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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1741/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1741/2022 promossa da:
in qualità di titolare della ditta individuale ER di SS CP_1
QU (C.F. ) corrente in Poggibonsi (SI), Via Borgaccio n. 90, C.F._1 elettivamente o AV (FI), Via Collodi 1G, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Bruni del Foro di Siena che lo rappresenta e difende come da procura in atti e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: o a mezzo FAX al n. 0577.1916557 Email_1
ATTORE/OPPONENTE contro con sede legale in Via Buonaccorsi n. 5, Poggibonsi, Controparte_2
A , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t. SI.ra , ibonsi (Si) il 05/04/1974 C.F. CP_3 te domiciliata in Lucca, Via Burlamacchi n. 32 presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. PAOLA ANDREINI del Foro di Lucca che la rappresenta e difende come da procura in atti e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c. 1 c.p.c. e art. 170 c.p.c. si indicano per comunicazioni e notificazioni numero di fax: 0583/1711345 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. PARTE ATTRICE OPPONENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito: In via principale - Dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto: emesso in assenza della prova scritta richiesta dalla legge;
comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo in pagina 1 di 11 quanto: emesso per un importo non dovuto, in assenza della prova del credito nonché in ragione della accertata fondatezza dell'eccezione di inadempimento dell'opposta, il tutto per i motivi descritti in narrativa;
In via subordinata - Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto ridurre la somma ingiunta ad
€ 18.688,77 ovvero al minore importo ritenuto di giustizia;
In ogni caso: Condannare la convenuta opposta al pagamento in favore di questa esponente dei compensi e spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, disattesa ogni diversa contraria istanza ed eccezione, - respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , non in proprio ma in Parte_1 qualità di omonimo titolare della ditta individ so QU, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 450/2022 (R.G. 1040/2022), emesso dal Tribunale di Siena in data 12/05/2022 ad istanza della col quale si ingiungeva Controparte_4 all'odierno attore il pagamento della somma di € 73.198,00 quale saldo delle lavorazioni in appalto commissionate e risultanti delle fatture n. 52/2021 del 25/11/2021 e n. 11/2022 del 22/03/2022 oltre interessi moratori, come da domanda, nonché le spese e competenze della procedura monitoria per come liquidate.
A fondamento della propria opposizione deduceva in via gradata e di estrema sintesi:
- La illegittimità del provvedimento monitorio emesso per essere le sole fatture elettroniche inidonee ad assolvere il requisito di certezza del credito così come previsto dall'art. 634 comma 2 c.p.c.;
- L'infondatezza della pretesa creditoria non avendo la parte ingiungente offerto prova della consistenza e della effettiva realizzazione delle opere di cui ancora si richiedeva il pagamento a saldo, essendo sempre rimasto assente il richiesto computo metrico delle opere eseguite ed ancora da eseguire;
opere, queste ultime, che con missiva del 7.12.2021 venivano formalmente contestate anche in ragione del mancato completamento di alcune lavorazioni non verificate e conseguentemente non accettate;
- Che già abbandonato il cantiere,, in data 22.3.22, la società ingiungente emetteva ulteriore fattura per complessivi 48.798,78 anch'esse oggetto di tempestiva contestazione da parte dell'odierno attore Ritenuto quindi di aver già corrisposto gli importi relativi alle lavorazioni effettivamente realizzate ed oggetto delle fatture26-27 e 42 del 2021 per complessivi € 94.650,00 .adiva l'intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “ : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito: In via principale:
pagina 2 di 11 Dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza della prova scritta richiesta dalla legge o comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo in quanto emesso per un importo non dovuto nonché in assenza della prova del credito per tutti i motivi descritti in narrativa;
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto ridurre la somma ingiunta ad € 18.688,77 ovvero al minore importo ritenuto di giustizia;
In ogni caso: Condannare la convenuta opposta al pagamento in favore di questa esponente dei compensi e spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la
[...] che contestando tutto quanto ex adverso dedotto ha chie CP_2 della spiegata opposizione la conferma del provvedimento ingiunzionale emesso.
Quanto alla eccepita illegittimità del decreto ingiunzionale emesso osservava come le fatture elettroniche allegate allo stesso fossero assolutamente idonee ad assolvere i requisiti di certezza del credito, posto che il Sistema di Interscambio (SdI), genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che lungi dall'essere equiparabili a mere “copie informatiche di documenti informatici” rappresentano “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”).
Per tale ragione i “duplicati informatici” delle fatture, provenienti da un “terzo qualificato”, quale l'Agenzia delle Entrate, soddisfano appieno i requisiti previsti per la prova scritta ai sensi dell'art. 634 co. 2 c.p.c., con conseguente idoneità della fattura elettronica a valere quale titolo idoneo ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo.
Brevemente e nel merito deduceva come la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente non rispondesse al vero.
Esclusa la prospettazione di qualsivoglia budget massimo destinato alla esecuzione delle lavorazioni commissionate, evidenziava come l'assenza di formalizzazione delle opere appaltata fu dovuta ai rapporti amicali intercorrenti tra le parti.
La ha dedotto di aver effettivamente eseguito di tutte le Controparte_2 opere di ristrutturazione dei locali commerciale in uso all'attore e posti alla Via del Borgaccio ove hanno sede la macelleria e la Ristomacelleria procedendo alle lavorazioni indicate e quantificate nel computo indicato quale allegato 3 del fascicolo monitorio ed inerenti in via di estrema sintesi ad opere edili demolizione delle pareti e loro ricostruzione, alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento con altro idoneo per l'accesso agli incentivi Ecobonus, alla fornitura e posa in opera degli infissi, a del parquet, della ceramica, dell'impianto idrico, di un camino elettrico, di piastrelle nonché alle opere riguardanti l'impianto elettrico;
il tutto sotto la supervisione del Geom progettista e Parte_2 direttore artistico scelto dalla stessa committenza.
Sotto altro aspetto la difesa della convenuta ha dedotto ed argomentato dell' illegittimo computo negli importi complessivamente corrisposti dall'attore anche di quelli inerenti i lavori di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, oggetto di separata fatturazione, non ricompresi neppure nel cennato computo e conseguentemente diversi dai lavori di pagina 3 di 11 ristrutturazione non integralmente corrisposti (cartongesso, infissi, parquet, ceramica, piastrelle, impianto idrico, impianto elettrico, camino ecc.).
Complessivamente US QU avendo finora pagato € 67.510,00 ( e non € 94.650,00 come ex adverso sostenuto) risulta essere ancora debitore di ulteriori € 73.198,78.
Sulla scorta di tali difesa la convenuta ha concluso affinchè “ - in via cautelare concedere la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto n. 450/2022 (RG 1040/2022) perché l'opposizione non è fondata su valida prova scritta o di pronta soluzione per tutte le ragioni richiamate in narrativa;
- nel merito, respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, la causa veniva istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., al cui esito ritenuta l' inammissibili e la superfluità delle prove orali articolate dalla opposta nella propria memoria istruttoria (concernendo circostanze non contestate, ovvero documentali o, infine, irrilevanti ai fini del decidere), veniva ammessa la sola consulenza tecnica di ufficio destinata ad accertare l'effettivo espletamento delle opere indicate nel computo metrico allegato al ricorso monitorio nonché la loro consistenza economica.
All'esito dell'accertamento peritale, la causa ritenuta matura per la decisione, perveniva alla scrivente a seguito di VT 18/24 e nuovamente calendarizzata per la precisazione delle conclusioni alla udienza cartolare del 17.1.2025 e trattenuta in decisione all'esito dello scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** *** ***
All'esito della espletata istruttoria la spiegata opposizione merita accoglimento nei limiti delle ragioni che di seguito saranno esposte.
Secondo parte opponente, la sola produzione delle fatture elettroniche non proverebbe l'esistenza del credito o comunque non sarebbe idonea a far ottenere il decreto ingiuntivo.
Trattasi di un'argomentazione difensiva che non coglie nel segno, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ebbene, è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
pagina 4 di 11 Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del 12/01/2016), essendo invece utile all'ottenimento del decreto ingiuntivo.
È altrettanto noto che le fatture elettroniche, in quanto documenti informatici generati dal Sistema di Interscambio (SdI), generino documenti informatici autentici ed immodificabili, non semplici “copie informatiche di documenti informatici”, bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l) quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”).
Inoltre, dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti i.v.a. attraverso la trasmissione di fatture con il Sistema di Interscambio, dunque le imprese sono esonerate dall'obbligo di annotazione delle scritture nei registri contabili e, di conseguenza, dagli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2, c.p.c. (si veda Trib. Padova 8 agosto 2019; Trib. Verona 19 novembre 2018; Trib. Torino 12 aprile 2023).
Ad ogni buon conto ulteriore argomento a conforto della su cennata interpretazione è da rinvenirsi nell'attuale formulazione dell'art. 634 comma II c.p.c., che nella versione novellata per effetto del d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, stabilisce che, “costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente la relativa eccezione oltre ad essere irrilevante nel presente giudizio, appare comunque infondata.
Passando al merito, deve ritenersi che la presente opposizione sia parzialmente fondata.
È pacifico che le parti abbiano concluso verbalmente un contratto di appalto avente ad oggetto l'espletamento di lavori di ristrutturazione dei locali in uso all'opponente siti in Poggibonsi, Via Borgaccio n. 96, in vista dell'ampliamento dell'attività commerciale esercitata dal SS e destinati ad accogliere la “Ristomacelleria”.
Ciò che invece risulta controverso è l'ammontare delle opere effettivamente eseguite dalla odierna convenuta opposta e quindi la legittimità del residuo saldo azionato in monitorio anche alla luce dei pregressi ,ed altrettanto non contestati pagamenti, delle fatture 26/21,27/21 e 42/21.
Orbene l'art. 2697 c.c., riguardo all'onere della prova, dispone: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In proposito, trova applicazione il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere pagina 5 di 11 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956, conf. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010 Rv. 611587 – 01, Sez. 1 Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 Rv. 618664 – 01, Sez. 3 Sentenza n. 826 del 20/01/2015 Rv. 634361 - 01).
Ciò posto, secondo la prospettazione di parte attrice, tali pagamenti non sarebbero satisfattivi del credito vantato, in quanto non coprirebbero l'importo dovuto per tutti i lavori eseguiti.
In punto di qualificazione giuridica della domanda svolta da parte attrice, occorre osservare che questa ha inteso svolgere una domanda ai sensi dell'art. 1657 c.c., in ragione del quale, in materia di appalto, se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, questa viene calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi e, in mancanza, è determinata dal giudice, costituendo così una deroga alla norma generale di cui all'art. 1346 c.c., atteso che, in tale materia, la mancata determinazione del corrispettivo, potendo essere determinata a posteriori, non comporta la nullità del contrato (cfr. tra le altre, Cass., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17386).
E' stato altresì precisato che il potere conferito al giudice dall'art. 1657 c.c. di determinare il prezzo dell'appalto è esercitabile soltanto ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, laddove vi sia contrasto anche su tale aspetto del contratto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di tali opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate e non potendosi, in ogni caso, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (cfr. in termini, Cass. 13 settembre 2016, n. 17959).
Infatti, grava sull'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso l'onere di fornire la prova della congruità della somma richiesta, in riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10860), mentre la deduzione del convenuto committente circa l'eccessività della richiesta avversaria non integra un'eccezione in senso proprio, implicante l'onere della relativa dimostrazione, ma una mera difesa sul fondamento della domanda, mediante contestazione della ricorrenza dei suoi presupposti, sicché, in presenza di una simile contestazione, graverà sull'attore l'onere pagina 6 di 11 di fornire la prova dell'entità e della consistenza delle opere eseguite (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28/07/1983, n. 5208; Cassazione civile, sez. II, 13/04/1987, n. 3672).
Così delineato l'onere probatorio gravante sulle parti, non può farsi a meno di sottolineare come parte attrice, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dal convenuto opposto sin dalla fase stragiudiziale, in ordine alla indeterminatezza delle opere per cui si richiede il pagamento e ai criteri utilizzati per la relativa quantificazione economica, abbia affidato le proprie difese alla allegazione di documentazione avente formazione prevalentemente unilaterale, molto spesso priva di data certa, come tale inidonea a raggiungere il rango di allegazione e/o prova certa circa la misura dei lavori effettivamente eseguiti, alla consistenza delle relative opere, nonché alla congruità degli importi richiesti ( cfr docc.. allegata alla comparsa ed alla seconda memoria 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta).
In merito alla individuazione e successiva quantificazione delle opere eseguite, preme ancora una volta rilevare come le parti non abbiano mai sottoscritto un contratto di appalto con indicazione delle specifiche opere commissionate, essendo stato prodotto un mero computo metrico non sottoscritto e privo di data certa.
Quanto ai messaggi WhatsApp prodotti dall'attrice ( sia sotto forma di trascrizione di conversazioni sia come file audio p7m cfr doc. 12 e 44), questo Tribunale rileva che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche, quali appunto i messaggi WhatsApp, la Suprema Corte si è più volte pronunciata (in termini Cass. Pen. N. 49016/2017).
La trascrizione dei messaggi WhatsApp ha valore di prova documentale, ancorché sia da considerarsi inutilizzabile senza la produzione dei relativi supporti informatici ovvero senza prova testimoniale in merito alla paternità delle conversazioni. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'acquisizione in sede processuale del supporto informatico non è necessaria in assenza di contestazione. Norma di riferimento l'art. 2712 c.c. in base al quale le riproduzioni meccaniche formano piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità.
Ad ogni buon conto il contenuto brevemente rappresentato dalla difesa della opposta contenuto negli stessi, può al massimo rappresentare allegazione dell'espletamento di lavorazioni da parte della società attrice, ma non già della loro specifica consistenza e dei prezzi applicati.
In ragione del thema decidendum come sopra delineato, l'articolata prova orale di parte opposta nella seconda memoria istruttoria, tenuto conto delle circostanze oggetto delle capitolazioni, nulla avrebbe aggiunto sotto il profilo di una maggior consistenza probatoria delle allegazioni complessivamente fornite in corso di causa, dimostrandosi, quindi, inammissibile perché vertente su dati documentali già acquisiti od ancora su circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
Nel caso, chiariti gli oneri probatori a carico delle parti, non è forse inutile rilevare che, come noto, la CTU, non è un vero e proprio mezzo di prova, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nelle questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
pagina 7 di 11 Al riguardo giova anche ricordare, che il giudice, può affidare al consulente, non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cd. consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cd. consulenza percipiente), e, in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richiede specifiche cognizione tecniche.
Nella fattispecie, dato l'incerto e/o carente costrutto probatorio delle parti, è stato rimesso al Ctu, il compito di verificare le opere in concreto realizzate dalla ditta opposta presso i locali commerciali del US ed il loro valore.
Come riscontrato dal nominato Ctu, le parti non hanno sottoscritto alcun contratto di appalto, nonostante che, l'entità e la tipologia di opere richieste dal committente odierna parte opponente, rendesse opportuna una puntuale regolamentazione del rapporto.
Ad ogni modo, nonostante la rilevata impossibilità di verifica rispetto a quei lavori eseguiti e non più compiutamente visibili, il nominato Ctu, in conformità all'incarico conferitogli, “ha provveduto ad una analitica ricostruzione delle opere eseguite basando le valutazioni su prezzi quanto più possibili allineati agli indici medi di mercato forniti dalle maggiormente autorevoli fonti del settore”, concludendo che “il valore totale delle opere di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio è pari ad € 80.735,15”.
Con valutazione immune di vizi logici, aderente a criteri oggetti e completa dell'esame di tutta la documentazione versata in atti dalle parti che questo giudicante condivide e fa propria il consulente ha infatti evidenziato che “Infine è doveroso per il CTU premettere che ad oggi MOLTE OPERE NON POSSONO PIÙ ESSERE DETERMINATE CON CERTEZZA, NON SONO PRESENTI LIBRETTI MISURE, STATI DI AVANZAMENTO LAVORI
O ALTRI DOCUMENTI INERENTI LA DIREZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, il CTU è stato pertanto costretto a fare alcune valutazioni estimative basandosi su quanto ha potuto rilevale anche indirettamente dagli elaborati di progetto allegati alle pratiche edilizie depositate, da quanto è emerso in base alle dichiarazioni delle parti ed esaminando la documentazione fotografica effettuata durante i lavori e depositata agli atti dalla (cfr Comparsa di Parte_3 costituzione e risposta House più allegato 6- n. 33); a tal riguardo si specifica che da quanto Parte_3 in atti e da quanto dichiarato da rso che: • le demolizioni riportate nella pratica edilizia sono state realizzate solo in parte dalla House più Conctact srl, in quanto in porzione sono probabilmente state eseguite preventivamente in economia dalla committenza;
• Gli impianti sono anch'essi stati eseguiti solo in parte dalla in quanto il rapporto si è interrotto prima della loro ultimazione;
Controparte_5
Finiture e p sse state eseguite solo in parte dalla in quanto Controparte_5 il rapporto si è interrotto prima della loro ultimazione;
- Si premette in dei prezzi inerenti la stima delle opere è stata effettuata: • Per la maggior parte delle lavorazioni standard in base al preziario 2021 della regione Toscana della provincia di Siena, integrato da alcune voci del preziario DEI del medesimo anno;
• Per quanto riguarda materiali particolari, sono stati presi a riferimento i valori di acquisto dichiarati nei documenti fiscali di riferimento (DDT o fatture) aumentati delle spese generali e dell'utile di impresa ricavati in base all'analisi dei prezzi di lavorazioni similari pubblicate dal preziario della regione Toscana 2021; • Per poche particolari lavorazioni, non determinate dai preziari, tramite una valutazione estimativa basata sull'esperienza professionale del CTU congiunta a piccole indagini di mercato effettuate e ad una stima dei tempi di realizzazione. ( cfr CTU IN ATTI). pagina 8 di 11 Il CTU, tento conto della documentazione di cui sopra e di criteri di indagine ivi indicati, anche rivalutati a seguito della specifica trattazione di tutte le controdeduzioni mosse dalle parti e dai loro consulenti, meglio indicate alle pagg. 11-14 dell'elaborato in atti ha concluso ed accertato, e quantificato, che le opere effettivamente eseguite dalla società opposta sono le seguenti:
1) Opere in cartongesso e simili (allegato A – voci 1-4): € 12.545,06
2) infissi e serramenti (allegato A – voci 5-8): € 6.739,96
3) Opere in legno (allegato A – voci 9-14): € 11.992,91
4) Ceramica grande formato (allegato A – voci 15-17):€ 19.856,93
5) Impianto idrico (allegato B completo):€ 3.557,16
6) Camino Elettrico (allegato A – voce 32): € 3.162,50
7) Opere edili (allegato A – voci 18-31) € 4.630,97
8) Valutazione economia di cui alle precedenti (allegato A – voce 33):€ 3.308,77
9) Trasporti e smaltimenti di cui alle precedenti voci (allegato A – voce 34-35):€ 530,00
10)Opere elettriche (allegato C completo – redatto da tecnico ausiliario P.I.
