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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1236 del 2021 R.G., pendente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Saverino e dall'avv. Antonio Lopreiato ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte opponente-
e rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Colomba Controparte_1
e dall'avv. Valentina Zanni ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 223 del 2021.
A sostegno della domanda, la difesa degli opponenti ha dedotto:
1 -che con decreto ingiuntivo n. 223 del 2021 è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 21.122,13, oltre interessi;
-che “L'ammontare dell'importo ingiunto fa riferimento all'asserito finanziamento n. 1336028 richiesto in data 11.11.2008 alla Email_1
(indicata in ricorso come per l'importo di € 26.615,60 … dal sig. CP_2
(richiedente) e dal sig. Persona_1 Parte_2
(coobbligato) …Il contratto di cui sopra sarebbe stato presumibilmente ceduto in data 10.12.2018 da Unione di Banche Italiane S.p.A. ad Controparte_3
(cessione che non è stata comunque in alcun modo notificata e/o
[...]
comunicata)”;
-che difetta la legittimazione attiva di parte opposta poiché non è dimostrato che il credito è stato oggetto di cessione;
-che “del contratto di finanziamento recante n. 1336028 (stipulato tra sig.ri
e la non vi è traccia né nel contratto di cessione (cfr. Pt_1 Email_1
doc. 2 controparte), né nell'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 3 controparte) tantomeno nell'atto di fusione (cfr doc. 5 controparte)….I documenti prodotti da controparte, fanno esplicito riferimento a contratti diversi … Consultando la produzione documentale di controparte si ha
l'immediato riscontro dell'inesistenza del titolo: il finanziamento personale recante il n. 1336028 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio di controparte) nella … comunicazione di avvenuta cessione del credito (cfr. all. 4 fascicolo monitorio di controparte) si “trasforma” in mutuo chirografario recante n. 3503748, per poi diventare un contratto con n. 20180134409 (cfr. all. 7 fascicolo monitorio di controparte)”;
-che la cessione del credito non è stata comunicata;
-che non risulta specificato e dimostrato l'esatto ammontare del credito ceduto e il calcolo degli interessi di mora;
-che la clausola n. 7 contenuta nelle condizioni generali di finanziamento “che prevede il pagamento di interessi di mora per il ritardo nel versamento delle
2 rate vada qualificata come clausola penale e presuntivamente vessatoria, poiché verrebbe applicata in aggiunta all'interesse già calcolato su ogni singola rata”.
Con comparsa depositata in data 7 gennaio 2022 si è costituita in giudizio la parte opposta e ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte opponente.
In data 14 gennaio 2022, il Tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per avviare la procedura di mediazione obbligatoria.
In data 23 settembre 2022, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
All'udienza del 14 aprile 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16 ottobre 2025, precisate le conclusioni, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie. Secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva) - “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
3 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Pertanto, la parte convenuta opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ebbene, nella specie, la parte opposta ha dedotto che:
-“in data 11/11/2008, il sigg.ri hanno richiesto a – società Pt_1 CP_2
incorporata per fusione all'interno del gruppo Controparte_4
– la concessione del prestito n. 1336028, allegato al fascicolo
[...]
monitorio unitamente alle relative condizioni generali, economiche ed al documento di sintesi”;
-“il 10/12/2018, ha acquistato da Unione di Banche Controparte_3
Italiane S.p.A. (in forma abbreviata "UBI") le ragioni di credito vantate dal
4 citato istituto bancario, tra gli altri, anche nei confronti dei sigg.ri” ; Pt_1
-“in data 18/12/2018, ha dato notizia della predetta Controparte_3
cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana”;
-in data 6 luglio 2021 è stato emesso il decreto ingiuntivo;
-“nelle more, in data 03/12/2021, ha acquistato da Controparte_1
le ragioni di credito da questa vantate tra gli altri, Controparte_3
anche nei confronti dei sigg.ri , subentrando in tutti i rapporti facenti Pt_1
capo alla cedente”;
-“il 23/12/2021 ha dato notizia della intercorsa cessione CP_3
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.
Tali argomentazioni risultano documentate atteso che la società opposta ha depositato:
a) il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento (cfr. doc. n. 6);
b) il saldaconto proveniente da Ubi Banca e certificato;
c) i contratti di cessione dei crediti (cfr. doc. n. 1 e n. 2) intervenuti, il primo, tra Unione di Banche Italiane e e, il secondo, tra Controparte_3
quest'ultima e Controparte_1
d) “Allegato 1 -I Crediti” richiamato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre
2018 (cfr. doc. n. 3);
e) la Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. n. 2 e n. 3); in particolare, è stata depositata:
1) la Gazzetta Ufficiale n. 146 del 18 dicembre 2018 ove si legge che “
[...]
(la “Società”) comunica che in data 10 dicembre 2018 ha Controparte_3
concluso con Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata “UBI”)… un contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a
“sofferenza” di titolarità della Cedente originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1988 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti sub allegato 1 al Contratto di Cessione (i
“Crediti”)”; 2) la Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 dicembre 2021 nella quale si
5 legge: (la “Cessionaria” o ), comunica che, in Controparte_1 CP_3
forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 3 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da (la “Cedente” o la Controparte_3
“Società”)… un portafoglio di crediti individuabili in blocco … ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo alla Data di
Godimento, gli interessi (anche di mora) maturati e non pagati alla Data di
Godimento, nonché accessori, crediti per spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in relazione ai crediti (i “Crediti”), che soddisfino, alla Data di Godimento, i seguenti criteri di selezione: a) Crediti erogati in Euro;
b) Crediti acquistati dalla Società da … UBI Banca – Unione di Banche Italiane S.p.A. … Crediti acquistati dalla Società attualmente in essere e di titolarità della Società ai sensi dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana … Parte II, numero 146 del 18 dicembre 2018”.
Infine, è stata dimostrata la circostanza che è stata incorporata per CP_2
fusione all'interno del gruppo Unione di Banche Italiane S.p.A.
Parte opponente, invece, nel corso del giudizio, non ha provato l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Gli opponenti, infatti, si sono limitati a eccepire: il difetto di legittimazione attiva della parte opposta;
di non avere mai ricevuto la comunicazione della cessione del credito;
la mancata dimostrazione dell'esatto ammontare del debito e la vessatorietà della clausola n. 7.
Tuttavia, gli stessi non hanno fornito alcuna prova documentale idonea a smentire quanto dimostrato dalla parte opposta e non hanno articolato richieste istruttorie.
Pertanto, a fronte della documentazione prodotta dalla parte opposta, non
6 contraddetta in alcun modo dalla parte opponente, tutte le domande formulate da quest'ultima devono ritenersi prive di fondamento.
A conforto della conclusione che precede va evidenziato:
-che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto costituendo esso un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti dall'art. 1264 c.c.; tuttavia, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, non è esonerata dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Cass.
Civ. n. 7866 del 2024);
-che, nella specie, la titolarità del credito risulta chiaramente e inequivocabilmente dalla Gazzetta Ufficiale e dai contratti di cessione attestanti il passaggio del credito da Unione di Banche Italiane S.p.a. ad e da quest'ultima ad Controparte_3 Controparte_1
-che l'inclusione del credito tra quelli ceduti è, quindi, dettagliata nella documentazione prodotta;
-che, infatti, come sopra segnalato: a) la Gazzetta Ufficiale n. 146 del 18 dicembre 2018, che contiene l'avviso della cessione intervenuta tra Unione di
7 Banche Italiane S.p.a. e richiama il documento Controparte_3
“Allegato 1- I Crediti”; b) tale documento è stato depositato in atti;
c) la
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 dicembre 2021 precisa che Controparte_1
ha acquistato i crediti ceduti da Unione di Banche Italiane ad Controparte_3
e, in particolare, quelli di cui all'avviso di cessione contenuto nella
[...]
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 18 dicembre 2018;
-che, dunque, nel presente procedimento, oltre ai contratti di cessione, sono stati prodotti gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale che riportano riferimenti precisi (cfr. elenco crediti ceduti) a fronte dei quali non residuano dubbi in ordine all'avvenuta cessione del credito oggetto di giudizio ad
[...]
e, successivamente, ad Controparte_3 Controparte_1
-che, inoltre, la perfetta corrispondenza tra il finanziamento erogato in favore di parte opponente e il credito ceduto emerge dall'allegato documento n. 6 (pag.
11), proveniente da Ubi Banca, ove si legge il numero “N.D.G. 3503748”, che è lo stesso numero risultante sia dal saldaconto elaborato da Ubi Banca in data 2 aprile 2021 che dall'allegato, contenente l'elenco dei crediti ceduti, espressamente richiamato nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 18 dicembre 2021;
-che la medesima pagina 11 del documento n. 6 contiene il piano di ammortamento relativo al contratto stipulato in data 11 novembre 2008 per l'importo di euro 26.615,60 (n. rate 84); trattasi dei medesimi dati emergenti dal contratto di finanziamento stipulato dalla parte opponente, rispetto al quale, peraltro, non è stata mai contestata né l'esistenza né l'avvenuta erogazione della somma finanziata né, infine, il mancato pagamento delle rate oggetto di giudizio;
-che, in definitiva, la parte opposta ha dimostrato la legittimazione attiva e la corrispondenza tra il contratto stipulato dalla parte opponente e quello cui si riferisce il credito oggetto di cessione.
