Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 06/05/2025 al n. 2351/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. CIANO Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 21 46044 GOITO,
presso lo studio dell'avv. CIANO MICHELE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. CIANO CP_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA BELFIORE 21 46044 GOITO,
presso lo studio dell'avv. CIANO MICHELE
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “- La figlia minore viene Parte_1 CP_1
affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, ma fisserà la propria residenza con il padre;
- la madre potrà vedere e tenere la figlia minore tutte le volte che lo vorrà previo accordo con il padre e la stessa minore;
- la casa coniugale con il mobilio che l'arreda, in proprietà a entrambi i ricorrente, è assegnata al sig. Pt_1
- non è previsto il versamento di alcun assegno di mantenimento nei confronti del minore in quanto ogni genitore provvederà al mantenimento dello stesso durante il periodo in cui ad egli verrà affidato;
I coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie al 50%
ciascuno secondo il seguente protocollo:
Vanno poste a carico dei coniugi senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche : tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
pagina 2 di 6 b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore pubblica e,
dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); mensa scolastica, acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -
anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.) saranno parimenti sostenute al 50% dai genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
pagina 3 di 6 A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà
autorizzata e dovrà quindi essere sostenuta nella misura e secondo le modalità
sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
- i coniugi concordano che l'assegno unico per la minore verrà percepito dal padre;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti pertanto non è
previsto alcun contributo al mantenimento, dichiarano inoltre di aver già
definito ogni questione economica tra gli stessi;
- Entrambi i coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza entro sette giorni dal momento in cui esso avverrà.
-I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti o altri documenti validi all'espatrio.
Le parti si concedono reciproco assenso per il rilascio del passaporto del figlio o di altri documenti validi all'espatrio intestato al minore.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
Le parti dichiarano altre quanto segue:
pagina 4 di 6 - il reddito del sig. degli ultimi tre anni è il seguente : anno 2021 redditto Pt_1
€ 22.138,59, anno 2022 reddito € 22.769,56 anno 2023 reddito € 22.615,36.
mentre la sig.ra non ha svolta alcuna attività lavorativa negli anni CP_1
scorsi.
- i sig.ri e sono proprietari dei seguenti immobili , casa per civile Pt_1 CP_1
abitazione sita in Goito alla Via Evangelista Torricelli n. 5 in comproprietà, e delle seguenti auto, una targata Dy 190 CY che rimane in uso alla sig.ra Pt_2
e l'altra targata EC 376 AP che rimane in uso al sig. Pt_1
- non dispongono di quote societarie;
- i saldi degli estratti conto degli ultimi tre anni sono i seguenti, anno 2022 €
6.051,27 anno 2023 € 32,23 anno 2024 € 856,20 il conto corrente è intestato ad entrambi i coniugi.
- le spese legali vengono compensate tra le parti”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GOITO in data 19/06/2004 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Predetto Comune al n. 5 parte I, anno 2004) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di pagina 5 di 6 Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GOITO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 5, parte I, anno
2004);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 12/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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