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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr. Stefania Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38569 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
, quale titolare della ditta individuale IA Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Firenze n.43, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Filippo Geraci, che la rappresenta e difende con mandato allegato all' atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 9, presso lo studio dell' Avv. Fulvio Mazzotta che lo rappresenta e difende con procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da verbale del 12.9.2024 per parte attrice: “ accertare e dichiarare, la esclusiva responsabilità del convenuto in Controparte_2 CP_1 persona del suo Amministratore p.t. avv. Fulvio Mazzotta e per l'effetto condannare alla in Controparte_2 Controparte_1 persona del t. avv rice sig.ra titolare della ditta individuale IA MAa tutti i Parte_1 danni subiti: presenti e futuri a seguito della caduta del cornicione in data 28/04/2020 inclusa la perdita di avviamento e/o danno all'immagine oltre interessi e rivalutazione come per legge nella misura che verrà determinata nel corso del giudizio e comunque non inferiore ad € 30.000,00 ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia e/o risultante all'esito dell'attività istruttoria. Condannare il alla Controparte_2 Controparte_1
in persona de .t. av
[...] favore della sig.ra titolare della ditta individuale Parte_1
IA MAa delle spese e compensi legali maggiorati del 15% per spese generali oltre cap ed iva relative al presente giudizio nonché in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare l'opposta, al risarcimento in favore dell'attore ex.art.96 comma n. I cpc ' (il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza); nonché ex.art.96 comma n. III cpc ' al pagamento, a favore degli opponenti, di una somma equitativamente determinata”
per parte convenuta: “accertare e dichiarare, per le ragioni nel presente atto descritte, la nullità della notificazione dell'atto di citazione e per l'effetto dichiarare la nullità del presente giudizio o ordinare a parte attrice la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione;
nel merito, rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata in fatto ed in diritto non sussistendo alcun danno (all'immagine o da perdita di avviamento) ex adverso provato o comunque anche astrattamente risarcibile da in subordine Nella denegata ipotesi in CP_2 cui venisse ravvisato un p danno di parte attrice, rimodulare la richiesta di risarcimento nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia Con vittoria di spese di lite ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale Parte_1 titolare della ditta individuale IA MA udizio il , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., deducendo: di svolgere attività di ristorazione nei locali interni ed esterni dell'immobile, sito in Roma alla via San Salvatore in Campo n.38, facente parte del convenuto;
CP_1
che, in data 28.04.2020, a causa della caduta di pezzi di cornicione, venivano irrimediabilmente danneggiati gli ombrelloni esterni al locale, lato via San Paolo alla n.ri. 29-30; CP_3 che l'area prospiciente i locali transennata dai Vigili del Fuoco con conseguente impossibilità di svolgere l'attività di ristorazione;
con nota del 28.5.2020, il intimava al di CP_4 CP_2 svolgere i lavori di messa i ll'area trans il convenuto si attivava, solo in data 2.9.2020, con la apposizione di una impalcatura di metallo e l'installazione di una mantovana, su tutta l'estensione dell'area eterna del ristorante;
che non aveva potuto esercitare l'attività a far data dal 18.5.2020- allorquando era stata consentita l'apertura delle attività dopo il lockdown conseguente alla emergenza epidemiologica - fino al 2.9.2020, a causa della inerzia del convenuto, che non aveva tempestivamente messo in sicurezza l'area; in data 23.7.2020, aveva provveduto alla sostituzione degli ombrelloni, sostenendo costi per €. 3.050,00; di aver patito danni all'immagine e perdita di clientela -anche per la pericolosità indotta e percepita dalla apposizione della struttura di contenimento- quantificabili in €. 30.000,00. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., il quale eccepiva in via
[...] diziale la nullità della notifica dell'atto introduttivo a soggetto incapace a riceverlo, in quanto procuratore legale;
il difetto di indicazione del codice fiscale del condominio;
la erronea indicazione dell'amministratore; l'erronea indicazione della data fissata per l'udienza di comparizione: la mancata indicazione dell'avvertimento di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, rappresentando altresì la indeterminatezza della posta creditoria, fondata sul registro degli incassi dell'anno 2019, peraltro privo di autenticazione e di conformità.
