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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/12/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 166/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCA DONATO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il medesimo come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORBETTA Controparte_1 C.F._2 MARCO ed elettivamente domiciliata presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del curatore speciale dei minori, Avv. Marta Villa
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per_ Per_
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente ed anagrafico presso la madre, SI.ra
[...]
, anche ai fini della residenza anagrafica. CP_1
pagina 1 di 9 2. Regolamentare il diritto di visita settimanale del padre, SI. prevedendo, Parte_1
nel corso del tempo, una maggiore interazione con gli stessi, nelle modalità di seguito meglio precisate.
a. Dalla sottoscrizione del presente accordo sino al 31.12.2025:
✓ i seguenti fine settimana dal venerdì all'uscita della scuola (e dalle ore
16:00 per i venerdì di non frequentazione da parte dei figli minori della scuola) fino alla domenica alle 18:
- da venerdì 21 novembre fino a domenica 23 novembre;
- da venerdì 28 novembre fino a domenica 30 novembre;
- da venerdì 5 dicembre fino a domenica 7 dicembre;
✓ un pomeriggio alla settimana (attualmente già stabilito per la giornata di martedì) dall'uscita della scuola (e dalle ore 16:00 per i giorni di non frequentazione da parte dei figli minori della scuola) fino alla sera alle ore 20:00.
b. A partire dal mese di gennaio 2026, sino alla fine del mese di febbraio 2026
✓ 3 fine settimana al mese dal venerdì all'uscita della scuola (e dalle ore
16:00 per i venerdì di non frequentazione da parte dei figli minori della scuola) fino alla domenica sera alle ore 18:00; nell'ipotesi in cui il lunedì
successivo fosse festivo, si applicherà il principio dell'alternanza previsto per le festività ed i “ponti” infra-annuali e, qualora lo trascorressero con il padre, il ritorno dei figli minori presso la casa materna avverrebbe di lunedì, sempre alle ore 18:00.
c. A partire dal mese di marzo 2026 (con l'impegno di trovare una soluzione abitativa vicino ai bambini): pagina 2 di 9 ✓ fine settimana alternati dal giovedì all'uscita della scuola (e dalle ore
16:00 per i giovedì di non frequentazione da parte dei figli minori della scuola) fino alla domenica sera alle ore 18:00; nell'ipotesi in cui il lunedì
successivo fosse festivo, si applicherà il principio dell'alternanza previsto per le festività ed i “ponti” infra-annuali e, qualora lo trascorressero con il padre, il ritorno dei figli minori presso la casa materna avverrebbe di lunedì, sempre alle ore 18:00. Si precisa sin d'ora che le Parti, previo preventivo accordo congiunto, e salvo che ciò non costituisca eccessivo onere per i minori, potranno eventualmente modificare la durata dei week-end di competenza del padre, prevedendo che i bambini trascorrano con lo stesso dal venerdì all'uscita della scuola (ed alle ore
16:00 per i venerdì di non frequentazione della stessa da parte dei minori) fino al lunedì al rientro a scuola (di cui si occuperà il SI. ; in Pt_1
tali casi, nell'ipotesi in cui il lunedì fosse festivo, si applicherà il principio dell'alternanza previsto per le festività ed i “ponti” infra-annuali e,
qualora lo trascorressero con il padre, il ritorno dei figli minori presso la casa materna avverrebbe di lunedì, sempre alle ore 18:00; Il tutto con la possibilità di sostituire i week-end non usufruiti con un altro week-end da concordare tra le Parti;
✓ un pomeriggio alla settimana (attualmente già stabilito per la giornata di martedì, ma modificabile a discrezione delle Parti in maniera “fissa”,
previo preventivo accordo congiunto) dall'uscita della scuola (e dalle ore
16:00 per i giorni di non frequentazione da parte dei figli minori della pagina 3 di 9 scuola) fino alla sera alle ore 20:00, nelle settimane in cui i week-end saranno di competenza della SI.ra . CP_1
✓ È fatto salvo ogni altro diverso e migliore accordo individuato dai genitori, anche nel rispetto delle esigenze dei minori.
3. Regolamentare il diritto di visita del padre durante le festività e/o vacanze, come segue:
a. le festività Natalizie verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, invertendo annualmente il periodo intercorrente dal termine delle lezioni scolastiche sino al 29.12, al periodo dal 30.12 al 06.01; per l'anno
2025, le Parti concordano che, pur non di spettanza del SI. i bambini Pt_1
staranno con il padre dal giorno 22 dicembre all'uscita da scuola fino al giorno
29 alle ore 11.00; resteranno con la madre a partire dal 29 dicembre fino alla fine delle festività.
Per_ Per_ b. e trascorreranno le vacanze LI con i genitori, secondo il principio dell'alternanza annuale (nello specifico, trascorreranno le vacanze
LI - per intero - con il genitore con cui hanno trascorso il periodo di vacanze Natalizie dal 30.12 al 06.01);
c. tutte le festività ed i “ponti” infra-annuali verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza su base annua;
Per_ Per_ d. durante le vacanze estive e trascorreranno n. 4 settimane - anche non consecutive con il padre nel periodo compreso tra il termine delle lezioni scolastiche e la loro ripresa per ogni singolo anno, evitando in ogni caso di dividere eccessivamente il periodo vacanziero da trascorrere con il padre
(onde evitare ai minori inutili e/o continui spostamenti), ed alternando pagina 4 di 9 annualmente il periodo prescelto in caso di continuità delle settimane, in modo da consentire ai bambini di trascorrere la festività di ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni (a mero titolo esemplificativo: nel caso in cui venissero opzionate n. 4 settimane consecutive dalla fine della scuola,
l'anno successivo dovranno essere opzionate n. 4 settimane consecutive prima della ripresa scolastica). Nello specifico, qualora per le vacanze estive
Per_ Per_ 2026 il SI. dovesse preferire trascorrere con e n. 4 Pt_1
settimane consecutive, dovrà essere opzionato, per il principio di alternanza,
il periodo antecedente la ripresa scolastica). Gli accordi sull'individuazione dell'esatto periodo in cui collocare le n. 4 settimane di cui sopra dovranno essere raggiunti tra i genitori entro e non oltre il 15 febbraio di ogni singolo anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme ai minori, unitamente al recapito telefonico.
Per l'anno 2026 i bambini passeranno 4 settimane con il padre ad Agosto.
e. È fatto salvo, anche in questo caso, ogni altro diverso e migliore accordo individuato dai genitori, anche nel rispetto delle esigenze dei minori.
4. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che nei periodi che trascorreranno ciascuno con i minori, dovranno provvedere, tra le varie incombenze quotidiane:
a. ad aiutare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici agli stessi assegnati, assicurandosene la relativa esecuzione;
b. ad accompagnare i figli alle attività extrascolastiche dagli stessi frequentati
(attività sportive, catechismo, oratorio, etc.);
pagina 5 di 9 c. ad accompagnare i minori ad eventuali occasioni conviviali e sociali, come,
a mero titolo esemplificativo, compleanni di amici, compagni e parenti;
d. ad occuparsi dell'igiene personale quotidiana dei minori.
5. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Seregno (MB) alla via
Odescalchi n. 39, di proprietà esclusiva del SI. alla SI.ra Parte_1 [...]
, che continuerà ad abitarla insieme ai figli, sino a che gli stessi non saranno CP_1
economicamente autosufficienti, con tutti i relativi arredi ivi contenuti.
6. Le spese condominiali ordinarie saranno a carico della SI.ra , mentre le CP_1
spese straordinarie rimarranno a carico del SI. nella sua qualità di Pt_1
proprietario dell'immobile.
7. Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
, anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità CP_1
Per_ Per_ all'anno, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , l'importo mensile complessivo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
8. Quanto alle spese mediche dei figli, disporre che la SI.ra si faccia carico, CP_1
in via esclusiva, del costo del pediatra privato dalla stessa prescelto e che il SI.
si faccia carico nella misura del 100% di tutte le ulteriori spese mediche Pt_1
(ordinarie e straordinarie), ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
le spese per visite, esami ed eventuali protesi, spese tutte che verranno sostenute con professionisti scelti ad esclusiva discrezione dal signor Pt_1
9. Disporre, per le restanti spese extra assegno, che ciascun genitore contribuisca al loro pagamento, nella misura del 50%. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare pagina 6 di 9 un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7
giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. I SI.ri e si sono accordati circa la prosecuzione da Parte_1 Controparte_1
Per_ Per_ parte di e del percorso scolastico già intrapreso ed attualmente in corso presso la scuola paritaria Santa Giovanna d'Arco di Seregno (MB), facente parte dell'Istituto Europeo “Marcello Candia” Soc. Coop. Sociale per Azioni,
acconsentendo alla prosecuzione della frequentazione del corrente anno scolastico
2025/2026 (V anno scuola primaria) presso la medesima struttura, nonché
all'iscrizione ed alla frequentazione da parte degli stessi della scuola secondaria di primo grado, anch'essa presente nella medesima struttura. Le Parti provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuna delle quote di iscrizione e frequentazione (rette scolastiche), nonché di tutte le spese e/o costi richiesti dal detto Istituto.
11. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, acconsentono fin da ora e l'uno nei confronti dell'altro al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro e diverso documento valido per l'espatrio e ciò anche con riferimento ai figli minori impegnandosi, fin da ora, a dare seguito e corso a tutte le procedure amministrative necessarie e comunque del caso concreto;
le spese delle suddette procedure di rilascio e/o rinnovo dei documenti dei minori verranno sostenute in via esclusiva dal SI. Pt_1 pagina 7 di 9 12. Le spese legali del presente giudizio si devono intendere come integralmente compensate tra le parti nel senso che ognuna di loro provvederà al pagamento del proprio legale.
pagina 8 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nessuna pronuncia deve essere emessa in punto status, essendo già intervenuta sentenza di divorzio n.996/23 emessa da questo Tribunale in data 13.04.23. II. All'esito di un lungo iter processuale in cui il persistere di un'accesa conflittualità tra le parti aveva reso necessario l'affidamento dei figli minori e ai Servizi Sociali del Per_1 Per_2 Comune di residenza, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio che tiene adeguatamente conto delle indicazioni dei Servizi Sociali di Seregno per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi che i minori trascorreranno con ciascun genitore ed anche il loro percorso scolastico. Sulla congruità e conformità all'interesse dei minori delle condizioni concordate dalle parti si è espresso favorevolmente anche il curatore speciale dei minori, avv. Marta Villa. Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni proposte, le recepisce integralmente e, per l'effetto, revoca l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali. III. Le spese di lite, atteso l'accordo raggiunto, vanno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così provvede:
I. Recepisce le condizioni concordate dalle parti come indicate in epigrafe, che devono intendersi integralmente richiamate;
II. Per l'effetto, revoca l'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali di Per_1 Persona_3
Seregno;
III. Compensa le spese di lite
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali di Seregno.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. ssa Laura Gaggiotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 166/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCA DONATO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il medesimo come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORBETTA Controparte_1 C.F._2 MARCO ed elettivamente domiciliata presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del curatore speciale dei minori, Avv. Marta Villa
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per_ Per_
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente ed anagrafico presso la madre, SI.ra
[...]
, anche ai fini della residenza anagrafica. CP_1
pagina 1 di 9 2. Regolamentare il diritto di visita settimanale del padre, SI. prevedendo, Parte_1
nel corso del tempo, una maggiore interazione con gli stessi, nelle modalità di seguito meglio precisate.
a. Dalla sottoscrizione del presente accordo sino al 31.12.2025:
✓ i seguenti fine settimana dal venerdì all'uscita della scuola (e dalle ore
16:00 per i venerdì di non frequentazione da parte dei figli minori della scuola) fino alla domenica alle 18:
- da venerdì 21 novembre fino a domenica 23 novembre;
- da venerdì 28 novembre fino a domenica 30 novembre;
- da venerdì 5 dicembre fino a domenica 7 dicembre;
✓ un pomeriggio alla settimana (attualmente già stabilito per la giornata di martedì) dall'uscita della scuola (e dalle ore 16:00 per i giorni di non frequentazione da parte dei figli minori della scuola) fino alla sera alle ore 20:00.
b. A partire dal mese di gennaio 2026, sino alla fine del mese di febbraio 2026
✓ 3 fine settimana al mese dal venerdì all'uscita della scuola (e dalle ore
16:00 per i venerdì di non frequentazione da parte dei figli minori della scuola) fino alla domenica sera alle ore 18:00; nell'ipotesi in cui il lunedì
successivo fosse festivo, si applicherà il principio dell'alternanza previsto per le festività ed i “ponti” infra-annuali e, qualora lo trascorressero con il padre, il ritorno dei figli minori presso la casa materna avverrebbe di lunedì, sempre alle ore 18:00.
c. A partire dal mese di marzo 2026 (con l'impegno di trovare una soluzione abitativa vicino ai bambini): pagina 2 di 9 ✓ fine settimana alternati dal giovedì all'uscita della scuola (e dalle ore
16:00 per i giovedì di non frequentazione da parte dei figli minori della scuola) fino alla domenica sera alle ore 18:00; nell'ipotesi in cui il lunedì
successivo fosse festivo, si applicherà il principio dell'alternanza previsto per le festività ed i “ponti” infra-annuali e, qualora lo trascorressero con il padre, il ritorno dei figli minori presso la casa materna avverrebbe di lunedì, sempre alle ore 18:00. Si precisa sin d'ora che le Parti, previo preventivo accordo congiunto, e salvo che ciò non costituisca eccessivo onere per i minori, potranno eventualmente modificare la durata dei week-end di competenza del padre, prevedendo che i bambini trascorrano con lo stesso dal venerdì all'uscita della scuola (ed alle ore
16:00 per i venerdì di non frequentazione della stessa da parte dei minori) fino al lunedì al rientro a scuola (di cui si occuperà il SI. ; in Pt_1
tali casi, nell'ipotesi in cui il lunedì fosse festivo, si applicherà il principio dell'alternanza previsto per le festività ed i “ponti” infra-annuali e,
qualora lo trascorressero con il padre, il ritorno dei figli minori presso la casa materna avverrebbe di lunedì, sempre alle ore 18:00; Il tutto con la possibilità di sostituire i week-end non usufruiti con un altro week-end da concordare tra le Parti;
✓ un pomeriggio alla settimana (attualmente già stabilito per la giornata di martedì, ma modificabile a discrezione delle Parti in maniera “fissa”,
previo preventivo accordo congiunto) dall'uscita della scuola (e dalle ore
16:00 per i giorni di non frequentazione da parte dei figli minori della pagina 3 di 9 scuola) fino alla sera alle ore 20:00, nelle settimane in cui i week-end saranno di competenza della SI.ra . CP_1
✓ È fatto salvo ogni altro diverso e migliore accordo individuato dai genitori, anche nel rispetto delle esigenze dei minori.
3. Regolamentare il diritto di visita del padre durante le festività e/o vacanze, come segue:
a. le festività Natalizie verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, invertendo annualmente il periodo intercorrente dal termine delle lezioni scolastiche sino al 29.12, al periodo dal 30.12 al 06.01; per l'anno
2025, le Parti concordano che, pur non di spettanza del SI. i bambini Pt_1
staranno con il padre dal giorno 22 dicembre all'uscita da scuola fino al giorno
29 alle ore 11.00; resteranno con la madre a partire dal 29 dicembre fino alla fine delle festività.
Per_ Per_ b. e trascorreranno le vacanze LI con i genitori, secondo il principio dell'alternanza annuale (nello specifico, trascorreranno le vacanze
LI - per intero - con il genitore con cui hanno trascorso il periodo di vacanze Natalizie dal 30.12 al 06.01);
c. tutte le festività ed i “ponti” infra-annuali verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza su base annua;
Per_ Per_ d. durante le vacanze estive e trascorreranno n. 4 settimane - anche non consecutive con il padre nel periodo compreso tra il termine delle lezioni scolastiche e la loro ripresa per ogni singolo anno, evitando in ogni caso di dividere eccessivamente il periodo vacanziero da trascorrere con il padre
(onde evitare ai minori inutili e/o continui spostamenti), ed alternando pagina 4 di 9 annualmente il periodo prescelto in caso di continuità delle settimane, in modo da consentire ai bambini di trascorrere la festività di ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni (a mero titolo esemplificativo: nel caso in cui venissero opzionate n. 4 settimane consecutive dalla fine della scuola,
l'anno successivo dovranno essere opzionate n. 4 settimane consecutive prima della ripresa scolastica). Nello specifico, qualora per le vacanze estive
Per_ Per_ 2026 il SI. dovesse preferire trascorrere con e n. 4 Pt_1
settimane consecutive, dovrà essere opzionato, per il principio di alternanza,
il periodo antecedente la ripresa scolastica). Gli accordi sull'individuazione dell'esatto periodo in cui collocare le n. 4 settimane di cui sopra dovranno essere raggiunti tra i genitori entro e non oltre il 15 febbraio di ogni singolo anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme ai minori, unitamente al recapito telefonico.
Per l'anno 2026 i bambini passeranno 4 settimane con il padre ad Agosto.
e. È fatto salvo, anche in questo caso, ogni altro diverso e migliore accordo individuato dai genitori, anche nel rispetto delle esigenze dei minori.
4. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che nei periodi che trascorreranno ciascuno con i minori, dovranno provvedere, tra le varie incombenze quotidiane:
a. ad aiutare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici agli stessi assegnati, assicurandosene la relativa esecuzione;
b. ad accompagnare i figli alle attività extrascolastiche dagli stessi frequentati
(attività sportive, catechismo, oratorio, etc.);
pagina 5 di 9 c. ad accompagnare i minori ad eventuali occasioni conviviali e sociali, come,
a mero titolo esemplificativo, compleanni di amici, compagni e parenti;
d. ad occuparsi dell'igiene personale quotidiana dei minori.
5. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Seregno (MB) alla via
Odescalchi n. 39, di proprietà esclusiva del SI. alla SI.ra Parte_1 [...]
, che continuerà ad abitarla insieme ai figli, sino a che gli stessi non saranno CP_1
economicamente autosufficienti, con tutti i relativi arredi ivi contenuti.
6. Le spese condominiali ordinarie saranno a carico della SI.ra , mentre le CP_1
spese straordinarie rimarranno a carico del SI. nella sua qualità di Pt_1
proprietario dell'immobile.
7. Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
, anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità CP_1
Per_ Per_ all'anno, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , l'importo mensile complessivo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
8. Quanto alle spese mediche dei figli, disporre che la SI.ra si faccia carico, CP_1
in via esclusiva, del costo del pediatra privato dalla stessa prescelto e che il SI.
si faccia carico nella misura del 100% di tutte le ulteriori spese mediche Pt_1
(ordinarie e straordinarie), ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
le spese per visite, esami ed eventuali protesi, spese tutte che verranno sostenute con professionisti scelti ad esclusiva discrezione dal signor Pt_1
9. Disporre, per le restanti spese extra assegno, che ciascun genitore contribuisca al loro pagamento, nella misura del 50%. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare pagina 6 di 9 un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7
giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. I SI.ri e si sono accordati circa la prosecuzione da Parte_1 Controparte_1
Per_ Per_ parte di e del percorso scolastico già intrapreso ed attualmente in corso presso la scuola paritaria Santa Giovanna d'Arco di Seregno (MB), facente parte dell'Istituto Europeo “Marcello Candia” Soc. Coop. Sociale per Azioni,
acconsentendo alla prosecuzione della frequentazione del corrente anno scolastico
2025/2026 (V anno scuola primaria) presso la medesima struttura, nonché
all'iscrizione ed alla frequentazione da parte degli stessi della scuola secondaria di primo grado, anch'essa presente nella medesima struttura. Le Parti provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuna delle quote di iscrizione e frequentazione (rette scolastiche), nonché di tutte le spese e/o costi richiesti dal detto Istituto.
11. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, acconsentono fin da ora e l'uno nei confronti dell'altro al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro e diverso documento valido per l'espatrio e ciò anche con riferimento ai figli minori impegnandosi, fin da ora, a dare seguito e corso a tutte le procedure amministrative necessarie e comunque del caso concreto;
le spese delle suddette procedure di rilascio e/o rinnovo dei documenti dei minori verranno sostenute in via esclusiva dal SI. Pt_1 pagina 7 di 9 12. Le spese legali del presente giudizio si devono intendere come integralmente compensate tra le parti nel senso che ognuna di loro provvederà al pagamento del proprio legale.
pagina 8 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nessuna pronuncia deve essere emessa in punto status, essendo già intervenuta sentenza di divorzio n.996/23 emessa da questo Tribunale in data 13.04.23. II. All'esito di un lungo iter processuale in cui il persistere di un'accesa conflittualità tra le parti aveva reso necessario l'affidamento dei figli minori e ai Servizi Sociali del Per_1 Per_2 Comune di residenza, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio che tiene adeguatamente conto delle indicazioni dei Servizi Sociali di Seregno per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi che i minori trascorreranno con ciascun genitore ed anche il loro percorso scolastico. Sulla congruità e conformità all'interesse dei minori delle condizioni concordate dalle parti si è espresso favorevolmente anche il curatore speciale dei minori, avv. Marta Villa. Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni proposte, le recepisce integralmente e, per l'effetto, revoca l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali. III. Le spese di lite, atteso l'accordo raggiunto, vanno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così provvede:
I. Recepisce le condizioni concordate dalle parti come indicate in epigrafe, che devono intendersi integralmente richiamate;
II. Per l'effetto, revoca l'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali di Per_1 Persona_3
Seregno;
III. Compensa le spese di lite
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali di Seregno.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. ssa Laura Gaggiotti
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