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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/06/2024, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1035/2022 RG. alla udienza del 14/06/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp. e dif. dagli avv.ti Bava e Scotti;
Parte_1
ricorrente
E
rapp. e dif. da Avv. Colangelo;
CP_1
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.22, la società ricorrente chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale di ex CP_1 art 1746 c.c., l'esercizio del recesso dal contratto di lavoro senza giusta causa e senza preavviso da parte della Sig.ra x art 1750 cc CP_1
e la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore della società corresponsione dell'indennità sostitutiva ex art. 1751 cc, per l'importo quantificato forfettariamente in € 2.500,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. Proponeva CP_1 altresì domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della società ricorrente ex art. 2059 c.c. in combinato disposto con art. 2,3,4,32,35,41
Cost. alla corresponsione di euro 5000,00 o quanto ritenuto di giustizia;
In subordine chiedeva, sempre in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente a risarcire il danno ex art. 2087 c.c.
Il ricorso è infondato e in quanto tale non può che essere rigettato.
La ricorrente svolge l'attività di promozione telefonica finalizzata all'ottenimento di donazioni destinate ad associazioni benefiche prestabilite;
In data 08/06/2022 concludeva con la resistente un contratto di collaborazione continuativa per la promozione della propria attività.
E' dato incontroverso tra le parti che la non ha mai svolto CP_1 alcuna attività lavorativa per la Parte_1
2 Ciò premesso, la società ricorrente chiede l'accertamento dell'inadempimento della al fine di ottenere il risarcimento del CP_1 danno osservando specificamente di aver inviato alla tutte le CP_1 indicazioni e il materiale per iniziare a porre in essere la propria attività di promozione.
La resistente nega la circostanza ed afferma di non aver ricevuto mai né indicazioni né materiali.
Sul punto si rileva che non esiste elemento probatorio alcuno in base al quale ritenere che vi sia stato un colpevole inadempimento da parte della non essendoci prova documentale dell'invio di CP_1 materiale e indicazioni da parte del ricorrente alla resistente e non essendo neanche stata formulata alcuna istanza istruttoria diretta a provare tale circostanza.
Peraltro emerge altrettanto chiaramente che la ricorrente non ha corrisposto mai alcun compenso alla resistente.
Per mera completezza si rileva che il ricorrente nel chiedere il risarcimento del danno non indica concretamente che tipo di danno abbia subito.
Trattandosi di attività volta alla sollecitazione di donazioni benefiche, infatti, non si comprende quale possa essere il danno economico concretamente derivato alla ricorrente, non potendosi in tal
3 caso individuare né un danno emergente né un lucro cessante, tant'è che parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta istruttoria volta a determinare tale danno sia nell'an che nel quantum.
Dunque, alla luce di tali elementi non può ritenersi provato alcun inadempimento da parte della e dunque il ricorso non può che CP_1 essere rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa è parimenti destituita di fondamento.
La ritiene che la mail del 10 giugno 2022 e dell'11/06/22 e la CP_1 diffida del 13 giugno 2022 ricevute configurino un'ipotesi di mobbing.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della
4 personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. (Sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009, Rv. 606624).
E' del tutto evidente che le due mail con le quali la società ricorrente chiedeva alla di adempiere alle proprie obbligazioni e la CP_1 conseguenziale diffida sottoscritta dal legale della stessa non possano in alcun modo configurare atti persecutori, vessatori ed ostili, sostanziandosi nel semplice esercizio dei diritti derivanti dalla sottoscrizione di un contratto.
Stante la reciproca soccombenza, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. spese compensate.
Ascoli Piceno, il 14.6.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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