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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
N. R.G. 2041/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2041 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente: TRA
Parte_1 ( ) in persona di (C.F. P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 socio amministratore e legale rappresentante, con gli avv.ti Gianfranco Ziani e Martina Chiapolino come da procura speciale dd. 11/04/2024 e domicilio eletto presso il loro studio in Trieste, via Giacinto Gallina n. 3, giusta procura in atti
- appellante- E
, (c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Federico Stricca (C.F.: ), nello studio del CodiceFiscale_3 quale in Trieste, Via Donizetti n.1 ha eletto domicilio per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione dd. 06/10/22 – appellato- OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Trieste 125/2024 dd. 12.01.2024 del 28-29.03.2024 di accoglimento opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“1. in riforma della sentenza n. 125/2024 del Giudice di Pace di Trieste ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare la opposizione del sig. al decreto ingiuntivo n. 474/22 del Giudice di Pace di Controparte_1 Trieste e confermare lo stesso;
in subordine rigettare l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo e condannare a corrispondere alla Controparte_1
, a titolo di saldo lavori eseguiti presso l'esercizio Parte_1 commerciale di via Genova n. 15/A e di cui alla fattura n. 39 dd. 30.6.22, , la somma di euro 2.262,37.- ovvero quel minore importo ritenuto di giustizia;
condannare a restituire alla l'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 1.435,20.- pagato in esecuzione della sentenza impugnata, oltre ad interessi legali dal giorno del pagamento;
in tutti i casi con gli interessi di mora dalla data della fattura al saldo e con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio”. Per l'appellato:
“In via principale: rigettare l'impugnazione avversaria per manifesta infondatezza, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 125/2024 dd. 12.01.2024 del Giudice di Pace di Trieste, pubblicata in data 28.03.2024 e notificata il 29.03.2024. Rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite, anche di questo grado di giudizio”.
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva Parte_1 condananrsi al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di euro 2.262,37.- per saldo della fattura n. 39 dd. 30.6.22 relativa a lavori che erano stati eseguiti in esecuzione dell'appalto di lavori di sistemazione dell'impianto elettrico e della fornitura e posa in opera di un sistema di illuminazione eseguiti presso il negozio di mancelleria del sig. , in Trieste (DI n. Controparte_1
474/22, emesso in data 19.07.2022 dal GdP di Trieste).
2. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1 lamentando che già in corso di esecuzione aveva contestato l'esecuzione delle opere per la loro esecuzione in modo difforme rispetto alla regola dell'arte e, in particolare, la scarsa illuminazione centrale della macelleria, la scarsa illuminazione della vetrina esterna, l'errata posa della presa del telefono erroneamente collegata al modem con conseguente inutilizzabilità della linea telefonica. Stante i ritardi nell'esecuzione delle opere di ripristino, il aveva speso la somma di euro 1.137,04 CP_1 commissionando detti lavori ad altra impresa che li aveva eseguiti nel mese di luglio 2022 (fattura dd. 15.7.22 impresa Rebelli). Infine, aveva richiesto nel ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo la somma di euro 354,40 in più rispetto al preventivo per altre voci di spesa ovvero lavori aggiuntivi.
3. si costituiva negando che alcuna denuncia di Parte_1 vizio o difetto fosse mai stata presentata a norma dell'art. 1667 c.c. e che i lavori erano stati consegnati e accettati senza riserve in data 14 aprile 2022 alla presenza del Direttore dei Lavori
[...]
. Affermava che i lavori aggiuntivi di cui al preventivo Pt_2 (euro 354,40.- oltre IVA) erano stati richiesti in corso d'opera dal Direttore dei Lavori sig. e quindi dalla Parte_2 committenza: il direttore lavori nominato da era stato il CP_1 solo soggetto a tenere i contatti con la Parte_1
Pag. 2 di 5 4. Nella sentenza oggetto di impugnazione il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo provata per testi la tempestività della denuncia dei vizi e la presenza dei medesimi, e non provato l'assenso sulle lavorazioni aggiuntive. Analogamente, deponeva, si affermava in sentenza, l'effettuazione dei lavori di ripristino ad opera di una ditta terza. Nell'appello si lamentava l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure e delle valutazioni alla stessa sottese, sconfessate dalle allegazioni e dalle prove acquisite. Il preventivo era di euro 3.660,00.- (doc. 2) e tutti i lavori indicati sono stati eseguiti e consegnati, anzi vi sono lavori aggiuntivi per euro 432,37.- (doc. 5), pure eseguiti e consegnati: tutte le opere ed i beni (es. lampade) sono stati trattenuti dal committente che mai ha restituito alcunché a fronte del pagamento di un acconto di euro 1.830,00.- (doc. 3). Le risultanze della prova testimoniale non offrivano maggiori riscontri alla versione dell'opponente, poiché mentre il direttore lavori, sig. , confermava che Pt_2 le opere erano state consegnate senza riserve, la coniuge dell'opponente,
[...]
aveva affermato che non al momento della consegna dell'opera CP_2 (14.4.22), ma durante l'esecuzione dei lavori, ad inizio aprile, lei stessa insieme al marito avevano lamentato alla ditta appaltatrice l'insufficienza dell'illuminazione mentre della impresa Rebelli, si era Controparte_3 limitato ad affermare che nel luglio del 2022, su richiesta del sig. CP_1
l'impresa aveva eseguito i lavori di cui alla fattura di cui al doc. 1 (parte convenuta), relativi alla sostituzione di alcune lampade, regolarmente saldata. L'appellato si costituiva e contestava nuovamente gli assunti di parte avversa, in particolare, affermava che la consegna delle opere eseguite dall'appellante, fatta in presenza del sig. , fosse avvenuta senza riserve da parte Parte_2 del sig. Il , peraltro, non era affatto il direttore dei lavori (alcun CP_1 Pt_2 incarico era stato dato in tal senso) ma era il soggetto che aveva reperito, per il sig. le varie ditte che hanno dato corso alle opere nell'esercizio CP_1 dell'opponente. La teste aveva evidenziato di come se è pur vero che l'odierno CP_2 convenuto riceveva in consegna l'opera è anche vero che lo avrebbe CP_1 fatto sulla scorta dell'impegno del sig. consistente in una rimozione dei Pt_1 vizi che sarebbe avvenuta “...dopo l'inaugurazione della macelleria...”, con ciò dunque riconoscendo i vizi. Instaurato il contraddittorio e acquisiti gli atti del giudizio di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgimento della CTU, era quindi trattenuta in decisione a seguito di discussione orale. Deve preliminarmente darsi atto che ai sensi dell'art. 1669 c.c. il committente, se vuole far valere la garanzia per vizi e difformità ha l'onere di denunciare all'appaltatore gli stessi entro sessanta giorni dalla scoperta, e ciò a pena di decadenza, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto la difformità o, ancora, il vizio o se li ha occultati. La denuncia all'appaltatore è scevra di formalità: in giudizio però deve essere data prova che la denunzia è stata eseguita e che sia effettivamente e tempestivamente giunta all'appaltatore e non possono supplire
Pag. 3 di 5 semplici presunzioni. L'azione giudiziale, come espressamente è stabilito dal codice, si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera, e pertanto la scoperta di vizi occulti posteriori a tale termine ricade a carico del committente, a meno che i vizi non siano tali da influire sulla stabilità dell'opera e coinvolgere la responsabilità decennale dell'appaltatore nei limiti e con le modalità indicate dall'art. 1669. Il committente, convenuto per il pagamento, può sempre far valere la garanzia, purché entro l'anno abbia denunciato tempestivamente la difformità o il vizio. Ebbene, nel caso di specie, è mancata la prova di un'adeguata e circostanziata denuncia dei vizi da parte della committenza al momento e/o nell'immediatezza della consegna dei lavori: la teste allo scopo ascoltata è la coniuge del committente e dunque persona di credibilità ridotta, mentre il teste
, pure se non direttore lavori, era comunque colui che era stato Pt_2 incaricato dalla committenza di individuare la ditta e di tenere con la stessa i rapporti durante l'esecuzione delle opere e questi ha riferito che al momento della consegna dei lavori non erano state espresse riserve. In termini, poi, di presunzioni, appare singolare che se i rapporti fra le parti fossero stati tesi e la ditta appaltatrice fosse stata reticente nel porre in essere le opere di ripristino giudicate necessarie e promesse, la committenza non abbia mai ritenuto di mettere in mora la controparte, rivolgendosi anzi a distanza di tre mesi dalla consegna dei lavori ad altra ditta, asseritamente per lavorazioni di ripristino. In tale quadro probatorio, l'onere probatorio che incombeva sulla parte convenuta per il pagamento non può dirsi essere stato adeguatamente assolto. Per le medesime ragioni, non può ritenersi assolto nemmeno l'onere probatorio incombente sulla ditta ricorrente con riferimento alle lavorazioni aggiuntive, asseritamente richieste dal sig. ma non direttamente dal sig. Pt_2 CP_1
L'opposizione spiegata in primo grado merita dunque parziale accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere si revocato ma il sig. deve CP_1 essere condannato al pagamento della minor somma di € 1830,00, mentre non può essere riconosciuta quella ulteriore di € 432,37. Deve darsi atto che alla prima udienza il Giudice all'epoca assegnatario della causa formulava proposta conciliativa invitando le parti ad accordarsi con il pagamento da parte del sig. della somma di € 1800,00, somma CP_1 coincidente con quella poi risultata di giustizia, e con compensazione delle spese di lite, ma l'accordo non era raggiunto per la mancata adesione alla proposta dell'odierno appellante. Si ritiene, in virtù di tale condotta, di poter disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, e di un terzo di quelle del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) In parziale accoglimento dell'appello spiegato e dunque in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Trieste n. 474/2022 del 19.07.2022;
Pag. 4 di 5 2) Condanna al pagamento della somma di 1830,00 Parte_3 oltre interessi di mora dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo in favore di
[...] ; Parte_1 3) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio e nella misura di un terzo di quelle del giudizio di primo grado e, per la quota restante, liquida la somma di 820,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Così deciso in Trieste, 20 novembre 2025
Il Giudice Maria Rosaria Ciuffi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
N. R.G. 2041/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2041 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente: TRA
Parte_1 ( ) in persona di (C.F. P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 socio amministratore e legale rappresentante, con gli avv.ti Gianfranco Ziani e Martina Chiapolino come da procura speciale dd. 11/04/2024 e domicilio eletto presso il loro studio in Trieste, via Giacinto Gallina n. 3, giusta procura in atti
- appellante- E
, (c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Federico Stricca (C.F.: ), nello studio del CodiceFiscale_3 quale in Trieste, Via Donizetti n.1 ha eletto domicilio per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione dd. 06/10/22 – appellato- OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Trieste 125/2024 dd. 12.01.2024 del 28-29.03.2024 di accoglimento opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“1. in riforma della sentenza n. 125/2024 del Giudice di Pace di Trieste ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare la opposizione del sig. al decreto ingiuntivo n. 474/22 del Giudice di Pace di Controparte_1 Trieste e confermare lo stesso;
in subordine rigettare l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo e condannare a corrispondere alla Controparte_1
, a titolo di saldo lavori eseguiti presso l'esercizio Parte_1 commerciale di via Genova n. 15/A e di cui alla fattura n. 39 dd. 30.6.22, , la somma di euro 2.262,37.- ovvero quel minore importo ritenuto di giustizia;
condannare a restituire alla l'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 1.435,20.- pagato in esecuzione della sentenza impugnata, oltre ad interessi legali dal giorno del pagamento;
in tutti i casi con gli interessi di mora dalla data della fattura al saldo e con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio”. Per l'appellato:
“In via principale: rigettare l'impugnazione avversaria per manifesta infondatezza, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 125/2024 dd. 12.01.2024 del Giudice di Pace di Trieste, pubblicata in data 28.03.2024 e notificata il 29.03.2024. Rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite, anche di questo grado di giudizio”.
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva Parte_1 condananrsi al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di euro 2.262,37.- per saldo della fattura n. 39 dd. 30.6.22 relativa a lavori che erano stati eseguiti in esecuzione dell'appalto di lavori di sistemazione dell'impianto elettrico e della fornitura e posa in opera di un sistema di illuminazione eseguiti presso il negozio di mancelleria del sig. , in Trieste (DI n. Controparte_1
474/22, emesso in data 19.07.2022 dal GdP di Trieste).
2. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1 lamentando che già in corso di esecuzione aveva contestato l'esecuzione delle opere per la loro esecuzione in modo difforme rispetto alla regola dell'arte e, in particolare, la scarsa illuminazione centrale della macelleria, la scarsa illuminazione della vetrina esterna, l'errata posa della presa del telefono erroneamente collegata al modem con conseguente inutilizzabilità della linea telefonica. Stante i ritardi nell'esecuzione delle opere di ripristino, il aveva speso la somma di euro 1.137,04 CP_1 commissionando detti lavori ad altra impresa che li aveva eseguiti nel mese di luglio 2022 (fattura dd. 15.7.22 impresa Rebelli). Infine, aveva richiesto nel ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo la somma di euro 354,40 in più rispetto al preventivo per altre voci di spesa ovvero lavori aggiuntivi.
3. si costituiva negando che alcuna denuncia di Parte_1 vizio o difetto fosse mai stata presentata a norma dell'art. 1667 c.c. e che i lavori erano stati consegnati e accettati senza riserve in data 14 aprile 2022 alla presenza del Direttore dei Lavori
[...]
. Affermava che i lavori aggiuntivi di cui al preventivo Pt_2 (euro 354,40.- oltre IVA) erano stati richiesti in corso d'opera dal Direttore dei Lavori sig. e quindi dalla Parte_2 committenza: il direttore lavori nominato da era stato il CP_1 solo soggetto a tenere i contatti con la Parte_1
Pag. 2 di 5 4. Nella sentenza oggetto di impugnazione il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo provata per testi la tempestività della denuncia dei vizi e la presenza dei medesimi, e non provato l'assenso sulle lavorazioni aggiuntive. Analogamente, deponeva, si affermava in sentenza, l'effettuazione dei lavori di ripristino ad opera di una ditta terza. Nell'appello si lamentava l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure e delle valutazioni alla stessa sottese, sconfessate dalle allegazioni e dalle prove acquisite. Il preventivo era di euro 3.660,00.- (doc. 2) e tutti i lavori indicati sono stati eseguiti e consegnati, anzi vi sono lavori aggiuntivi per euro 432,37.- (doc. 5), pure eseguiti e consegnati: tutte le opere ed i beni (es. lampade) sono stati trattenuti dal committente che mai ha restituito alcunché a fronte del pagamento di un acconto di euro 1.830,00.- (doc. 3). Le risultanze della prova testimoniale non offrivano maggiori riscontri alla versione dell'opponente, poiché mentre il direttore lavori, sig. , confermava che Pt_2 le opere erano state consegnate senza riserve, la coniuge dell'opponente,
[...]
aveva affermato che non al momento della consegna dell'opera CP_2 (14.4.22), ma durante l'esecuzione dei lavori, ad inizio aprile, lei stessa insieme al marito avevano lamentato alla ditta appaltatrice l'insufficienza dell'illuminazione mentre della impresa Rebelli, si era Controparte_3 limitato ad affermare che nel luglio del 2022, su richiesta del sig. CP_1
l'impresa aveva eseguito i lavori di cui alla fattura di cui al doc. 1 (parte convenuta), relativi alla sostituzione di alcune lampade, regolarmente saldata. L'appellato si costituiva e contestava nuovamente gli assunti di parte avversa, in particolare, affermava che la consegna delle opere eseguite dall'appellante, fatta in presenza del sig. , fosse avvenuta senza riserve da parte Parte_2 del sig. Il , peraltro, non era affatto il direttore dei lavori (alcun CP_1 Pt_2 incarico era stato dato in tal senso) ma era il soggetto che aveva reperito, per il sig. le varie ditte che hanno dato corso alle opere nell'esercizio CP_1 dell'opponente. La teste aveva evidenziato di come se è pur vero che l'odierno CP_2 convenuto riceveva in consegna l'opera è anche vero che lo avrebbe CP_1 fatto sulla scorta dell'impegno del sig. consistente in una rimozione dei Pt_1 vizi che sarebbe avvenuta “...dopo l'inaugurazione della macelleria...”, con ciò dunque riconoscendo i vizi. Instaurato il contraddittorio e acquisiti gli atti del giudizio di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgimento della CTU, era quindi trattenuta in decisione a seguito di discussione orale. Deve preliminarmente darsi atto che ai sensi dell'art. 1669 c.c. il committente, se vuole far valere la garanzia per vizi e difformità ha l'onere di denunciare all'appaltatore gli stessi entro sessanta giorni dalla scoperta, e ciò a pena di decadenza, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto la difformità o, ancora, il vizio o se li ha occultati. La denuncia all'appaltatore è scevra di formalità: in giudizio però deve essere data prova che la denunzia è stata eseguita e che sia effettivamente e tempestivamente giunta all'appaltatore e non possono supplire
Pag. 3 di 5 semplici presunzioni. L'azione giudiziale, come espressamente è stabilito dal codice, si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera, e pertanto la scoperta di vizi occulti posteriori a tale termine ricade a carico del committente, a meno che i vizi non siano tali da influire sulla stabilità dell'opera e coinvolgere la responsabilità decennale dell'appaltatore nei limiti e con le modalità indicate dall'art. 1669. Il committente, convenuto per il pagamento, può sempre far valere la garanzia, purché entro l'anno abbia denunciato tempestivamente la difformità o il vizio. Ebbene, nel caso di specie, è mancata la prova di un'adeguata e circostanziata denuncia dei vizi da parte della committenza al momento e/o nell'immediatezza della consegna dei lavori: la teste allo scopo ascoltata è la coniuge del committente e dunque persona di credibilità ridotta, mentre il teste
, pure se non direttore lavori, era comunque colui che era stato Pt_2 incaricato dalla committenza di individuare la ditta e di tenere con la stessa i rapporti durante l'esecuzione delle opere e questi ha riferito che al momento della consegna dei lavori non erano state espresse riserve. In termini, poi, di presunzioni, appare singolare che se i rapporti fra le parti fossero stati tesi e la ditta appaltatrice fosse stata reticente nel porre in essere le opere di ripristino giudicate necessarie e promesse, la committenza non abbia mai ritenuto di mettere in mora la controparte, rivolgendosi anzi a distanza di tre mesi dalla consegna dei lavori ad altra ditta, asseritamente per lavorazioni di ripristino. In tale quadro probatorio, l'onere probatorio che incombeva sulla parte convenuta per il pagamento non può dirsi essere stato adeguatamente assolto. Per le medesime ragioni, non può ritenersi assolto nemmeno l'onere probatorio incombente sulla ditta ricorrente con riferimento alle lavorazioni aggiuntive, asseritamente richieste dal sig. ma non direttamente dal sig. Pt_2 CP_1
L'opposizione spiegata in primo grado merita dunque parziale accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere si revocato ma il sig. deve CP_1 essere condannato al pagamento della minor somma di € 1830,00, mentre non può essere riconosciuta quella ulteriore di € 432,37. Deve darsi atto che alla prima udienza il Giudice all'epoca assegnatario della causa formulava proposta conciliativa invitando le parti ad accordarsi con il pagamento da parte del sig. della somma di € 1800,00, somma CP_1 coincidente con quella poi risultata di giustizia, e con compensazione delle spese di lite, ma l'accordo non era raggiunto per la mancata adesione alla proposta dell'odierno appellante. Si ritiene, in virtù di tale condotta, di poter disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, e di un terzo di quelle del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) In parziale accoglimento dell'appello spiegato e dunque in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Trieste n. 474/2022 del 19.07.2022;
Pag. 4 di 5 2) Condanna al pagamento della somma di 1830,00 Parte_3 oltre interessi di mora dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo in favore di
[...] ; Parte_1 3) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio e nella misura di un terzo di quelle del giudizio di primo grado e, per la quota restante, liquida la somma di 820,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Così deciso in Trieste, 20 novembre 2025
Il Giudice Maria Rosaria Ciuffi
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