Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22352 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02614/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO AB, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE BA, NO VA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 5284 dell''''11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell''''Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l''''assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell''''allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell''''allegato B, nella parte in cui l''''odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 235 (All. A), in luogo di essere ricompreso nell''''elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l''''odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;
- del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti;
- del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all''''esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli;
- della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 9 novembre 2023 (doc. 22), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico;
- del verbale n. 10 dell''''8 marzo 2016 (doc. 23) e allegata scheda punteggi, richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la II Sottocommissione non ha valutato i titoli presentati dal Ricorrente;
- di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti;
- dell''''atto di caducazione dell''''11 gennaio 2024 (doc. 24), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. AB TO” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell''''art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali;
- dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ET AB il 6\11\2024 :
per l’annullamento con il presente ricorso per motivi aggiunti
- del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc.1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 2-3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n.168 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lei spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ET AB il 16\1\2025 :
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 414780 del 14 novembre 2024, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ET AB il 20\2\2025 :
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 236 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;
di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere LE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, di cui si dirà meglio nel prosieguo, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
2. L’odierno ricorrente Dott. AB TO in particolare, a seguito della pubblicazione della prima graduatoria era stato nominato vincitore ed aveva conseguito la qualifica dirigenziale, con sottoscrizione del relativo contratto.
Nella nuova graduatoria, invece, il ricorrente si trova ora collocato nella posizione non più utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale, poiché, a seguito della rivalutazione dei titoli dei candidati con il criterio stabilito dalla nuova Commissione, altri candidati si sono collocati in posizione poziore avendo conseguito un punteggio complessivo maggiore. Di conseguenza, a seguito della nuova graduatoria anche per il ricorrente è stata dichiarata la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro dirigenziale, ed è stato poi ricostituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento da Funzionario.
3. Con il presente gravame, notificato all’Amministrazione e ad almeno un candidato utilmente collocato nella nuova graduatoria concorsuale l’8 marzo 2024 e depositato il successivo giorno 13, il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale, chiedendo l’annullamento della graduatoria stessa e degli atti presupposti, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle censure che seguono, descritte ed esaminate nella parte motiva della presente sentenza:
1) Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti in ordine alla definizione dei punteggi attribuibili ai titoli valutabili. Violazione dell’art. 35, co. 3, T.u.p.i. e dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione dei titoli.
In estrema sintesi, la nuova Commissione avrebbe proceduto a rivalutare i titoli dei candidati in esecuzione delle sentenze del Giudice Amministrativo sulla base di un criterio gravemente viziato.
2) Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli indicati nel bando. Mancata e/o errata valutazione dei titoli di cui all’art. 7, co. 2, lett. B) e c) del bando. Violazione degli artt. 1, 3, 6, co. 1, lett. B), e 18, co. 2, l. N. 241/1990, dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, e degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
Il ricorrente assume che i provvedimenti impugnati in epigrafe sarebbero comunque illegittimi, in quanto la Commissione avrebbe omesso di computare alcuni titoli da lui posseduti.
In particolare, per la voce “Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili” (art. 7, co. 2, lett. c) del Bando), non sono state valutate le seguenti docenze svolte dal candidato, sicchè, a fronte di 0,0085 punti già attributi, la Commissione avrebbe dovuto assegnare gli ulteriori 0,0425 punti, considerato che la docenza del 29 ottobre 2001 non avrebbe dovuto essere considerata una co-docenza:
- Docenze in attività formative svolte presso sedi esterne all’Agenzia su incarico o autorizzazione dell’Amministrazione – CAAF Coldiretti “Oneri deducibili e detraibili” presso l’Hotel Toscana di Alassio I edizione 29-30 ottobre 2001 – II edizione 19 marzo 2002 (punto n. 1, lett. c), all. B della domanda di concorso):
a) il Dott. TO avrebbe svolto la docenza all’incontro del 29 ottobre 2001, mentre un collega avrebbe assunto distintamente l’incarico di docente, su argomenti del tutto differenti, all’incontro del giorno successivo;
b) andrebbe valutata anche la codocenza esterna svolta nella giornata del 19 marzo 2002 della II edizione del corso avente ad oggetto “Oneri deducibili e oneri detraibili”, per la durata di 8 ore (doc. 36): per questo titolo il punteggio è di 0,0425 (0,005 x 8,5).
