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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 732/2022
All'udienza del giorno 30 luglio 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per : avv. Gallippi Alberto;
Parte_1 per : avv. Alessandro Repetto, in sostituzione dell'avv. Valentina Loner;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte autorizzate, depositate in data
22/07/2025 dalla parte attrice e in data 21/07/2025 dalla parte convenuta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Ivan Rauzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 732/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gallippi, come da procura depositata Parte_1 in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
- parte attrice - contro pagina 1 di 10 , rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Loner, come da procura Controparte_1 depositata in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
- parte convenuta -
In punto: risarcimento del danno cagionato da animale.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30/07/2025 alle seguenti
CONCLUSIONI formulate dal procuratore di parte attrice : Parte_1
“Piaccia all'on. le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
In via principale;
Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che in data 25.11.2019 il cane in proprietà, o comunque nella custodia e disponibilità, del convenuto, aggrediva parte attrice, cagionando alla stessa danni alla persona ed alle cose;
- condannare, pertanto, il sig. ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, in subordine, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali
(comprensivi di spese mediche) e non patrimoniali tutti, come descritti in atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda CTU, oltre agli interessi da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del sinistro fino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” formulate dal procuratore di parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) nel merito: rigettare le domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata di merito: per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una responsabilità del sig. nella causazione del sinistro de quo, accertare e dichiarare il rilevante CP_1
e prevalente concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227, c. 2 c.c e ridurre l'importo alla medesima dovuto alla somma che risulterà accertata in corso di causa, proporzionalmente alla prevalente quota di responsabilità della convenuta e con rigetto di ogni ulteriore pretesa;
3) in ogni caso: con vittoria delle spese di lite oltre accessori come dovuti per legge”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione di data 22/02/2022 la parte attrice conveniva in giudizio il sig. CP_1
pagina 2 di 10 innanzi all'intestato Tribunale, per chiederne la condanna al risarcimento del danno, subito in CP_1 conseguenza di una zampata al volto sferratale dal cane appartenente al convenuto in data 25/11/2019, verso le ore 20.00.
Con comparsa di risposta di data 01/06/2022 si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e allegando una condotta irresponsabile e imprudente dell'attrice, idonea ad integrare il caso fortuito.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di quattro testimoni, all'udienza del 19/04/2023, e veniva inoltre disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Il precedente giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 17/12/2025.
Con provvedimento di variazione tabellare la causa veniva riassegnata al presente giudice, che fissava udienza di discussione e lettura della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda è fondata e viene accolta, nella misura che si espone di seguito.
La parte attrice ha esercitato azione di risarcimento del danno cagionato da animali ai sensi dell'art. 2052 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Per l'accoglimento della domanda risulta necessario dimostrare, con onere della prova a carico dell'attore, che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale (quindi anche una sua attività irrazionale o un movimento inconvulso), che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo. La norma prevede una responsabilità a carico dei proprietari dell'animale fondata non sulla colpa (ovvero un comportamento o un'attività proprie del proprietario), ma sul rapporto di fatto (proprietà o uso) intercorrente tra lui e l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non provi il caso fortuito.
Il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul convenuto, consiste nell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo e comprende anche il fatto del terzo o il fatto colposo del danneggiato, che abbiano avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Inoltre, il caso fortuito attiene ad un fatto imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale che interrompe il nesso causale tra il fatto collegabile alla natura tipica dell'animale e l'evento dannoso.
Al custode dell'animale non basta, per liberarsi dalla responsabilità, provare di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, trattandosi di una forma di responsabilità a carattere puramente oggettivo (cfr. Cass.n. 200/2002).
pagina 3 di 10 La Corte di cassazione, in un caso di morso di cane, ha pronunciato il seguente principio: “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l'invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l'animale fin da cucciolo)” (Cass.n.
10402/2016; cfr. sul punto anche Cass.n. 15895/2011, Cass.n. 7260/2013).
3. Nel corso del giudizio è emersa la seguente ricostruzione del fatto.
In data 25/11/2019, verso le ore 20.00 (in condizioni di buio), l'attrice e il signor Controparte_2 hanno parcheggiato la propria automobile nei pressi dell'abitazione del convenuto, lungo la statale S.S.
