CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1098/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
SO GU FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 537/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 30/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239009473812000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140027504255 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno in composizione monocratica
Ricorrente_1, generalizzata e difesa come in atti, si opponeva all'intimazione di pagamento nr. 100/2023/9009473812 000, notificata a mezzo PEC in data 08/08/2023, limitatamente alla cartella di pagamento nr. 100/2014/0027504255 000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento di euro 710,75, comprensivi di interessi e sanzioni, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2009, Ente impositore Regione Campania, chiedendone l'annullamento.
In particolare eccepiva: 1) l'illegittimità dell'intimazione e della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto;
2) la prescrizione triennale.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduceva per il rigetto del ricorso e per la conferma della pretesa tributaria come indicata nell'atto opposto.
La Regione Campania non si costituiva seppur regolarmente chiamata in causa dal ricorrente.
Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con compensazione delle spese, ritenendo destituite di fondamento le eccezioni sopra riportate.
Ha interposto appello la contribuente reiterando, anche con scritti successivi, l'eccezione di prescrizione, ed in particolare sottolineando il tempo decorso tra il recapito, avvenuto il 23.06.2015, del preavviso di fermo amministrativo e la notifica dell'intimazione suddetta, dell'8.08.2023.
Si è costituto il Riscossore rimarcando le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto fondato, va accolto.
Ed invero, ribadita, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni del giudice di primo grado, la regolarità delle notifiche della cartella di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo, aspetto in ordine al quale, peraltro, nulla di specifico è stato dedotto nell'atto gravatorio, si rileva che con la sentenza dell'11 marzo 2025, n. 6436, la Corte di Cassazione ha stabilito che se l'avviso di intimazione non è tempestivamente impugnato il credito si cristallizza e i fatti estintivi precedenti alla notifica della stessa
(come la prescrizione) non possono essere più fatti valere: “…In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass.
14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa
Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
(cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.).
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito “sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente… è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992“ (Cass.
Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le
Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica
(Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass.
17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione…”. Tale indirizzo è stato ribadito dalla S.C. con la sentenza 2025/20476.
Nel caso di specie la contribuente non eccepisce fatti estintivi verificatisi antecedentemente al recapito della cartella e del preavviso di fermo bensì la prescrizione maturata successivamente alla notifica di tale ultimo atto, avvenuta, come sopra esposto, il 23.06.2015.
Ne deriva che il termine prescrizionale afferente alla pretesa impositiva in oggetto era, al momento,
08/08/2023, della ricezione ampiamente decorso.
La natura delle questioni trattate e risolte giustifica, anche per il presente grado di giudizio, la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
SO GU FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 537/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 30/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239009473812000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140027504255 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno in composizione monocratica
Ricorrente_1, generalizzata e difesa come in atti, si opponeva all'intimazione di pagamento nr. 100/2023/9009473812 000, notificata a mezzo PEC in data 08/08/2023, limitatamente alla cartella di pagamento nr. 100/2014/0027504255 000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento di euro 710,75, comprensivi di interessi e sanzioni, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2009, Ente impositore Regione Campania, chiedendone l'annullamento.
In particolare eccepiva: 1) l'illegittimità dell'intimazione e della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto;
2) la prescrizione triennale.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduceva per il rigetto del ricorso e per la conferma della pretesa tributaria come indicata nell'atto opposto.
La Regione Campania non si costituiva seppur regolarmente chiamata in causa dal ricorrente.
Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con compensazione delle spese, ritenendo destituite di fondamento le eccezioni sopra riportate.
Ha interposto appello la contribuente reiterando, anche con scritti successivi, l'eccezione di prescrizione, ed in particolare sottolineando il tempo decorso tra il recapito, avvenuto il 23.06.2015, del preavviso di fermo amministrativo e la notifica dell'intimazione suddetta, dell'8.08.2023.
Si è costituto il Riscossore rimarcando le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto fondato, va accolto.
Ed invero, ribadita, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni del giudice di primo grado, la regolarità delle notifiche della cartella di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo, aspetto in ordine al quale, peraltro, nulla di specifico è stato dedotto nell'atto gravatorio, si rileva che con la sentenza dell'11 marzo 2025, n. 6436, la Corte di Cassazione ha stabilito che se l'avviso di intimazione non è tempestivamente impugnato il credito si cristallizza e i fatti estintivi precedenti alla notifica della stessa
(come la prescrizione) non possono essere più fatti valere: “…In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass.
14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa
Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
(cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.).
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito “sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente… è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992“ (Cass.
Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le
Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica
(Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass.
17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione…”. Tale indirizzo è stato ribadito dalla S.C. con la sentenza 2025/20476.
Nel caso di specie la contribuente non eccepisce fatti estintivi verificatisi antecedentemente al recapito della cartella e del preavviso di fermo bensì la prescrizione maturata successivamente alla notifica di tale ultimo atto, avvenuta, come sopra esposto, il 23.06.2015.
Ne deriva che il termine prescrizionale afferente alla pretesa impositiva in oggetto era, al momento,
08/08/2023, della ricezione ampiamente decorso.
La natura delle questioni trattate e risolte giustifica, anche per il presente grado di giudizio, la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.