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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 498/2021
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
area urbana di Rossano, alla Via Portogallo 11, C.F.: rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Giannicco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Corigliano – Rossano (CS), area urbana di Rossano, alla via Torre Pisani, 31,, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del Regionale per la
[...] CP_2
Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, presso il cui studio in Castrovillari (Sede , corso Calabria è elettivamente CP_3
domiciliato giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.2.2021 premetteva di essere il legale Parte_1 rappresentante della “ Controparte_4
, con sede in Corigliano - Rossano (CS), area urbana di Rossano, in Via Equitania e
[...]
che il giorno 24/02/2018, verso le ore 12:00, mentre si trovava al lavoro presso il “cantiere temporaneo” di C/da S. Lorenzo in Acri (CS), mentre si trovava ad operare su una scala verso una parete interna, scendendo dalla stessa, metteva un piede in fallo e rovinava in terra.
Evidenziava che a causa dell'infortunio rimaneva gravemente ferito e veniva trasportato a mezzo ambulanza del 118 presso l'Ospedale Civile di Cosenza, dove veniva immediatamente ricoverato, con la seguente diagnosi: “frattura pluriframmentaria scomposta del terzo distale di tibia e perone sx”. Veniva richiesta consulenza ortopedica: Lavaggio con antibiotico. Accostamento con tre punti di sutura. Stecca provvisoria”. Veniva quindi ricoverato nella UO di ortopedia dello stesso nosocomio con diagnosi di: frattura comminuta biossea estremo distale gamba sx con esposizione al malleolo mediale”. Qui veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti.
Veniva successivamente dimesso in data 12.03.2018 con diagnosi di “Frattura pluriframmentata terzo medio distale gamba sx”.
Specificava che a seguito di regolare apertura di pratica di infortunio presso l' non CP_1
veniva erogata la prestazione nella misura ritenuta di giustizia.
In particolare, secondo la consulenza tecnica di parte allegata, evidenziava un danno subito pari ad una percentuale di invalidità del 61%. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 alla liquidazione delle provvidenze dovute a seguito dell'infortunio subito.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_1 ricorrente, evidenziando che l'infortunio subito era stato già ristorato mediante costituzione di una rendita nella misura del 16% di menomazione.
La controversia veniva istruita mediante nomina di CTU, nella persona del dott.
[...]
che espletava l'incarico ricevuto depositando il proprio elaborato peritale. Persona_2
La controversia viene decisa pertanto all'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti.
***
Il ricorso risulta fondato, e pertanto va accolto per le ragioni di seguito esposte.
E' pacifico tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro.
E' altresì pacifico che l' abbia riconosciuto in favore del ricorrente una rendita CP_1
rapportata al 16% della menomazione subita.
A questo punto, non resta che valutare la correttezza della valutazione operata dall' . CP_1
Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, sono stati riscontrati postumi invalidanti conseguenti all'infortunio in misura pari al 30% di danno biologico.
Tanto premesso osserva il Tribunale come la valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni, sia pienamente condivisibile.
Il nominato consulente, infatti, dopo una compiuta valutazione della documentazione sanitaria ha concluso evidenziando che il danno biologico è quantificabile nella misura del
30%.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione.
Ha evidenziato la sussistenza del nesso di causa tra le patologie evidenziate dal CTP e l'infortunio, argomentando e giustificando tale scelta ampiamente.
Ha posto in evidenza come “Il ricorrente a seguito di precipitazione da una scala nell'espletamento dell'attività lavorativa di idraulico riportò valido trauma contusivo- distorsivo con frattura pluriframmentata scomposta ed esposta del terzo distale di tibia e perone sx che venne sottoposta ad intervento di osteosintesi con placche e viti.
L'evoluzione clinica venne complicata dall'insorgenza di processo osteomielitico con rottura dei siti di ancoraggio dei mezzi di sintesi, necessità di reintervento per la loro estrazione e lungo periodo di convalescenza che richiese multiple consulenze ortopediche, terapia mediche e fisiatriche e che giustifica un lungo periodo prognostico che può quantificarsi in complessi 400 giorni. I postumi possono così riassumersi:
Accorciamento di cm 1 dell'arto;
Necessità continua di solette ortopediche;
Deviazione in concavità interna dell'asse del terzo medio-distale;
Callo osseo esuberante;
Esiti estetici che configurano, per le loro caratteristiche e sede, un danno estetico evidente già a media distanza;
Limitazione dell'articolazione della tibio tarsica per 1\2;
Deambulazione in atteggiamento di zoppia.
