Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1262
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte rileva che l'agente della riscossione ha comprovato la notifica delle cartelle a mezzo posta, anche a familiare convivente o portiere, con invio di raccomandata informativa o a mani proprie, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sulla notificazione postale diretta. Inoltre, l'intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 546 del 1992, e la sua mancata impugnazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione, precludendo la deduzione di vizi anteriori alla sua notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1262
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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