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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1510/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Zanon ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Camposampiero (PD), Borgo Trento Trieste n. 16;
appellanti;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Fantacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Traversa Fiorentina n. 10;
appellato;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 410/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 16 febbraio 2024,
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“A) IN VIA PRELIMINARE: A.l) Accertato che la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato contiene affermazioni infondate ed osservazioni non corrette "Quanto al capo III - sulla domanda di regolarità del confine" (fine pag. 6, inizio pag. 7) "Quanto al capo V-sulla sussistenza di una servitù contrattuale" (fine pag. 11, inizio pag. 12) "Quanto al capo VI -sulla dimostrazione dell'utilizzo della servitù" (centro pag. 18) sia perché non oggetto di impugnativa, sia perchè contrarie alle risultanze istruttorie, sia perché utilizza evidenze processuali e documentazione non agli atti ed espressamente espulsa dal fascicolo di causa perché tardiva, giusta ordinanza del G.l. del 21.09.2023, confermarsi l'inutilizzabilità della predetta documentazione, come deciso da tale ordinanza a contenuto istruttorio e non appellata. B) IN VIA PRINCIPALE: B.l) Accertato e dichiarato che la invocata servitù di passaggio esistente sui fondi serventi dei convenuti odierni appellanti si è estinta per prescrizione perché non usata da oltre 20 anni ex art. 1073 C.C., sia rigettata la domanda attorea di confessoria servitutis perché infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nell'atto d'appello. B. 2) Sia conseguentemente rigettata la domanda di rimessa in pristino attraverso la rimozione degli impedimenti. C) IN VIA RICONVENZIONALE: C. l) Accertato e dichiarato che i convenuti odierni appellanti possiedono uti domini da oltre un ventennio, oltre la recinzione di confine, una porzione di terreno di proprietà dell'attore appellato della lunghezza di circa 25 metri e della larghezza di circa 3 metri, alla quale accedono dalla loro proprietà (mappale 2214) tramite un cancello in onduline verde, sia riformata la sentenza e dichiarata l'intervenuta usucapione ex art. 1158 C.C. a favore degli appellanti della predetta porzione della particella 2066 identificata al foglio 17, di proprietà dell'appellato, e corrispondente al basamento - marciapiede in cemento, della lunghezza di circa 25 metri, oltre la recinzione, sul quale gli appellanti hanno depositato materiale vario, da eventualmente meglio identificare tramite apposita C.T.U. e frazionamento. D) IN VIA ISTRUTTORIA: D. l) Si chiede il rigetto della inammissibile domanda istruttoria dell'appellato con la quale chiede, senza aver svolto alcun appello incidentale, "l'ammissione della documentazione presentata da parte attorea con nota di deposita in data 20.09.2023 nel giudizio di primo grado e per quanto occorrer possa nel rinnovo dell'elaborato peritale ed in ipotesi nella chiamata a chiarimenti del CTU per i motivi espressi in atto", confermando l'ordinanza del G.l. del 21.09.2023. D.2) Nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, essendone gli appellanti divenuti proprietari a seguito dell'intervenuta usucapione ultraventennale, sia disposta C.T.U. con frazionamento al fine di esattamente meglio identificare la porzione di proprietà dell'appellato oggetto di usucapione, indispensabile per la trascrizione. D.3) Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. E) IN OGNI CASO: E.l) Spese, anche di C.T.U., e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati: in via preliminare:
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ex art. 283 cpc per i motivi sopra illustrati. nel merito:
- respingere le domande formulate dagli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, giusti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competente professionali ai sensi del DM n. 147/2022, sia del primo che del secondo grado comprese le spese del CTU. ”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione 1. , quale proprietario della particella 574 e anche di Controparte_1 quattro lotti di terreno edificabile identificati al Catasto terreni del Comune di Campo San Piero al foglio n. 17, particelle n. 2066, 2069, 2070 e 2072 (tutte derivanti dall'originaria particella 575 a seguito di un frazionamento del 1999), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova i fratelli e Pt_1 [...]
, proprietari confinanti, chiedendo il regolamento di confine tra le Parte_2 proprie particelle e la particella 2214 dei convenuti, l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio a carico della particella 2214 e a favore delle proprie particelle, nonché la rimozione di ogni manufatto abusivo e ostacolo che impedisse il transito. L'attore lamentava che dopo la lottizzazione intervenuta nel 1999 i fratelli avessero recintato Parte_1 il loro terreno e operato uno sconfinamento consistente di circa 306 mq. ai danni del proprio terreno identificato con la particella 2066. L'attore esponeva altresì che a seguito della chiusura dei fondi e la realizzazione delle opere abusive e installazioni, i convenuti avevano impedito a parte attrice di accedere alle sue restanti proprietà e di godere della servitù di passaggio anche carraio che insiste su una striscia di terreno di ml. 5 che grava sul lato sud della particella ora 2214 a favore della sua proprietà. Precisava che tutta la proprietà di parte attrice era appartenuta all'ava , al cui decesso Persona_1 erano subentrati i figli: , padre dei convenuti, , madre Persona_2 CP_2 dell'attore, , e . Nel 1966 i fratelli avevano Per_3 Per_4 Per_5 Parte_1 costituito la servitù di passaggio al fine di permettere l'accesso ai fondi da parte di tutti, che altrimenti sarebbero stati interclusi. Allegava all'atto di citazione (allegati 14 e 15) venivano allegati l'atto di compravendita del Notaio Per_6 del 10 gennaio 1966 e l'atto di divisione e cessione quota del Notaio
[...]
del 5 novembre 1971 ove viene descritta la servitù in Persona_7 contestazione.
2. I convenuti si costituivano contestando l'esistenza di sconfinamenti ed eccependo l'estinzione della servitù di passaggio per non uso ultraventennale e, in via riconvenzionale, rivendicavano l'usucapione di una fascia di terreno facente parte della particella 2066.
3. Il Tribunale dopo aver esperito CTU ed assunto le prove orali, rigettava la domanda di regolamento dei confini promossa dal , accertava CP_1
l'esistenza e vigenza della servitù di passaggio sulla particella 2214 a favore dei fondi del , condannava i fratelli a rimuovere gli ostacoli e CP_1 Parte_1
a riconsegnare le chiavi del cancello che precludeva al l'uso della CP_1 servitù, infine rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, compensando interamente le spese legali e tecniche fra le parti.
4. Contro la sentenza n. 410/2024 del Tribunale di Padova hanno promosso appello i fratelli . Parte_1
I motivi di appello dedotti sono i seguenti:
1)Erronea e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie relative alla servitù;
2) Erronea valutazione degli atti e dei documenti relativi alla servitù;
3) Erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non riconosce l'usucapione ex art. 1158 c.c.;
4) In relazione alla liquidazione delle spese.
In sostanza gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per errata valutazione delle prove e della CTU, chiedendo in via principale, che la Corte dichiari estinta per prescrizione ultraventennale la servitù di passaggio reclamata dal e che inoltre venga accolta la domanda riconvenzionale CP_1 di usucapione di una striscia di terreno della lunghezza di circa 25 mt e della larghezza di circa 3 mt compresa nella particella 2066 appartenente al , CP_1 rigettata in primo grado.
5. Si è costituito l'appellato, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. I primi due motivi di appello sono infondati.
La servitù di passaggio di cui è stato chiesto l'accertamento da parte del
[...]
è una servitù volontaria stipulata con atto notarile del 1966 e CP_1 successivamente ribadita sempre per atti pubblici del 1971 e del 1975, allegati al fascicolo di primo grado dell'attore, determinata nella larghezza di 5 mt ed il cui sedime è precisamente individuato.
Fino all'anno 2000 tale servitù era l'unico accesso alla proprietà del CP_1 che era interclusa, successivamente è stata realizzata una strada di lottizzazione che ha consentito un secondo ingresso. Le prove testimoniali hanno confermato che al fondo del fino al 1999 si accedeva tramite la CP_1 predetta servitù convenzionale volontaria, risultando altrimenti intercluso (testi , , e ). Anche i rilievi fotografici allegati Per_1 Tes_1 Tes_2 Testimone_3 alla CTU hanno provato che il fondo del è stato regolarmente coltivato CP_1 fino ai primi anni 2000 e che la servitù a carico della particella 2214 costituiva l'unica possibilità di accesso al fondo. Dopo la realizzazione della strada di lottizzazione, dall'anno 2000 i hanno ostacolato variamente l'uso Parte_1 della servitù convenzionale, pretendendo che il utilizzasse solamente CP_1 la strada di lottizzazione, ma questo non ha determinato l'estinzione della servitù, perché il ha iniziato la causa di accertamento nel 2019, cioè CP_1 un anno prima della scadenza del ventennio, essendo le strade di lottizzazione state rese praticabili a partire dal 2000 e successivamente.
7. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
I fratelli non hanno dato piena prova del possesso ultraventennale Parte_1 di parte della particella 2066. Hanno solo provato di avere depositato del materiale di risulta in parte della proprietà , poi rimosso, senza CP_1 dimostrare l'esclusività del possesso, trattandosi di un'area liberamente accessibile a tutti i proprietari dei lotti in adiacenza, l'animus possidendi e la durata ultraventennale continua di tale possesso, tenuto conto altresì che il
[...]
ha provveduto al pagamento di tutte le imposte e tasse relative. CP_1
8. Il quarto motivo di appello inerente alla compensazione delle spese viene rigettato in conseguenza della reiezione dei precedenti motivi di appello.
9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base al DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre 15% spese generali, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
ll Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1510/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Zanon ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Camposampiero (PD), Borgo Trento Trieste n. 16;
appellanti;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Fantacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Traversa Fiorentina n. 10;
appellato;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 410/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 16 febbraio 2024,
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“A) IN VIA PRELIMINARE: A.l) Accertato che la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato contiene affermazioni infondate ed osservazioni non corrette "Quanto al capo III - sulla domanda di regolarità del confine" (fine pag. 6, inizio pag. 7) "Quanto al capo V-sulla sussistenza di una servitù contrattuale" (fine pag. 11, inizio pag. 12) "Quanto al capo VI -sulla dimostrazione dell'utilizzo della servitù" (centro pag. 18) sia perché non oggetto di impugnativa, sia perchè contrarie alle risultanze istruttorie, sia perché utilizza evidenze processuali e documentazione non agli atti ed espressamente espulsa dal fascicolo di causa perché tardiva, giusta ordinanza del G.l. del 21.09.2023, confermarsi l'inutilizzabilità della predetta documentazione, come deciso da tale ordinanza a contenuto istruttorio e non appellata. B) IN VIA PRINCIPALE: B.l) Accertato e dichiarato che la invocata servitù di passaggio esistente sui fondi serventi dei convenuti odierni appellanti si è estinta per prescrizione perché non usata da oltre 20 anni ex art. 1073 C.C., sia rigettata la domanda attorea di confessoria servitutis perché infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nell'atto d'appello. B. 2) Sia conseguentemente rigettata la domanda di rimessa in pristino attraverso la rimozione degli impedimenti. C) IN VIA RICONVENZIONALE: C. l) Accertato e dichiarato che i convenuti odierni appellanti possiedono uti domini da oltre un ventennio, oltre la recinzione di confine, una porzione di terreno di proprietà dell'attore appellato della lunghezza di circa 25 metri e della larghezza di circa 3 metri, alla quale accedono dalla loro proprietà (mappale 2214) tramite un cancello in onduline verde, sia riformata la sentenza e dichiarata l'intervenuta usucapione ex art. 1158 C.C. a favore degli appellanti della predetta porzione della particella 2066 identificata al foglio 17, di proprietà dell'appellato, e corrispondente al basamento - marciapiede in cemento, della lunghezza di circa 25 metri, oltre la recinzione, sul quale gli appellanti hanno depositato materiale vario, da eventualmente meglio identificare tramite apposita C.T.U. e frazionamento. D) IN VIA ISTRUTTORIA: D. l) Si chiede il rigetto della inammissibile domanda istruttoria dell'appellato con la quale chiede, senza aver svolto alcun appello incidentale, "l'ammissione della documentazione presentata da parte attorea con nota di deposita in data 20.09.2023 nel giudizio di primo grado e per quanto occorrer possa nel rinnovo dell'elaborato peritale ed in ipotesi nella chiamata a chiarimenti del CTU per i motivi espressi in atto", confermando l'ordinanza del G.l. del 21.09.2023. D.2) Nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, essendone gli appellanti divenuti proprietari a seguito dell'intervenuta usucapione ultraventennale, sia disposta C.T.U. con frazionamento al fine di esattamente meglio identificare la porzione di proprietà dell'appellato oggetto di usucapione, indispensabile per la trascrizione. D.3) Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. E) IN OGNI CASO: E.l) Spese, anche di C.T.U., e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati: in via preliminare:
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ex art. 283 cpc per i motivi sopra illustrati. nel merito:
- respingere le domande formulate dagli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, giusti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competente professionali ai sensi del DM n. 147/2022, sia del primo che del secondo grado comprese le spese del CTU. ”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione 1. , quale proprietario della particella 574 e anche di Controparte_1 quattro lotti di terreno edificabile identificati al Catasto terreni del Comune di Campo San Piero al foglio n. 17, particelle n. 2066, 2069, 2070 e 2072 (tutte derivanti dall'originaria particella 575 a seguito di un frazionamento del 1999), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova i fratelli e Pt_1 [...]
, proprietari confinanti, chiedendo il regolamento di confine tra le Parte_2 proprie particelle e la particella 2214 dei convenuti, l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio a carico della particella 2214 e a favore delle proprie particelle, nonché la rimozione di ogni manufatto abusivo e ostacolo che impedisse il transito. L'attore lamentava che dopo la lottizzazione intervenuta nel 1999 i fratelli avessero recintato Parte_1 il loro terreno e operato uno sconfinamento consistente di circa 306 mq. ai danni del proprio terreno identificato con la particella 2066. L'attore esponeva altresì che a seguito della chiusura dei fondi e la realizzazione delle opere abusive e installazioni, i convenuti avevano impedito a parte attrice di accedere alle sue restanti proprietà e di godere della servitù di passaggio anche carraio che insiste su una striscia di terreno di ml. 5 che grava sul lato sud della particella ora 2214 a favore della sua proprietà. Precisava che tutta la proprietà di parte attrice era appartenuta all'ava , al cui decesso Persona_1 erano subentrati i figli: , padre dei convenuti, , madre Persona_2 CP_2 dell'attore, , e . Nel 1966 i fratelli avevano Per_3 Per_4 Per_5 Parte_1 costituito la servitù di passaggio al fine di permettere l'accesso ai fondi da parte di tutti, che altrimenti sarebbero stati interclusi. Allegava all'atto di citazione (allegati 14 e 15) venivano allegati l'atto di compravendita del Notaio Per_6 del 10 gennaio 1966 e l'atto di divisione e cessione quota del Notaio
[...]
