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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/12/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. NT RE Presidente dott. IC ZI Giudice rel. dott. Angela Casalini Giudice nel giudizio n. 15-1/ 2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. SERGIO CHIARI, ( ) e dell'avv. EMILIANO CodiceFiscale_4
UP ( ) elettivamente domiciliati in Parma, Viale Mentana, CodiceFiscale_5
n. 45 presso lo studio dei difensori;
RICORRENTI nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FRANCESCA MONALI ( ) e dall'avv. GIAN- C.F._6
LU NI ( elettivamente domiciliata alla Spezia, Via C.F._7
Vittorio Veneto n. 246, presso lo studio dei difensori,
RESISTENTE
pagina 1 di 11 cui è stato riunito il giudizio n. R.G. 15-2/2025 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44
CCII da Controparte_1
( ) , con sede in Parma (PR), Via Puccini n. 1, in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NI GIAN LU
( e dell'avv. FRANCESCA MONALI ( ) C.F._7 C.F._6
elettivamente domiciliata, in Spezia, Via Vittorio Veneto n. 246, ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: inammissibilità proposta di concordato ed apertura della liquidazione giudiziale.
1rilevato che: con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025 (n. R.G. 15-1/2025 P.U.)
[...]
, e hanno domandato Parte_1 Parte_2 Parte_3
dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
[...]
con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 11 marzo 2025
[...]
ha proposto domanda di Parte_4
ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 44 co. 1 lett. a) entro un termine fissato dal giudice;
con decreto del 19 marzo 2025 il Tribunale ha , tra l'altro:
-assegnato alla ricorrente termine fino al 10 maggio 2025 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;
-nominato Commissario Giudiziale il dott. disponendo che Persona_1
quest'ultimo riferisse immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
-disposto che la società istante provvedesse a depositare mensilmente (entro il 30 marzo 2025 ed entro il 30 aprile 2025) una relazione in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria ( art 44 comma I lett. c);
-ordinato alla società istante di provvedere al versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, della somma di euro 15.000,00 in conto spese giustizia, da depositarsi in cancelleria ( art 44 comma I lett d);
- disposto la riunione del procedimento promosso con ricorso ex artt 40 e 44 CCII al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale R.G. 15-1/2025 nonché, ai sensi dell'art 7 comma II CCII, la sospensione del giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale in attesa della definizione del procedimento volto alla regolamentazione della crisi;
con relazione ex artt. 44 e 106 CCII depositata in data 1 aprile 2025 il Commissario ha evidenziato come nessuno degli adempimenti prescritti dal Tribunale con decreto del 19 marzo 2025 avesse trovato, a tale data, attuazione ( la ricorrente ha depositato soltanto in data 1 aprile 2025 la relazione informativa e soltanto il giorno 4 aprile 2025 l'assegno circolare recante l'importo di € 15.000) evidenziando altresì gravi carenze informative con riguardo alle operazioni poste in essere dalla ricorrente nell'imminenza del deposito della domanda prenotativa (mancata produzione della documentazione relativa al contratto d'affitto pagina 3 di 11 d'azienda stipulato in data 7 marzo 2025 con società costituita il Controparte_3
giorno precedente, mancata produzione di documentazione comprovante l'osservanza degli obblighi di consultazione delle rappresentanze sindacali ex art 47 L 428/1990 e degli obblighi imposti dalla L 223/19991); in data 9 aprile 2025 il Commissario ha depositato propria relazione nella quale, all'esito dell'esame della relazione informativa depositata dalla ricorrente in data 1 aprile 2025, ha ribadito le gravi carenze informative già rilevate soprattutto con riguardo alla situazione del personale dipendente ed all'affidabilità dei dati contabili fino ad allora esposti;
con decreto del 23 aprile 2025 il Tribunale ha disposto ex art 44 comma II CCII la convocazione della ricorrente, dei creditori istanti e del Commissario per l'udienza del 30 aprile 2025; con informativa del 9 maggio 2025 il Commissario ha segnalato l'omesso deposito alla data del 30 aprile 2025 della seconda relazione informativa prescritta con decreto del 19 marzo
2025; alla data ( 10 maggio 2025) di scadenza del termine concesso ex art 44 comma I lett a CCII dal Tribunale con decreto del 19 marzo 2025 la ricorrente non ha depositato, né richiesta di proroga del suddetto termine, né proposta e piano concordatario ( si veda informativa del
Commissario del 29 maggio 2025); in data 28 maggio 2025 la ricorrente , unitamente a Parte_4
, ),
[...] P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3
( ) , Controparte_5 P.IVA_4 [...]
( ) ( ), Controparte_6 P.IVA_5 Controparte_7 P.IVA_6 [...]
( ) ha Controparte_8 P.IVA_7
depositato “Ricorso unitario per concordato preventivo di gruppo ex artt. 37, 39, 40 e 44 del
D.Lgs. n. 14/2019 – con richiesta di misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII”;
considerato che:
pagina 4 di 11 a)la ricorrente:
- ha adempito, in un primo tempo , con ritardo (prima relazione informativa e deposito spese di procedura), senza tuttavia allegare e documentare valide ragioni di impedimento né richiedere un'eventuale proroga del termine perentorio, gli obblighi disposti dal Tribunale nel decreto del 19 marzo 2025 ex art 44 comma I lett c) e d) CCII;
non ha depositato la seconda relazione informativa in violazione del disposto degli obblighi disposti dal Tribunale nel decreto del 19 marzo 2025 ex art 44 comma I lett c;
nel corso della procedura si sono riscontrate gravi carenze informative con particolare riguardo al contratto di affitto d'azienda, all'adempimento degli obblighi esistenti nei confronti del personale dipendente;
tali condotte determinano ex art 44 comma II CCII la revoca del provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a) CCII;
b)la ricorrente non ha richiesto la proroga del termine concesso dal Tribunale ex art 44 comma I lett a CCII e non ha depositato entro il suddetto termine la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; secondo la consolidata ed uniforme giurisprudenza espressa, nella materia in esame, dalla Suprema Corte , il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall. ( ora ex art 44 comma I lett a CCII), per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato “con riserva” ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 cod. proc. civ., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata ( Cass. 19958/2025); nella vicenda in esame la ricorrente non ha richiesto alcuna proroga, né allegato o documentato alcuna circostanza che potesse giustificare il mancato deposito della proposta e del piano nel termine assegnato,
pagina 5 di 11 di talchè all' inosservanza del suddetto termine perentorio deve necessariamente conseguire l'inammissibilità della domanda concordataria ( Cass. 35959/2022; Cass. 6277/2016);
c) la domanda di concordato di gruppo, depositato in data 28 maggio 2025, appare manifestamente tardiva stante il richiamo operato dall'art 284 all'art 40 CCII e, quindi, al disposto dell'art 40 comma X CCII, a tenor del quale nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale;
peraltro, con riguardo al ricorso depositato in data 28 maggio 2025 , funzionale alla gestione unitaria di distinte procedure di crisi o di insolvenza, deve osservarsi come non vi siano, allo stato, elementi, fatta eccezione per la costante presenza nelle vesti di socio amministratore delle varie società del “gruppo” del sig per stabilire ( art 2 comma I lett h CCII) che, ai sensi degli Controparte_1
articoli 2497 e 2545-septies cod civ., le varie società siano soggette a direzione e coordinamento unitario e che la scelta di presentare un piano unitario, anziché piani autonomi, risponda a criteri di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori;
all'esito dell'esame della condotta della ricorrente alla stregua dei canoni di lealtà processuale e del giusto processo, la richiesta di concessione del termine ex art 44 comma I lett a CCII per la presentazione di un piano unitario per la gestione in gruppo della situazione di crisi o di insolvenza dopo aver presentato analoga richiesta con riferimento ad un piano autonomo, di cui tuttavia non si sono adempiuti gli obblighi, integra poi un'ipotesi di abuso dello strumento concordatario, dovendosi ritenere che la seconda domanda sia dettata esclusivamente da finalità dilatorie dell'esame, da parte del Tribunale, della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, finalità certamente estranee a quelle pagina 6 di 11 per le quali l'ordinamento ha predisposto lo strumento di regolamentazione della crisi in discussione ( Cass. 3836/2017);
ritenuto che : per le ragioni esposte la domanda proposta ex art 40 e 44 CCII da
[...]