Evidenziava come l'asserito calo degli introiti era conseguenziale al diffondersi della infezione da Covid-19 ed era da considerarsi la stretta conseguenza del regime di restrizioni imposte dal governo e gravanti soprattutto sugli esercenti attività commerciali poste al centro storico, privo di turisti nazionali ed internazionali, proprio per le politiche di contenimento disposte da tutti gli Stati. Nel valorizzare la genericità dell'atto introduttivo, rappresentava la mancanza di prova circa l'esborso asseritamente sostenuto per la sostituzione degli ombrelloni, non potendosi assegnare alcun valore al preventivo di spesa prodotto in giudizio. In punto di diritto, argomentava in ordine alla inconciliabilità delle azioni svolte per la lesione del diritto all'immagine e per la lamentata perdita di avviamento commerciale;
la prima solo enunciata e del tutto sfornita di allegazione probatoria, oltre che inconfigaribile ove connessa alla installazione dei ponteggi, resasi necessaria proprio a tutela della incolumità della attrice;
la seconda relativa ad una fattispecie tipizzata per la ipotesi di locazione commerciale. Narrava che, all'assemblea dei condomini svoltasi in data 28.5.2020, dopo pochi giorni dalla trasmissione del fonogramma dei Vigili del Fuoco, l'odierna attrice, ivi presente, si era inizialmente offerta di installare la mantovana di protezione, salvo poi vanificare nel nulla l'impegno assunto. Sicché ogni ritardo era a lei imputabile. Precisava, inoltre, di essersi immediatamente attivato, dopo aver compiutamente notiziato tutti i condomini di quanto accaduto, ma di aver incontrato delle oggettive difficoltà conseguenti alla stasi del periodo pandemico, tanto da aver potuto approntare la migliore soluzione, a tutela della pubblica e privata incolumità, solo ad inizio settembre 2020, con l'apposizione dei ponteggi e della mantovana. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 10.6.2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 184, comma 6°, c.p.c. All'udienza del 17.3.2023, veniva espletato l'interrogatorio formale dell'attrice. All'udienza del 30.3.2023, veniva ascoltato, in sede di interrogatorio formale, l'amministrare del convenuto . CP_1
All'udienza del 14.9.2023, venivano es Testimone_1
e . Testimone_2
.1.2024, veniva esaurita l'escussione testimoniale con . Testimone_3
La dinanza del 5.2.2024 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 12.9.2024, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, devono essere nuovamente disattese le rinnovate censure in ordine alla mancata indicazione del codice fiscale del condominio e alla nullità della notifica.
Ed invero la costituzione in giudizio del convenuto ha sanato le asserite violazioni, dovendosi ribadire quanto già argomentato con ordinanza del 10.6.2022, in virtù del principio per il quale, sia in ambito sostanziale che processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice risulta parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni esposte a seguire. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. ord. n. 20943/2022). La disamina investe, innanzitutto, la sussistenza degli elementi tipizzanti la fattispecie in esame, quanto all'esistenza del fatto storico della caduta di parte dei cornicioni, dovendo il decidente portare a soluzione quanto inizialmente sostenuto da parte convenuta (“la caduta di parti del cornicione appartenente al convenuto è circostanza CP_2 incontestata, avendo controparte anche pr azione del tecnico del attestante il cessato stato di pericolo” - cfr. pag. 6 memorie ex CP_2 art. 183, comma 6°, c.p.c. 1° termine) con le contestazioni, mosse in prosieguo, relative al verificarsi stesso dell'accadimento dannoso. La regola di giudizio è posta dall'art. 115 c.p.c., tenuto conto della iniziale mancata contestazione dell'accadimento e per quanto attiene alla valutazione del materiale istruttorio. La circostanza che sia stato l'autore di una denuncia Testimone_2 penale contro l'att iderevolmente la genuinità delle sue dichiarazioni, denotando acrimonia e risentimento (“ sono autore di una denuncia penale contro la attrice per disturbo della quiete pubblica. Il procedimento è stato archiviato”). Inoltre, quanto riferito in merito alle parole pronunciate dalla attrice, alla riunione condominiale (“ero presente alla riunione, e ho sentito l'attrice chiedere chi fosse l'autore della denuncia dei calcinacci, perché qualcuno voleva farli stare chiusi, avendo dichiarato falsamente che erano caduti dei calcinacci, mentre invece non erano caduti. Ribadisco che l'attrice stessa ha detto che non erano caduti calcinacci;
era furiosa, ha accusato tutti di aver inventato questa cosa per farli stare chiusi, minacciando di querela l'autore della falsa denuncia qualora ne avesse scoperto l'identità”) non risulta credibile, tenuto conto che la delimitazione dell'area era stata disposta dai Vigili del Fuoco ed il locale era già chiuso, nel vigore delle disposizione governative di contenimento della epidemia da COVID- 19. Ed ancora quanto dichiarato a proposito dei calcinacci (LL “ no, io non ho visto i calcinacci cadere, almeno a me non risulta”; : Testimone_3
