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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 11491/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 11491 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato MANUELA CECCHI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'amministratore di sostegno avvocato Ciro Vergallo, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA BARBACCI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
28/10/2025):
1 la ricorrente ha concluso: “nel confermare il decesso del Sig. , si Controparte_1 chiede l'interruzione della causa in oggetto”; il convenuto ha concluso confermando “il decesso del Signor Controparte_1 avvenuto in Firenze il 06 ottobre 2025”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare la separazione personale da , il quale si è costituito Controparte_1 in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. Preliminarmente si deve rilevare che il ricorrente è deceduto il 6/10/2025, come risulta dal certificato in atti e come dichiarato dal suo difensore.
Ne consegue che, a fronte della morte di un coniuge, risulta ormai impossibile l'adozione di una pronuncia di separazione, essendosi il matrimonio sciolto ipso iure in ragione del decesso di una delle parti, ai sensi dell'art. 149 cod. civ.
Ulteriore conseguenza è che non sarebbe possibile adottare una pronuncia sulle domande economiche, che hanno come presupposto l'intervenuta pronuncia sullo status
(v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26489 del 08/11/2017).
Sulla base di quanto rilevato, si deve allora ritenere che il presente procedimento non sia più riassumibile, non essendo state proposte domande giudiziali suscettibili di costituire oggetto di una pronuncia di merito.
Deve quindi escludersi, in questo caso, la possibilità di interruzione del giudizio, atteso che gli artt. 299 e 300 c.p.c. vanno interpretati nel senso che si può (e si deve) interrompere il giudizio soltanto allorché sia possibile adottare una pronuncia di merito in seguito alla riassunzione del procedimento interrotto per decesso di una parte.
Qualora invece le domande economiche proposte siano destinate ad essere dichiarate inammissibili in seguito ad una eventuale riassunzione, occorre – non interrompere ma
– dichiarare sin da subito cessata la materia del contendere (v. Cass. SS. UU.
20494/2022), anche a fini di economia processuale.
Pertanto, vertendosi nel caso in esame in quest'ultima fattispecie, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
2 3. La particolarità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 11491 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato MANUELA CECCHI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'amministratore di sostegno avvocato Ciro Vergallo, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA BARBACCI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
28/10/2025):
1 la ricorrente ha concluso: “nel confermare il decesso del Sig. , si Controparte_1 chiede l'interruzione della causa in oggetto”; il convenuto ha concluso confermando “il decesso del Signor Controparte_1 avvenuto in Firenze il 06 ottobre 2025”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare la separazione personale da , il quale si è costituito Controparte_1 in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. Preliminarmente si deve rilevare che il ricorrente è deceduto il 6/10/2025, come risulta dal certificato in atti e come dichiarato dal suo difensore.
Ne consegue che, a fronte della morte di un coniuge, risulta ormai impossibile l'adozione di una pronuncia di separazione, essendosi il matrimonio sciolto ipso iure in ragione del decesso di una delle parti, ai sensi dell'art. 149 cod. civ.
Ulteriore conseguenza è che non sarebbe possibile adottare una pronuncia sulle domande economiche, che hanno come presupposto l'intervenuta pronuncia sullo status
(v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26489 del 08/11/2017).
Sulla base di quanto rilevato, si deve allora ritenere che il presente procedimento non sia più riassumibile, non essendo state proposte domande giudiziali suscettibili di costituire oggetto di una pronuncia di merito.
Deve quindi escludersi, in questo caso, la possibilità di interruzione del giudizio, atteso che gli artt. 299 e 300 c.p.c. vanno interpretati nel senso che si può (e si deve) interrompere il giudizio soltanto allorché sia possibile adottare una pronuncia di merito in seguito alla riassunzione del procedimento interrotto per decesso di una parte.
Qualora invece le domande economiche proposte siano destinate ad essere dichiarate inammissibili in seguito ad una eventuale riassunzione, occorre – non interrompere ma
– dichiarare sin da subito cessata la materia del contendere (v. Cass. SS. UU.
20494/2022), anche a fini di economia processuale.
Pertanto, vertendosi nel caso in esame in quest'ultima fattispecie, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
2 3. La particolarità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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