38 nel comune di Curon Venosta. L'attrice passava davanti alla casa del convenuto, dove si trovava un cane di grossa taglia e razza pastore tedesco legato ad una catena. L'attrice si avvicinava al cane per salutarlo e accarezzarlo, ma l'animale, nel tentativo di saltare e di aggrapparsi alla signora, veniva trattenuto dalla propria catena e con una zampa graffiava il viso dell'attrice. Per effetto di tale zampata l'attrice riportava una ferita alla fronte, dalla quale le derivava una perdita di sangue. Dopo aver fermato la perdita di sangue con uno strofinaccio, si recava successivamente al vicino pronto soccorso
(cfr. dichiarazioni del teste come da verbale di udienza di data 19/04/2023 e doc. 1 Controparte_2 di parte convenuta). Per effetto della ferita l'attrice necessitava di diversi punti di sutura.
Dall'istruttoria è emerso che, al momento del passaggio dell'attrice davanti al cane, lo stesso non poneva in essere alcun comportamento aggressivo nei suoi confronti, mentre manifestava un atteggiamento festoso nel vedere la signora (cfr. dichiarazioni del teste come da Controparte_2 verbale di udienza di data 19/04/2023).
L'unico testimone oculare del fatto è il signor che in quel momento si trovava nella Controparte_2 propria auto, a circa cinque metri di distanza (cfr. verbale di udienza di data 19/04/2023).
È emerso, inoltre, che l'attrice conosceva già il cane del convenuto, in quanto qualche anno prima lei e il signor avevano abitato a Vallelunga e, quindi, passavano quotidianamente Controparte_2 davanti all'animale.
Il cane appartiene al convenuto (circostanza non contestata) e, al momento del fatto, era legato ad una catena, di lunghezza tale da consentirgli di muoversi nel cortile privato, situato davanti all'abitazione pagina 4 di 10 del convenuto e adiacente alla strada statale. Il cortile privato presenta un accesso libero dall'esterno, senza alcuna delimitazione con la strada pubblica (cfr. doc. da 2 a 5 di parte convenuta).
Inoltre, la catena del cane arriva esattamente al confine della proprietà del convenuto (deposizione della teste , come da verbale di udienza di data 19/04/2023). Testimone_1
I Carabinieri intervenuti redigevano l'annotazione di P.G. di data 26/11/2019 (doc. 1 di parte convenuta), in cui formulavano una ricostruzione del fatto, sulla base delle dichiarazioni delle parti.
L'attrice ha fornito la prova della dinamica del fatto e, conseguentemente, del nesso causale tra il fatto del cane e l'evento dannoso.
3.1. Il teste risulta credibile, in quanto le sue dichiarazioni appaiono coerenti, Controparte_2 dettagliate e prive di contraddizioni logiche. Inoltre, tali dichiarazioni devono ritenersi in linea con quanto emerge dal rapporto dei Carabinieri prodotto in giudizio (doc. 1 di parte convenuta) e dalla testimonianza resa dal teste , il quale ha riportato le dichiarazioni rilasciategli dall'attrice Tes_2
(“…ho parlato con la signora…mi raccontavano che stavano tornando da amici, e passando per la strada avevano visto il cane e si è avvicinata per accarezzarlo e il cane l'avrebbe graffiata”; verbale di udienza di data 19.04.2023). Le dichiarazioni dell'attrice, rilasciate al teste (e anche ai Tes_2
Carabinieri, nella persona del teste ), costituiscono una confessione stragiudiziale resa a Tes_3 terzi, ai sensi dell'art. 2735 c.c.
4. Il convenuto eccepiva che la condotta dell'attrice, in quanto imprudente, costituirebbe un fatto del terzo idoneo ad integrare il caso fortuito e ad interrompere così il nesso causale.
Nel corso del giudizio è emerso che l'attrice si è limitata ad avvicinarsi ad un cane che già conosceva, che non mostrava segni di aggressività, probabilmente per salutarlo. Inoltre, il cane avrebbe anche manifestato gioia nel vedere la donna, confermando che l'animale non risultava in alcun modo pericoloso verso di lei.
L'attrice si è recata in uno spazio che, pur essendo di proprietà del convenuto, risulta adiacente ad una strada pubblica, ove non è presente nessuna delimitazione o barriera per separare la strada dal cortile privato ove si trova il cane. La circostanza che delle persone di passaggio, in particolare anche dei bambini, possano avvicinarsi per salutare o vedere il cane risulta una condotta del tutto normale e prevedibile.
Pertanto, la condotta dell'attrice non costituisce un fatto di tale eccezionalità e imprevedibilità da integrare il caso fortuito ed escludere il nesso causale.
Tuttavia, l'attrice per salutare e accarezzare il cane si introduceva nel cortile di un'abitazione privata, senza il consenso del proprietario, in un orario notturno e sotto l'effetto di sostanze alcoliche (cfr. la deposizione del teste : “La sig.a era sotto l'effetto di sostanze alcoliche, era agitata e si Tes_3
pagina 5 di 10 sentiva l'odore di alcol, non abbiamo proceduto al 688 cp.”, come da verbale di udienza di data
19.04.2023. cfr. doc. 1 di parte convenuta;
cfr. la deposizione della teste : “Il cane era a Testimone_1 casa come sempre e legato alla catena davanti alla casa. La catena arriva esattamente fino al confine della nostra proprietà.”, come da verbale di udienza di data 19.04.2023). Tale condotta ha sicuramente contribuito a mettere in agitazione l'animale e, almeno in parte, ha concorso a cagionare l'evento dannoso.
Pertanto, l'attrice ha posto in essere una condotta scarsamente prudente e diligente che, anche se non idonea ad integrare il caso fortuito, deve considerarsi rilevante ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., incidendo sul piano della causalità giuridica (sulla compatibilità dell'art. 1227, comma 1, c.c. con le ipotesi di responsabilità oggettiva, come quella prevista dall'art. 2052 c.c., cfr. Cass.n. 11152/2023, Cass.n. 11227/2008, Cass.n. 17471/2007, pronunciate in materia di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.).
Poiché questo Tribunale ritiene che l'apporto causale della condotta colposa della ricorrente sia di minore rilevanza, nella causazione del fatto, rispetto al fatto naturale dell'animale, si quantifica il contributo causale della ricorrente nella misura del 30,00 %.
Pertanto, il convenuto risulta responsabile del fatto illecito, quale custode del cane e ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella misura del 70,00%.
5. Per quanto attiene alle conseguenze del sinistro, in corso di causa è stata espletata una consulenza medico legale sulla persona dell'attrice, depositata in data 10/10/2023.
Le conclusioni cui è giunto il consulente vengono condivise e fatte proprie dal Tribunale in quanto adeguatamente motivate e prive di contraddizioni logiche.
Sulla scorta di un approfondito esame del caso il consulente ha accertato che l'attrice in conseguenza del sinistro ha subito le seguenti lesioni: “ferita alla fronte”, ovvero nello specifico “cicatrice della lunghezza di cm. 8 che decorre, in senso verticale e lievemente obliquo, dal centro della squama frontale fino all'angolo interno del sopracciglio dx. La cicatrice ha un colorito prevalentemente normocromico con alcuni tratti ipocromici. Risulta leggermente introflessa”.
I postumi di natura temporanea sono stati determinati dal consulente come segue: giorni 7 al 75%; giorni 15 al 50%; giorni 15 al 25%.
Il danno biologico permanente è stato valutato in misura pari al 20,00%.
Per quanto attiene alle spese mediche sostenute e causalmente riconducibili al sinistro la CTU ha riconosciuto come congruo l'importo di € 5.532,00 (doc. 8 di parte attrice).
pagina 6 di 10 Si riconosce, quale danno emergente, anche la spesa sostenuta per la perizia stragiudiziale a firma del dott. , che risulta documentata ed ammonta ad € 1.830,00 (doc. 8 di parte attrice). Persona_1
6. Il danno non patrimoniale viene liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano
2024, per le lesioni c.d. macropermanenti. Viene riconosciuta una diaria nei limiti dei valori medi indicati in tabella, in considerazione dell'entità delle lesioni subite.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata al giorno 30/07/2025.
La rivalutazione si opera applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria, ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del costo della vita.
Spettano inoltre interessi compensativi dovuti per il ritardo nella prestazione;
la loro liquidazione avviene in via sostanzialmente equitativa con calcolo degli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c., che, in base alla normativa vigente, varia in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato.
Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie), ma sugli importi via via rivalutati con periodicità mensile (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per riconoscere alla parte attrice una personalizzazione del danno in termini di alterazione della sfera dinamico relazionale.
L'attore non ha infatti dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali e peculiari, rispetto al pregiudizio espresso dal grado di percentuale di invalidità permanente contemplato dalle tabelle di liquidazione, tali da giustificare una sua personalizzazione.
Non si ritengono inoltre sussistenti i presupposti per riconoscere all'attrice un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024 che appare dunque congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita in conseguenza del sinistro, come accertata dal CTU.
Si procede ora al calcolo dell'importo spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno in base alla tabella che di seguito si riporta, precisando che viene applicata la diaria nella misura media prevista dalla Tabella di Milano 2024.
pagina 7 di 10 Pratica n. 732/2022 Data del sinistro: 25/11/2019 Data della liquidazione: 30-07-2025
Concorso di colpa: 30%
Tabella scelta: Tribunale Milano 2024 (decorrenza: 01-01-2024)
Danneggiato utilizzata colonna 44 per 44 anni compiuti CP_3
Data di nascita: 09/12/1975 Età: 44 anni e 14 giorni
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (44 anni): Punto scelto liberamente dall'utente: -- Numer_1
Diaria giornaliera da tabella: 143,75 Diaria giornaliera scelta liberamente dall'utente: -
-
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 20,0%) €. 81.346,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 68.937,29
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 0 €. 0,00
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 7 €. 754,69
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 15 €. 1.078,13
A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 15 €. 539,06
Sub totale A2)-A6) €. 2.371,88
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 2.001,59
Totale A devalutato alle date indicate €. 70.938,88
Danno emergente
B) Spese mediche e ulteriori spese specificate in parte motiva €. 5.532,00
B1) Spese perizia stragiudiziale €. 1.830,00
Totale B €. 7.362,00
Lucro cessante
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 14.485,66
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 8.858,48
Totale dovuto €. 101.645,02
Totale al 70,00% €. 71.151,51
Tale importo, determinato tenendo conto della quota di corresponsabilità dell'attrice, andrà ulteriormente maggiorato degli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
pagina 8 di 10
7. Spese di lite.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il convenuto dovrà pertanto rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, nei limiti della quota di responsabilità pari al 70,00%, e con distrazione a favore del difensore antistatario, mentre per la quota residua le stesse vengono compensate tra le parti.
Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55).
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo come da nota spese, depositata in data 29/07/2025 dalla parte attrice, in quanto coerente con i valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Le spese di CTP e quelle relative alla negoziazione assistita, allegate dall'attrice, non vengono riconosciute, in quanto non documentate.
Il Giudice pone definitivamente a carico di parte convenuta, nella misura del 70,00%, le spese del consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata e lo condanna a rimborsare alla parte attrice gli importi da questa anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Ivan Rauzi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara la responsabilità del convenuto nella misura del 70,00%, Controparte_1 per il sinistro occorso all'attrice e provocato dal cane del convenuto, in data Parte_1
25/11/2019 nel Comune di Curon Venosta (BZ), per le ragioni di cui in motivazione;
2) accerta e dichiara che l'attrice in conseguenza del sinistro avvenuto in data Parte_1
25/11/2019, ha subito danni che vanno quantificati in € 71.151,51 (pari al 70,00% dell'importo complessivo);
3) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 71.151,51, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, per una quota del 70,00%, mentre la quota residua si intende compensata, e che vengono nel complesso determinate in € 10.860,00 per compenso di avvocato, € 571,36 per anticipazioni, oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
5) pone a carico del convenuto le spese di CTU, nella misura del 70,00% Controparte_1
pagina 9 di 10 rispetto all'importo liquidato con decreto di data 31/10/2023, con condanna dello stesso a restituire all'attrice quanto eventualmente già corrisposto al consulente. Parte_1
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 30/07/2025.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 732/2022
All'udienza del giorno 30 luglio 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per : avv. Gallippi Alberto;
Parte_1 per : avv. Alessandro Repetto, in sostituzione dell'avv. Valentina Loner;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte autorizzate, depositate in data
22/07/2025 dalla parte attrice e in data 21/07/2025 dalla parte convenuta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Ivan Rauzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 732/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gallippi, come da procura depositata Parte_1 in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
- parte attrice - contro pagina 1 di 10 , rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Loner, come da procura Controparte_1 depositata in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
- parte convenuta -
In punto: risarcimento del danno cagionato da animale.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30/07/2025 alle seguenti
CONCLUSIONI formulate dal procuratore di parte attrice : Parte_1
“Piaccia all'on. le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
In via principale;
Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che in data 25.11.2019 il cane in proprietà, o comunque nella custodia e disponibilità, del convenuto, aggrediva parte attrice, cagionando alla stessa danni alla persona ed alle cose;
- condannare, pertanto, il sig. ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, in subordine, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali
(comprensivi di spese mediche) e non patrimoniali tutti, come descritti in atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda CTU, oltre agli interessi da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del sinistro fino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” formulate dal procuratore di parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) nel merito: rigettare le domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata di merito: per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una responsabilità del sig. nella causazione del sinistro de quo, accertare e dichiarare il rilevante CP_1
e prevalente concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227, c. 2 c.c e ridurre l'importo alla medesima dovuto alla somma che risulterà accertata in corso di causa, proporzionalmente alla prevalente quota di responsabilità della convenuta e con rigetto di ogni ulteriore pretesa;
3) in ogni caso: con vittoria delle spese di lite oltre accessori come dovuti per legge”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione di data 22/02/2022 la parte attrice conveniva in giudizio il sig. CP_1
pagina 2 di 10 innanzi all'intestato Tribunale, per chiederne la condanna al risarcimento del danno, subito in CP_1 conseguenza di una zampata al volto sferratale dal cane appartenente al convenuto in data 25/11/2019, verso le ore 20.00.
Con comparsa di risposta di data 01/06/2022 si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e allegando una condotta irresponsabile e imprudente dell'attrice, idonea ad integrare il caso fortuito.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di quattro testimoni, all'udienza del 19/04/2023, e veniva inoltre disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Il precedente giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 17/12/2025.
Con provvedimento di variazione tabellare la causa veniva riassegnata al presente giudice, che fissava udienza di discussione e lettura della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda è fondata e viene accolta, nella misura che si espone di seguito.
La parte attrice ha esercitato azione di risarcimento del danno cagionato da animali ai sensi dell'art. 2052 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Per l'accoglimento della domanda risulta necessario dimostrare, con onere della prova a carico dell'attore, che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale (quindi anche una sua attività irrazionale o un movimento inconvulso), che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo. La norma prevede una responsabilità a carico dei proprietari dell'animale fondata non sulla colpa (ovvero un comportamento o un'attività proprie del proprietario), ma sul rapporto di fatto (proprietà o uso) intercorrente tra lui e l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non provi il caso fortuito.
Il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul convenuto, consiste nell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo e comprende anche il fatto del terzo o il fatto colposo del danneggiato, che abbiano avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Inoltre, il caso fortuito attiene ad un fatto imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale che interrompe il nesso causale tra il fatto collegabile alla natura tipica dell'animale e l'evento dannoso.
Al custode dell'animale non basta, per liberarsi dalla responsabilità, provare di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, trattandosi di una forma di responsabilità a carattere puramente oggettivo (cfr. Cass.n. 200/2002).
pagina 3 di 10 La Corte di cassazione, in un caso di morso di cane, ha pronunciato il seguente principio: “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l'invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l'animale fin da cucciolo)” (Cass.n.
10402/2016; cfr. sul punto anche Cass.n. 15895/2011, Cass.n. 7260/2013).
3. Nel corso del giudizio è emersa la seguente ricostruzione del fatto.
In data 25/11/2019, verso le ore 20.00 (in condizioni di buio), l'attrice e il signor Controparte_2 hanno parcheggiato la propria automobile nei pressi dell'abitazione del convenuto, lungo la statale S.S.
38 nel comune di Curon Venosta. L'attrice passava davanti alla casa del convenuto, dove si trovava un cane di grossa taglia e razza pastore tedesco legato ad una catena. L'attrice si avvicinava al cane per salutarlo e accarezzarlo, ma l'animale, nel tentativo di saltare e di aggrapparsi alla signora, veniva trattenuto dalla propria catena e con una zampa graffiava il viso dell'attrice. Per effetto di tale zampata l'attrice riportava una ferita alla fronte, dalla quale le derivava una perdita di sangue. Dopo aver fermato la perdita di sangue con uno strofinaccio, si recava successivamente al vicino pronto soccorso
(cfr. dichiarazioni del teste come da verbale di udienza di data 19/04/2023 e doc. 1 Controparte_2 di parte convenuta). Per effetto della ferita l'attrice necessitava di diversi punti di sutura.
Dall'istruttoria è emerso che, al momento del passaggio dell'attrice davanti al cane, lo stesso non poneva in essere alcun comportamento aggressivo nei suoi confronti, mentre manifestava un atteggiamento festoso nel vedere la signora (cfr. dichiarazioni del teste come da Controparte_2 verbale di udienza di data 19/04/2023).
L'unico testimone oculare del fatto è il signor che in quel momento si trovava nella Controparte_2 propria auto, a circa cinque metri di distanza (cfr. verbale di udienza di data 19/04/2023).
È emerso, inoltre, che l'attrice conosceva già il cane del convenuto, in quanto qualche anno prima lei e il signor avevano abitato a Vallelunga e, quindi, passavano quotidianamente Controparte_2 davanti all'animale.
Il cane appartiene al convenuto (circostanza non contestata) e, al momento del fatto, era legato ad una catena, di lunghezza tale da consentirgli di muoversi nel cortile privato, situato davanti all'abitazione pagina 4 di 10 del convenuto e adiacente alla strada statale. Il cortile privato presenta un accesso libero dall'esterno, senza alcuna delimitazione con la strada pubblica (cfr. doc. da 2 a 5 di parte convenuta).
Inoltre, la catena del cane arriva esattamente al confine della proprietà del convenuto (deposizione della teste , come da verbale di udienza di data 19/04/2023). Testimone_1
I Carabinieri intervenuti redigevano l'annotazione di P.G. di data 26/11/2019 (doc. 1 di parte convenuta), in cui formulavano una ricostruzione del fatto, sulla base delle dichiarazioni delle parti.
L'attrice ha fornito la prova della dinamica del fatto e, conseguentemente, del nesso causale tra il fatto del cane e l'evento dannoso.
3.1. Il teste risulta credibile, in quanto le sue dichiarazioni appaiono coerenti, Controparte_2 dettagliate e prive di contraddizioni logiche. Inoltre, tali dichiarazioni devono ritenersi in linea con quanto emerge dal rapporto dei Carabinieri prodotto in giudizio (doc. 1 di parte convenuta) e dalla testimonianza resa dal teste , il quale ha riportato le dichiarazioni rilasciategli dall'attrice Tes_2
(“…ho parlato con la signora…mi raccontavano che stavano tornando da amici, e passando per la strada avevano visto il cane e si è avvicinata per accarezzarlo e il cane l'avrebbe graffiata”; verbale di udienza di data 19.04.2023). Le dichiarazioni dell'attrice, rilasciate al teste (e anche ai Tes_2
Carabinieri, nella persona del teste ), costituiscono una confessione stragiudiziale resa a Tes_3 terzi, ai sensi dell'art. 2735 c.c.
4. Il convenuto eccepiva che la condotta dell'attrice, in quanto imprudente, costituirebbe un fatto del terzo idoneo ad integrare il caso fortuito e ad interrompere così il nesso causale.
Nel corso del giudizio è emerso che l'attrice si è limitata ad avvicinarsi ad un cane che già conosceva, che non mostrava segni di aggressività, probabilmente per salutarlo. Inoltre, il cane avrebbe anche manifestato gioia nel vedere la donna, confermando che l'animale non risultava in alcun modo pericoloso verso di lei.
L'attrice si è recata in uno spazio che, pur essendo di proprietà del convenuto, risulta adiacente ad una strada pubblica, ove non è presente nessuna delimitazione o barriera per separare la strada dal cortile privato ove si trova il cane. La circostanza che delle persone di passaggio, in particolare anche dei bambini, possano avvicinarsi per salutare o vedere il cane risulta una condotta del tutto normale e prevedibile.
Pertanto, la condotta dell'attrice non costituisce un fatto di tale eccezionalità e imprevedibilità da integrare il caso fortuito ed escludere il nesso causale.
Tuttavia, l'attrice per salutare e accarezzare il cane si introduceva nel cortile di un'abitazione privata, senza il consenso del proprietario, in un orario notturno e sotto l'effetto di sostanze alcoliche (cfr. la deposizione del teste : “La sig.a era sotto l'effetto di sostanze alcoliche, era agitata e si Tes_3
pagina 5 di 10 sentiva l'odore di alcol, non abbiamo proceduto al 688 cp.”, come da verbale di udienza di data
19.04.2023. cfr. doc. 1 di parte convenuta;
cfr. la deposizione della teste : “Il cane era a Testimone_1 casa come sempre e legato alla catena davanti alla casa. La catena arriva esattamente fino al confine della nostra proprietà.”, come da verbale di udienza di data 19.04.2023). Tale condotta ha sicuramente contribuito a mettere in agitazione l'animale e, almeno in parte, ha concorso a cagionare l'evento dannoso.
Pertanto, l'attrice ha posto in essere una condotta scarsamente prudente e diligente che, anche se non idonea ad integrare il caso fortuito, deve considerarsi rilevante ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., incidendo sul piano della causalità giuridica (sulla compatibilità dell'art. 1227, comma 1, c.c. con le ipotesi di responsabilità oggettiva, come quella prevista dall'art. 2052 c.c., cfr. Cass.n. 11152/2023, Cass.n. 11227/2008, Cass.n. 17471/2007, pronunciate in materia di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.).
Poiché questo Tribunale ritiene che l'apporto causale della condotta colposa della ricorrente sia di minore rilevanza, nella causazione del fatto, rispetto al fatto naturale dell'animale, si quantifica il contributo causale della ricorrente nella misura del 30,00 %.
Pertanto, il convenuto risulta responsabile del fatto illecito, quale custode del cane e ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella misura del 70,00%.
5. Per quanto attiene alle conseguenze del sinistro, in corso di causa è stata espletata una consulenza medico legale sulla persona dell'attrice, depositata in data 10/10/2023.
Le conclusioni cui è giunto il consulente vengono condivise e fatte proprie dal Tribunale in quanto adeguatamente motivate e prive di contraddizioni logiche.
Sulla scorta di un approfondito esame del caso il consulente ha accertato che l'attrice in conseguenza del sinistro ha subito le seguenti lesioni: “ferita alla fronte”, ovvero nello specifico “cicatrice della lunghezza di cm. 8 che decorre, in senso verticale e lievemente obliquo, dal centro della squama frontale fino all'angolo interno del sopracciglio dx. La cicatrice ha un colorito prevalentemente normocromico con alcuni tratti ipocromici. Risulta leggermente introflessa”.
I postumi di natura temporanea sono stati determinati dal consulente come segue: giorni 7 al 75%; giorni 15 al 50%; giorni 15 al 25%.
Il danno biologico permanente è stato valutato in misura pari al 20,00%.
Per quanto attiene alle spese mediche sostenute e causalmente riconducibili al sinistro la CTU ha riconosciuto come congruo l'importo di € 5.532,00 (doc. 8 di parte attrice).
pagina 6 di 10 Si riconosce, quale danno emergente, anche la spesa sostenuta per la perizia stragiudiziale a firma del dott. , che risulta documentata ed ammonta ad € 1.830,00 (doc. 8 di parte attrice). Persona_1
6. Il danno non patrimoniale viene liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano
2024, per le lesioni c.d. macropermanenti. Viene riconosciuta una diaria nei limiti dei valori medi indicati in tabella, in considerazione dell'entità delle lesioni subite.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata al giorno 30/07/2025.
La rivalutazione si opera applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria, ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del costo della vita.
Spettano inoltre interessi compensativi dovuti per il ritardo nella prestazione;
la loro liquidazione avviene in via sostanzialmente equitativa con calcolo degli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c., che, in base alla normativa vigente, varia in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato.
Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie), ma sugli importi via via rivalutati con periodicità mensile (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per riconoscere alla parte attrice una personalizzazione del danno in termini di alterazione della sfera dinamico relazionale.
L'attore non ha infatti dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali e peculiari, rispetto al pregiudizio espresso dal grado di percentuale di invalidità permanente contemplato dalle tabelle di liquidazione, tali da giustificare una sua personalizzazione.
Non si ritengono inoltre sussistenti i presupposti per riconoscere all'attrice un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024 che appare dunque congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita in conseguenza del sinistro, come accertata dal CTU.
Si procede ora al calcolo dell'importo spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno in base alla tabella che di seguito si riporta, precisando che viene applicata la diaria nella misura media prevista dalla Tabella di Milano 2024.
pagina 7 di 10 Pratica n. 732/2022 Data del sinistro: 25/11/2019 Data della liquidazione: 30-07-2025
Concorso di colpa: 30%
Tabella scelta: Tribunale Milano 2024 (decorrenza: 01-01-2024)
Danneggiato utilizzata colonna 44 per 44 anni compiuti CP_3
Data di nascita: 09/12/1975 Età: 44 anni e 14 giorni
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (44 anni): Punto scelto liberamente dall'utente: -- Numer_1
Diaria giornaliera da tabella: 143,75 Diaria giornaliera scelta liberamente dall'utente: -
-
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 20,0%) €. 81.346,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 68.937,29
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 0 €. 0,00
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 7 €. 754,69
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 15 €. 1.078,13
A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 15 €. 539,06
Sub totale A2)-A6) €. 2.371,88
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 2.001,59
Totale A devalutato alle date indicate €. 70.938,88
Danno emergente
B) Spese mediche e ulteriori spese specificate in parte motiva €. 5.532,00
B1) Spese perizia stragiudiziale €. 1.830,00
Totale B €. 7.362,00
Lucro cessante
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 14.485,66
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 8.858,48
Totale dovuto €. 101.645,02
Totale al 70,00% €. 71.151,51
Tale importo, determinato tenendo conto della quota di corresponsabilità dell'attrice, andrà ulteriormente maggiorato degli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
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7. Spese di lite.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il convenuto dovrà pertanto rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, nei limiti della quota di responsabilità pari al 70,00%, e con distrazione a favore del difensore antistatario, mentre per la quota residua le stesse vengono compensate tra le parti.
Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55).
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo come da nota spese, depositata in data 29/07/2025 dalla parte attrice, in quanto coerente con i valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Le spese di CTP e quelle relative alla negoziazione assistita, allegate dall'attrice, non vengono riconosciute, in quanto non documentate.
Il Giudice pone definitivamente a carico di parte convenuta, nella misura del 70,00%, le spese del consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata e lo condanna a rimborsare alla parte attrice gli importi da questa anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Ivan Rauzi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara la responsabilità del convenuto nella misura del 70,00%, Controparte_1 per il sinistro occorso all'attrice e provocato dal cane del convenuto, in data Parte_1
25/11/2019 nel Comune di Curon Venosta (BZ), per le ragioni di cui in motivazione;
2) accerta e dichiara che l'attrice in conseguenza del sinistro avvenuto in data Parte_1
25/11/2019, ha subito danni che vanno quantificati in € 71.151,51 (pari al 70,00% dell'importo complessivo);
3) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 71.151,51, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, per una quota del 70,00%, mentre la quota residua si intende compensata, e che vengono nel complesso determinate in € 10.860,00 per compenso di avvocato, € 571,36 per anticipazioni, oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
5) pone a carico del convenuto le spese di CTU, nella misura del 70,00% Controparte_1
pagina 9 di 10 rispetto all'importo liquidato con decreto di data 31/10/2023, con condanna dello stesso a restituire all'attrice quanto eventualmente già corrisposto al consulente. Parte_1
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 30/07/2025.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
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