Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2025, proposto dalla dott.ssa GI DE TE, nella qualità di titolare dell’omonima Farmacia, sita in Via Nazionale n. 5 della Frazione di Monticchio Bagni del Comune di Rionero in Vulture, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Di Palma, PEC dipalma.valerio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via del Gallitello n. 281;
contro
Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dall’ASP sull’istanza della dott.ssa GI DE TE del 3.10.2024, volta ad ottenere il trasferimento della Farmacia, di cui è titolare, dal locale, sito in Via Nazionale n. 5 della Frazione Monticchio Bagni del Comune di Rionero in Vulture, al locale, sito in Via Fontanelle n. 58 del Comune di Rionero in Vulture;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. SQ AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con DE. G.M. n. 96 del 16.5.2023 il Comune di Rionero in Vulture ha revisionato la Pianta Organica delle Farmacie, ubicate sul territorio comunale, prevedendo nel capoluogo 4 Farmacie, con la conseguente possibilità della Farmacia della dott.ssa GI DE TE, di trasferirsi dalla Frazione di Monticchio Bagni al capoluogo di Rionero in Vulture.
La Farmacia della dott.ssa GI DE TE:
-prima con istanza del 3.10.2024 aveva chiesto all’ASP il trasferimento della Farmacia, di cui è titolare, dal locale, sito in Via Nazionale n. 5 della Frazione Monticchio Bagni del Comune di Rionero in Vulture, al locale, sito in Via Fontanelle n. 58 del Comune di Rionero in Vulture, allegando: 1) la planimetria del nuovo locale, sito in Via Fontanelle n. 58; 2) il parere di idoneità igienico-sanitaria del nuovo locale; 3) il certificato del Comune di Rionero in Vulture, attestante il rispetto della suddetta DE. G.M. n. 96 del 16.5.2023 e della distanza maggiore di 200 m. dalle altre Farmacie; 4) e la dichiarazione indicativa della fine dei lavori (nell’ambito di tale procedimento il Comune di Rionero in Vulture ha riscontrato la nota dell’ASP del 7.11.2024 con la nota del 14.2.2025, attestante che il richiesto trasferimento non pregiudicava il servizio farmaceutico, in quanto la dott.ssa DE TE si era impegnata a garantire la continuità del servizio);
-e poi con il presente ricorso, notificato il 3.11.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA protocollo@pec.aspbasilicata.it e depositato il 4.11.2025, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla predetta istanza, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
Nella Camera di Consiglio dell’11.2.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va accolto, anche se l’impugnazione della DE. G.M. del Comune di Rionero in Vulture n. 96 del 16.5.2023, di revisione della Pianta Organica delle Farmacie comunali, da parte delle 3 Farmacie, già site nel capoluogo di Rionero in Vulture, risulta tuttora pendente, in quanto la predetta DE. G.M. n. 96 del 16.5.2023, nella parte in cui prevede nel capoluogo 4 Farmacie, con la conseguente possibilità della Farmacia della dott.ssa GI DE TE, di trasferirsi dalla Frazione di Monticchio Bagni al capoluogo di Rionero in Vulture, risulta tuttora efficace.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto l’ASP, ai sensi degli artt. 1, 475/1968 e dell’art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento amministrativo di cui è causa.
Pertanto, si concede all’ASP il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione, assegnando all’ASP il termine sopra indicato per i suddetti adempimenti.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza al difensore della parte ricorrente, al Direttore Generale dell’ASP ed anche, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente
SQ AN, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SQ AN | FA AN |
IL SEGRETARIO