Inoltre, con riferimento alla voce di cui all’art. 7 comma 2 lettera b) del bando, la Commissione avrebbe omesso di valutare in favore del ricorrente l’Incarico di Capo Area Controllo presso l’Ufficio locale di Imperia ricoperto dal 18 gennaio 2008 al 31 gennaio 2009 (punto n. 2, lett. b), all. B della domanda di concorso).
L’accoglimento delle su esposte censure comporterebbe, per il ricorrente, l’attribuzione di ulteriori 2,2525 punti.
4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Con ordinanza n. 1362\2024, adottata in esito alla camera di consiglio svolta per l’esame della istanza cautelare, il Tribunale ha fissato la discussione nel merito del ricorso, ordinando, altresì, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella nuova graduatoria impugnata.
6. Il ricorrente ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei tempi e modi previsti, tramite notificazione per pubblici proclami, come da documentazione versata agli atti del fascicolo; nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
7. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 6 novembre 2024, il ricorrente ha impugnato la nuova graduatoria del 7 ottobre 2024, redatta e pubblica dall’Agenzia delle Entrate a seguito di rettifica dovuta all’accoglimento delle impugnazioni di alcuni candidati, formulando le medesime censure del ricorso introduttivo, oltre a un motivo di illegittimità derivata.
8. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato l’8 gennaio 2025 e depositato il giorno 16 successivo, le medesime censure sono state rivolte dal ricorrente contro l’ulteriore rettifica della graduatoria datata 11 gennaio 2025.
9. – Un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 20 febbraio 2025, censura, con i medesimi motivi, anche il provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto un’ulteriore rettifica della graduatoria finale di merito.
10. - In ragione della avvenuta proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, il Collegio ha di volta in volta ordinato la necessaria integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, che è stata sempre ritualmente effettuata.
11. – ADE si è costituita in giudizio eccependo l’irricevibilità parziale del ricorso per mancata impugnazione, da parte del ricorrente, della graduatoria pubblicata nel 2021 in relazione al mancato riconoscimento dei titoli lamentato dal medesimo; l’improcedibilità del gravame per intervenuto scorrimento della graduatoria, a seguito del quale il ricorrente ha conseguito una posizione utile all’inquadramento dirigenziale ed ha ricevuto conforme incarico; nonché l’infondatezza dell’impugnazione.
10. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 4 novembre 2025.
11. - L’impugnazione è, anzitutto, ricevibile nella sua totalità, comprese le censure legate alla mancata valutazione di taluni titoli, come affermato dalle sentenza n. 7952\2025 e n. 8987\2025 della Sezione relativa alla medesima procedura concorsuale, “poiché l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso, nel caso in cui vengano in rilievo due distinte graduatorie stilate in successione cronologica per il medesimo concorso, non matura, in capo al quest’ultimo, alcuna preclusione in ordine alla contestazione della seconda graduatoria (cfr., con specifico riferimento al concorso in esame, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 18 novembre 2024 nn. 20434, 20442, 20445, 20452 e 20475) … Nel caso in esame, in particolare, va considerato che la nuova graduatoria è stata adottata a seguito di parziale annullamento, in sede giurisdizionale, dei precedenti criteri di valutazione, ciò che ha importato la riedizione del potere e la completa sostituzione della precedente valutazione” .
12. – Il primo motivo è infondato, e va respinto.
Il motivo adesso in esame si articola in più censure, che per comodità espositiva qui possono essere schematicamente riassunte come segue:
- occorreva rivalutare i criteri prendendo separatamente in considerazione ciascuna voce di punteggio, e non, invece, “procedere in modo aggregato”;
- il moltiplicatore pari a 8,5 sarebbe “frutto di una abnorme riparametrazione a quota 100, plausibile nelle gare d’appalto, non certo nei concorsi pubblici”;
- anche ad ammettere la c.d. riparametrazione, essa si baserebbe su presupposti di calcolo palesemente erronei;
- sussisterebbe violazione della regola dell’imparzialità, consentendo alla nuova Commissione di conoscere ex ante gli effetti del nuovo criterio sulla graduatoria;
- il criterio adottato, infine, sarebbe foriero di “distorsioni non minori di quelle già dimostrate dai precedenti criteri”, e ciò secondo una casistica riportata nella censura.
Alcuna delle suddette censure può essere positivamente scrutinata.