Quanto, poi, all'eccepita mancata comunicazione delle cessioni, come già
8 evidenziato, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dispensa la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Resta, quindi, assorbita sul punto ogni questione (cfr. Cass. Civ. n. 20495 del 2020:
“L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”).
Inoltre, infondata è l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 7 poiché la stessa è stata sottoscritta dalla parte opponente e prevede il rispetto del tasso soglia.
Infine, quanto alla contestazione per cui “La avrebbe Controparte_3
dovuto meglio specificare il residuo del debito (asseritamente) ceduto e
l'esatto calcolo degli interessi di mora effettuato sul residuo, oltre che le modalità di calcolo degli stessi, attraverso la produzione di corretto e legittimo “estratto conto”, per come … richiesto ad integrazione dal Giudice emittente il decreto”, va osservato che, trattandosi di finanziamento, tali prospettazioni sono generiche e smentite dalla documentazione depositata in giudizio (in particolare, dal piano di ammortamento e dall'allegato n. 8).
Infatti, gli opponenti, che non hanno mai affermato di non avere ricevuto il finanziamento e di avere pagato le rate che formano il credito - dettagliate nel piano di ammortamento e nel documento n.
8 - avrebbero dovuto indicare
9 quali rate sono state corrisposte e che, pertanto, vanno escluse dal calcolo.
In altre parole, la parte opposta ha dimostrato la composizione del credito e la stessa non è stata puntualmente contestata dalla parte opponente attraverso l'indicazione di circostanze concrete.
Parimenti generiche e astratte sono le argomentazioni relative agli interessi a fronte della documentazione prodotta e delle difese rassegnate sul punto dalla parte opposta, che non sono state contestate in modo specifico dalla parte opponente.
L'opposizione va quindi respinta e, per l'effetto, va dichiarata l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1236 del 2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 223 del
2021 (proc. n. 602 del 2021 R.G.) che dichiara esecutivo;
-condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00 CP_1
per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 21 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1236 del 2021 R.G., pendente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Saverino e dall'avv. Antonio Lopreiato ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte opponente-
e rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Colomba Controparte_1
e dall'avv. Valentina Zanni ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 223 del 2021.
A sostegno della domanda, la difesa degli opponenti ha dedotto:
1 -che con decreto ingiuntivo n. 223 del 2021 è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 21.122,13, oltre interessi;
-che “L'ammontare dell'importo ingiunto fa riferimento all'asserito finanziamento n. 1336028 richiesto in data 11.11.2008 alla Email_1
(indicata in ricorso come per l'importo di € 26.615,60 … dal sig. CP_2
(richiedente) e dal sig. Persona_1 Parte_2
(coobbligato) …Il contratto di cui sopra sarebbe stato presumibilmente ceduto in data 10.12.2018 da Unione di Banche Italiane S.p.A. ad Controparte_3
(cessione che non è stata comunque in alcun modo notificata e/o
[...]
comunicata)”;
-che difetta la legittimazione attiva di parte opposta poiché non è dimostrato che il credito è stato oggetto di cessione;
-che “del contratto di finanziamento recante n. 1336028 (stipulato tra sig.ri
e la non vi è traccia né nel contratto di cessione (cfr. Pt_1 Email_1
doc. 2 controparte), né nell'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 3 controparte) tantomeno nell'atto di fusione (cfr doc. 5 controparte)….I documenti prodotti da controparte, fanno esplicito riferimento a contratti diversi … Consultando la produzione documentale di controparte si ha
l'immediato riscontro dell'inesistenza del titolo: il finanziamento personale recante il n. 1336028 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio di controparte) nella … comunicazione di avvenuta cessione del credito (cfr. all. 4 fascicolo monitorio di controparte) si “trasforma” in mutuo chirografario recante n. 3503748, per poi diventare un contratto con n. 20180134409 (cfr. all. 7 fascicolo monitorio di controparte)”;
-che la cessione del credito non è stata comunicata;
-che non risulta specificato e dimostrato l'esatto ammontare del credito ceduto e il calcolo degli interessi di mora;
-che la clausola n. 7 contenuta nelle condizioni generali di finanziamento “che prevede il pagamento di interessi di mora per il ritardo nel versamento delle
2 rate vada qualificata come clausola penale e presuntivamente vessatoria, poiché verrebbe applicata in aggiunta all'interesse già calcolato su ogni singola rata”.
Con comparsa depositata in data 7 gennaio 2022 si è costituita in giudizio la parte opposta e ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte opponente.
In data 14 gennaio 2022, il Tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per avviare la procedura di mediazione obbligatoria.
In data 23 settembre 2022, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
All'udienza del 14 aprile 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16 ottobre 2025, precisate le conclusioni, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie. Secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva) - “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
3 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Pertanto, la parte convenuta opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ebbene, nella specie, la parte opposta ha dedotto che:
-“in data 11/11/2008, il sigg.ri hanno richiesto a – società Pt_1 CP_2
incorporata per fusione all'interno del gruppo Controparte_4
– la concessione del prestito n. 1336028, allegato al fascicolo
[...]
monitorio unitamente alle relative condizioni generali, economiche ed al documento di sintesi”;
-“il 10/12/2018, ha acquistato da Unione di Banche Controparte_3
Italiane S.p.A. (in forma abbreviata "UBI") le ragioni di credito vantate dal
4 citato istituto bancario, tra gli altri, anche nei confronti dei sigg.ri” ; Pt_1
-“in data 18/12/2018, ha dato notizia della predetta Controparte_3
cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana”;
-in data 6 luglio 2021 è stato emesso il decreto ingiuntivo;
-“nelle more, in data 03/12/2021, ha acquistato da Controparte_1
le ragioni di credito da questa vantate tra gli altri, Controparte_3
anche nei confronti dei sigg.ri , subentrando in tutti i rapporti facenti Pt_1
capo alla cedente”;
-“il 23/12/2021 ha dato notizia della intercorsa cessione CP_3
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.
Tali argomentazioni risultano documentate atteso che la società opposta ha depositato:
a) il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento (cfr. doc. n. 6);
b) il saldaconto proveniente da Ubi Banca e certificato;
c) i contratti di cessione dei crediti (cfr. doc. n. 1 e n. 2) intervenuti, il primo, tra Unione di Banche Italiane e e, il secondo, tra Controparte_3
quest'ultima e Controparte_1
d) “Allegato 1 -I Crediti” richiamato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre
2018 (cfr. doc. n. 3);
e) la Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. n. 2 e n. 3); in particolare, è stata depositata:
1) la Gazzetta Ufficiale n. 146 del 18 dicembre 2018 ove si legge che “
[...]
(la “Società”) comunica che in data 10 dicembre 2018 ha Controparte_3
concluso con Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata “UBI”)… un contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a
“sofferenza” di titolarità della Cedente originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1988 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti sub allegato 1 al Contratto di Cessione (i
“Crediti”)”; 2) la Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 dicembre 2021 nella quale si
5 legge: (la “Cessionaria” o ), comunica che, in Controparte_1 CP_3
forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 3 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da (la “Cedente” o la Controparte_3
“Società”)… un portafoglio di crediti individuabili in blocco … ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo alla Data di
Godimento, gli interessi (anche di mora) maturati e non pagati alla Data di
Godimento, nonché accessori, crediti per spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in relazione ai crediti (i “Crediti”), che soddisfino, alla Data di Godimento, i seguenti criteri di selezione: a) Crediti erogati in Euro;
b) Crediti acquistati dalla Società da … UBI Banca – Unione di Banche Italiane S.p.A. … Crediti acquistati dalla Società attualmente in essere e di titolarità della Società ai sensi dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana … Parte II, numero 146 del 18 dicembre 2018”.
Infine, è stata dimostrata la circostanza che è stata incorporata per CP_2
fusione all'interno del gruppo Unione di Banche Italiane S.p.A.
Parte opponente, invece, nel corso del giudizio, non ha provato l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Gli opponenti, infatti, si sono limitati a eccepire: il difetto di legittimazione attiva della parte opposta;
di non avere mai ricevuto la comunicazione della cessione del credito;
la mancata dimostrazione dell'esatto ammontare del debito e la vessatorietà della clausola n. 7.
Tuttavia, gli stessi non hanno fornito alcuna prova documentale idonea a smentire quanto dimostrato dalla parte opposta e non hanno articolato richieste istruttorie.
Pertanto, a fronte della documentazione prodotta dalla parte opposta, non
6 contraddetta in alcun modo dalla parte opponente, tutte le domande formulate da quest'ultima devono ritenersi prive di fondamento.
A conforto della conclusione che precede va evidenziato:
-che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto costituendo esso un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti dall'art. 1264 c.c.; tuttavia, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, non è esonerata dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Cass.
Civ. n. 7866 del 2024);
-che, nella specie, la titolarità del credito risulta chiaramente e inequivocabilmente dalla Gazzetta Ufficiale e dai contratti di cessione attestanti il passaggio del credito da Unione di Banche Italiane S.p.a. ad e da quest'ultima ad Controparte_3 Controparte_1
-che l'inclusione del credito tra quelli ceduti è, quindi, dettagliata nella documentazione prodotta;
-che, infatti, come sopra segnalato: a) la Gazzetta Ufficiale n. 146 del 18 dicembre 2018, che contiene l'avviso della cessione intervenuta tra Unione di
7 Banche Italiane S.p.a. e richiama il documento Controparte_3
“Allegato 1- I Crediti”; b) tale documento è stato depositato in atti;
c) la
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 dicembre 2021 precisa che Controparte_1
ha acquistato i crediti ceduti da Unione di Banche Italiane ad Controparte_3
e, in particolare, quelli di cui all'avviso di cessione contenuto nella
[...]
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 18 dicembre 2018;
-che, dunque, nel presente procedimento, oltre ai contratti di cessione, sono stati prodotti gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale che riportano riferimenti precisi (cfr. elenco crediti ceduti) a fronte dei quali non residuano dubbi in ordine all'avvenuta cessione del credito oggetto di giudizio ad
[...]
e, successivamente, ad Controparte_3 Controparte_1
-che, inoltre, la perfetta corrispondenza tra il finanziamento erogato in favore di parte opponente e il credito ceduto emerge dall'allegato documento n. 6 (pag.
11), proveniente da Ubi Banca, ove si legge il numero “N.D.G. 3503748”, che è lo stesso numero risultante sia dal saldaconto elaborato da Ubi Banca in data 2 aprile 2021 che dall'allegato, contenente l'elenco dei crediti ceduti, espressamente richiamato nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 18 dicembre 2021;
-che la medesima pagina 11 del documento n. 6 contiene il piano di ammortamento relativo al contratto stipulato in data 11 novembre 2008 per l'importo di euro 26.615,60 (n. rate 84); trattasi dei medesimi dati emergenti dal contratto di finanziamento stipulato dalla parte opponente, rispetto al quale, peraltro, non è stata mai contestata né l'esistenza né l'avvenuta erogazione della somma finanziata né, infine, il mancato pagamento delle rate oggetto di giudizio;
-che, in definitiva, la parte opposta ha dimostrato la legittimazione attiva e la corrispondenza tra il contratto stipulato dalla parte opponente e quello cui si riferisce il credito oggetto di cessione.
Quanto, poi, all'eccepita mancata comunicazione delle cessioni, come già
8 evidenziato, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dispensa la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Resta, quindi, assorbita sul punto ogni questione (cfr. Cass. Civ. n. 20495 del 2020:
“L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”).
Inoltre, infondata è l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 7 poiché la stessa è stata sottoscritta dalla parte opponente e prevede il rispetto del tasso soglia.
Infine, quanto alla contestazione per cui “La avrebbe Controparte_3
dovuto meglio specificare il residuo del debito (asseritamente) ceduto e
l'esatto calcolo degli interessi di mora effettuato sul residuo, oltre che le modalità di calcolo degli stessi, attraverso la produzione di corretto e legittimo “estratto conto”, per come … richiesto ad integrazione dal Giudice emittente il decreto”, va osservato che, trattandosi di finanziamento, tali prospettazioni sono generiche e smentite dalla documentazione depositata in giudizio (in particolare, dal piano di ammortamento e dall'allegato n. 8).
Infatti, gli opponenti, che non hanno mai affermato di non avere ricevuto il finanziamento e di avere pagato le rate che formano il credito - dettagliate nel piano di ammortamento e nel documento n.
8 - avrebbero dovuto indicare
9 quali rate sono state corrisposte e che, pertanto, vanno escluse dal calcolo.
In altre parole, la parte opposta ha dimostrato la composizione del credito e la stessa non è stata puntualmente contestata dalla parte opponente attraverso l'indicazione di circostanze concrete.
Parimenti generiche e astratte sono le argomentazioni relative agli interessi a fronte della documentazione prodotta e delle difese rassegnate sul punto dalla parte opposta, che non sono state contestate in modo specifico dalla parte opponente.
L'opposizione va quindi respinta e, per l'effetto, va dichiarata l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1236 del 2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 223 del
2021 (proc. n. 602 del 2021 R.G.) che dichiara esecutivo;
-condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00 CP_1
per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 21 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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