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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/11/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione II Civile-
Il Giudice del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa PA
Bonsignore, all'udienza di trattazione scritta del 31 ottobre 2025, preso atto della precisazione delle conclusioni così come formulate dalle parti, viste le note scritte finali delle parti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7964/2024 R.G.
ivi residente promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] di codice fiscale C.F. 1
in Via Rela, 9/7 e la sig.ra Parte_2 nata a [...] il [...] di codice fiscale C.F. 2
ivi residente in [...] E entrambe rappresentate e difese per procura in calce all'atto di citazione con domicilio eletto nel suo studio in Genova Corsodall'Avv. Lorenzo Macciò (c.f. C.F. 3
Andrea Podestà, 5b/13
ATTRICI
contro
HD ASSICURAZIONI S.p.a. (PI:
) corrente in Roma Piazza Guglielmo Marconi 25, in P.IVA 1 persona del procuratore speciale Dott. l'Avv. Elio Castellano (CF: C.F._4 )), Parte_3
con studio in Genova Via Dassori 49/3 presso il quale si elegge domicilio, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA CONCLUSIONI
Per le attrici:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le pronunce del caso, contrariis reiectis, di condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo a favore delle attrici, loro in via solidale, nell'importo contrattuale di
€ 30.000,00 (trentamila) oltre interessi legali dalla data del decesso della sig.ra Persona_1 (6/2/2022) al saldo per le causali di cui alla parte narrativa;
con condanna della parte convenuta ex art. 96 c.p.c. primo e terzo comma. In ogni caso vinte le spese e competenze di giudizio e della richiesta di sottoscrizione di convenzione di negoziazione assistita e della fase di mediazione"
Per la convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, respingere le domande tutte formulate
Parte_2 nei confronti di HD ASSICURAZIONI S.p.a., in quanto totalmentedalle Sigg. Pt_1 e infondate in fatto e diritto. Vinte le spese di giudizio.
***
Premesso che:
L'odierna causa trae origine dalla domanda proposta innanzi al presente Tribunale dalle signore Pt_1 contro la Compagnia HD Assicurazioni S.p.A. avente ad oggetto il pagamento Parte_2[...] e
della polizza assicurativa denominata "correntista sicuro" fornita da Controparte_1 (già [...]
CP_2 ed ora HD assicurazioni.
Esponevano le attrici di essere le uniche figlie ed eredi della signora deceduta in Genova il Persona_1
6/2/22 per cause probabilmente naturali come certificato dalla documentazione sanitaria prodotta e dall'assenza di provvedimenti ex art. 3 D.P.R. 285/1990.
Rilevavano che HD aveva respinto il sinistro rappresentando come l'evento morte sarebbe stato coperto dalla polizza soli in caso di conseguenza di infortunio, rilevando però che la polizza effettivamente sottoscritta dalla signora Persona_1 non avrebbe contenuto tale limitazione e chiedendo contestualmente l'inoltro di copia della polizza dalla quale poter evincere tale limitazione.
HD indicava un normativo di polizza rilevando che in base al combinato disposto degli artt. 24 e 11, il sinistro non sarebbe stato indennizzabile, ma che successivamente avrebbe affermato che effettivamente la fattispecie potesse "rientrare dell'art. 11 lettera A” ma successivamente avrebbe rifiutato di aderire alla negoziazione assistita nel frattempo attivata.
Seguiva anche l'attivazione di una mediazione alla quale nuovamente HD comunicava di non voler partecipare cosicchè si addiveniva all'odierno processo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea osservando come fosse documentale che il giorno 06/02/2022 la Sig. fosse deceduta in Genova presso la propria Persona_1
abitazione di Via Digione 9/9, (così come risulta dalla Constatazione di Decesso, redatta dalla Dott.ssa [...]
Per 2 del Soccorso 118, sub 2), nel quale l'exitus veniva ricondotto a cause presumibilmente naturali;
che la
Signora Persona_1 aveva contattato telefonicamente la figlia lamentando difficoltà respiratorie, ma all'arrivo dei Militi era stata trovata in arresto cardiocircolatorio e ne era stato constatato il decesso dopo 30 minuti di uso del defibrillatore.
Rilevava, ancora, che
-come evincibile dalle condizioni generali di assicurazione riguardanti la polizza collettiva cui la Sig.ra Persona_1 aveva aderito (fascicolo informativo CORRENTISTA SICURO TOP sub
3), ed in particolare dal combinato disposto degli artt.24 ed 11 delle stesse - l'assicurazione era prestata per gli infortuni che avessero per conseguenza la morte di persone fisiche titolari di conti presso Banca Carige e che per il menzionato art.11 era da considerarsi infortunio "l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte", rilevando la non applicabilità alla fattispecie de qua di quanto disposto dall'art. 11 lettera A delle menzionate condizioni generali, comprendente, nella garanzia, l'asfissia non di origine morbosa rilevando comunque come l'asfissia sia da considerarsi diversa dalla difficoltà respiratoria, essendo l'arresto cardiaco verosimilmente causato da problematiche cardiologiche, tipo infarto miocardico, o da altre svariate comorbilità e patologie più o meno gravi mentre la semplice momentanea difficoltà respiratoria non rientrerebbe tra queste. Ribadiva in ogni caso come l'asfissia garantita dalla polizza non dovesse essere di origine morbosa ma conseguente ad eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna.
Contestava, comunque, che la Compagnia avesse riconosciuto il sinistro come indennizzabile così come anche il quantum debeatur della domanda attrice, ed in particolare la quantificazione dell'indennizzo nella misura di
30.000,00 €uro rilevando come ai sensi dell'art. 26 delle condizioni generali prodotte agli atti, quella somma rappresentasse solo il limite massimo dell'indennizzo, e che laddove il sinistro dovesse ritenersi
-
indennizzabile - lo stesso si determinerebbe sommando gli ultimi 12 accrediti di stipendi o pensioni a far data dal giorno che precede il decesso, e detraendo alla somma così ottenuta il saldo negativo del conto corrente, così come risultanti dalle scritture contabili della Banca Contraente. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, su istanza di parte attrice e nulla opponendo il difensore della convenuta, ordinava preliminarmente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della polizza intestata alla sig.ra
Persona_1, quale correntista della Cassa di Risparmio di Genova, poi Banca Carige, poi CP_3 che né parte attrice, né parte convenuta erano stati in grado di produrre in giudizio.
Bper riscontrava l'ordine di esibizione rappresentando di non aver rinvenuto copia di una polizza assicurativa cartacea intestata e/o sottoscritta dalla signora Persona_1 titolare del conto corrente n. 5387-3604/47025557, già n. 3314/80 ex Banca Carige S.p.A., acceso in data 3/2/11975 ed estinto in data 8/3/2023 presso la filiale di
Genova - Agenzia 12, rilevando - invece - di aver rinvenuto negli archivi informatici di Controparte_4 nei quali erano stati trasferiti (a seguito di fusione per incorporazione avvenuta il 28.11.2022) i dati contenuti nelle procedure informatiche della ex Banca Carige S.p.A., in relazione a Polizze Collettive legate a rapporti di conto corrente, la polizza tipologia "Correntista Sicuro".
Successivamente il giudice, ritenute superflue le prove orali dedotte e la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. nelle forme della trattazione scritta con termine per il deposito di note a verbale contenenti le ulteriori deduzioni discussionali finali
***
La domanda attorea appare infondata e deve pertanto essere rigettata.
Ed invero, le parti attrici agivano in giudizio rilevando come, alla morte della madre, avessero scoperto che la loro dante causa era titolare della polizza assicurativa denominata "correntista sicuro" fornita da oggi HD assicurazioni chiedendo la corresponsione diControparte_1 (già Controparte_2 indennizzo pari a 30.000,00 euro (pagg. 1 e 2 atto di citazione).
Peraltro, in corso di causa, è stato possibile accertare che l'indennizzo di euro 30.000,00 afferiva non alla polizza "correntista sicuro" ma al diverso prodotto "Correntista Sicuro Top" per il quale era previsto un premio annuo di euro 12,00. Accertato che il premio annuo effettivamente corrisposto dalla signora Persona_1 era stato di euro 6,24 (come risulta dall'estratto conto di cui alla prod. 7 prodotta da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e che, per miglior chiarezza, qui sotto si riporta) -Saldi progressivi 3314/ 80/ 15
Denominazione: AG AN
Data Causale
04/01/22 Competenze a Vs debito
04/01/22 Spese spedizione
05/01/22 Operazione POS
05/01/22 Prelevamento Bancomat
05/01/22 Spese spedizione
05/01/22 Commissioni deleghe SDD
05/01/22 Delega Direct Debit
12/01/22 Prelevamento Bancomat
17/01/22 Prelevamento Bancomat
18/01/22 Premio correntista sicuro
18/01/22 Operazione POS
19/01/22 Prelevamento Bancomat
25/01/22 Operaz. POS VISA Electron
26/01/22 Operazione POS
26/01/22 Prelevamento Bancomat
26/01/22 FI SEPA Domestico
31/01/22 Rate mutuo ns banca
F3-Annulla F8-DOWN F11-Stampa
è evidente come la polizza di riferimento non poteva
7
/0102 da 01/01/2022 a 07/04/2022 *
Importo Saldo progressivo
19,50 D 1,54 D
0,90 D 2,44 D
21,78 D 24,22 D
600,00 D 624,22 D
0,90 D 625,12 D
0,75 D 625,87 D
50,00 D 675,87 D
50,00 D 725,87 D
50,00 D 775,87 D
6,24 D 782,11 D
18,08 D 800,19 D
50,00 D 850,19 D
13,87 D 864,06 D
15,69 D 879,75 D
20,00 D 899,75 D
300,00 A 599,75 D
288,53 D 888,28 D
che essere quella CORRENTISTA SICURO che prevedeva quel preciso premio di euro 6,24.
Quanto sopra è stato ulteriormente confermato dall'esito dell'ordine di esibizione rivolto a CP_3 la quale, infatti, nel documento datato 25.3.2025, così precisava "Al riguardo, al termine Delle ulteriori verifiche effettuate negli archivi della banca, sulla scorta di quanto trasmesso, le comunichiamo che non è stata rinvenuta copia di una polizza assicurativa cartacea intestata e/o sottoscritta dalla signora Persona_1
(CF: Codice Fiscale_5 ) titolare del conto corrente n. 5387-3604/47025557, già n. 3314/80 ex Banca
Carige spa, acceso in data 03/02/1975 ed estinto in data 08/03/2023 presso la filiale di Genova agenzia 12.
Peraltro, Le rappresentiamo che all'esito delle verifiche effettuate negli archivi informatici di CP_4
[... nei quali ad oggi a seguito di fusione per incorporazione avvenuta in data 28/11/2022 sono stati trasferiti i dati contenuti nelle procedure informatiche della ex Banca Carige spa in relazione a polizze collettive legate a rapporti di conto corrente è risultata la presenza della seguente polizza;
codice istituto: 6175 Banca Carige spa, filiale: 102 Genova agenzia 2, numero conto: 3314/80/15, data carico: 31/01/1995, stato: assicurato, tipologia polizza: correntista sicuro"
-Appurato, pertanto, che nel caso di specie - la polizza oggi attivabile è unicamente quella di "Correntista
Sicuro" occorre verificare se, in base alla detta polizza, spetti o meno alle attrici, la corresponsione di un indennizzo.
Ebbene, tralasciando la questione relativa al fatto che il decesso della signora Persona_1 potesse essere riferita a infortunio o meno, di certo è che la polizza "Correntista Sicuro", prevedeva la corresponsione dell'indennizzo solo laddove il saldo sul conto corrente al momento del decesso - fosse attivo mentre, nel
-
caso di specie, come risulta dal doc. 4 di parte convenuta (che di seguito, per miglior comprensione si riporta), al momento del decesso, il saldo era passivo, risultando la signora Persona_1, debitrice per euro 746,46 Mod. 162 BA
POLIZZA CORRENTISTA SICURO-SEGNALAZIONE DI SINISTRO E ATTESTAZIONE DI ESISTENZA
DI COPERTURA ASSICURATIVA
GRUPPO BANCA CARIGE
Spett.le HD ITALIA S.p.A.
Fil. 2/102
(dipendenza)
Genova, 06/04/2022
In relazione alla polizza Correntista Sicuro Correntista Sicuro Plus Correntista Sicuro Top
e al sinistro denunciato da NI RA e NI RO si segnalano i dati relativi all'assicurato.
ASSICURATO
ME AG NO AN
INDIRIZZO VIA DIGIONE 9/9, 16126 GENOVA
NATO A GENOVA IL 7/06/1948
TITOLARE CONTI CORRENTE ASSICURATI:
1) AG AN 2).
EVENTUALI COINTESTATARI
CONTO 1)
CONTO 2)
CONTO 3)
DATA SINISTRO 06/02/2022
SA CONTABILE ALLA DATA PRECEDENTE AL SINISTRO:
CONTO 1) EURO 794,46 TO TO
CONTO 2) EURO
☐ TO TO
CONTO 3) EURO TO TO
SOMMATORIA ULTIMI 12 ACCREDITI PER STIPENDIO/TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO:
EURO 12.086,61
I beneficiard si impegnano a fornire la denuncia dell'infortunis Si allega denuncia dell'infortunio-presentata dal beneficiario im un secondo moments.
BANCAF202
AGEN
timbro e firma della dipendenza
Ediz. 0222-NA COPIA AMISSIMA ASSICURAZIONI Ne consegue che, sulla base dell'unica polizza attivabile in questo giudizio, nulla spetti alle odierne attrici.
Il fatto che HD, nella fase stragiudiziale, abbia inoltrato alle attrici - in assenza di specifica documentazione
-al riguardo il fascicolo informativo del prodotto, Parte_4 e nella fase iniziale nel presente procedimento, fatto riferimento alla medesima polizza, non sposta la circostanza che la polizza oggi attivabile è e rimane solo quella "Correntista Sicuro" e non "Correntista Sicuro Top", pur rendendo giustificabile, la compensazione integrale delle spese, per l'affidamento riposto dalle attrici circa il fatto che la polizza attivabile potesse in effetti essere quella “Correntista Sicuro Top".
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
Rigetta la domanda formulata dalle parti attrici,
Compensa integralmente tra le partile spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge, depositata telematicamente.
Così deciso in Genova, il 29 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa PA Bonsignore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione II Civile-
Il Giudice del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa PA
Bonsignore, all'udienza di trattazione scritta del 31 ottobre 2025, preso atto della precisazione delle conclusioni così come formulate dalle parti, viste le note scritte finali delle parti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7964/2024 R.G.
ivi residente promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] di codice fiscale C.F. 1
in Via Rela, 9/7 e la sig.ra Parte_2 nata a [...] il [...] di codice fiscale C.F. 2
ivi residente in [...] E entrambe rappresentate e difese per procura in calce all'atto di citazione con domicilio eletto nel suo studio in Genova Corsodall'Avv. Lorenzo Macciò (c.f. C.F. 3
Andrea Podestà, 5b/13
ATTRICI
contro
HD ASSICURAZIONI S.p.a. (PI:
) corrente in Roma Piazza Guglielmo Marconi 25, in P.IVA 1 persona del procuratore speciale Dott. l'Avv. Elio Castellano (CF: C.F._4 )), Parte_3
con studio in Genova Via Dassori 49/3 presso il quale si elegge domicilio, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA CONCLUSIONI
Per le attrici:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le pronunce del caso, contrariis reiectis, di condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo a favore delle attrici, loro in via solidale, nell'importo contrattuale di
€ 30.000,00 (trentamila) oltre interessi legali dalla data del decesso della sig.ra Persona_1 (6/2/2022) al saldo per le causali di cui alla parte narrativa;
con condanna della parte convenuta ex art. 96 c.p.c. primo e terzo comma. In ogni caso vinte le spese e competenze di giudizio e della richiesta di sottoscrizione di convenzione di negoziazione assistita e della fase di mediazione"
Per la convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, respingere le domande tutte formulate
Parte_2 nei confronti di HD ASSICURAZIONI S.p.a., in quanto totalmentedalle Sigg. Pt_1 e infondate in fatto e diritto. Vinte le spese di giudizio.
***
Premesso che:
L'odierna causa trae origine dalla domanda proposta innanzi al presente Tribunale dalle signore Pt_1 contro la Compagnia HD Assicurazioni S.p.A. avente ad oggetto il pagamento Parte_2[...] e
della polizza assicurativa denominata "correntista sicuro" fornita da Controparte_1 (già [...]
CP_2 ed ora HD assicurazioni.
Esponevano le attrici di essere le uniche figlie ed eredi della signora deceduta in Genova il Persona_1
6/2/22 per cause probabilmente naturali come certificato dalla documentazione sanitaria prodotta e dall'assenza di provvedimenti ex art. 3 D.P.R. 285/1990.
Rilevavano che HD aveva respinto il sinistro rappresentando come l'evento morte sarebbe stato coperto dalla polizza soli in caso di conseguenza di infortunio, rilevando però che la polizza effettivamente sottoscritta dalla signora Persona_1 non avrebbe contenuto tale limitazione e chiedendo contestualmente l'inoltro di copia della polizza dalla quale poter evincere tale limitazione.
HD indicava un normativo di polizza rilevando che in base al combinato disposto degli artt. 24 e 11, il sinistro non sarebbe stato indennizzabile, ma che successivamente avrebbe affermato che effettivamente la fattispecie potesse "rientrare dell'art. 11 lettera A” ma successivamente avrebbe rifiutato di aderire alla negoziazione assistita nel frattempo attivata.
Seguiva anche l'attivazione di una mediazione alla quale nuovamente HD comunicava di non voler partecipare cosicchè si addiveniva all'odierno processo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea osservando come fosse documentale che il giorno 06/02/2022 la Sig. fosse deceduta in Genova presso la propria Persona_1
abitazione di Via Digione 9/9, (così come risulta dalla Constatazione di Decesso, redatta dalla Dott.ssa [...]
Per 2 del Soccorso 118, sub 2), nel quale l'exitus veniva ricondotto a cause presumibilmente naturali;
che la
Signora Persona_1 aveva contattato telefonicamente la figlia lamentando difficoltà respiratorie, ma all'arrivo dei Militi era stata trovata in arresto cardiocircolatorio e ne era stato constatato il decesso dopo 30 minuti di uso del defibrillatore.
Rilevava, ancora, che
-come evincibile dalle condizioni generali di assicurazione riguardanti la polizza collettiva cui la Sig.ra Persona_1 aveva aderito (fascicolo informativo CORRENTISTA SICURO TOP sub
3), ed in particolare dal combinato disposto degli artt.24 ed 11 delle stesse - l'assicurazione era prestata per gli infortuni che avessero per conseguenza la morte di persone fisiche titolari di conti presso Banca Carige e che per il menzionato art.11 era da considerarsi infortunio "l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte", rilevando la non applicabilità alla fattispecie de qua di quanto disposto dall'art. 11 lettera A delle menzionate condizioni generali, comprendente, nella garanzia, l'asfissia non di origine morbosa rilevando comunque come l'asfissia sia da considerarsi diversa dalla difficoltà respiratoria, essendo l'arresto cardiaco verosimilmente causato da problematiche cardiologiche, tipo infarto miocardico, o da altre svariate comorbilità e patologie più o meno gravi mentre la semplice momentanea difficoltà respiratoria non rientrerebbe tra queste. Ribadiva in ogni caso come l'asfissia garantita dalla polizza non dovesse essere di origine morbosa ma conseguente ad eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna.
Contestava, comunque, che la Compagnia avesse riconosciuto il sinistro come indennizzabile così come anche il quantum debeatur della domanda attrice, ed in particolare la quantificazione dell'indennizzo nella misura di
30.000,00 €uro rilevando come ai sensi dell'art. 26 delle condizioni generali prodotte agli atti, quella somma rappresentasse solo il limite massimo dell'indennizzo, e che laddove il sinistro dovesse ritenersi
-
indennizzabile - lo stesso si determinerebbe sommando gli ultimi 12 accrediti di stipendi o pensioni a far data dal giorno che precede il decesso, e detraendo alla somma così ottenuta il saldo negativo del conto corrente, così come risultanti dalle scritture contabili della Banca Contraente. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, su istanza di parte attrice e nulla opponendo il difensore della convenuta, ordinava preliminarmente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della polizza intestata alla sig.ra
Persona_1, quale correntista della Cassa di Risparmio di Genova, poi Banca Carige, poi CP_3 che né parte attrice, né parte convenuta erano stati in grado di produrre in giudizio.
Bper riscontrava l'ordine di esibizione rappresentando di non aver rinvenuto copia di una polizza assicurativa cartacea intestata e/o sottoscritta dalla signora Persona_1 titolare del conto corrente n. 5387-3604/47025557, già n. 3314/80 ex Banca Carige S.p.A., acceso in data 3/2/11975 ed estinto in data 8/3/2023 presso la filiale di
Genova - Agenzia 12, rilevando - invece - di aver rinvenuto negli archivi informatici di Controparte_4 nei quali erano stati trasferiti (a seguito di fusione per incorporazione avvenuta il 28.11.2022) i dati contenuti nelle procedure informatiche della ex Banca Carige S.p.A., in relazione a Polizze Collettive legate a rapporti di conto corrente, la polizza tipologia "Correntista Sicuro".
Successivamente il giudice, ritenute superflue le prove orali dedotte e la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. nelle forme della trattazione scritta con termine per il deposito di note a verbale contenenti le ulteriori deduzioni discussionali finali
***
La domanda attorea appare infondata e deve pertanto essere rigettata.
Ed invero, le parti attrici agivano in giudizio rilevando come, alla morte della madre, avessero scoperto che la loro dante causa era titolare della polizza assicurativa denominata "correntista sicuro" fornita da oggi HD assicurazioni chiedendo la corresponsione diControparte_1 (già Controparte_2 indennizzo pari a 30.000,00 euro (pagg. 1 e 2 atto di citazione).
Peraltro, in corso di causa, è stato possibile accertare che l'indennizzo di euro 30.000,00 afferiva non alla polizza "correntista sicuro" ma al diverso prodotto "Correntista Sicuro Top" per il quale era previsto un premio annuo di euro 12,00. Accertato che il premio annuo effettivamente corrisposto dalla signora Persona_1 era stato di euro 6,24 (come risulta dall'estratto conto di cui alla prod. 7 prodotta da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e che, per miglior chiarezza, qui sotto si riporta) -Saldi progressivi 3314/ 80/ 15
Denominazione: AG AN
Data Causale
04/01/22 Competenze a Vs debito
04/01/22 Spese spedizione
05/01/22 Operazione POS
05/01/22 Prelevamento Bancomat
05/01/22 Spese spedizione
05/01/22 Commissioni deleghe SDD
05/01/22 Delega Direct Debit
12/01/22 Prelevamento Bancomat
17/01/22 Prelevamento Bancomat
18/01/22 Premio correntista sicuro
18/01/22 Operazione POS
19/01/22 Prelevamento Bancomat
25/01/22 Operaz. POS VISA Electron
26/01/22 Operazione POS
26/01/22 Prelevamento Bancomat
26/01/22 FI SEPA Domestico
31/01/22 Rate mutuo ns banca
F3-Annulla F8-DOWN F11-Stampa
è evidente come la polizza di riferimento non poteva
7
/0102 da 01/01/2022 a 07/04/2022 *
Importo Saldo progressivo
19,50 D 1,54 D
0,90 D 2,44 D
21,78 D 24,22 D
600,00 D 624,22 D
0,90 D 625,12 D
0,75 D 625,87 D
50,00 D 675,87 D
50,00 D 725,87 D
50,00 D 775,87 D
6,24 D 782,11 D
18,08 D 800,19 D
50,00 D 850,19 D
13,87 D 864,06 D
15,69 D 879,75 D
20,00 D 899,75 D
300,00 A 599,75 D
288,53 D 888,28 D
che essere quella CORRENTISTA SICURO che prevedeva quel preciso premio di euro 6,24.
Quanto sopra è stato ulteriormente confermato dall'esito dell'ordine di esibizione rivolto a CP_3 la quale, infatti, nel documento datato 25.3.2025, così precisava "Al riguardo, al termine Delle ulteriori verifiche effettuate negli archivi della banca, sulla scorta di quanto trasmesso, le comunichiamo che non è stata rinvenuta copia di una polizza assicurativa cartacea intestata e/o sottoscritta dalla signora Persona_1
(CF: Codice Fiscale_5 ) titolare del conto corrente n. 5387-3604/47025557, già n. 3314/80 ex Banca
Carige spa, acceso in data 03/02/1975 ed estinto in data 08/03/2023 presso la filiale di Genova agenzia 12.
Peraltro, Le rappresentiamo che all'esito delle verifiche effettuate negli archivi informatici di CP_4
[... nei quali ad oggi a seguito di fusione per incorporazione avvenuta in data 28/11/2022 sono stati trasferiti i dati contenuti nelle procedure informatiche della ex Banca Carige spa in relazione a polizze collettive legate a rapporti di conto corrente è risultata la presenza della seguente polizza;
codice istituto: 6175 Banca Carige spa, filiale: 102 Genova agenzia 2, numero conto: 3314/80/15, data carico: 31/01/1995, stato: assicurato, tipologia polizza: correntista sicuro"
-Appurato, pertanto, che nel caso di specie - la polizza oggi attivabile è unicamente quella di "Correntista
Sicuro" occorre verificare se, in base alla detta polizza, spetti o meno alle attrici, la corresponsione di un indennizzo.
Ebbene, tralasciando la questione relativa al fatto che il decesso della signora Persona_1 potesse essere riferita a infortunio o meno, di certo è che la polizza "Correntista Sicuro", prevedeva la corresponsione dell'indennizzo solo laddove il saldo sul conto corrente al momento del decesso - fosse attivo mentre, nel
-
caso di specie, come risulta dal doc. 4 di parte convenuta (che di seguito, per miglior comprensione si riporta), al momento del decesso, il saldo era passivo, risultando la signora Persona_1, debitrice per euro 746,46 Mod. 162 BA
POLIZZA CORRENTISTA SICURO-SEGNALAZIONE DI SINISTRO E ATTESTAZIONE DI ESISTENZA
DI COPERTURA ASSICURATIVA
GRUPPO BANCA CARIGE
Spett.le HD ITALIA S.p.A.
Fil. 2/102
(dipendenza)
Genova, 06/04/2022
In relazione alla polizza Correntista Sicuro Correntista Sicuro Plus Correntista Sicuro Top
e al sinistro denunciato da NI RA e NI RO si segnalano i dati relativi all'assicurato.
ASSICURATO
ME AG NO AN
INDIRIZZO VIA DIGIONE 9/9, 16126 GENOVA
NATO A GENOVA IL 7/06/1948
TITOLARE CONTI CORRENTE ASSICURATI:
1) AG AN 2).
EVENTUALI COINTESTATARI
CONTO 1)
CONTO 2)
CONTO 3)
DATA SINISTRO 06/02/2022
SA CONTABILE ALLA DATA PRECEDENTE AL SINISTRO:
CONTO 1) EURO 794,46 TO TO
CONTO 2) EURO
☐ TO TO
CONTO 3) EURO TO TO
SOMMATORIA ULTIMI 12 ACCREDITI PER STIPENDIO/TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO:
EURO 12.086,61
I beneficiard si impegnano a fornire la denuncia dell'infortunis Si allega denuncia dell'infortunio-presentata dal beneficiario im un secondo moments.
BANCAF202
AGEN
timbro e firma della dipendenza
Ediz. 0222-NA COPIA AMISSIMA ASSICURAZIONI Ne consegue che, sulla base dell'unica polizza attivabile in questo giudizio, nulla spetti alle odierne attrici.
Il fatto che HD, nella fase stragiudiziale, abbia inoltrato alle attrici - in assenza di specifica documentazione
-al riguardo il fascicolo informativo del prodotto, Parte_4 e nella fase iniziale nel presente procedimento, fatto riferimento alla medesima polizza, non sposta la circostanza che la polizza oggi attivabile è e rimane solo quella "Correntista Sicuro" e non "Correntista Sicuro Top", pur rendendo giustificabile, la compensazione integrale delle spese, per l'affidamento riposto dalle attrici circa il fatto che la polizza attivabile potesse in effetti essere quella “Correntista Sicuro Top".
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
Rigetta la domanda formulata dalle parti attrici,
Compensa integralmente tra le partile spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge, depositata telematicamente.
Così deciso in Genova, il 29 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa PA Bonsignore