Come già affermato dalla Sezione nelle precedenti occasioni in cui essa ha avuto modo di valutare la legittimità degli atti del concorso in questione, “l’ampia discrezionalità tecnica da attribuirsi ad una Commissione di concorso può, logicamente, riguardare il momento valutativo ad essa esclusivamente affidato; per contro, la prodromica attività di fissazione dei punteggi intermedi, pur essendo, a sua volta, espressione di una scelta discrezionale, è delineata da margini ben più contenuti, sia perché deve svolgersi nell’ambito dei criteri-guida indicati dalla lex specialis (nella specie violati), sia perché ha una finalità diversa e strumentale rispetto alla valutazione, di cui serve ad assicurare il buon funzionamento, secondo i principi scolpiti nell’art. 97 della Costituzione.”
Nel caso in esame, a differenza che in occasione della fissazione dei criteri posti nel 2016, la Commissione si è attenuta a tale principio, in quanto certamente non ha travalicato né i limiti posti alla sua discrezionalità dal bando di concorso, né quelli di ragionevolezza della sua azione.
L’organo straordinario di valutazione, infatti, ha preso atto della circostanza, sottolineata ripetutamente dalla Sezione, per cui il più alto punteggio per titoli raggiunto dai candidati precedentemente scrutinati è stato pari a 11,60\100; e, partendo da tale dato, ha ritenuto di adottare un mero criterio algebrico per il quale sarebbe stato possibile ai candidati, almeno in astratto, raggiungere il punteggio di 100\100 nella valutazione dei titoli.
Tale risultato teorico è stato ritenuto possibile mediante l’applicazione ai criteri precedentemente fissati del coefficiente di moltiplicazione pari a 8,5.
Questa semplice operazione aritmetica ha consentito all’Amministrazione, in primo luogo, di rispettare il principio cardine del bando di concorso, che-come ripetuto- intendeva affidare la formulazione della graduatoria fra gli aspiranti non all’esito del solo colloquio (come, nella sostanza, era accaduta con la precedente edizione dei criteri di valutazione, che aveva, di fatto, svuotato di ogni rilevanza il peso dei titoli rispetto alla collocazione in graduatoria finale dei singoli aspiranti): si è detto, invero, che la lex specialis aveva, da un lato, già individuato le cinque categorie di titoli valutabili e, dall’altro lato, stabilito per ciascuna di esse il punteggio massimo attribuibile, sulla base di un sistema in cui il peso ponderato delle cinque categorie era sensibilmente diverso (per esempio per dare maggiore rilievo agli incarichi di servizio rispetto alle pubblicazioni), fermo restando che la somma dei cinque punteggi massimi era comunque pari a 100, nel rispetto del peso (aritmetico) che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto avere, come detto, rispetto alla prova orale, per la valutazione complessiva del candidato.
D’altro lato, sono stati nella circostanza rispettati i limiti alla discrezionalità tecnica che erano insiti nel fatto che si trattasse di una riedizione di una parte della procedura a seguito di un annullamento giurisdizionale.
Tale annullamento, infatti, aveva ancora più conformato il riesercizio del potere, indicando quale ragione d’illegittimità dei criteri del 2016 la impossibilità matematica di raggiungere, anche per i candidati che vantassero un numero insolitamente alto di titoli, il punteggio massimo di 100; potendo, al contrario, i più meritevoli attestarsi poco oltre il 10% di tale quota.
Infatti la Commissione si è avvalsa, per scongiurare tale –obiettivamente irragionevole- risultato, di un criterio correttivo di natura automatica e di assai immediata applicazione, in quanto legato all’applicazione di un unico moltiplicatore a tutte le voci di valutazione.
Si tratta, per quanto detto, di una soluzione che non presenta neppure margini di opinabilità, né quanto alla sua stessa scelta (perché, come detto, frutto dell’effetto conformativo delle sentenze che hanno censurato la diluizione dei punteggi operata illegittimamente nel 2016), e tanto meno nella sua pratica utilizzazione, che si è concretata nella mera applicazione di un unico coefficiente di moltiplicazione ai punteggi.
Le censure proposte da parte ricorrente costituiscono, nella sostanza, indicazione di soluzioni alternative a quella adottata dalla Commissione nella riedizione dei criteri operata nel 2024.
Tali ventilate alternative, già per quanto detto sulla natura necessitata della soluzione adottata alla luce del precedente annullamento giurisdizionale, devono essere considerate non praticabili ed infondate, in quanto distoniche rispetto al risultato da perseguire, ossia l’astratta possibilità, almeno per i più meritevoli, di conseguire il pieno punteggio previsto dal bando.
