Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2023, proposto da QU Mainolfi, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaello Capunzo, Vittorio Luigi Fucci, Giuseppa Elvezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rotondi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN RA in Salerno, via Dogana Vecchia 40;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 30/2022 del 07.11.2022 di demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi notificata in data 24/11/2022, a firma del Responsabile del Servizio geom. Michele Mainolfi, con cui si ordina “ai responsabili dell'abuso e ai proprietari del fabbricato: 1. Coniuge EO DA nata a [...] [...] e residente in [...]; 2. LI OL QU nato a [...] il [...] e residente in [...]. LI OL EL nata a [...] il [...] e residente in [...]; di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere indicate nella richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria presentata in data 11/06/2021, prot. n. 4080, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente Ordinanza”;
b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti avverso l'eventuale diniego alla SCIA in sanatoria presentata dal ricorrente in data 19.01.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rotondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. LO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Parte ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del comune di Rotondi n. 30/2022 del 7 novembre 2022, con la quale gli è stato ingiunto, in qualità di comproprietario, di provvedere alla demolizione e rimozione delle opere indicate nella richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 presentata (dal padre) in data 11/06/2021, prot. n. 4080 per la “ realizzazione di una piscina interrata, un vano tecnico interrato e una struttura ombreggiante con legno lamellare ” sul terreno pertinenziale posto alla via Varco (foglio n. 2, p.lle 87 e 88).
2.- Secondo quanto dedotto il provvedimento impugnato sarebbe viziato avendo il comune omesso di comunicare l’avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241 del 1990, così impedendo al ricorrente di partecipare alla fase istruttoria (motivo sub II) e, inoltre, considerato che i manufatti, per le loro specifiche caratteristiche, risulterebbero ascrivibili alla categoria degli interventi pertinenziali e sarebbero pertanto inidonei a integrare “interventi di nuova costruzione” per i quali è necessario il permesso di costruire (motivo sub I).
3.- Il comune di Rotondi si è costituito con memoria di forma.
4.- All’udienza straordinaria del 2 marzo 2026, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è infondato e va respinto.
6.- Il motivo sub II, per consolidata giurisprudenza, non coglie nel segno poiché l’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7, l. n. 241 del 1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge (Cons. Stato, Sez. III, 6/10/2025, n. 7808).
7.- Anche il motivo sub I è da respingere.
7.1.- In disparte la contraddittorietà nella quale incorre parte ricorrente quando nega, in ricorso, la necessità del permesso di costruire per le opere in esame per le quali, però, in precedenza aveva richiesto analogo titolo in sanatoria ex art. 36 cit., ciò che assume rilievo ai fini della reiezione del motivo sub II è la considerazione che alla piscina interrata, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, per costante giurisprudenza, va riconosciuta natura di “nuova costruzione” ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 (si v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 10/03/2026, n. 1930).
7.2.- La piscina è, infatti, una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale; essa, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non costituisce sempre una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29/04/2025, n. 3597).
7.3. Da qui la necessità del rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum , costituito dal permesso di costruire, nella specie inesistente, come correttamente rilevato nell’impugnato ordine di demolizione.
8.- Ne deriva l’infondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato.
9.- Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del comune di rotondi, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
LO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO