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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/11/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 1086 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1086 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FERRARI LUCILLA presso cui elettivamente domicilia in VIA ROMA 19 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCHINI TANIA presso cui elettivamente domicilia in VIA G. FOCHESSATI 18/B 46045 MARMIROLO
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 2
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto in udienza dalle parti e di seguito riportato: “ rinuncia reciproca alle domande di addebito;
separazione; rimessione delle querele da parte del ricorrente;
il ricorrente non sarà tenuto a versare nulla alla moglie sino a quando questa occuperà l'abitazione di sua esclusiva proprietà; da quando la resistente si trasferirà in altra abitazione lasciando libera da cose e persone quella del ricorrente, questo verserà un assegno di mantenimento alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese pari ad euro 150,00 mensili;
spese di lite compensate;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di essere sposato, con la resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, dopo aver proposto domanda volta ad ottenere un ordine di protezione nei confronti della moglie.
Si costituita la resistente , non opponendosi alla separazione ma chiedendo un assegno di mantenimento.
All'udienza del 11.11.2025 innanzi al giudice delegato , le parti hanno raggiunto l'accordo riportato nelle conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dalle deduzioni e difese in atti.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto
2 3
intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti in udienza tra le parti non sono contrari a norme imperative e possono essere recepiti dal Tribunale.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate nelle conclusioni e qui da intendersi integralmente trascritte;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roverbella per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 31, parte II, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
3
n. 1086 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1086 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FERRARI LUCILLA presso cui elettivamente domicilia in VIA ROMA 19 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCHINI TANIA presso cui elettivamente domicilia in VIA G. FOCHESSATI 18/B 46045 MARMIROLO
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 2
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto in udienza dalle parti e di seguito riportato: “ rinuncia reciproca alle domande di addebito;
separazione; rimessione delle querele da parte del ricorrente;
il ricorrente non sarà tenuto a versare nulla alla moglie sino a quando questa occuperà l'abitazione di sua esclusiva proprietà; da quando la resistente si trasferirà in altra abitazione lasciando libera da cose e persone quella del ricorrente, questo verserà un assegno di mantenimento alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese pari ad euro 150,00 mensili;
spese di lite compensate;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di essere sposato, con la resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, dopo aver proposto domanda volta ad ottenere un ordine di protezione nei confronti della moglie.
Si costituita la resistente , non opponendosi alla separazione ma chiedendo un assegno di mantenimento.
All'udienza del 11.11.2025 innanzi al giudice delegato , le parti hanno raggiunto l'accordo riportato nelle conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dalle deduzioni e difese in atti.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto
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intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti in udienza tra le parti non sono contrari a norme imperative e possono essere recepiti dal Tribunale.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate nelle conclusioni e qui da intendersi integralmente trascritte;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roverbella per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 31, parte II, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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