In particolare, risultano smentiti gli assunti per cui sarebbe stato necessario rivalutare i criteri prendendo separatamente in considerazione ciascuna voce di punteggio, e non, invece, “procedendo in modo aggregato”, e che il moltiplicatore pari a 8,5 sarebbe “frutto di una abnorme riparametrazione a quota 100, plausibile nelle gare d’appalto, non certo nei concorsi pubblici”.
Ciò in quanto solo l’applicazione di un unico moltiplicatore a tutte le voci prefissate avrebbe potuto assicurare il risultato postulato dal bando (il possibile raggiungimento di quota 100 punti per i titoli); mentre prevedere diversi moltiplicatori per ciascuna voce avrebbe fatalmente sbilanciato il peso di alcune voci a discapito di quello di altre (dovendo il possibile risultato finale massimo dovere sempre essere pari a 100), in sostanziale violazione del bando, che aveva fissato i rapporti tra le voci stesse prevedendone il punteggio massimo raggiungibile per ciascuna di esse.
Per questo motivo non risulta poi dirimente l’affermazione per cui “punteggi troppo elevati per ogni singolo titolo “ripetibile” portano facilmente a saturare il punteggio massimo di categoria o, comunque, ad assegnare un beneficio eccessivo a chi si trovi a vantare tali tipologie di titoli”, in quanto il rapporto tra titoli c.d. ripetibili e titoli c.d. non ripetibili è stato –come detto- prefissato dal bando, non impugnato sul punto.
Questo sistema, inoltre, a differenza di quanto affermato da parte ricorrente, proprio perché “lineare”, ossia applicato a tutte le voci, ha costituito garanzia di parità tra i concorrenti, in quanto non ha alterato il rapporto tra le varie categorie di titoli.
Rimane poi indimostrata l’affermazione per cui vi sarebbero stati candidati che nella passata edizione della valutazione avrebbero ottenuto punteggio maggiore di 11,60\100, almeno tra coloro che sono stati collocati nella graduatoria finale.
Infine, parimenti infondata l’asserzione che il coefficiente di 8,5 applicato si sia rivelato fonte di ulteriori distorsioni nel calcolo dei punteggi, non diversamente che il precedente metodo: la casistica riportata in ricorso mira a dimostrare, per la maggior parte degli esempi portati, che adesso la valutazione sarebbe stata sbilanciata (non più) sul risultato del colloquio, bensì su quello derivante dal calcolo dei titoli; ma è evidente che tale doglianza avrebbe dovuto, semmai, essere proposta già contro il bando (cosa che non è accaduta), in quanto l’applicazione del moltiplicatore di 8,5 è stata utile a riportare i punteggi per le voci relative alla valutazione dei titoli a tendere verso il risultato massimo previsto dal bando, mentre il peso del colloquio non è stato intaccato dalla decisione della Commissione oggetto della presente impugnazione, essendo rimasto quello previsto dalla lex specialis della procedura; così che, in definitiva, anche il rapporto tra i due elementi di valutazione (titoli e colloquio) è rimasto (o meglio, è stato riportato) a quello previsto dal bando.
13. - Sono invece fondate le doglianze legate alla mancata valutazione delle docenze esterne quali individuali, e non come codocenze.
Ed invero il candidato ha dimostrato che le docenze in questione, già ritenute dall’Agenzia valutabili, non sono state svolte in concomitanza con la partecipazione di altro docente, ma che esse sono state svolte dal ricorrente senza l’apporto di terzi e in giornate separate da altro docente dello stesso corso.
Il motivo va invece respinto con riferimento all’incarico di Capo Area Controllo presso l’Ufficio locale di Imperia ricoperto dal 18 gennaio 2008 al 31 gennaio 2009, dovendo il Collegio uniformarsi alla giurisprudenza d’appello citata dalla difesa erariale (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5706 del 27 giugno 2024), che ha rilevat come la Commissione abbia ritenuto di premiare con assegnazione di punteggio solo gli incarichi di direzione e gestione degli uffici, gli incarichi di consulenza e quelli di studio e ricerca.
15. – Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque accolti limitatamente a quanto espresso in motivazione.
Le spese, attesa la assai articolata vicenda del concorso in esame, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti con essi impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LE NA, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO