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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, AT
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2731/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002514000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 6 giugno 2025.
Interveniente: conformi a quelle delle deduzioni depositate l'11 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 28 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate – IS (in sigla: AdER), nonché depositato quello stesso giorno presso questa Corte, Ricorrente_1 (d'ora in poi: la società) ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 100 76 2025 00002514000, notificatale il 30 aprile 2025 e recante un complessivo ammontare dovuto di 358.265,99 euro. A detrimento di tale comunicazione, scaturita dall'avviso di accertamento n° TF9030200531/2016 per l'annualità 2012 e specificamente dalle intimazioni di pagamento n° TF9IPPN011002017 e n° TF9IPRN002892021, l'odierna ricorrente ha preliminarmente evidenziato di aver impugnato quell'accertamento e che il relativo giudizio pendeva dinanzi alla Corte di cassazione. Inoltre la società ha lamentato che, a fronte del medesimo accertamento, comportasse una duplicazione l'emissione di quelle due intimazioni di pagamento e che, comunque, era trascorso oltre un anno dalla data in cui queste ultime le erano state notificate.
Infine, dopo aver contestato anche nel merito quell'accertamento, la società ha domandato l'annullamento della comunicazione impugnata, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con memoria depositata il 6 giugno 2025 si è costituita l'AdER, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché non era stato notificato anche all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché sottolineando che la comunicazione impugnata teneva il luogo dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 del D.P.R.
n° 602/1973, peraltro anch'essa notificata alla società nel 2023.
3. Con deduzioni depositate l'11 giugno 2025 è intervenuta l'Agenzia, evidenziando che l'esito negativo tanto in primo grado quanto in appello, riguardo al ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento n° TF9030200531/2016, aveva comportato la conseguente riscossione frazionata in tre distinte intimazioni di pagamento: delle quali le ultime due, emesse all'indomani di ciascuna delle sentenze di merito, coincidevano con quelle poste a fondamento della comunicazione impugnata.
4. Con memoria prodotta il 16 gennaio 2026 la società, nel ribadire le proprie argomentazioni, ha evidenziato di aver rateizzato il debito scaturente dal predetto avviso di accertamento: invocando, quindi, la cessazione della materia del contendere.
5. Nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa da tutte le parti, tra le quali l'AdER in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va osservato che la comunicazione impugnata (all. 1 al ricorso) comprende due intimazioni di pagamento, cioè la n° TF9IPPN011002017 e n° TF9IPRN002892021, entrambe scaturite dall'avviso di accertamento n° TF9030200531/2016. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall'AdER, si desume che quelle due intimazioni erano già confluite nell'intimazione di pagamento n° 100 2023 90094646 13000 (all. 6); e che, soprattutto, ad esse corrispondevano rispettivamente i numeri di riferimento interno
70018015045771001 000 e 70021017317338006 000: ambo i quali appaiono richiamati nel provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione presentata dalla società il 19 dicembre 2025 ed allegata alla memoria conclusionale.
Orbene è sufficiente moltiplicare per tre le imposte iscritte a ruolo in una di quelle due intimazioni per veder rispecchiate le cifre dell'avviso di accertamento, quali menzionate dall'Agenzia nelle proprie deduzioni senza contestazione avversaria;
e lo stesso dicasi ove si sommi l'importo delle sanzioni pecuniarie recate da quelle medesime intimazioni.
7. Esclusa perciò qualsiasi erronea duplicazione a quel proposito, la rateazione chiesta e ottenuta dalla società non soltanto non far venir meno la materia del contendere;
ma, anzi, costituisce un'indiretta conferma riguardo alla totale infondatezza dell'odierna domanda attorea.
8. Da questa totale infondatezza discende la condanna della Ricorrente_1 a pagare le spese di lite: le quali, in considerazione del rilevantissimo ammontare della comunicazione impugnata, vanno liquidate in 4.000 euro in favore dell'AdER, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA, e di 3.200 euro in favore dell'Agenzia, essendo applicabile a quest'ultima la riduzione del venti per cento prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 c.p.t..
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate - IS le spese di lite, liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- condanna Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 3.200 euro.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(EN ME) (SE ZA)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, AT
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2731/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002514000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 6 giugno 2025.
Interveniente: conformi a quelle delle deduzioni depositate l'11 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 28 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate – IS (in sigla: AdER), nonché depositato quello stesso giorno presso questa Corte, Ricorrente_1 (d'ora in poi: la società) ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 100 76 2025 00002514000, notificatale il 30 aprile 2025 e recante un complessivo ammontare dovuto di 358.265,99 euro. A detrimento di tale comunicazione, scaturita dall'avviso di accertamento n° TF9030200531/2016 per l'annualità 2012 e specificamente dalle intimazioni di pagamento n° TF9IPPN011002017 e n° TF9IPRN002892021, l'odierna ricorrente ha preliminarmente evidenziato di aver impugnato quell'accertamento e che il relativo giudizio pendeva dinanzi alla Corte di cassazione. Inoltre la società ha lamentato che, a fronte del medesimo accertamento, comportasse una duplicazione l'emissione di quelle due intimazioni di pagamento e che, comunque, era trascorso oltre un anno dalla data in cui queste ultime le erano state notificate.
Infine, dopo aver contestato anche nel merito quell'accertamento, la società ha domandato l'annullamento della comunicazione impugnata, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con memoria depositata il 6 giugno 2025 si è costituita l'AdER, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché non era stato notificato anche all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché sottolineando che la comunicazione impugnata teneva il luogo dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 del D.P.R.
n° 602/1973, peraltro anch'essa notificata alla società nel 2023.
3. Con deduzioni depositate l'11 giugno 2025 è intervenuta l'Agenzia, evidenziando che l'esito negativo tanto in primo grado quanto in appello, riguardo al ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento n° TF9030200531/2016, aveva comportato la conseguente riscossione frazionata in tre distinte intimazioni di pagamento: delle quali le ultime due, emesse all'indomani di ciascuna delle sentenze di merito, coincidevano con quelle poste a fondamento della comunicazione impugnata.
4. Con memoria prodotta il 16 gennaio 2026 la società, nel ribadire le proprie argomentazioni, ha evidenziato di aver rateizzato il debito scaturente dal predetto avviso di accertamento: invocando, quindi, la cessazione della materia del contendere.
5. Nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa da tutte le parti, tra le quali l'AdER in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va osservato che la comunicazione impugnata (all. 1 al ricorso) comprende due intimazioni di pagamento, cioè la n° TF9IPPN011002017 e n° TF9IPRN002892021, entrambe scaturite dall'avviso di accertamento n° TF9030200531/2016. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall'AdER, si desume che quelle due intimazioni erano già confluite nell'intimazione di pagamento n° 100 2023 90094646 13000 (all. 6); e che, soprattutto, ad esse corrispondevano rispettivamente i numeri di riferimento interno
70018015045771001 000 e 70021017317338006 000: ambo i quali appaiono richiamati nel provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione presentata dalla società il 19 dicembre 2025 ed allegata alla memoria conclusionale.
Orbene è sufficiente moltiplicare per tre le imposte iscritte a ruolo in una di quelle due intimazioni per veder rispecchiate le cifre dell'avviso di accertamento, quali menzionate dall'Agenzia nelle proprie deduzioni senza contestazione avversaria;
e lo stesso dicasi ove si sommi l'importo delle sanzioni pecuniarie recate da quelle medesime intimazioni.
7. Esclusa perciò qualsiasi erronea duplicazione a quel proposito, la rateazione chiesta e ottenuta dalla società non soltanto non far venir meno la materia del contendere;
ma, anzi, costituisce un'indiretta conferma riguardo alla totale infondatezza dell'odierna domanda attorea.
8. Da questa totale infondatezza discende la condanna della Ricorrente_1 a pagare le spese di lite: le quali, in considerazione del rilevantissimo ammontare della comunicazione impugnata, vanno liquidate in 4.000 euro in favore dell'AdER, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA, e di 3.200 euro in favore dell'Agenzia, essendo applicabile a quest'ultima la riduzione del venti per cento prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 c.p.t..
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate - IS le spese di lite, liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- condanna Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 3.200 euro.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(EN ME) (SE ZA)