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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025 , nella causa iscritta al n. 5026 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa in Parte_1 virtù di procura resa in calce al ricorso dall'avv. Vincenzina SALVATORE , presso il cui indirizzo pec: è el.te dom.ta ; Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Esposizione motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2024 la ricorrente premesso di essere Collaboratrice Parte_2 in servizio sino al 30.6.2025 presso l'I.C. LUSI di Ariano Irpino;
di aver prestato dall'a.s. Pers 2002/2003 all'a.s. 2018 /2019 servizio in qualità di alle dipendenze delle istituzioni scolastiche pubbliche per svolgere attività di assistenza all'handicap; di essere stato assunta dai Dirigenti Scolastici e che l'Ente Provincia di Avellino provvedeva esclusivamente a stanziare i fondi necessari per garantire il servizio pubblico;
di avere presentato domanda per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico;
che l'amministrazione scolastica ha attribuito per il servizio O.S.A. 12,60 punti in luogo dei 14,10 spettanti;
; ha chiesto : “- ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024; - ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE di 14,10 punti per Controparte_2 il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025; - CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
è una collaboratrice scolastica inserita nella graduatoria permanente ATA Parte_1 per l'a.s. 2024/2025 per la provincia di Avellino con il punteggio 28,60.
Dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2018 /2019 la ricorrente ha stipulato una pluralità di contratti per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli studenti diversamente abili .
La parte ricorrente lamenta che l'amministrazione avrebbe riconosciuto il punteggio per il servizio prestato in qualità di Assistente agli alunni disabili in misura inferiore a quello dichiarato.
In particolare l'amministrazione per il servizio OSA ha riconosciuto 12,60 punti mentre la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto riconoscere 14,10 punti.
Ebbene l'allegato-A/1 (Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di SCOLASTICO) prevede al punto B) (TITOLI DI SERVIZIO) che Persona_2
“3) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (2) (3) (4) (5): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.”.
Pertanto per ogni mese di servizio deve essere riconosciuto il punteggio di 0,15 per ogni mese e solo per le frazioni di mese superiori a 15 giorni (pertanto dai 16 giorni in poi)
Nella specie in base ai servizi dichiarati dalla ricorrente nella domanda, le sarebbe spettato il punteggio di 13,65 (e non di 14,10 come rivendicato) . Ai fini del calcolo la Scrivente ha tenuto conto dei servizi come dichiarati dalla ricorrente in domanda da pag. 8 a pag.32.
Il , preferendo contumace, non ha chiarito le ragioni per le quali ha riconosciuto CP_1
l'inferiore punteggio di 12,60.
Va, pertanto, accertato che il diritto della ricorrente all'attribuzione di punti 13,65 per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025
*
Alla soccombenza segue la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in misura minima e con riduzione stante la serialità e la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa AN MA definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1 provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto al riconoscimento del punteggio maturato da per i servizi prestati in qualità di O.S.A. come richiesto nella Parte_1 domanda per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico a.s. 2024/2025;
2) condanna il , all'attribuzione in favore della ricorrente di punti Controparte_1
13,65 per il profilo CS
3) condanna il , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €1476,30 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. IVA e CPA, con distrazione.
Benevento, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN MA
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025 , nella causa iscritta al n. 5026 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa in Parte_1 virtù di procura resa in calce al ricorso dall'avv. Vincenzina SALVATORE , presso il cui indirizzo pec: è el.te dom.ta ; Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Esposizione motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2024 la ricorrente premesso di essere Collaboratrice Parte_2 in servizio sino al 30.6.2025 presso l'I.C. LUSI di Ariano Irpino;
di aver prestato dall'a.s. Pers 2002/2003 all'a.s. 2018 /2019 servizio in qualità di alle dipendenze delle istituzioni scolastiche pubbliche per svolgere attività di assistenza all'handicap; di essere stato assunta dai Dirigenti Scolastici e che l'Ente Provincia di Avellino provvedeva esclusivamente a stanziare i fondi necessari per garantire il servizio pubblico;
di avere presentato domanda per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico;
che l'amministrazione scolastica ha attribuito per il servizio O.S.A. 12,60 punti in luogo dei 14,10 spettanti;
; ha chiesto : “- ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024; - ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE di 14,10 punti per Controparte_2 il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025; - CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
è una collaboratrice scolastica inserita nella graduatoria permanente ATA Parte_1 per l'a.s. 2024/2025 per la provincia di Avellino con il punteggio 28,60.
Dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2018 /2019 la ricorrente ha stipulato una pluralità di contratti per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli studenti diversamente abili .
La parte ricorrente lamenta che l'amministrazione avrebbe riconosciuto il punteggio per il servizio prestato in qualità di Assistente agli alunni disabili in misura inferiore a quello dichiarato.
In particolare l'amministrazione per il servizio OSA ha riconosciuto 12,60 punti mentre la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto riconoscere 14,10 punti.
Ebbene l'allegato-A/1 (Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di SCOLASTICO) prevede al punto B) (TITOLI DI SERVIZIO) che Persona_2
“3) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (2) (3) (4) (5): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.”.
Pertanto per ogni mese di servizio deve essere riconosciuto il punteggio di 0,15 per ogni mese e solo per le frazioni di mese superiori a 15 giorni (pertanto dai 16 giorni in poi)
Nella specie in base ai servizi dichiarati dalla ricorrente nella domanda, le sarebbe spettato il punteggio di 13,65 (e non di 14,10 come rivendicato) . Ai fini del calcolo la Scrivente ha tenuto conto dei servizi come dichiarati dalla ricorrente in domanda da pag. 8 a pag.32.
Il , preferendo contumace, non ha chiarito le ragioni per le quali ha riconosciuto CP_1
l'inferiore punteggio di 12,60.
Va, pertanto, accertato che il diritto della ricorrente all'attribuzione di punti 13,65 per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025
*
Alla soccombenza segue la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in misura minima e con riduzione stante la serialità e la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa AN MA definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1 provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto al riconoscimento del punteggio maturato da per i servizi prestati in qualità di O.S.A. come richiesto nella Parte_1 domanda per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico a.s. 2024/2025;
2) condanna il , all'attribuzione in favore della ricorrente di punti Controparte_1
13,65 per il profilo CS
3) condanna il , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €1476,30 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. IVA e CPA, con distrazione.
Benevento, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN MA