CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6294 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. MI AT Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa IL NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 7050 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
( ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
titolare rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Vocino Parte_1
( in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._1
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._2
, nonché ( ) e CP_2 Controparte_3 C.F._3
pag. 1 di 17 ( , in qualità di eredi di Controparte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Sabattini CP_2
( ) in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione e risposta in grado di appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 932/2021
pubblicata il 3.5.2021 (contratto di appalto e risarcimento danni).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18.3.2016 i coniugi e CP_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri CP_1
l'impresa individuale per sentirla Pt_1 Controparte_5
condannare al risarcimento dei danni verificatesi nel gennaio 2014 nel loro appartamento in Montecompatri (Roma), via delle Pedicate n. 4, pal., B,
piano 3, interno 5, a causa dell'esecuzione dei lavori edili di ristrutturazione dell'appartamento sottostante, interno 3, di proprietà di Controparte_6
quantificati nell'importo di € 19.943,52 o in quello ritenuto di giustizia, oltre interessi dal sinistro.
Nella resistenza della parte convenuta, il Tribunale adito istruiva la causa con l'interrogatorio formale di l'escussione di testimoni e Parte_1
l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio. Quindi, con sentenza n.
pag. 2 di 17 932/2021, accoglieva la domanda attorea, dichiarando la responsabilità di nella causazione dei danni lamentati e, per l'effetto, Parte_1
condannava la stessa al risarcimento dei danni nella misura di € 6.794,28.
In particolare, il giudice di prime cure affermava che «A seguito dell'attività
istruttoria risultano pienamente provati i fatti di causa allegati dagli attori nell'atto introduttivo ovvero risulta provato che nel mese di gennaio dell'anno 2014 si sono verificati dei danni all'interno dell'appartamento degli Attori, sito in Montecompatri (RM), via delle
Pedicate n. 4, Pal. B, Pi. 3, int. 5, e che tali danni sono stati causati dalla Convenuta mentre stava realizzando dei lavori di demolizione, senza adottare le opportune cautele, all'interno dell'appartamento sottostante quello degli Attori, di proprietà della sig.ra CP_6
Risulta provato, altresì, che in data 07.12.2016 si verificava un aggravamento dei
[...]
suddetti danni, riconducibile sempre agli stessi lavori di ristrutturazione realizzati dalla
Convenuta e, quindi, al male operato della medesima. I suddetti fatti risultano confermati dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attrice, della CTU dell'Arch.
e della documentazione depositata in atti dagli attori». Per_1
Richiamate le risultanze della relazione del c.t.u., ritenuta immune da vizi,
concludeva affermando che «Non vi è alcun dubbio, quindi, che i danni patiti dagli
Attori sono stati causati dalla Convenuta. Il nesso causale tra evento e danno risulta pienamente provato all'esito dell'istruttoria. La CTU ha suffragato tutti i fatti allegati dagli
Attori e le prove dai medesimi fornite e, conseguentemente, ha confutato ogni avversa deduzione ed eccezione. Gli esiti istruttori legittimano la richiesta di condanna della
Convenuta al pagamento in favore degli Attori della somma di € 6.794,28, come quantificata dal CTU (CTU, pagg. 11 e 12)».
pag. 3 di 17 2. Con atto di appello notificato il 30.11.2021 a in proprio e n.q. CP_1
di erede di , nonché a e , CP_2 Controparte_4 Controparte_3
n.q. di eredi di , a impugnato la sentenza sulla CP_2 Parte_1
base di tre motivi, concludendo nei seguenti termini:
«Voglia la Corte di Appello di Roma, , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento del presente appello, così provvedere:
1. Annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 932/2021, emessa dal Tribunale di
Velletri, nella persona del Giudice Dott.ssa Paola Pasqualucci, in data 28 aprile 2021,
pubblicata in data 03/05/2021, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 2163/2016 e per l'effetto;
2. accertare e dichiarare che i lavori di ristrutturazione ad opera della hanno Parte_1
avuto inizio in data 17.03.2014;
3. e per l'effetto riscontrare la carenza di legittimazione passiva e conseguentemente ritenere non sussistente la responsabilità in capo a degli asseriti Parte_1
danni lamentati da parte attrice nel primo grado di giudizio;
4. accertare e dichiarare la carenza del nesso di causalità tra i lavori eseguiti nell'unità
immobiliare della sig.ra ed i danni lamentati da parte attrice nel primo grado di CP_6
giudizio;
5. rigettare, comunque, ogni domanda attorea del primo grado di giudizio;
6. condannare la sig.ra e gli eredi del sig. ai sensi dell'art. 96 CP_1 CP_2
c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
7. condannare la sig.ra e gli eredi del sig. , alla rifusione delle CP_1 CP_2
spese di lite del doppio grado di giudizio, diritti ed onorari di difesa con aggravio del 15% per pag. 4 di 17 spese generali, CPA e IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscrivente avvocato in funzione anticipatoria e alla restituzione delle somme corrisposte nelle more a titolo di risarcimento danni, spese e onorari di giudizio di primo grado».
Ha chiesto inoltre, in via istruttoria, l'espletamento di una nuova consulenza tecnica di ufficio.
3. Si sono costituiti gli appellati, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito,
hanno contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
4. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 10.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. Si osserva, preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nel testo applicabile nella specie
ratione temporis, successiva alla modifica introdotta dall'art. 54 D.L. n.
83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs.
n. 149/2022) che la Corte, nel rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito pag. 5 di 17 della pretesa azionata, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa sull'eccezione in questione (v. Cass. ord. 29.11.2021 n. 37272).
6. Passando al merito, l'appellante ha formulato tre motivi.
Con il primo (rubricato «Carenza di legittimazione passiva. Assenza nesso di causalità») lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato opportunamente le prove dedotte nel corso giudizio e, di conseguenza, avrebbe riconosciuto per errore sussistente la legittimazione passiva in capo a e la sua Parte_1
responsabilità nella causazione dei danni lamentati dai coniugi Parte_2
[...]
L'appellante, quindi, individua in tre punti gli errori commessi nella valutazione delle prove offerte in giudizio.
Più specificamente, al punto A) deduce che il giudice non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rese, oltre che da in Parte_1
sede di interrogatorio formale, dai testi di parte appellante/convenuta in primo grado, , Controparte_7 Controparte_8 Per_2
e ; dichiarazioni dalle quali emergerebbe chiaramente che
[...] CP_9
non ha eseguito lavori edili nel periodo gennaio/febbraio 2014 Parte_1
presso l'appartamento della in quanto tali lavori hanno avuto CP_6
inizio solo il 17.3.2014 e sono terminati il 30.7.2014, come rilevato anche dal primo sopralluogo effettuato dall'ing. il 6.2.2014. Tes_1
Al punto B) contesta che il giudice di prime cure avrebbe fatto proprie le dichiarazioni dei testi di parte attrice (in particolare quelle di CP_3
e , ancorché palesemente inattendibili e
[...] Persona_3
contradditorie.
pag. 6 di 17 Al punto C) si duole dell'errore commesso nella valutazione delle prove prodotte dalla parte appellata, la quale non avrebbe mai prodotto documenti idonei a dimostrare una diversa e, soprattutto, antecedente data di inizio dei lavori rispetto a quella indicata nella CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata;
né a tal fine sarebbero idonee le comunicazioni intercorse tra gli attori, la e l'amministratore di condominio poiché la CP_6 CP_6
non ha mai dichiarato di aver iniziato i lavori nel gennaio del 2014 , né parte attrice ha depositato gli allegati alla mail del 7.2.2015 (lettere dei condomini del febbraio 2014 e verbale dell'assemblea condominiale del gennaio 2014).
Inoltre, durante il sopralluogo del 6.2.2014, alla presenza dei coniugi l'ing. avrebbe verificato che i danni lamentati CP_10 Tes_1
erano già presenti e che nell'appartamento della non erano stati CP_6
demoliti tramezzi.
7. Con il secondo motivo (intitolato «Relativamente alla CTU») si lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe valutato opportunamente il tenore della relazione del c.t.u. arch. e non avrebbe tenuto in debito conto le Per_1
osservazioni mosse dal c.t.p. di parte appellante, ing. pervenendo Tes_1
in tal modo a un errato convincimento di attendibilità, linearità e fondatezza di quanto accertato dal c.t.u.
In particolare, il giudice non avrebbe tenuto conto delle evidenze oggettive esplicate dall'ing. facendo immotivatamente proprie le Tes_1
prospettazioni dei coniugi né avrebbe dichiarato quando si CP_10
sono verificati i danni occorsi, essendosi limitat o ad asserire con “ogni probabilità” a seguito dei lavori sottostanti.
pag. 7 di 17 Per di più, nell'elaborato finale il c.t.u. non avrebbe risposto in modo compiuto ai quesiti e ai successivi chiarimenti richiesti , sulla base delle puntuali censure mosse dal c.t.p. ampiamente riportate nell'atto di appello,
prospettando solo risposte elusive e contraddittorie.
8. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, attenendo all'accertamento e alla prova della riconducibilità dei danni per cui è causa ai lavori eseguiti dall'impresa sono infondati. Parte_1
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della S.C .,
l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché
la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr . tra le tante, Cass. ord. n.
4872/2025; Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 12362/2006).
È stato altresì precisato che il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base a elementi soggettivi e pag. 8 di 17 oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. ord. n. 15270/2024; Cass. n. 4763/2015; Cass.
ord. 1547/2015).
Nella specie il Tribunale ha ritenuto che le deduzioni poste dagli attori a fondamento della domanda proposta contro secondo cui i danni Parte_1
verificatisi nel loro appartamento sono stati cagionati dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento sottostante della CP_11
iniziat i nel gennaio 2014, sospesi a seguito delle loro Controparte_6
contestazioni e poi ripresi nel marzo 2014 , siano suffragati dalle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice , dai documenti prodotti e dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
In particolare, i testi di parte attrice (figlia degli attori) e Controparte_3
(fratello di hanno riferito, in modo preciso e Persona_3 CP_1
completo, di avere constatato personalmente l'esistenza dei danni in questione, in quanto la prima era presente sul posto nel gennaio 2014
(circostanza confermata dal di lei coniuge, e il secondo è Persona_4
intervenuto sul posto nell'immediatezza, e di essersi attivati in vario modo per risolvere il problema, verificando di persona quanto accaduto e dando consigli sulle misure d'intervento (v. verbale di udienza del 27.2.2018 e
19.6.2018).
pag. 9 di 17 Nessuna contraddizione sussiste tra le due dichiarazioni, ben potendo i testi essere stati presenti sui luoghi per cui è causa lo stesso giorno in cui i danni si manifestarono per la prima volta, sia pure non nello stesso identico momento;
né può attribuirsi rilievo decisivo, nel senso di escluderne l'attendibilità, al fatto che i medesimi erano legati da rapporti di parentela con gli attori, essendo plausibile che essi siano stati coinvolti subito dopo l'accaduto proprio in ragione di tale rapporto.
Ritiene la Corte, inoltre, che non vi siano elementi per dare maggior rilievo alle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta (anch'essi legati da rapporti di coniugio o collaborazione lavorativa con la parte); né può darsi valenza probatoria all'interrogatorio formale di le cui Parte_1
dichiarazioni, in assenza di confessione, sono liberamente apprezzabili del giudice ex art. 116 c.p.c., tenuto conto anche che quanto dal medesimo riferito, in risposta al capitolo 10 («No non è vero. Preciso che a gennaio ho solo preso visione dell'immobile, senza aver fatto neanche il preventivo» (v verbale udienza del 5.12.2017) contrasta con quanto dichiarato dal medesimo al suo tecnico di parte ing. nella relazione del 13.2.2014, del la Tes_1
quale si dirà in seguito.
A conferma di tale ricostruzione dei fatti si osserva che Controparte_6
proprietaria dell'appartamento interessato dai lavori, interno n. 3, in seguito alle lamentele avanzate dai condomini del piano superiore CP_10
con la missiva del 30.1.2014 (inviata anche all'amministratore di condominio e contenente una descrizione dettagliata de i danni lamentati dai mittenti –
doc. 2 fasc. primo grado convenut o), ha dato incarico a un tecnico di fiducia ,
pag. 10 di 17 ing. di verificare lo stato dei luoghi nell'appartamento Testimone_2
all'interno n. 5 (v. relazione tecnica redatta il 13.2.2014, cfr. doc. 2 fasc.
primo grado convenuto).
In tale relazione si dà atto di un sopralluogo effettuato il 6.2.2014 (data di poco successiva a quella di inizio dei lavori, indicata dagli originari attori),
alla presenza del responsabile dell'impresa appaltatrice e Parte_1
che quest'ultimo, pur avendo dichiarato che le opere di ristrutturazione all'epoca non erano ancora iniziate, ha precisato di «aver dato corso esclusivamente ad apprestamenti necessari all'allestimento del cantiere,
preliminari e propedeutici alle future lavorazioni, nonché di aver effettuato alcuni saggi sulla consistenza e spessore dei massetti, per verificare la possibilità di realizzare dei riscaldamenti radianti a pavimento»; ha fatto altresì presente al tecnico «di aver montato, all'esterno del balcone dell'int.
3 prospiciente il parcheggio delle autovetture, degli elementi provvisori ad innesto in plastica per lo sgombero del materiale abbandonato nell'appartamento dai precedenti proprietari, oltre quello di risulta proveniente dalle indagini eseguite », nonché di avere «appurato, sempre nei giorni precedenti, la disponibilità delle utenze idriche ed elettriche dell'abitazione ed installato il quadro di cantiere, in attesa che gli venissero consegnate le necessarie autorizzazioni, previste per legge, per dare inizio alle opere di manutenzione straordinaria» (v. premesse della relazione, pp. 2
e 3).
Ciò toglie rilevanza alla circostanza che il preventivo dei lavori sia stato firmato dalla soltanto il 20.2.2014 (all. 9 memoria ex art. 183, CP_6
pag. 11 di 17 comma 6, n. 2 c.p.c., fasc. convenuto) e che la CI indichi come data di inizio lavori il 17.3.2014 (doc. 20 fasc. primo grado attori), circostanze sulle quali hanno riferito i testi della impresa appaltatrice, ben potendo i lavori essere iniziati prima, con l'esecuzione delle attività strumentali e propedeutiche, previo accordo tra committente e impresa.
9. In ogni caso, anche a voler prescindere dall'effettivo e preciso momento dell'inizio dei lavori, è provato che l'impresa ha effettuato Parte_1
demolizioni di tramezzature interne e di muri e che, conclusi i lavori,
l'appartamento del piano superiore ha subito lesioni della pavimentazione e dell'intonaco, cedimento e abbassamento della porta d'ingresso alla cucina, il distaccamento dello zoccolino battiscopa e distacco del pavimento dal massetto di posa.
Il consulente tecnico di ufficio, effettuati numerosi sopralluoghi nel contraddittorio delle parti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, ha evidenziato che gli inconvenienti riscontrati nell'appartamento n. 5 degli originari attori, elencati e descritti nel dettaglio, anche a mezzo di documentazione fotografica, sono da ricondurre con elevato grado di probabilità a una deformazione del solaio di piano;
deformazione provocata dalla demolizione delle tramezzature interne , eseguite nel piano sottostante ,
verosimilmente in modo contemporaneo e uniforme, che ha generato un momento flettente, causa dei suddetti fenomeni.
Detta conclusione è avvalorata dalla circostanza , accertata a mezzo del raffronto tra l'elaborato grafico allegato alla CI e la planimetria dell'appartamento int. 5, che la concentrazione dei fenomeni lamentati si pag. 12 di 17 riscontra esattamente dove sono state eseguite le demolizioni della tramezzatura nell'appartamento int. 3 della oltre che dall'esame CP_6
delle parti della struttura portante e dei paramenti applicati , che non presentano lesioni o danni. Ciò che consente di ritenere provato , secondo il criterio del «più probabile che non», che i danni riscontrati nell'appartamento degli originari attori non erano preesistenti, ma sono stati causati proprio dall'attività di esecuzione dell'appalto, dei quali risponde l'appaltatore, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente, fatte salve alcune specifiche ipotesi, neppure prospettate dall'appellante se non negli scritti difensivi conclusivi (v. tra le più recenti, Cass. n. 11857/2025; Cass. ord. n.
27526/2024).
In merito alle doglianze sollevate dall'appellante in relazione alle conclusioni dell'ausiliario, si richiamano i costanti principi giurisprudenziali secondo cui il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argome ntazioni difensive pag. 13 di 17 (Cass. n. 33742/2022; Cass, ord. n. 9483/2021; Cass. ord. n. 1815/2015;
Cass. n. 8355/2007).
Nel caso in esame, si evidenzia, da un lato, che il consulente d'ufficio, nella relazione definitiva, ha replicato in modo specifico e argomentato ai rilievi critici formulati dal c.t.p. dello che in taluni casi ha ritenuto non Pt_1
pertinenti alle indagini affidategli ed estranee all'oggetto del giudizio (v.
osservazioni critiche, all. G., e relazione c.t.u., pp. 12-14); dall'altro, che l'appellante si è limitato a trascrivere integralmente il contenuto delle censure sollevate dal proprio c.t.p. (v. atto di appello, pp. 17 -23), senza evidenziare omissioni specifiche o errori, logici e tecnici, commessi dal consulente d'ufficio, ma concludendo genericamente (tranne per quanto si dirà con riguardo al terzo motivo, limitatamente ad alcuni voci di danno) nel senso che le risposte date non sono esaustive, ma elusive e contradditorie, e che sarebbe necessario provvedere a rinnovare la consulenza d'ufficio.
Soltanto con le note difensive depositate il 16.10.2025 e, dunque,
tardivamente l'appellante ha evidenziato errori e lacune puntuali alle conclusioni del c.t.u. sempre basati sulle argomentazioni del tecnico di parte già svolte nelle note critiche alla c.t.u. , così come ha introdotto un nuovo tema d'indagine, contestando la propria responsabilità nella causazione dell'evento, in quanto nudus minister, ossia mero esecutore delle difettive impartite dalla committente e dal suo tecnico di fiducia, ing. CP_6
che ha curato progettazione e direzione dei lavori. Tes_1
pag. 14 di 17 10. Con il terzo motivo (rubricato «Sul quantum debeatur quantificato dal CTU») si censura la mancanza di ogni fondamento tecnico e oggettivo nella quantificazione dei danni, indicata dal c.t.u. in € 6.794,28.
Più specificamente, l'importo di € 4.594,28 accertato per i lavori edili sarebbe «totalmente infondato »; gli altri costi accessori individuati dal c.t.u.,
pari a € 700,00 per accantonamento, allontanamento e ricollocamento del mobilio e suppellettili ed € 1.500,00 per oneri a figura professionale,
sarebbero arbitrari, essendo sufficiente il modesto scostamento di mobili e suppellettili nella zona di intervento ed essendo il secondo costo non richiesto dalla normativa vigente, poiché la tipologia dei lavori indicati dal c.t.u. rientra nell'attività di edilizia libera, come da art. 6, comma a), del d.p.r. n. 380/2001.
La doglianza è priva di pregio
La censura riferita alla prima voce appare del tutto priva del requisito d i specificità, tenuto conto che i lavori per l'eliminazione dei danni e il ripristino a regola d'arte sono indicati nel computo metrico estimativo,
redatto avvalendosi della tariffa regionale dei prezzi della Regione lazio,
edizione 2012 (all. F relazione).
Quanto alle altre voci, reputa la Corte che le spese indicate dall'ausiliario siano congrue e proporzionate rispetto agli importanti lavori necessari per eliminare i danni cagionati dallo , per i quali il consulente tecnico di CP_5
ufficio ha indicato un tempo di giorni sessanta, naturali e consecutivi;
ciò
che richiede di operare nell'appartamento libero da mobili e suppellettili e di incaricare un professionista (ingegnere, architetto, etc.) per predisporre e pag. 15 di 17 presentare la CI e dirigere i lavori , restando le contrarie argomentazioni dell'appellante prive di adeguato supporto normativo e tecnico .
11. In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in complessivi € 4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00 per fase introduttiva;
€ 922,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.911,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 932/2021 pubblicata il 3.5.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di in proprio e in qualità di erede di CP_1 CP_2
, nonché di ed , in qualità di eredi
[...] Controparte_3 Controparte_4
pag. 16 di 17 di , che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre al rimborso CP_2
di spese forfettarie, VA e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- IL NE - - MI AT -
pag. 17 di 17