente al risarcimento del danno emergente, costituito dall'esborso necessario al pagamento delle spese legali sostenute per l'atp, non può essere accolto per nessuno degli attori, in quanto nessuno ha provato l'effettività della corresponsione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/20214, come modificato dal d.m. 147/2022. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento (a titolo di CP_10
risarcimento del danno) in favore di:
1) di € 4.721,34; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in Parte_1
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
2) , di € 3.507,81; su tale importo, precedentemente CP_1 CP_2
rivalutato di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
3) di € 2.123,19; su tale importo, precedentemente rivalutato di Controparte_3
anno in anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
4) i € 5.974,95; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in Controparte_4
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
5) , di € 2.070,21; su tale importo, Controparte_5 Controparte_6
precedentemente rivalutato di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
6) di € 5.974,95; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in CP_7
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
pagina 7 di 8 7) di € 3.507,81; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in CP_8
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
8) di € 3.507,81; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in Controparte_9
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
- Condanna altresì , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in CP_10
favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in € 7.911,20 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi in favore dell'avv. VITO
SOLA, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della
Società convenuta.
Così deciso in Roma, li 10 di aprile 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 8 di 8
N.R.G. 25792/2020
N.R.G. 25795/2020
N.R.G. 25797/2020
N.R.G. 25799/2020
N.R.G. 25804/2020
N.R.G. 25805/2020
N.R.G. 25807/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 25789/2020 - cui sono riunite la n. r.g. 25792/2020,
la n. r.g. 25795/2020, la n. r.g. 25797/2020, la n. r.g. 25799/2020, la n. r.g. 25804/2020, la n. r.g.
25805/2020, la n. r.g. 25807/2020 - promossa da:
1) Parte_1
2) , ; CP_1 CP_2
3) Controparte_3
4) Controparte_4
5) , ; Controparte_5 Controparte_6
pagina 1 di 8 6) ; CP_7
7) CP_8
8) ; Controparte_9 rappresentati e difesi tutti dall'avv. VITO SOLA, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ugo De Carolis, n. 31, presso lo studio dell'avv. VITO SOLA;
ATTORI
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_10
ALESSANDRO GIANNUZZI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Antonelli, n. 3, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO GIANNUZZI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor – proprietario di un'unità Parte_1 immobiliare con cantina di pertinenza all'interno del Controparte_11
Roma – ha evocato in giudizio per ivi sentirla condannare ex art. 2051 c.c., sulla CP_10
base delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo, di cui al n. 65161/2018 r.g., azionato dal medesimo avverso la stessa Società, al risarcimento dei danni derivanti dal CP_11
danneggiamento della sua cantina a causa della rottura, avvenuta in data 9 ottobre 2018, di un tratto di condotta della convenuta, posto dinanzi al medesimo CP_11
Si è costituita con memoria di risposta l' che ha contestato l'avversa domanda, di CP_10
cui ha chiesto il rigetto.
Per ragioni di connessione oggettiva alla presente causa sono state riunite quelle di cui ai nn.
25795/2020, 25797/2020, 25799/2020, 25804/2020, 25805/2020, 25807/2020, rispettivamente proposte dai IG e , dal signor dal signor dai IG CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e , dal signor dal signor dal signor CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
nei confronti di .
[...] CP_10 pagina 2 di 8 Sulla base degli atti di causa, le domande risultano fondate, sì da essere accolte nei termini che si vanno ad illustrare.
Occorre premettere che il giudizio, già trattenuto in decisione, è stato rimesso sul ruolo al fine di chiedere al ctu del precedente procedimento d'istruzione preventiva di indicare sulla base degli atti di causa l'importo da corrispondere ad ognuno dei condomini danneggiati.
Alcune considerazioni si impongono.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass.12663/2024).
L'allagamento per cui è causa è stato ricondotto dal consulente tecnico di ufficio alla rottura di una condotta della Società convenuta.
Nel procedimento d'istruzione preventiva (di cui al n. 65161/2018 r.g) che ha preceduto il presente giudizio, il ctu ha appurato che la condotta, la cui rottura ha cagionato l'allagamento dello scantinato del (a circa m 4 al di sotto del livello stradale), era costituita da una tubazione in ghisa del CP_11
diametro di 3 pollici (circa mm 80 interni) con una pressione di esercizio di circa 4 bar, interrata ad una profondità di cm 160.
Sulla base delle proprie conoscenze d'idraulica, l'ing. ha calcolato che dalla falla della Per_1
condotta è fuoriuscita una quantità di acqua di almeno un metro cubo al minuto: un simile deflusso di acqua, protrattosi per alcune ore, può spiegare l'evento dannoso verificatosi.
Sulla base delle tracce d'acqua rimaste sulle pareti, il livello raggiunto dall'allagamento è stato misurato dal ctu in cm 108 dal pavimento.
Incidentalmente. si evidenzia come all'esterno dello stabile condominiale si sia creata una voragine in corrispondenza del numero civico 5 di . CP_11
pagina 3 di 8 La grande portata di acqua in pressione sotto la pavimentazione stradale ha inizialmente saturato il terreno, così come si può imbibire una spugna, fino a raggiungere la base del muro di contenimento della strada a confine con l'edificio di via Cesio Basso, n. 5, a circa m 2,5 di distanza;
qui ha trovato la via di fuga costituita dal pavimento delle cantine.
Secondo l'ausiliare del giudice, la differenza di quota delle cantine rispetto a quella della condotta è pari a m 1,5 quindi questo dislivello ha favorito la dispersione dell'acqua dalla tubatura rotta, posta più in alto.
Una volta apertasi la via, l'acqua ha potuto defluire svuotando il volume di terreno circostante la tubazione, fino a realizzare la voragine di cui si è scritto.
Nel corso dei sopralluoghi all'epoca effettuati, l'ing. è potuto entrare nelle cantine ed in due di Per_1
esse ha verificato la presenza di un rilevante dissesto del pavimento: notevolmente rialzato - in alcuni punti fino a cm 15 - ed in prossimità dell'intercapedine il pavimento è risultato addirittura scomposto, con i mattoni fuoriusciti completamente dalla propria sede.
Verificata la sussistenza di un evento dannoso, dopo aver appurato i relativi profili eziologici si procede ora alla valutazione dei danni allegati da ciascuno degli attori, sulla base delle risultanze del supplemento di ctu.
La quantificazione del risarcimento per equivalente spettante ad ognuno degli attori si fonderà sulla superficie dei locali danneggiati, di proprietà di ciascuno.
La valutazione dei costi di restauro edile, nel caso dei condomini e comprende anche CP_7 CP_4
i costi di rifacimento della pavimentazione.
Occorre sottolineare, infatti, come le cantine dei IG e di siano state quelle CP_7 CP_4 maggiormente danneggiate dall'allagamento, per via del parziale dissesto delle rispettive pavimentazioni (tale circostanza si riverbererà, inoltre, sul computo del danno da mancato godimento).
Per procedere a tale quantificazione, l'ing. ha affermato di aver diviso per tre l'importo Per_1 indicato a pag. 9, punto 2, della relazione depositata nell'atp, al fine di ottenere il costo della riparazione del muro e del pavimento nell'ingresso; il ctu ha ottenuto quindi un ammontare pari a €
1408,00..
Secondo il ctu, il calcolo effettuato sarebbe del tutto attendibile anche in assenza di un computo metrico esatto, in ragione della ridotta superficie dei locali in questione.
pagina 4 di 8 Il tecnico incaricato ha quindi tenuto conto dell'aggiornamento dei prezzi, facendo riferimento al prezziario regione Lazio 2023.
L'incremento è pari al 8% circa.; il costo del rifacimento dei pavimenti sale dunque a € 1.520,64.
Si deve poi aggiungere nel caso dei condomini e il costo delle porte delle cantine, CP_7 CP_4
pari a € 346,50; questa cifra si ricava dalla voce di spesa di cui a pag. 9, punto 3, della ctu depositata nel precedente procedimento d'istruzione preventiva (si fa riferimento ai prezzi di mercato delle porte per cantine, di cui al catalogo Tecnomat 2023, per un costo porta cantina da € 68,00 a € 79,00).
Per tutti i proprietari delle cantine ci sono poi i costi generali delle opere edili riportate alle pagg. 9 e 10 della relazione depositata nel precedente atp:
- € 9.350,00 (8.500,00+iva 10%);
- € 1.408,00 (1.280,00+iva 10%);
- € 1.650,00 (1.500,00+iva 10%);
- € 5.775,00 (5.250,00+iva 10%);
- € 1.980,00 (1.800,00+iva 10%);
si ha così un importo totale di € 20.163,00.
Considerando l'adeguamento dei prezzi al 2023 (+8%) il costo totale aggiornato, secondo il ctu, sarebbe pari a € 21.776,04.
Il suddetto totale si ripartisce tra tutti i proprietari delle cantine facendo riferimento ai metri quadrati di superficie dei relativi beni immobili: al signor (proprietario di una cantina di mq 6,63) va Pt_1
riconosciuto un risarcimento per equivalente pari a € 3.521,34; ai IG e , CP_1 CP_2 [...]
, (tutti proprietari di una cantina dalla CP_4 CP_7 CP_8 Controparte_9
superficie di mq 4,91) un risarcimento per equivalente di € 2.607,81.
Resta da definire il risarcimento per equivalente che spetta ai i proprietari dei locali magazzino di via
Festo Avieno.
Il ctu ha proceduto ad una rivalutazione del 8% dell'importo pari a € 1.105,00 (1.050,00 più iva al
10%) indicata a pag.10, punto 6, della relazione depositata nel procedimento d'istruzione preventiva;
tale calcolo ha prodotto l'importo di € 1.193,40 da ripartirsi sulla base della superficie dell'immobile di proprietà di ognuno dei restanti danneggiati.
pagina 5 di 8 Ai IG , comproprietari di un immobile di mq 21,2, spetta così un risarcimento per CP_5
equivalente pari a € 570,21.
Al signor che ha un locale di mq 23,17, va invece un risarcimento di € 623,19. CP_3
In via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., si calcola poi il risarcimento dovuto ad ognuno degli attori per i beni mobili danneggiati ed il mancato godimento dei beni immobili facendo riferimento ai valori indicati dal ctu, il quale ha specificato di aver effettuato una stima approssimativa dei beni mobili danneggiati e del risarcimento da corrispondere per il mancato godimento delle cantine.
Ai IG e si riconosce un risarcimento di € 1.500,00 per la maggiore gravità del CP_4 CP_7
danno patito.
Agli altri condomini – IG - un risarcimento di € 900,00. CP_2 CP_8 CP_9
Al signor proprietario della cantina dalla superficie maggiore, si attribuisce un risarcimento di € Pt_1
1.200,00.
Ai IG e proprietari dei magazzini di via Festo Avieno, si riconosce un CP_5 CP_3 risarcimento di € 1.500,00 ciascuno.
Specificatamente, la Società convenuta andrà condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, dei seguenti importi (si specifica di aver riscontrato la presenza di alcuni errori di calcolo negli importi indicati dal ctu;
solo per tale motivo i seguenti valori potranno non essere del tutto coincidenti con quelli espressi dal consulente tecnico):
1) in favore del signor di € 3.521,34 + € 1.200,00 per complessivi € 4.721,34; Pt_1
2) in favore dei IG di € 2.607,81 + € 900,00 per complessivi € 3.507,81; CP_2
3) in favore del signor di € 623,19 + 1.500,00 per complessivi € 2.123,19; CP_3
4) in favore del signor di € 2.607,81 +1.520,64+346,50 +1.500,00 per complessivi € 5.974,95; CP_4
5) in favore dei IG di € 570,21 + 1.500,00 per complessivi € 2.070,21; CP_5
6) in favore del signor di € 2.607,81 +1.520,64+346,50+1.500,00 per complessivi € 5.974,95; CP_7
7) in favore del signor di € 2.607,81 + 900,00 per complessivi € 3.507,81; CP_8
8) in favore del signor di € 2.607,81 + 900,00 per complessivi € 3507,81; CP_9
su tali importi, precedentemente rivalutati di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
pagina 6 di 8 Infine ill capo della domanda inerente al risarcimento del danno emergente, costituito dall'esborso necessario al pagamento delle spese legali sostenute per l'atp, non può essere accolto per nessuno degli attori, in quanto nessuno ha provato l'effettività della corresponsione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/20214, come modificato dal d.m. 147/2022. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento (a titolo di CP_10
risarcimento del danno) in favore di:
1) di € 4.721,34; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in Parte_1
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
2) , di € 3.507,81; su tale importo, precedentemente CP_1 CP_2
rivalutato di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
3) di € 2.123,19; su tale importo, precedentemente rivalutato di Controparte_3
anno in anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
4) i € 5.974,95; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in Controparte_4
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
5) , di € 2.070,21; su tale importo, Controparte_5 Controparte_6
precedentemente rivalutato di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
6) di € 5.974,95; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in CP_7
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
pagina 7 di 8 7) di € 3.507,81; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in CP_8
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
8) di € 3.507,81; su tale importo, precedentemente rivalutato di anno in Controparte_9
anno, sulla base degli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 9 ottobre 2018, si calcoleranno gli interessi legali.
- Condanna altresì , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in CP_10
favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in € 7.911,20 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi in favore dell'avv. VITO
SOLA, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della
Società convenuta.
Così deciso in Roma, li 10 di aprile 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
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