“ non ho visto teli rotti, non ho visto macerie a terra, non ho consente di spiegare il motivo dell'intervento dei Vigili del Fuoco previsto, come è noto, nei casi di improvviso o minacciante crollo strutturale, a tutela e a salvaguardia della incolumità personale e della integrità dei beni. Né risulterebbe, altrimenti, comprensibile la ragione della messa in sicurezza dell'area ( cfr. fonogramma VV.F. n. 22912- in all. al n.7) e nemmeno l'attivazione del Condominio (cfr. dichiarazione di cessazione pericolo ad oggetto “messa in sicurezza cornicioni edificio in Via San Paolo alla Regola, 29/30”- in all. al n. 11). Per tali ragioni, risulta più credibile quanto riferito dal teste di parte attrice ( in risposta al capitolo “vero che gli Testimone_4 ombrelloni d ere all'aperto del ristorante IA MAa erano perfettamente sani e funzionanti precedentemente alle lacerazioni dovute alla caduta dei pezzi del cornicione del Condominio di via San Paolo alla
,29-30” : “ Si” “ erano 4 o 5 ombrelloni, adesso non ricordo con CP_3 ne. Erano lacerati gli ombrelloni che erano al civico 29/30, dove è caduto il calcinaccio”) e quanto rappresentato e visibile nei rilievi fotografici ( cfr. in allegato al n. 5). L'attore, tenuto a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti, ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante ex art. 2051 c.c. (“presupposti della responsabilità dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia..in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale devono essere provati dal danneggiato”- cfr. Cass. sent. n. 2614272023). Al contempo, parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria data dal caso fortuito, quale esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Circa la misura risarcitoria, la mancata produzione in giudizio della documentazione fiscale relativa agli anni successivi al verificarsi dell'evento dannoso, non consente di stimare il lamentato decremento patrimoniale.
La mancata prova dell'esistenza del danno emergente, non consente al decidente di integrarne l'ammontare in via equitativa;
facoltà, come è noto, riconosciuta qualora il danno, in presenza della prova semipiena di esso, non si appalesi determinabile nel suo preciso ammontare ( arg. ex art. 1226 c.c.).
Ma vi è di più. Al netto della valenza delle eccezioni svolte da parte convenuta circa la provenienza dei registri dei corrispettivi, non può certo ignorarsi che, a seguito dell' adozione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, tutte le attività imprenditoriali hanno subito rilevanti contrazioni del fatturato.
La intensa flessione dei flussi turistici, nazionali e soprattutto internazionali, in tutto il territorio con prevalenza delle città d'arte, è fatto noto;
così come il grave nocumento dei comparti recettivi, culturali, e delle attività della ristorazione.
E' stata la stessa attrice, peraltro, ad aver chiarito le ragioni della chiusura , in sede di interrogatorio formale, in risposta al capitolo sub. 6).
Circa il pregiudizio all'immagine e alla reputazione commerciale, mette conto rilevare che il lamentato danno, non sussistendo in re ipsa, doveva essere oggetto di allegazione e di prova ( cfr. Cass. ord. n. 19551/2023).
Tale posta risarcitoria, pertanto, non può riconoscersi, in difetto di elementi dai quali ricavare, anche tramite presunzioni semplici, che l'apposizione di una mantovana, abbia leso l'immagine e/o la reputazione commerciale e/o determinato una incidenza su quel che, nella prospettazione attorea, viene definita impropriamente
“perdita dell' avviamento”.
Né può sottacersi che il convenuto era stato CP_1 obbligato ad attivarsi e a porre in essere le misure necessarie a salvaguardia della incolumità pubblica.
Per quanto sopra, la misura risarcitoria deve essere limitata ai danni riportati ai teloni e quantificata nella somma, per come indicata nel preventivo di spesa ( cfr. in all. al n. 14) che appare invero contenuta, con esclusione della IVA che, in mancanza della prova dell'effettivo versamento, non può essere riconosciuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n. 147 del 13.08.2022, prendendo a riferimento il valore della causa, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputandum, “ da €. 1.101,00 ad €. 5.200,00”, nello scaglione complessità “media” .
Non sussistono, invece, i requisiti per la condanna per lite temeraria, non ravvisandosi malafede o colpa grave nella resistenza alla domanda attorea, peraltro ampiamente contenuta all'esito del giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa : 1.- accoglie la domanda e, per l' effetto condanna il
[...]
, in persona dell'amministratore Controparte_1 rice della somma di €. 2.500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2.- condanna il ,alla Controparte_1 rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in €. 2.552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A , per compenso ed €. 518,00 per spese Così deciso in Roma, in data 02.01.2025
Il giudice
Stefania Iannaccone