debba essere dichiarata inammissibile anche nella Parte_4
variante proposta ex art 40, 44 e 284 CCII sub specie di “concordato di gruppo”;
a norma di quanto disposto dagli artt. 7 comma III e 49 comma I e II CCII si debba procedere all'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
2.sentite le parti all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica del ricorso e decreto fissazione udienza a
[...]
tramite PEC da parte della Parte_4
Cancelleria in data 12 febbraio 2025; notifica ad Controparte_5
tramite PEC da parte della Cancelleria in data 12 febbraio 2025; notifica a
[...]
RIVOTTI MAURIZIO ex art 140 c.p.c. in data 25 febbraio 2025, è Parte_4
personalmente comparso all'udienza del 13 marzo 2025 e del 30 aprile 2025 e risulta costituito in giudizio quale legale rappresentante della debitrice); sentite le parti all'udienza fissata ex art 44 comma II CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “ produzione, lavorazione, esecuzione, …di lavori di tinteggio , verniciatura…” ; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
pagina 7 di 11 b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 831.408,36 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 10 dicembre 2025); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 77.195,59 ( V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 12 febbraio 2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; d) dai plurimi decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa Cancelleria Affari Civili del 17 febbraio 2025); considerato che essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della pagina 8 di 11 liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a norma del disposto dell'art. 256 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in Persona_1
possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA inammissibile la domanda proposta ex art 40 e 44 CCII da Controparte_1
IN NOME COLLETTIVO DI RIVOTTI ( ), con sede
[...] Pt_4 P.IVA_1
in 43123 Parma (PR), Via Puccini n. 1 anche nella variante proposta ex art 40, 44 e 284 CCII sub specie di “concordato di gruppo”;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
( ), con sede in 43123 Controparte_1 P.IVA_1
Parma (PR), Via Puccini n. 1 in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
( ) nonché dei soci illimitatamente responsabili: 1)
[...] C.F._26
( ) e 2) Controparte_1 C.F._26 CP_5 [...]
) con sede in 43036 Fidenza (PR) in via Oreste Controparte_5 P.IVA_4
Emanuelli n. 19;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. IC ZI;
NOMINA
Curatore il dott. con studio in BORGO Persona_1 CodiceFiscale_27
DELLA SALNITRARA 4, 43121 PA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi pagina 9 di 11 precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 25 marzo 2026 ore 11.30 ;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito ex art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IC ZI NT RE pagina 10 di 11 pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nelle more del giudizio analoga domanda è stata presentata da ) Parte_5 C.F._8
), , Parte_6 C.F._9 Parte_7 C.F._10 Pt_8
), ( ),
[...] C.F._11 Parte_9 C.F._12 Parte_10
( ), ( , C.F._13 Parte_11 C.F._14 Parte_12
( ), ( ) C.F._15 Parte_13 C.F._16 Parte_14
( ), ( ) C.F._17 Parte_15 C.F._18 Parte_16
( ), ( ), C.F._19 Parte_17 C.F._20 Parte_18
( con il patrocinio dagli avv.ti Luciano Giorgio PE (c.f. ), Mauro C.F._21 C.F._22
MA (c.f. , AT PE ) e SA PE (c.f. C.F._23 C.F._24
), con domicilio eletto in Parma, via Mistrali n. 4 presso i menzionati difensori;
C.F._25 pagina 2 di 11