Si risponde ai quesiti posti dal Giudice:
A seguito dell'infortunio per cui è causa è derivata una riduzione permanente all'attitudine lavorativa per il 30% della sua totalità;
Vi sono postumi, ormai consolidati e non suscettibili di miglioramento che a norma del
D.M. 38/2000 portano a valutare, considerando la c.d. concorrenza delle patologie, un danno biologico del 30% (trentapunti%): Cod. 292: “Esiti di frattura biossee della gamba con disturbi di circolo: Punti 8” con, Cod. 294 “Anchilosi in posizione favorevole della tibio- tarsica: punti 15” (considerando anche il callo osseo “situs di minore resistenza” ai fini di futuri e non auspicabili eventi traumatici);
Cod. 37: “Cicatrici deturpanti non interessanti il volto” comprensivo dell'effetto antiestetico cicatriziale peggiorato dalla deviazione dell'asse della gamba e dal callo osseo: punti 12.”
Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso, anche per le motivazioni di seguito esposte. Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D.
L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di evento verificatosi il 24.02.2018.
Nel merito, dalla consulenza disposta è emerso che il ricorrente, ha subito “valido trauma contusivo-distorsivo con frattura pluriframmentata scomposta ed esposta del terzo distale di tibia e perone sx che venne sottoposta ad intervento di osteosintesi con placche e viti” con tutte le conseguenze dettagliatamente evidenziate in perizia.
Il CTU ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 30%. Le argomentazioni del consulente, inoltre, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
rendita commisurata al 30% in considerazione della accertata percentuale di inabilità, detratto quanto già corrisposto.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto, detratto quanto già corrisposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Ente convenuto
(in danno del quale come da separato decreto vanno poste anche le spese per la espletata consulenza di ufficio), e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accerta che il ricorrente in data 24.02.2018 subiva un infortunio lavorativo;
- Accerta il diritto del ricorrente all'indennizzo da inabilità temporanea assoluta per complessivi 400 giorni;
- dichiara che il ricorrente ha diritto alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura del 30% in luogo del 16% a decorrere dalla data della domanda;
per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente i conseguenti ratei di rendita maturati, detratto CP_1 quanto già corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 4.638,00, oltre Iva e Cpa ed oltre le spese generali, oltre rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 7-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 498/2021
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
area urbana di Rossano, alla Via Portogallo 11, C.F.: rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Giannicco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Corigliano – Rossano (CS), area urbana di Rossano, alla via Torre Pisani, 31,, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del Regionale per la
[...] CP_2
Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, presso il cui studio in Castrovillari (Sede , corso Calabria è elettivamente CP_3
domiciliato giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.2.2021 premetteva di essere il legale Parte_1 rappresentante della “ Controparte_4
, con sede in Corigliano - Rossano (CS), area urbana di Rossano, in Via Equitania e
[...]
che il giorno 24/02/2018, verso le ore 12:00, mentre si trovava al lavoro presso il “cantiere temporaneo” di C/da S. Lorenzo in Acri (CS), mentre si trovava ad operare su una scala verso una parete interna, scendendo dalla stessa, metteva un piede in fallo e rovinava in terra.
Evidenziava che a causa dell'infortunio rimaneva gravemente ferito e veniva trasportato a mezzo ambulanza del 118 presso l'Ospedale Civile di Cosenza, dove veniva immediatamente ricoverato, con la seguente diagnosi: “frattura pluriframmentaria scomposta del terzo distale di tibia e perone sx”. Veniva richiesta consulenza ortopedica: Lavaggio con antibiotico. Accostamento con tre punti di sutura. Stecca provvisoria”. Veniva quindi ricoverato nella UO di ortopedia dello stesso nosocomio con diagnosi di: frattura comminuta biossea estremo distale gamba sx con esposizione al malleolo mediale”. Qui veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti.
Veniva successivamente dimesso in data 12.03.2018 con diagnosi di “Frattura pluriframmentata terzo medio distale gamba sx”.
Specificava che a seguito di regolare apertura di pratica di infortunio presso l' non CP_1
veniva erogata la prestazione nella misura ritenuta di giustizia.
In particolare, secondo la consulenza tecnica di parte allegata, evidenziava un danno subito pari ad una percentuale di invalidità del 61%. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 alla liquidazione delle provvidenze dovute a seguito dell'infortunio subito.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_1 ricorrente, evidenziando che l'infortunio subito era stato già ristorato mediante costituzione di una rendita nella misura del 16% di menomazione.
La controversia veniva istruita mediante nomina di CTU, nella persona del dott.
[...]
che espletava l'incarico ricevuto depositando il proprio elaborato peritale. Persona_2
La controversia viene decisa pertanto all'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti.
***
Il ricorso risulta fondato, e pertanto va accolto per le ragioni di seguito esposte.
E' pacifico tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro.
E' altresì pacifico che l' abbia riconosciuto in favore del ricorrente una rendita CP_1
rapportata al 16% della menomazione subita.
A questo punto, non resta che valutare la correttezza della valutazione operata dall' . CP_1
Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, sono stati riscontrati postumi invalidanti conseguenti all'infortunio in misura pari al 30% di danno biologico.
Tanto premesso osserva il Tribunale come la valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni, sia pienamente condivisibile.
Il nominato consulente, infatti, dopo una compiuta valutazione della documentazione sanitaria ha concluso evidenziando che il danno biologico è quantificabile nella misura del
30%.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione.
Ha evidenziato la sussistenza del nesso di causa tra le patologie evidenziate dal CTP e l'infortunio, argomentando e giustificando tale scelta ampiamente.
Ha posto in evidenza come “Il ricorrente a seguito di precipitazione da una scala nell'espletamento dell'attività lavorativa di idraulico riportò valido trauma contusivo- distorsivo con frattura pluriframmentata scomposta ed esposta del terzo distale di tibia e perone sx che venne sottoposta ad intervento di osteosintesi con placche e viti.
L'evoluzione clinica venne complicata dall'insorgenza di processo osteomielitico con rottura dei siti di ancoraggio dei mezzi di sintesi, necessità di reintervento per la loro estrazione e lungo periodo di convalescenza che richiese multiple consulenze ortopediche, terapia mediche e fisiatriche e che giustifica un lungo periodo prognostico che può quantificarsi in complessi 400 giorni. I postumi possono così riassumersi:
Accorciamento di cm 1 dell'arto;
Necessità continua di solette ortopediche;
Deviazione in concavità interna dell'asse del terzo medio-distale;
Callo osseo esuberante;
Esiti estetici che configurano, per le loro caratteristiche e sede, un danno estetico evidente già a media distanza;
Limitazione dell'articolazione della tibio tarsica per 1\2;
Deambulazione in atteggiamento di zoppia.
Si risponde ai quesiti posti dal Giudice:
A seguito dell'infortunio per cui è causa è derivata una riduzione permanente all'attitudine lavorativa per il 30% della sua totalità;
Vi sono postumi, ormai consolidati e non suscettibili di miglioramento che a norma del
D.M. 38/2000 portano a valutare, considerando la c.d. concorrenza delle patologie, un danno biologico del 30% (trentapunti%): Cod. 292: “Esiti di frattura biossee della gamba con disturbi di circolo: Punti 8” con, Cod. 294 “Anchilosi in posizione favorevole della tibio- tarsica: punti 15” (considerando anche il callo osseo “situs di minore resistenza” ai fini di futuri e non auspicabili eventi traumatici);
Cod. 37: “Cicatrici deturpanti non interessanti il volto” comprensivo dell'effetto antiestetico cicatriziale peggiorato dalla deviazione dell'asse della gamba e dal callo osseo: punti 12.”
Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso, anche per le motivazioni di seguito esposte. Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D.
L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di evento verificatosi il 24.02.2018.
Nel merito, dalla consulenza disposta è emerso che il ricorrente, ha subito “valido trauma contusivo-distorsivo con frattura pluriframmentata scomposta ed esposta del terzo distale di tibia e perone sx che venne sottoposta ad intervento di osteosintesi con placche e viti” con tutte le conseguenze dettagliatamente evidenziate in perizia.
Il CTU ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 30%. Le argomentazioni del consulente, inoltre, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
rendita commisurata al 30% in considerazione della accertata percentuale di inabilità, detratto quanto già corrisposto.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto, detratto quanto già corrisposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Ente convenuto
(in danno del quale come da separato decreto vanno poste anche le spese per la espletata consulenza di ufficio), e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accerta che il ricorrente in data 24.02.2018 subiva un infortunio lavorativo;
- Accerta il diritto del ricorrente all'indennizzo da inabilità temporanea assoluta per complessivi 400 giorni;
- dichiara che il ricorrente ha diritto alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura del 30% in luogo del 16% a decorrere dalla data della domanda;
per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente i conseguenti ratei di rendita maturati, detratto CP_1 quanto già corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 4.638,00, oltre Iva e Cpa ed oltre le spese generali, oltre rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 7-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone