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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1487/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA LL Presidente relatore
EL CI DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1487/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.08.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2
entrambi residenti in [...]
Piteccio, 40, entrambi elettivamente domiciliati in Livorno, Via dei
Carabinieri, 28, presso e nello studio dell'avvocato Anna d'Angelo
(C.F.: – pec: C.F._3
– fax 0586.208012), che Email_1 li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.08.2025, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Campo nell'Elba (LI) precisamente all'Isola di Pianosa il
23.09.2023, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che negli ultimi tempi i rapporti tra i coniugi si incrinavano irrimediabilmente;
pertanto gli stessi decidevano di procedere consensualmente alla loro separazione personale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano pretese economiche l'una nei confronti dell'altro.
3. la casa coniugale posta in Via San Felice e Piteccio 40 è di proprietà esclusiva della signora e rimarrà abitata Parte_2 dalla stessa;
il signor ha presentato domanda di trasferimento Pt_1 della propria residenza ad Uzzano. Inoltre il signor ha già Pt_1 ritirato i suoi beni dall'immobile sopra indicato. I beni non ritirati entro tale data si ritengono abbandonati con facoltà della signora di farne ciò che riterrà più opportuno;
Parte_2
4. I coniugi non hanno beni in comune in quanto gli arredi della casa coniugale sono tutti di proprietà della signora così come i Parte_2 mezzi di trasporto in uso alla coppia (auto Range Rover Evoque targata GV912MC, ciclomotore Fiat Topolino targata XBCDDK, motocicletta Ducati targata EG09885, Vespa Piaggio targata
X7KF7D), beni che rimarranno tutti nella disponibilità della loro proprietaria signora la motocicletta targata Parte_2
EG09885, in uso al signor è stata restituita entro la scadenza Pt_1 concordata in ricorso del 25 agosto 2025 e nello stesso termine è stata ritirata dal signor la motocicletta di sua proprietà che Pt_1 era ricoverata presso il garage della figlia della signora Parte_2
2 Resta inteso che ogni responsabilità conseguente all'utilizzo della motocicletta targata EG 09885, per eventuali violazioni al codice della strada, sinistri, danni a persone e/o cose, ecc., che siano comunicate alla proprietaria successivamente al 27.07.2025, saranno a totale carico del signor che dovrà rimborsare le Pt_1 relative spese entro cinque giorni dalla loro comunicazione;
5. Le parti precisano che il gommone ed il carrello in uso alla coppia sono di proprietà esclusiva della signora e rimangono Parte_2 nella sua esclusiva disponibilità;
6. Le parti danno atto di aver provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato acceso presso BCC Alta Toscana con ripartizione al 50% dei crediti o dei debiti relativi;
7. La signora con la sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, dichiara di rinunciare espressamente a riprendere l'azione civile precedentemente promossa nei confronti del signor Pt_1
già iscritta al n. 1241/2018 del Ruolo Generale del Tribunale
[...] di Pistoia, successivamente cancellata d'ufficio e in relazione alla quale è stata dichiarata l'estinzione del processo. La suddetta rinuncia viene formulata in via definitiva e irrevocabile, a conferma della volontà di definire integralmente ogni reciproca posizione giudiziale e patrimoniale;
8. Con l'adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso le parti dichiarano che non avranno null'altro da pretendere l'un l'altra per alcuna ragione e/o titolo ritenendo totalmente definiti i loro rapporti patrimoniali ed economici;
9. Spese compensate.
Lette le note scritte, depositate dalle parti per l'udienza del
22.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro
3 convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Roma il 17.01.1965 e nata a [...] il Parte_2
25.04.1964, che hanno contratto matrimonio in Campo nell'Elba
(LI) il 23.09.2023, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
91, P. II, Serie C, Ufficio 1, anno 2023);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente relatore
FA LL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA LL Presidente relatore
EL CI DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1487/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.08.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2
entrambi residenti in [...]
Piteccio, 40, entrambi elettivamente domiciliati in Livorno, Via dei
Carabinieri, 28, presso e nello studio dell'avvocato Anna d'Angelo
(C.F.: – pec: C.F._3
– fax 0586.208012), che Email_1 li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.08.2025, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Campo nell'Elba (LI) precisamente all'Isola di Pianosa il
23.09.2023, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che negli ultimi tempi i rapporti tra i coniugi si incrinavano irrimediabilmente;
pertanto gli stessi decidevano di procedere consensualmente alla loro separazione personale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano pretese economiche l'una nei confronti dell'altro.
3. la casa coniugale posta in Via San Felice e Piteccio 40 è di proprietà esclusiva della signora e rimarrà abitata Parte_2 dalla stessa;
il signor ha presentato domanda di trasferimento Pt_1 della propria residenza ad Uzzano. Inoltre il signor ha già Pt_1 ritirato i suoi beni dall'immobile sopra indicato. I beni non ritirati entro tale data si ritengono abbandonati con facoltà della signora di farne ciò che riterrà più opportuno;
Parte_2
4. I coniugi non hanno beni in comune in quanto gli arredi della casa coniugale sono tutti di proprietà della signora così come i Parte_2 mezzi di trasporto in uso alla coppia (auto Range Rover Evoque targata GV912MC, ciclomotore Fiat Topolino targata XBCDDK, motocicletta Ducati targata EG09885, Vespa Piaggio targata
X7KF7D), beni che rimarranno tutti nella disponibilità della loro proprietaria signora la motocicletta targata Parte_2
EG09885, in uso al signor è stata restituita entro la scadenza Pt_1 concordata in ricorso del 25 agosto 2025 e nello stesso termine è stata ritirata dal signor la motocicletta di sua proprietà che Pt_1 era ricoverata presso il garage della figlia della signora Parte_2
2 Resta inteso che ogni responsabilità conseguente all'utilizzo della motocicletta targata EG 09885, per eventuali violazioni al codice della strada, sinistri, danni a persone e/o cose, ecc., che siano comunicate alla proprietaria successivamente al 27.07.2025, saranno a totale carico del signor che dovrà rimborsare le Pt_1 relative spese entro cinque giorni dalla loro comunicazione;
5. Le parti precisano che il gommone ed il carrello in uso alla coppia sono di proprietà esclusiva della signora e rimangono Parte_2 nella sua esclusiva disponibilità;
6. Le parti danno atto di aver provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato acceso presso BCC Alta Toscana con ripartizione al 50% dei crediti o dei debiti relativi;
7. La signora con la sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, dichiara di rinunciare espressamente a riprendere l'azione civile precedentemente promossa nei confronti del signor Pt_1
già iscritta al n. 1241/2018 del Ruolo Generale del Tribunale
[...] di Pistoia, successivamente cancellata d'ufficio e in relazione alla quale è stata dichiarata l'estinzione del processo. La suddetta rinuncia viene formulata in via definitiva e irrevocabile, a conferma della volontà di definire integralmente ogni reciproca posizione giudiziale e patrimoniale;
8. Con l'adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso le parti dichiarano che non avranno null'altro da pretendere l'un l'altra per alcuna ragione e/o titolo ritenendo totalmente definiti i loro rapporti patrimoniali ed economici;
9. Spese compensate.
Lette le note scritte, depositate dalle parti per l'udienza del
22.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro
3 convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Roma il 17.01.1965 e nata a [...] il Parte_2
25.04.1964, che hanno contratto matrimonio in Campo nell'Elba
(LI) il 23.09.2023, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
91, P. II, Serie C, Ufficio 1, anno 2023);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente relatore
FA LL
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