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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2024, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
R.g. 911 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Angela Tarantino
Appellante
E
CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Cosimo Punzi
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza definitiva del 22.2.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia, previa riunione dei giudizi n. 6980/2020 e n. 7273/2020: a) dichiarava la irripetibilità delle somme di cui alle missive di indebito datate 16 e 17 giugno 2020, limitatamente agli importi di €. 701,52 (anno 2015) e €.
797,33 (anno 2016), ritenendo parzialmente legittime le pretese restitutorie dell' dell'importo CP_1 di €.3086,63 erogatogli a titolo di Ds/Agr e eventuali ANF anno 2016 (impugnate con il ricorso n.
Rg 6980/2020) e dell'importo di €. 2707,61 erogato gli a titolo di Ds/Agr e eventuali ANF anno
2015 (impugnate con il ricorso n. Rg 7273/2020); b) rigettava nel resto le domande;
c) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 4.8.2023 proponeva appello, Parte_1
chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, attesa l'errata compensazione delle spese di lite in violazione del disposto di cui all'art 91 cpc e la mancata applicazione dell'art 92, comma 2, cpc.
In data 27.10.2023 il difensore dell'appellante depositava in via telematica dichiarazione di rinuncia all'azione sottoscritta dalla parte personalmente, sicchè all'udienza del 17.09.2024, allorquando è CP_ comparso soltanto il difensore dell' che ha preso atto della rinuncia e ha insistito per la condanna alle spese, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
Va dato atto, infatti, che in data 24.10.2023 l'appellante ha depositato in giudizio dichiarazione di rinuncia all'azione sottoscritta personalmente, chiedendo la compensazione delle spese di causa.
Orbene, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, equivalendo a una rinuncia di merito, perché implica il riconoscimento della infondatezza della domanda proposta e dei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, non comporta la necessità di accettazione della controparte (in tema si vedano: cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 14/11/2011, n. 23749 e Cass. civ., sez. II 3/8/1999, n. 8387 e, con specifico riferimento alla possibilità di rinunzia anche in grado di appello, Cass. civ., sez. II, sent.
03/08/1999, n. 8387).
Insegna la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 23749/2011 cit.) che “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”, e ancora (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. 10 settembre
2004, n. 18255) che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
2 l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”.
Tale rinuncia può intervenire anche in grado di appello, tant'è che la stessa sentenza da ultimo citata aggiunge che “qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite”.
In senso conforme, per la ammissibilità della rinuncia in grado di appello, si veda anche Cass. n.
8387/1999 cit., secondo cui “La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e
306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (cfr., in tal senso, anche Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 3148 del 2016).
Di recente la Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25311 del 2022) ha ribadito che “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 - 01).
La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996)”.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
3 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, si ritiene che sussistano ragioni per disporne la integrale compensazione, avuto riguardo al comportamento processuale della parte privata che, rinunciando all'impugnazione e dunque alla prosecuzione del giudizio, ha agevolato il riconoscimento delle ragioni di controparte.
E' appena il caso di rilevare che, in ogni caso, le spese di lite non potrebbero essere poste a carico dell'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ritualmente depositata (norma applicabile alla presente controversia in quanto avente per oggetto anche il conseguimento di prestazioni previdenziali).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Va infatti data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il menzionato art. 13, comma 1 quater, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25387 del 2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35984 del 2022).
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 4.8.2023, dal avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 22.2.2023 nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione e, CP_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 17.9.2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Angela Tarantino
Appellante
E
CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Cosimo Punzi
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza definitiva del 22.2.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia, previa riunione dei giudizi n. 6980/2020 e n. 7273/2020: a) dichiarava la irripetibilità delle somme di cui alle missive di indebito datate 16 e 17 giugno 2020, limitatamente agli importi di €. 701,52 (anno 2015) e €.
797,33 (anno 2016), ritenendo parzialmente legittime le pretese restitutorie dell' dell'importo CP_1 di €.3086,63 erogatogli a titolo di Ds/Agr e eventuali ANF anno 2016 (impugnate con il ricorso n.
Rg 6980/2020) e dell'importo di €. 2707,61 erogato gli a titolo di Ds/Agr e eventuali ANF anno
2015 (impugnate con il ricorso n. Rg 7273/2020); b) rigettava nel resto le domande;
c) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 4.8.2023 proponeva appello, Parte_1
chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, attesa l'errata compensazione delle spese di lite in violazione del disposto di cui all'art 91 cpc e la mancata applicazione dell'art 92, comma 2, cpc.
In data 27.10.2023 il difensore dell'appellante depositava in via telematica dichiarazione di rinuncia all'azione sottoscritta dalla parte personalmente, sicchè all'udienza del 17.09.2024, allorquando è CP_ comparso soltanto il difensore dell' che ha preso atto della rinuncia e ha insistito per la condanna alle spese, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
Va dato atto, infatti, che in data 24.10.2023 l'appellante ha depositato in giudizio dichiarazione di rinuncia all'azione sottoscritta personalmente, chiedendo la compensazione delle spese di causa.
Orbene, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, equivalendo a una rinuncia di merito, perché implica il riconoscimento della infondatezza della domanda proposta e dei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, non comporta la necessità di accettazione della controparte (in tema si vedano: cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 14/11/2011, n. 23749 e Cass. civ., sez. II 3/8/1999, n. 8387 e, con specifico riferimento alla possibilità di rinunzia anche in grado di appello, Cass. civ., sez. II, sent.
03/08/1999, n. 8387).
Insegna la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 23749/2011 cit.) che “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”, e ancora (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. 10 settembre
2004, n. 18255) che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
2 l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”.
Tale rinuncia può intervenire anche in grado di appello, tant'è che la stessa sentenza da ultimo citata aggiunge che “qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite”.
In senso conforme, per la ammissibilità della rinuncia in grado di appello, si veda anche Cass. n.
8387/1999 cit., secondo cui “La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e
306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (cfr., in tal senso, anche Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 3148 del 2016).
Di recente la Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25311 del 2022) ha ribadito che “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 - 01).
La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996)”.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
3 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, si ritiene che sussistano ragioni per disporne la integrale compensazione, avuto riguardo al comportamento processuale della parte privata che, rinunciando all'impugnazione e dunque alla prosecuzione del giudizio, ha agevolato il riconoscimento delle ragioni di controparte.
E' appena il caso di rilevare che, in ogni caso, le spese di lite non potrebbero essere poste a carico dell'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ritualmente depositata (norma applicabile alla presente controversia in quanto avente per oggetto anche il conseguimento di prestazioni previdenziali).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Va infatti data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il menzionato art. 13, comma 1 quater, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25387 del 2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35984 del 2022).
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 4.8.2023, dal avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 22.2.2023 nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione e, CP_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 17.9.2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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