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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/10/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN ER Presidente rel. dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 100/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Marx n. 495/C e (C.F.: ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
VA (MI), via Marx n. 495/C, rappresentati e difesi, giusta procura, dall'Avv. Carlo Nazzareno
Surace ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cologno Monzese (MI), via L. Galvani
n. 20;
APPELLANTI
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n. 1 e Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, con sede in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentate e difese, giusta procura, dall'Avv. Andrea Matteo Formica ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Milano,
Corso Vittorio Emanuele II n. 30;
APPELLATE avente ad oggetto: spedizione - trasporto pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni:
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, adversis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 3021/2024 del Tribunale di Monza, sez. I civile pubblicata il 16/12/2024 e notificata in data 16/12/2024, resa nel procedimento n. 345/2022 RG,
Giudice Dott.ssa Fallo Cinzia, e, per l'effetto:
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la solidale ed esclusiva responsabilità, per la causazione del sinistro de quo, di e di entrambe in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, per le lesioni subite dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 [...]
; Parte_2 per l'effetto, condannare e entrambe in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento, per le causali sopra esposte, dei danni subiti dagli odierni attori, quanto al Sig. , pari ad euro 19.090,20, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dì dell'evento sino al saldo effettivo, oppure a quel differente importo che verrà ritenuto di giustizia, quanto alla Sig.ra , pari ad euro 8.532,85, oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria dal dì dell'evento sino al saldo effettivo, oppure a quel differente importo che verrà ritenuto di giustizia;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolto integralmente l'appello proposto, compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in estremo subordine, in caso di condanna alle spese, ridurre l'importo delle spese di lite liquidate in Cont primo grado a secondo giustizia;
CP_1
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore degli odierni attori, liquidare i compensi professionali come da separata istanza di liquidazione. Nella denegata e non creduta ipotesi Cont di mancata ammissione al patrocinio a spese delle Stato, porre a carico di e le spese di CP_1 lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 12/11/2019, i Sigg.ri e si trovavano a bordo Parte_1 Parte_2 del treno InterCityNotte 35960, con partenza dalla stazione di Messina Centrale prevista per le ore
16.40 del 12/11/19 e arrivo alla stazione di Milano Centrale previsto per le ore 10.50 del 13/11/19;
pagina 2 di 13 2. Vero che nella serata del 12/11/19, verso le ore 21.30, dopo che il convoglio ferroviario aveva Cont attraversato lo Stretto di Messina a bordo della nave-traghetto Scilla”, nel corso delle manovre di approdo al porto di Villa San VA (RC), la predetta nave urtava violentemente la banchina;
3. Vero che, a causa dell'urto, il Sig. sbatteva con estrema violenza la mano e il polso dx sul Pt_1 tavolino della cuccetta;
4. Vero che, a causa dell'urto, la Sig.ra veniva sbalzata e cadeva su una poltrona;
Pt_2
5. Vero che il Sig. e la Sig.ra a seguito dell'impatto, ricevevano assistenza da parte Pt_1 Pt_2 del personale di;
Controparte_1
6. Vero che, subito dopo l'urto, i Sigg.ri e telefonavano al Sig. per Pt_1 Pt_2 Parte_3 renderlo adotto dell'accaduto;
7. Vero che durante la predetta telefonata gli odierni attori descrivevano al Sig. Parte_3 minuziosamente quanto accaduto;
8. Vero che gli odierni attori comunicavano al Sig. di aver riportato lesioni;
Parte_3
9. Vero che i Sigg.ri e comunicavano al Sig. di avere la necessità di Pt_1 Pt_2 Parte_3 recarsi in Ospedale perché doloranti;
10. Vero che gli odierni attori rimanevano fermi sul convoglio ferroviario per circa 6 ore prima di sbarcare al porto di Villa San VA;
11. Vero che, dopo l'impatto e prima di sbarcare al porto di Villa San VA, sul convoglio ferroviario era attiva la corrente;
12. Vero che i Sigg.ri e comunicavano al figlio che i passeggeri Parte_1 Parte_2 della cuccetta attigua li avevano soccorsi e avevano potuto osservare le lesioni riportate dagli stessi;
13. Vero che gli odierni attori aggiornavano costantemente il Sig. circa l'andamento Parte_3 del viaggio dall'impatto sino all'arrivo alla Stazione di Milano Centrale;
14. Vero che una volta giunti alla Stazione di gli odierni attori sono stati costretti a cambiare Pt_2 treno su ordine di;
CP_1
15. Vero che, una volta giunti a e saliti a bordo del nuovo convoglio ferroviario diretto a Milano Pt_2
Centrale, gli odierni attori prendevano contatti con il , il quale notava la tumefazione della Per_1 mano destra del Sig. ; Pt_1
16. Vero che il Capotreno del convoglio diretto a Milano Centrale da veniva edotto dagli odierni Pt_2 attori delle lesioni riportate dagli stessi a seguito dell'impatto avvenuto durante la manovra di attracco della nave presso il porto di Villa San VA;
pagina 3 di 13 17. Vero che il Capotreno del convoglio diretto a Milano Centrale da invitava gli odierni attori a Pt_2 sottoporsi a visita solamente una volta giunti a Milano, al fine di consentire al convoglio di giungere a
Milano Centrale tempestivamente;
18. Vero che il Sig. si recava presso la Stazione Centrale di Milano per prelevare gli Parte_3 odierni attori;
19. Vero che il Sig. notava la vistosa tumefazione della mano destra del Sig. Parte_3
; Parte_1
20. Vero che il Sig. prendeva atto del forte dolore lamentato dalla Sig.ra Parte_3 Pt_2
21. Vero che, una volta incontrati i Sigg.ri e presso la Stazione Centrale di Milano, il Pt_1 Pt_2
Sig. decideva di accompagnare gli stessi immediatamente al Pronto Soccorso del Parte_3
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini di Sesto San VA;
22. Vero che, appena giunti a Milano, i Sig.ri e si recavano senza indugio presso il Pt_1 Pt_2
Pronto Soccorso del Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini di Sesto san
VA per ivi sottoporsi ad accertamenti medici;
23. Vero che al Sig. veniva diagnosticato un “trauma succussivo polso destro” con prognosi Pt_1 di giorni 20 e gli veniva applicata all'arto superiore destro una stecca gessata;
24. Vero che alla Sig.ra veniva diagnosticato un “trauma succussivo del rachide cervicale ed un Pt_2 trauma cranico non succussivo” con prognosi di giorni 20;
25. Vero che in data 04/05/2021 i Sig.ri e venivano sottoposti a visita medico-legale Pt_1 Pt_2 da medico fiduciario della Generali Italia S.p.A.;
26. Vero che a seguito della predetta visita medico legale, veniva avanzata una proposta risarcitoria, formulata telefonicamente dalla liquidatrice, Dott.ssa , e, in particolare, al Sig. Persona_2
veniva proposto l'importo complessivo di euro 2.940,00, con percentuale di invalidità Pt_1 permanente dello 0,5%, I.T.P. del 75% per giorni 20 (venti), I.T.P. 50% per giorni 10 (dieci) e I.T.P. al
25% per giorni 10 (dieci), oltre alla refusione delle sole spese sostenute per la perizia-medico legale di parte quantificate in euro 488,00; alla Sig.ra veniva proposto l'importo di euro 3.239,00, con Pt_2 percentuale di invalidità permanente all'1%, I.T.P. al 75% per giorni 20 (venti), I.T.P. al 50% per giorni 20 (venti) e I.T.P. al 25% per giorni 10 (dieci), oltre alla refusione delle sole spese sostenute per la perizia-medico legale di parte quantificate in euro 366,00;
- Si indica quale teste il Sig. residente in [...] Parte_3 sui capitoli di prova da 1 a 25;
- Si indica quale teste la Dott.ssa c/o Generali Italia s.p.a. via Leonida Bissola n. 23 Persona_2 sul capitolo di prova n. 26; Pt_2
pagina 4 di 13 Disporre l'ordine di esibizione nei confronti di della lista dei passeggeri della carrozza Controparte_1
n. 2 dell'InterCityNotte n. 35960 del 12/11/2019 al fine di individuare i nominativi degli occupanti della cuccetta attigua a quella degli odierni attori, onde consentirne la citazione come testi sui capitoli di prova da 1 a 25;
Ammettersi consulenza medico legale sulla persona del Sig. e della Sig.ra Parte_1 [...]