del 5 novembre 1971 ove viene descritta la servitù in Persona_7 contestazione.
2. I convenuti si costituivano contestando l'esistenza di sconfinamenti ed eccependo l'estinzione della servitù di passaggio per non uso ultraventennale e, in via riconvenzionale, rivendicavano l'usucapione di una fascia di terreno facente parte della particella 2066.
3. Il Tribunale dopo aver esperito CTU ed assunto le prove orali, rigettava la domanda di regolamento dei confini promossa dal , accertava CP_1
l'esistenza e vigenza della servitù di passaggio sulla particella 2214 a favore dei fondi del , condannava i fratelli a rimuovere gli ostacoli e CP_1 Parte_1
a riconsegnare le chiavi del cancello che precludeva al l'uso della CP_1 servitù, infine rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, compensando interamente le spese legali e tecniche fra le parti.
4. Contro la sentenza n. 410/2024 del Tribunale di Padova hanno promosso appello i fratelli . Parte_1
I motivi di appello dedotti sono i seguenti:
1)Erronea e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie relative alla servitù;
2) Erronea valutazione degli atti e dei documenti relativi alla servitù;
3) Erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non riconosce l'usucapione ex art. 1158 c.c.;
4) In relazione alla liquidazione delle spese.
In sostanza gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per errata valutazione delle prove e della CTU, chiedendo in via principale, che la Corte dichiari estinta per prescrizione ultraventennale la servitù di passaggio reclamata dal e che inoltre venga accolta la domanda riconvenzionale CP_1 di usucapione di una striscia di terreno della lunghezza di circa 25 mt e della larghezza di circa 3 mt compresa nella particella 2066 appartenente al , CP_1 rigettata in primo grado.
5. Si è costituito l'appellato, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. I primi due motivi di appello sono infondati.
La servitù di passaggio di cui è stato chiesto l'accertamento da parte del
[...]
è una servitù volontaria stipulata con atto notarile del 1966 e CP_1 successivamente ribadita sempre per atti pubblici del 1971 e del 1975, allegati al fascicolo di primo grado dell'attore, determinata nella larghezza di 5 mt ed il cui sedime è precisamente individuato.
Fino all'anno 2000 tale servitù era l'unico accesso alla proprietà del CP_1 che era interclusa, successivamente è stata realizzata una strada di lottizzazione che ha consentito un secondo ingresso. Le prove testimoniali hanno confermato che al fondo del fino al 1999 si accedeva tramite la CP_1 predetta servitù convenzionale volontaria, risultando altrimenti intercluso (testi , , e ). Anche i rilievi fotografici allegati Per_1 Tes_1 Tes_2 Testimone_3 alla CTU hanno provato che il fondo del è stato regolarmente coltivato CP_1 fino ai primi anni 2000 e che la servitù a carico della particella 2214 costituiva l'unica possibilità di accesso al fondo. Dopo la realizzazione della strada di lottizzazione, dall'anno 2000 i hanno ostacolato variamente l'uso Parte_1 della servitù convenzionale, pretendendo che il utilizzasse solamente CP_1 la strada di lottizzazione, ma questo non ha determinato l'estinzione della servitù, perché il ha iniziato la causa di accertamento nel 2019, cioè CP_1 un anno prima della scadenza del ventennio, essendo le strade di lottizzazione state rese praticabili a partire dal 2000 e successivamente.
7. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
I fratelli non hanno dato piena prova del possesso ultraventennale Parte_1 di parte della particella 2066. Hanno solo provato di avere depositato del materiale di risulta in parte della proprietà , poi rimosso, senza CP_1 dimostrare l'esclusività del possesso, trattandosi di un'area liberamente accessibile a tutti i proprietari dei lotti in adiacenza, l'animus possidendi e la durata ultraventennale continua di tale possesso, tenuto conto altresì che il
[...]
ha provveduto al pagamento di tutte le imposte e tasse relative. CP_1
8. Il quarto motivo di appello inerente alla compensazione delle spese viene rigettato in conseguenza della reiezione dei precedenti motivi di appello.
9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base al DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre 15% spese generali, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
ll Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi