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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 22/09/2025 al n. 2365/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'Avv. PANAGROSSO ATTILIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il Parte_2
09/09/1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
PANAGROSSO ATTILIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/09/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Somma Vesuviana (NA) il 21.09.1990 dalla cui unione nascevano tre figli: nato il [...], nato il Per_1 Per_2
27.06.1994 e nata il [...], oggi tutti maggiorenni ed Per_3
autosufficienti; evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 3118/ 2015 reso nel procedimento R.G. n. 8052/2010.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre 12 mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi
2 definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Accoglie il ricorso e, per l' effetto, dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_2
nato a [...] il [...], e , nata a [...] l' 08.05.1971,
[...] Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Somma Vesuviana il 22.09.1990 ( trascritto presso il predetto
Comune nel registro degli atti di stato civile al n. 122, parte II, Serie A), con addebito a Parte_2
autorizzandoli a vivere separatamente, nel mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la
[...] propria residenza anche all' estero;
2) Determina in € 300,00 l'assegno di mantenimento che pone a carico di ed in Parte_2 favore della figlia maggiorenne nata a [...] il [...], da versare a Per_3 entro il giorno cinque di ogni mese in contanti o con assegno, bonifico o vaglia e di Parte_1
rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
3) Dispone che il padre, contribuisca al pagamento delle spese straordinarie Parte_2 relative alla figlia nella misura del 50%, ove documentate o previamente concordate Per_3
(spese mediche non coperte dal SSN, spese per attività di studio o formative, spese per attività sportive, per attività ludiche o di divertimento),
4) Determina in € 200,00 l'assegno di mantenimento in favore di che pone a carico di Parte_1
, da versare alla beneficiaria entro il giorno cinque dii ogni mese in contanti o con Parte_2 assegno, bonifico o vaglia e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5) Rigetta la domanda di addebito avanzata dal sig. ; Parte_2
6) Ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile- Registri di
Matrimonio come per legge;
3 7) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di spese che Parte_2 Parte_1 liquida in € 3.950,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute come per legge ed al
15% per spese generali.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il Parte_2
09/09/1967, il giorno 22.09.1990 in Somma Vesuviana (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.122, Serie A, Parte II, Anno
1990 );
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 22/09/2025 al n. 2365/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'Avv. PANAGROSSO ATTILIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il Parte_2
09/09/1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
PANAGROSSO ATTILIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/09/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Somma Vesuviana (NA) il 21.09.1990 dalla cui unione nascevano tre figli: nato il [...], nato il Per_1 Per_2
27.06.1994 e nata il [...], oggi tutti maggiorenni ed Per_3
autosufficienti; evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 3118/ 2015 reso nel procedimento R.G. n. 8052/2010.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre 12 mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi
2 definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Accoglie il ricorso e, per l' effetto, dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_2
nato a [...] il [...], e , nata a [...] l' 08.05.1971,
[...] Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Somma Vesuviana il 22.09.1990 ( trascritto presso il predetto
Comune nel registro degli atti di stato civile al n. 122, parte II, Serie A), con addebito a Parte_2
autorizzandoli a vivere separatamente, nel mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la
[...] propria residenza anche all' estero;
2) Determina in € 300,00 l'assegno di mantenimento che pone a carico di ed in Parte_2 favore della figlia maggiorenne nata a [...] il [...], da versare a Per_3 entro il giorno cinque di ogni mese in contanti o con assegno, bonifico o vaglia e di Parte_1
rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
3) Dispone che il padre, contribuisca al pagamento delle spese straordinarie Parte_2 relative alla figlia nella misura del 50%, ove documentate o previamente concordate Per_3
(spese mediche non coperte dal SSN, spese per attività di studio o formative, spese per attività sportive, per attività ludiche o di divertimento),
4) Determina in € 200,00 l'assegno di mantenimento in favore di che pone a carico di Parte_1
, da versare alla beneficiaria entro il giorno cinque dii ogni mese in contanti o con Parte_2 assegno, bonifico o vaglia e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5) Rigetta la domanda di addebito avanzata dal sig. ; Parte_2
6) Ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile- Registri di
Matrimonio come per legge;
3 7) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di spese che Parte_2 Parte_1 liquida in € 3.950,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute come per legge ed al
15% per spese generali.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il Parte_2
09/09/1967, il giorno 22.09.1990 in Somma Vesuviana (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.122, Serie A, Parte II, Anno
1990 );
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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