TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2987 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF , nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Monica Allevato;
ricorrente
E
, (CF ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gabriele Riso Alimena;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva il figlio (il 1610.2018), chiedeva Per_1 disporsi l'affidamento condiviso del minore, il collocamento presso di sé oltre alla regolamentazione del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso e un contributo al mantenimento nella misura indicata.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda, contestando le ulteriori richieste ed in particolare la richiesta relativa alla misura del contributo per il mantenimento. All'udienza del 12.2.2025, il Collegio, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti per la definizione consensuale del giudizio, già depositato in atti il 29.1.2025, riservava la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio, non ravvisando ragioni di segno contrario, recepisce quanto concordato tra le parti e riportato nell'accordo depositato telematicamente il 29.1.2025, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini indicati ai punti b, c e d del suddetto accordo, trattandosi di condizioni eque e confacenti avuto riguardo all'interesse del minore, unitamente ai profili patrimoniali, in ordine ai quali il sig. si impegna a versare un contributo per il mantenimento del minore CP_1 di € 250,00 mensili (a partire dal mese di Febbraio 2025), oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- omologa gli accordi relativi al figlio minore nei termini concordati;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2987 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF , nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Monica Allevato;
ricorrente
E
, (CF ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gabriele Riso Alimena;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva il figlio (il 1610.2018), chiedeva Per_1 disporsi l'affidamento condiviso del minore, il collocamento presso di sé oltre alla regolamentazione del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso e un contributo al mantenimento nella misura indicata.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda, contestando le ulteriori richieste ed in particolare la richiesta relativa alla misura del contributo per il mantenimento. All'udienza del 12.2.2025, il Collegio, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti per la definizione consensuale del giudizio, già depositato in atti il 29.1.2025, riservava la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio, non ravvisando ragioni di segno contrario, recepisce quanto concordato tra le parti e riportato nell'accordo depositato telematicamente il 29.1.2025, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini indicati ai punti b, c e d del suddetto accordo, trattandosi di condizioni eque e confacenti avuto riguardo all'interesse del minore, unitamente ai profili patrimoniali, in ordine ai quali il sig. si impegna a versare un contributo per il mantenimento del minore CP_1 di € 250,00 mensili (a partire dal mese di Febbraio 2025), oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- omologa gli accordi relativi al figlio minore nei termini concordati;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma