Articolo 12 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 maggio 1958
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Versione
4 gennaio 1961
Art. 12. ((Nel seno del Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso))
I membri della Giunta, esecutiva durano in carica, per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.
Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.
Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1961