Art. 2.
All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.