[...]
€ 11.790,89 Per_1
Così per un TOTALE di opere e forniture pari ad € 78.115,15 Il CTU, ha inoltre valutato separatamente le seguenti lavorazioni di cui al doc. 3, fasc. monitorio realizzate dalla House più in quanto contenenti particolari specifiche: Parte_3
11)Progetto impianto elettrico OPERA NON RELATIVA ALLE LAVORAZIONI ma eseguita da tecnico libero professionista esterno;
corrispettivi determinato ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023su un importo di valore dell'impianto di circa 15.000,00€ Progetto impianto elettrico = € 1.400,00;
12)Opere di cantiere, fornitura di WC Chimico per mesi 6 = € 720,00 opere cantierizzazione e organizzazione cantiere = € 500,00; così per un totale di altre prestazioni accertate come riferibili alle opere appaltate pari ad €
-€ 2.620,00.
Totale complessivo delle opere indicate all'allegato 3 del fascicolo monitorio ed accertate come effettivamente eseguite dalla società convenuta € 80.735,15 ( € 78.115,15 € 2.620,00) al netto degli oneri accessori.
Restano esclusi perché non vi è prova di riferibilità alcuna alla società opposta il costo dei Materiali per illuminazione acquistati da SE più (cfr Fattura 193/2021 Parte_3
BCM di RE NE e fattura 1065/21 di IC srl € 1.953,80 allegat1 53 e 54 doc. 53 prodotto con la memoria n. 2 . Parte_3
pagina 9 di 11 Nonostante quanto opinato in contrario tanto dalla parte convenuta opposta quanto dalla parte attrice opponente, non vi è motivo alcuno per discostarsi, in questa sede decisoria, dal risultato esposto in perizia dal CTU Geom. di accurate indagini tecniche, oltre che Per_2 adeguatamente motivate e non efficacemente contrastate dalle parti.
A tal proposito va osservato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (C. Cass. ordinanza n. 1815 del 2.02.2015; Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Conclusivamente all'esito della espletata istruttoria è stata accertata la parziale fondatezza della spiegata opposizione, alla quale segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di US QU al pagamento in favore della convenuta opposta del residuo avere.
Sotto tale aspetto occorre sin da subito sgombrare il campo dalla fallace osservazione, più volte reiterata dalla difesa attorea, in ordine alla imputazione a de-conto del maggior avere a titolo di saldo per le opere edili anche dell'importo inerente l'impianto di riscaldamento oggetto della fattura 26/21 per € 43.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Come già evidenziato dal giudice titolare del fascicolo e motivamente reiterato dalla scrivente in occasione della rimessione in decisione della presente controversia, le cannate lavorazioni fuoriescono dal thema decidendum avendo l'opposta chiesto il pagamento dei soli lavori indicati nell'allegato 3 di cui al fascicolo monitorio.
Pertanto a fronte del computo per complessivi € 80.735,15 al netto dell'IVA, delle lavorazioni richieste e meglio indicate nell'allegato 3 al fascicolo monitorio, detratti gli importi già versati dall'opponente per complessi € 43.000,00 al netto dell'IVA, residua un saldo ancora da corrispondere di complessivi € 37.735,15 oltre IVA.
L'attore opponente va quindi condannato al pagamento in favore della convenuta opposta della residua somma di € 37.735,15 oltre IVA a titolo di residuo saldo delle lavorazioni accertate come effettuate in base all'allegato 3 più volte cennato.
Sulla somma come sopra calcolata, stante l'assenza di un provato accordo contrattuale che prevedesse pagamenti a determinati SAL, decorrono interessi di mora al tasso legale dal dì della domanda ingiunzionale sino al saldo.
Quanto al governo delle spese, tanto quelle della fase ingiunzionale quanto quelle della fase di opposizione, tenuto conto del parziale accoglimento di questa, possono essere compensate per la metà.
pagina 10 di 11 Per l'altra metà seguono, invece, la soccombenza dell'opponente, e possono liquidarsi (già tenuto conto della dimidiazione) secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo ( da 52.001 a 260.000), tenuto conto del DM 147/22, in base a valori non superiori a quelli medi in ragione della complessiva attività svolta dalle parti.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva per metà ciascuna a carico delle parti in ragione del comune interesse alla quale la stessa è stata finalizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione spiegata così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Siena n. 450/2022 in data 12 maggio 2022
- Condanna US QU in qualità di omonimo titolare della ditta individuale ER di SS QU al pagamento della complessiva somma di € 37.735,15 oltre IVA, a titolo residuo saldo per le lavorazioni oggetto del presente giudizio, in favore di oltre interessi di mora dal dì Controparte_2 della domanda ingiunzionale sino al saldo.
- Condanna US QU non in proprio ma in qualità di omonimo titolare della ditta individuale ER di SS QU a rifondere all'opposta la metà delle spese di fase ingiunzionale e di lite della fase di opposizione come di seguito liquidate:
- Per la fase ingiunzionale già attuata la dimidiazione, in complessivi € 1.067,50 per compensi professionali, € 203,25 oltre spese generali al 15%, iva e CPA come per legge;
- Per la fase di opposizione , già attuata la dimidiazione, la somma di 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- spese di lite della fase ingiunzionale e di opposizione compensate per la restante metà;
- spese di ctu poste in via definitiva per metà a carico di ciascuna delle parti.
Siena , 4 maggio 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1741/2022 promossa da:
in qualità di titolare della ditta individuale ER di SS CP_1
QU (C.F. ) corrente in Poggibonsi (SI), Via Borgaccio n. 90, C.F._1 elettivamente o AV (FI), Via Collodi 1G, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Bruni del Foro di Siena che lo rappresenta e difende come da procura in atti e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: o a mezzo FAX al n. 0577.1916557 Email_1
ATTORE/OPPONENTE contro con sede legale in Via Buonaccorsi n. 5, Poggibonsi, Controparte_2
A , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t. SI.ra , ibonsi (Si) il 05/04/1974 C.F. CP_3 te domiciliata in Lucca, Via Burlamacchi n. 32 presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. PAOLA ANDREINI del Foro di Lucca che la rappresenta e difende come da procura in atti e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c. 1 c.p.c. e art. 170 c.p.c. si indicano per comunicazioni e notificazioni numero di fax: 0583/1711345 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. PARTE ATTRICE OPPONENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito: In via principale - Dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto: emesso in assenza della prova scritta richiesta dalla legge;
comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo in pagina 1 di 11 quanto: emesso per un importo non dovuto, in assenza della prova del credito nonché in ragione della accertata fondatezza dell'eccezione di inadempimento dell'opposta, il tutto per i motivi descritti in narrativa;
In via subordinata - Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto ridurre la somma ingiunta ad
€ 18.688,77 ovvero al minore importo ritenuto di giustizia;
In ogni caso: Condannare la convenuta opposta al pagamento in favore di questa esponente dei compensi e spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, disattesa ogni diversa contraria istanza ed eccezione, - respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , non in proprio ma in Parte_1 qualità di omonimo titolare della ditta individ so QU, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 450/2022 (R.G. 1040/2022), emesso dal Tribunale di Siena in data 12/05/2022 ad istanza della col quale si ingiungeva Controparte_4 all'odierno attore il pagamento della somma di € 73.198,00 quale saldo delle lavorazioni in appalto commissionate e risultanti delle fatture n. 52/2021 del 25/11/2021 e n. 11/2022 del 22/03/2022 oltre interessi moratori, come da domanda, nonché le spese e competenze della procedura monitoria per come liquidate.
A fondamento della propria opposizione deduceva in via gradata e di estrema sintesi:
- La illegittimità del provvedimento monitorio emesso per essere le sole fatture elettroniche inidonee ad assolvere il requisito di certezza del credito così come previsto dall'art. 634 comma 2 c.p.c.;
- L'infondatezza della pretesa creditoria non avendo la parte ingiungente offerto prova della consistenza e della effettiva realizzazione delle opere di cui ancora si richiedeva il pagamento a saldo, essendo sempre rimasto assente il richiesto computo metrico delle opere eseguite ed ancora da eseguire;
opere, queste ultime, che con missiva del 7.12.2021 venivano formalmente contestate anche in ragione del mancato completamento di alcune lavorazioni non verificate e conseguentemente non accettate;
- Che già abbandonato il cantiere,, in data 22.3.22, la società ingiungente emetteva ulteriore fattura per complessivi 48.798,78 anch'esse oggetto di tempestiva contestazione da parte dell'odierno attore Ritenuto quindi di aver già corrisposto gli importi relativi alle lavorazioni effettivamente realizzate ed oggetto delle fatture26-27 e 42 del 2021 per complessivi € 94.650,00 .adiva l'intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “ : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito: In via principale:
pagina 2 di 11 Dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza della prova scritta richiesta dalla legge o comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo in quanto emesso per un importo non dovuto nonché in assenza della prova del credito per tutti i motivi descritti in narrativa;
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto ridurre la somma ingiunta ad € 18.688,77 ovvero al minore importo ritenuto di giustizia;
In ogni caso: Condannare la convenuta opposta al pagamento in favore di questa esponente dei compensi e spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la
[...] che contestando tutto quanto ex adverso dedotto ha chie CP_2 della spiegata opposizione la conferma del provvedimento ingiunzionale emesso.
Quanto alla eccepita illegittimità del decreto ingiunzionale emesso osservava come le fatture elettroniche allegate allo stesso fossero assolutamente idonee ad assolvere i requisiti di certezza del credito, posto che il Sistema di Interscambio (SdI), genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che lungi dall'essere equiparabili a mere “copie informatiche di documenti informatici” rappresentano “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”).
Per tale ragione i “duplicati informatici” delle fatture, provenienti da un “terzo qualificato”, quale l'Agenzia delle Entrate, soddisfano appieno i requisiti previsti per la prova scritta ai sensi dell'art. 634 co. 2 c.p.c., con conseguente idoneità della fattura elettronica a valere quale titolo idoneo ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo.
Brevemente e nel merito deduceva come la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente non rispondesse al vero.
Esclusa la prospettazione di qualsivoglia budget massimo destinato alla esecuzione delle lavorazioni commissionate, evidenziava come l'assenza di formalizzazione delle opere appaltata fu dovuta ai rapporti amicali intercorrenti tra le parti.
La ha dedotto di aver effettivamente eseguito di tutte le Controparte_2 opere di ristrutturazione dei locali commerciale in uso all'attore e posti alla Via del Borgaccio ove hanno sede la macelleria e la Ristomacelleria procedendo alle lavorazioni indicate e quantificate nel computo indicato quale allegato 3 del fascicolo monitorio ed inerenti in via di estrema sintesi ad opere edili demolizione delle pareti e loro ricostruzione, alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento con altro idoneo per l'accesso agli incentivi Ecobonus, alla fornitura e posa in opera degli infissi, a del parquet, della ceramica, dell'impianto idrico, di un camino elettrico, di piastrelle nonché alle opere riguardanti l'impianto elettrico;
il tutto sotto la supervisione del Geom progettista e Parte_2 direttore artistico scelto dalla stessa committenza.
Sotto altro aspetto la difesa della convenuta ha dedotto ed argomentato dell' illegittimo computo negli importi complessivamente corrisposti dall'attore anche di quelli inerenti i lavori di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, oggetto di separata fatturazione, non ricompresi neppure nel cennato computo e conseguentemente diversi dai lavori di pagina 3 di 11 ristrutturazione non integralmente corrisposti (cartongesso, infissi, parquet, ceramica, piastrelle, impianto idrico, impianto elettrico, camino ecc.).
Complessivamente US QU avendo finora pagato € 67.510,00 ( e non € 94.650,00 come ex adverso sostenuto) risulta essere ancora debitore di ulteriori € 73.198,78.
Sulla scorta di tali difesa la convenuta ha concluso affinchè “ - in via cautelare concedere la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto n. 450/2022 (RG 1040/2022) perché l'opposizione non è fondata su valida prova scritta o di pronta soluzione per tutte le ragioni richiamate in narrativa;
- nel merito, respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, la causa veniva istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., al cui esito ritenuta l' inammissibili e la superfluità delle prove orali articolate dalla opposta nella propria memoria istruttoria (concernendo circostanze non contestate, ovvero documentali o, infine, irrilevanti ai fini del decidere), veniva ammessa la sola consulenza tecnica di ufficio destinata ad accertare l'effettivo espletamento delle opere indicate nel computo metrico allegato al ricorso monitorio nonché la loro consistenza economica.
All'esito dell'accertamento peritale, la causa ritenuta matura per la decisione, perveniva alla scrivente a seguito di VT 18/24 e nuovamente calendarizzata per la precisazione delle conclusioni alla udienza cartolare del 17.1.2025 e trattenuta in decisione all'esito dello scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** *** ***
All'esito della espletata istruttoria la spiegata opposizione merita accoglimento nei limiti delle ragioni che di seguito saranno esposte.
Secondo parte opponente, la sola produzione delle fatture elettroniche non proverebbe l'esistenza del credito o comunque non sarebbe idonea a far ottenere il decreto ingiuntivo.
Trattasi di un'argomentazione difensiva che non coglie nel segno, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ebbene, è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
pagina 4 di 11 Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del 12/01/2016), essendo invece utile all'ottenimento del decreto ingiuntivo.
È altrettanto noto che le fatture elettroniche, in quanto documenti informatici generati dal Sistema di Interscambio (SdI), generino documenti informatici autentici ed immodificabili, non semplici “copie informatiche di documenti informatici”, bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l) quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”).
Inoltre, dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti i.v.a. attraverso la trasmissione di fatture con il Sistema di Interscambio, dunque le imprese sono esonerate dall'obbligo di annotazione delle scritture nei registri contabili e, di conseguenza, dagli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2, c.p.c. (si veda Trib. Padova 8 agosto 2019; Trib. Verona 19 novembre 2018; Trib. Torino 12 aprile 2023).
Ad ogni buon conto ulteriore argomento a conforto della su cennata interpretazione è da rinvenirsi nell'attuale formulazione dell'art. 634 comma II c.p.c., che nella versione novellata per effetto del d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, stabilisce che, “costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente la relativa eccezione oltre ad essere irrilevante nel presente giudizio, appare comunque infondata.
Passando al merito, deve ritenersi che la presente opposizione sia parzialmente fondata.
È pacifico che le parti abbiano concluso verbalmente un contratto di appalto avente ad oggetto l'espletamento di lavori di ristrutturazione dei locali in uso all'opponente siti in Poggibonsi, Via Borgaccio n. 96, in vista dell'ampliamento dell'attività commerciale esercitata dal SS e destinati ad accogliere la “Ristomacelleria”.
Ciò che invece risulta controverso è l'ammontare delle opere effettivamente eseguite dalla odierna convenuta opposta e quindi la legittimità del residuo saldo azionato in monitorio anche alla luce dei pregressi ,ed altrettanto non contestati pagamenti, delle fatture 26/21,27/21 e 42/21.
Orbene l'art. 2697 c.c., riguardo all'onere della prova, dispone: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In proposito, trova applicazione il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere pagina 5 di 11 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956, conf. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010 Rv. 611587 – 01, Sez. 1 Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 Rv. 618664 – 01, Sez. 3 Sentenza n. 826 del 20/01/2015 Rv. 634361 - 01).
Ciò posto, secondo la prospettazione di parte attrice, tali pagamenti non sarebbero satisfattivi del credito vantato, in quanto non coprirebbero l'importo dovuto per tutti i lavori eseguiti.
In punto di qualificazione giuridica della domanda svolta da parte attrice, occorre osservare che questa ha inteso svolgere una domanda ai sensi dell'art. 1657 c.c., in ragione del quale, in materia di appalto, se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, questa viene calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi e, in mancanza, è determinata dal giudice, costituendo così una deroga alla norma generale di cui all'art. 1346 c.c., atteso che, in tale materia, la mancata determinazione del corrispettivo, potendo essere determinata a posteriori, non comporta la nullità del contrato (cfr. tra le altre, Cass., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17386).
E' stato altresì precisato che il potere conferito al giudice dall'art. 1657 c.c. di determinare il prezzo dell'appalto è esercitabile soltanto ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, laddove vi sia contrasto anche su tale aspetto del contratto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di tali opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate e non potendosi, in ogni caso, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (cfr. in termini, Cass. 13 settembre 2016, n. 17959).
Infatti, grava sull'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso l'onere di fornire la prova della congruità della somma richiesta, in riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10860), mentre la deduzione del convenuto committente circa l'eccessività della richiesta avversaria non integra un'eccezione in senso proprio, implicante l'onere della relativa dimostrazione, ma una mera difesa sul fondamento della domanda, mediante contestazione della ricorrenza dei suoi presupposti, sicché, in presenza di una simile contestazione, graverà sull'attore l'onere pagina 6 di 11 di fornire la prova dell'entità e della consistenza delle opere eseguite (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28/07/1983, n. 5208; Cassazione civile, sez. II, 13/04/1987, n. 3672).
Così delineato l'onere probatorio gravante sulle parti, non può farsi a meno di sottolineare come parte attrice, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dal convenuto opposto sin dalla fase stragiudiziale, in ordine alla indeterminatezza delle opere per cui si richiede il pagamento e ai criteri utilizzati per la relativa quantificazione economica, abbia affidato le proprie difese alla allegazione di documentazione avente formazione prevalentemente unilaterale, molto spesso priva di data certa, come tale inidonea a raggiungere il rango di allegazione e/o prova certa circa la misura dei lavori effettivamente eseguiti, alla consistenza delle relative opere, nonché alla congruità degli importi richiesti ( cfr docc.. allegata alla comparsa ed alla seconda memoria 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta).
In merito alla individuazione e successiva quantificazione delle opere eseguite, preme ancora una volta rilevare come le parti non abbiano mai sottoscritto un contratto di appalto con indicazione delle specifiche opere commissionate, essendo stato prodotto un mero computo metrico non sottoscritto e privo di data certa.
Quanto ai messaggi WhatsApp prodotti dall'attrice ( sia sotto forma di trascrizione di conversazioni sia come file audio p7m cfr doc. 12 e 44), questo Tribunale rileva che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche, quali appunto i messaggi WhatsApp, la Suprema Corte si è più volte pronunciata (in termini Cass. Pen. N. 49016/2017).
La trascrizione dei messaggi WhatsApp ha valore di prova documentale, ancorché sia da considerarsi inutilizzabile senza la produzione dei relativi supporti informatici ovvero senza prova testimoniale in merito alla paternità delle conversazioni. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'acquisizione in sede processuale del supporto informatico non è necessaria in assenza di contestazione. Norma di riferimento l'art. 2712 c.c. in base al quale le riproduzioni meccaniche formano piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità.
Ad ogni buon conto il contenuto brevemente rappresentato dalla difesa della opposta contenuto negli stessi, può al massimo rappresentare allegazione dell'espletamento di lavorazioni da parte della società attrice, ma non già della loro specifica consistenza e dei prezzi applicati.
In ragione del thema decidendum come sopra delineato, l'articolata prova orale di parte opposta nella seconda memoria istruttoria, tenuto conto delle circostanze oggetto delle capitolazioni, nulla avrebbe aggiunto sotto il profilo di una maggior consistenza probatoria delle allegazioni complessivamente fornite in corso di causa, dimostrandosi, quindi, inammissibile perché vertente su dati documentali già acquisiti od ancora su circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
Nel caso, chiariti gli oneri probatori a carico delle parti, non è forse inutile rilevare che, come noto, la CTU, non è un vero e proprio mezzo di prova, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nelle questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
pagina 7 di 11 Al riguardo giova anche ricordare, che il giudice, può affidare al consulente, non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cd. consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cd. consulenza percipiente), e, in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richiede specifiche cognizione tecniche.
Nella fattispecie, dato l'incerto e/o carente costrutto probatorio delle parti, è stato rimesso al Ctu, il compito di verificare le opere in concreto realizzate dalla ditta opposta presso i locali commerciali del US ed il loro valore.
Come riscontrato dal nominato Ctu, le parti non hanno sottoscritto alcun contratto di appalto, nonostante che, l'entità e la tipologia di opere richieste dal committente odierna parte opponente, rendesse opportuna una puntuale regolamentazione del rapporto.
Ad ogni modo, nonostante la rilevata impossibilità di verifica rispetto a quei lavori eseguiti e non più compiutamente visibili, il nominato Ctu, in conformità all'incarico conferitogli, “ha provveduto ad una analitica ricostruzione delle opere eseguite basando le valutazioni su prezzi quanto più possibili allineati agli indici medi di mercato forniti dalle maggiormente autorevoli fonti del settore”, concludendo che “il valore totale delle opere di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio è pari ad € 80.735,15”.
Con valutazione immune di vizi logici, aderente a criteri oggetti e completa dell'esame di tutta la documentazione versata in atti dalle parti che questo giudicante condivide e fa propria il consulente ha infatti evidenziato che “Infine è doveroso per il CTU premettere che ad oggi MOLTE OPERE NON POSSONO PIÙ ESSERE DETERMINATE CON CERTEZZA, NON SONO PRESENTI LIBRETTI MISURE, STATI DI AVANZAMENTO LAVORI
O ALTRI DOCUMENTI INERENTI LA DIREZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, il CTU è stato pertanto costretto a fare alcune valutazioni estimative basandosi su quanto ha potuto rilevale anche indirettamente dagli elaborati di progetto allegati alle pratiche edilizie depositate, da quanto è emerso in base alle dichiarazioni delle parti ed esaminando la documentazione fotografica effettuata durante i lavori e depositata agli atti dalla (cfr Comparsa di Parte_3 costituzione e risposta House più allegato 6- n. 33); a tal riguardo si specifica che da quanto Parte_3 in atti e da quanto dichiarato da rso che: • le demolizioni riportate nella pratica edilizia sono state realizzate solo in parte dalla House più Conctact srl, in quanto in porzione sono probabilmente state eseguite preventivamente in economia dalla committenza;
• Gli impianti sono anch'essi stati eseguiti solo in parte dalla in quanto il rapporto si è interrotto prima della loro ultimazione;
Controparte_5
Finiture e p sse state eseguite solo in parte dalla in quanto Controparte_5 il rapporto si è interrotto prima della loro ultimazione;
- Si premette in dei prezzi inerenti la stima delle opere è stata effettuata: • Per la maggior parte delle lavorazioni standard in base al preziario 2021 della regione Toscana della provincia di Siena, integrato da alcune voci del preziario DEI del medesimo anno;
• Per quanto riguarda materiali particolari, sono stati presi a riferimento i valori di acquisto dichiarati nei documenti fiscali di riferimento (DDT o fatture) aumentati delle spese generali e dell'utile di impresa ricavati in base all'analisi dei prezzi di lavorazioni similari pubblicate dal preziario della regione Toscana 2021; • Per poche particolari lavorazioni, non determinate dai preziari, tramite una valutazione estimativa basata sull'esperienza professionale del CTU congiunta a piccole indagini di mercato effettuate e ad una stima dei tempi di realizzazione. ( cfr CTU IN ATTI). pagina 8 di 11 Il CTU, tento conto della documentazione di cui sopra e di criteri di indagine ivi indicati, anche rivalutati a seguito della specifica trattazione di tutte le controdeduzioni mosse dalle parti e dai loro consulenti, meglio indicate alle pagg. 11-14 dell'elaborato in atti ha concluso ed accertato, e quantificato, che le opere effettivamente eseguite dalla società opposta sono le seguenti:
1) Opere in cartongesso e simili (allegato A – voci 1-4): € 12.545,06
2) infissi e serramenti (allegato A – voci 5-8): € 6.739,96
3) Opere in legno (allegato A – voci 9-14): € 11.992,91
4) Ceramica grande formato (allegato A – voci 15-17):€ 19.856,93
5) Impianto idrico (allegato B completo):€ 3.557,16
6) Camino Elettrico (allegato A – voce 32): € 3.162,50
7) Opere edili (allegato A – voci 18-31) € 4.630,97
8) Valutazione economia di cui alle precedenti (allegato A – voce 33):€ 3.308,77
9) Trasporti e smaltimenti di cui alle precedenti voci (allegato A – voce 34-35):€ 530,00
10)Opere elettriche (allegato C completo – redatto da tecnico ausiliario P.I.
[...]
€ 11.790,89 Per_1
Così per un TOTALE di opere e forniture pari ad € 78.115,15 Il CTU, ha inoltre valutato separatamente le seguenti lavorazioni di cui al doc. 3, fasc. monitorio realizzate dalla House più in quanto contenenti particolari specifiche: Parte_3
11)Progetto impianto elettrico OPERA NON RELATIVA ALLE LAVORAZIONI ma eseguita da tecnico libero professionista esterno;
corrispettivi determinato ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023su un importo di valore dell'impianto di circa 15.000,00€ Progetto impianto elettrico = € 1.400,00;
12)Opere di cantiere, fornitura di WC Chimico per mesi 6 = € 720,00 opere cantierizzazione e organizzazione cantiere = € 500,00; così per un totale di altre prestazioni accertate come riferibili alle opere appaltate pari ad €
-€ 2.620,00.
Totale complessivo delle opere indicate all'allegato 3 del fascicolo monitorio ed accertate come effettivamente eseguite dalla società convenuta € 80.735,15 ( € 78.115,15 € 2.620,00) al netto degli oneri accessori.
Restano esclusi perché non vi è prova di riferibilità alcuna alla società opposta il costo dei Materiali per illuminazione acquistati da SE più (cfr Fattura 193/2021 Parte_3
BCM di RE NE e fattura 1065/21 di IC srl € 1.953,80 allegat1 53 e 54 doc. 53 prodotto con la memoria n. 2 . Parte_3
pagina 9 di 11 Nonostante quanto opinato in contrario tanto dalla parte convenuta opposta quanto dalla parte attrice opponente, non vi è motivo alcuno per discostarsi, in questa sede decisoria, dal risultato esposto in perizia dal CTU Geom. di accurate indagini tecniche, oltre che Per_2 adeguatamente motivate e non efficacemente contrastate dalle parti.
A tal proposito va osservato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (C. Cass. ordinanza n. 1815 del 2.02.2015; Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Conclusivamente all'esito della espletata istruttoria è stata accertata la parziale fondatezza della spiegata opposizione, alla quale segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di US QU al pagamento in favore della convenuta opposta del residuo avere.
Sotto tale aspetto occorre sin da subito sgombrare il campo dalla fallace osservazione, più volte reiterata dalla difesa attorea, in ordine alla imputazione a de-conto del maggior avere a titolo di saldo per le opere edili anche dell'importo inerente l'impianto di riscaldamento oggetto della fattura 26/21 per € 43.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Come già evidenziato dal giudice titolare del fascicolo e motivamente reiterato dalla scrivente in occasione della rimessione in decisione della presente controversia, le cannate lavorazioni fuoriescono dal thema decidendum avendo l'opposta chiesto il pagamento dei soli lavori indicati nell'allegato 3 di cui al fascicolo monitorio.
Pertanto a fronte del computo per complessivi € 80.735,15 al netto dell'IVA, delle lavorazioni richieste e meglio indicate nell'allegato 3 al fascicolo monitorio, detratti gli importi già versati dall'opponente per complessi € 43.000,00 al netto dell'IVA, residua un saldo ancora da corrispondere di complessivi € 37.735,15 oltre IVA.
L'attore opponente va quindi condannato al pagamento in favore della convenuta opposta della residua somma di € 37.735,15 oltre IVA a titolo di residuo saldo delle lavorazioni accertate come effettuate in base all'allegato 3 più volte cennato.
Sulla somma come sopra calcolata, stante l'assenza di un provato accordo contrattuale che prevedesse pagamenti a determinati SAL, decorrono interessi di mora al tasso legale dal dì della domanda ingiunzionale sino al saldo.
Quanto al governo delle spese, tanto quelle della fase ingiunzionale quanto quelle della fase di opposizione, tenuto conto del parziale accoglimento di questa, possono essere compensate per la metà.
pagina 10 di 11 Per l'altra metà seguono, invece, la soccombenza dell'opponente, e possono liquidarsi (già tenuto conto della dimidiazione) secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo ( da 52.001 a 260.000), tenuto conto del DM 147/22, in base a valori non superiori a quelli medi in ragione della complessiva attività svolta dalle parti.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva per metà ciascuna a carico delle parti in ragione del comune interesse alla quale la stessa è stata finalizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione spiegata così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Siena n. 450/2022 in data 12 maggio 2022
- Condanna US QU in qualità di omonimo titolare della ditta individuale ER di SS QU al pagamento della complessiva somma di € 37.735,15 oltre IVA, a titolo residuo saldo per le lavorazioni oggetto del presente giudizio, in favore di oltre interessi di mora dal dì Controparte_2 della domanda ingiunzionale sino al saldo.
- Condanna US QU non in proprio ma in qualità di omonimo titolare della ditta individuale ER di SS QU a rifondere all'opposta la metà delle spese di fase ingiunzionale e di lite della fase di opposizione come di seguito liquidate:
- Per la fase ingiunzionale già attuata la dimidiazione, in complessivi € 1.067,50 per compensi professionali, € 203,25 oltre spese generali al 15%, iva e CPA come per legge;
- Per la fase di opposizione , già attuata la dimidiazione, la somma di 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- spese di lite della fase ingiunzionale e di opposizione compensate per la restante metà;
- spese di ctu poste in via definitiva per metà a carico di ciascuna delle parti.
Siena , 4 maggio 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 11 di 11