al fine di accertare e quantificare i danni psico-fisici e materiali subiti dagli odierni attori”. Parte_2
Per Controparte_1 Controparte_2
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previo rigetto della domanda di sospensiva, rigettare l'atto di appello proposto da e e confermare Parte_1 Parte_2 in toto la sentenza n. 3021/24 del Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali integrali anche del secondo grado di Giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in Controparte_1 conseguenza del sinistro verificatosi in data 12 novembre 2019 mentre viaggiavano a bordo del treno
InterCityNotte n. 35960, programmato in partenza da Messina Centrale alle ore 16.40 ed in arrivo a
Milano Centrale alle ore 10.50 del giorno seguente. A fondamento delle proprie pretese, gli attori Cont riferivano che nel corso della traversata dello Stretto di Messina a bordo della nave-traghetto
“Scilla” e, precisamente, durante le manovre di approdo al porto di Villa San VA, l'imbarcazione urtava violentemente contro la banchina.
Gli stessi allegavano che, a causa del suddetto evento, , nel tentativo di non cadere, Parte_1 riportava un trauma alla mano e al polso destro urtando contro il tavolino della cuccetta, mentre la moglie veniva sbalzata sulla poltrona, riportando lesioni al rachide cervicale ed al Parte_2 capo.
Gli attori deducevano altresì che, per circa sei ore successive all'accaduto, non sarebbe stato prestato loro alcun tipo di assistenza da parte del personale di nonostante le ripetute richieste;
Controparte_1 affermavano poi che, giunti a Milano il giorno seguente, si recavano immediatamente presso il Pronto
Soccorso del Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini di Sesto San VA, dove al Sig. veniva diagnosticato un trauma del polso destro con prognosi di venti giorni ed Pt_1
pagina 5 di 13 applicazione di stecca gessata, mentre alla Sig.ra veniva riscontrato un trauma del rachide Pt_2 cervicale e un trauma cranico non commotivo con prognosi di venti giorni (doc. 5).
Gli attori venivano sottoposti a visita medico legale e, a seguito di solleciti inviati dal loro difensore a mezzo posta elettronica volti a verificare lo stato del sinistro in oggetto, la Generali Italia S.p.A., in data 27 luglio 2021, rispondeva che, sulla base della documentazione raccolta e degli accertamenti effettuati, non si evidenziava alcuna responsabilità in capo a in ordine al sinistro Controparte_1 occorso.
A seguito dei fatti fin qui sintetizzati, e chiedevano al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Monza di accertare la responsabilità di per le lesioni subite, con condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni quantificati in € 19.090,20 per il primo e in € 8.532,85 per la seconda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con atto di intervento volontario del 4 aprile 2022 si costituiva in giudizio Controparte_2
la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva di evidenziando
[...] Controparte_1 che a quest'ultima spettava esclusivamente la gestione del servizio di trasporto passeggeri, mentre la sicurezza della circolazione ferroviaria – e la proprietà del traghetto “Scilla”, sul quale si sarebbe verificato il sinistro – spettava a Controparte_2
All'udienza del 28 aprile 2022 veniva dichiarata la contumacia di e, su invito del Controparte_1
Giudice, le parti chiedevano rinvio per valutare una soluzione transattiva. Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 5 maggio 2022, si costituiva anche contestando Controparte_1 integralmente le domande attoree. In via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, richiamando le argomentazioni già formulate da nel merito, negava la ricostruzione dei CP_2 fatti come prospettata dagli attori, deducendo che l'onere della prova graverebbe integralmente su questi ultimi, tanto in relazione al fatto storico quanto al nesso eziologico tra le lesioni lamentate ed il trasporto. Aggiungeva che l'evento sarebbe stato determinato esclusivamente dalle condizioni meteorologiche avverse e dal forte vento, costituenti caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Contestava inoltre il quantum richiesto, ritenuto fondato unicamente su perizie di parte.
Entrambe le società chiedevano quindi il rigetto delle domande, anche per difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
La causa veniva istruita con l'espletamento di prova testimoniale nei confronti di Parte_3
(figlio degli attori) e con l'interrogatorio formale delle parti.
Ritenuta la causa matura per la decisione e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di
Monza, con sentenza n. 3021/2024 pubblicata il 16 dicembre 2024, così decideva:
“1. rigetta, integralmente, la domanda formulata dagli attori;
pagina 6 di 13 2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 le spese di lite, liquidate in Euro 4818,39 (già aumentato del 10% per presenza di più parti aventi
[...] la stessa posizione processuale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti”.
Il giudicante, inquadrata la fattispecie nell'alveo dell'art. 1681 c.c., ha ritenuto non provata la circostanza che gli attori si fossero procurati le asserite lesioni durante il viaggio con e a CP_1 seguito dell'urto del traghetto contro la banchina del porto di Villa San VA. Rilevava, inoltre,
l'irrilevanza delle dichiarazioni rese da a supporto del fatto storico, il quale, non Parte_3 presente al momento del sinistro, si sarebbe limitato a dichiarare quanto riferitogli dai genitori. Il primo giudice osservava, in ogni caso, che le condizioni metereologiche avverse, quale evento eccezionale ed imprevedibile, avevano costituito caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e in ragione Parte_1 Parte_2 dei seguenti motivi:
1)sulla condotta omissiva ed ostruzionistica di e CP_1 CP_2
2)sulla ripartizione dell'onere probatorio: l'assolvimento da parte degli attori dell'onere della prova;
il principio del “più probabile che non”;
3)sulla testimonianza di;
Parte_3
4)sul giornale nautico e sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di prime cure;
5)sull'articolo di giornale de “Il Reggino.it”;
6)sul caso fortuito;
7)sulla liquidazione delle spese in favore di . CP_1
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto del Controparte_2 Controparte_1 gravame proposto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 17 giugno 2025 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 30 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla suddetta data, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal co. 4 dell'art. 127 ter ricorrendone i presupposti.
Depositate le note, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 8.10.2025 dal Collegio dell'udienza del 30.9.2025 pagina 7 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità ex art. 1681 c.c. delle società appellate in relazione a quanto occorso il 12 novembre
2019 nel corso del traghettamento ferroviario lungo lo stretto di Messina, in occasione del quale e hanno riferito di essere caduti durante le manovre di approdo al Parte_1 Parte_2 porto di Villa San VA a causa di un urto della nave contro la banchina. È dunque necessario verificare se nei fatti possa ritenersi integrata detta fattispecie, rilevandone le conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
I motivi proposti possono essere trattati unitariamente, in quanto tutti attinenti all'accertamento del nesso causale tra il danno asseritamente subito dagli appellanti ed il trasporto, nonché al relativo onere probatorio e agli eventuali profili di responsabilità gravanti sulle società appellate.
La Corte osserva che, al fine di un corretto esame della censura indicata, occorre svolgere il seguente inquadramento de iure.
“L'art. 1681 c.c. pone, a carico del vettore e per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio, una presunzione di responsabilità, la quale opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto, senza che sia necessaria l'individuazione, da parte del passeggero, della precisa anormalità del servizio reso ed essendo invece sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto” (cfr. Cass. n. 7151/2023; Cass. n. 19278/2023).
La Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha quindi l'onere di provare, oltre all'esistenza e all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti “durante il viaggio” i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste (cfr. Cass. n. 33449/2019; Cass. n. 249/2017).
Pertanto, il caso di specie deve essere inquadrato nell'alveo applicativo dell'art. 1681 c.c., come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, avuto riguardo al fatto che le lesioni dedotte dagli appellanti sarebbero derivate dall'urto del traghetto contro la banchina mentre si trovavano a bordo del pagina 8 di 13 convoglio ferroviario imbarcato e diretto a Milano, circostanza che integra un evento occorso nel corso del trasporto e in diretta connessione con l'esecuzione dello stesso.
La Corte rileva, innanzitutto, che gli appellanti non hanno fornito adeguata dimostrazione del fatto storico posto a fondamento della pretesa. Non risulta infatti provata l'effettiva dinamica del sinistro dagli stessi prospettata e cioè che al momento dell'urto del traghetto contro la banchina (circostanza pacifica e non contestata), “mentre gli odierni attori stavano accedendo alla cuccetta a loro assegnata, il
Sig. , per non cadere a terra, sbatteva con estrema violenza la mano e il polso dx sul tavolino Pt_1 della cuccetta, mentre la Sig.ra veniva sbalzata e cadeva sulla poltrona” (citazione primo grado Pt_2 pag 2), subendo i danni poi dedotti in giudizio.
La mancanza di prova e di riscontri obiettivi circa la descritta sequenza degli accadimenti non consente, dunque, di ritenere dimostrato il fatto storico nei termini allegati. Tale carenza probatoria è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del gravame, poiché, in mancanza della prova del fatto storico, non è neppure possibile la prova del nesso causale, di cui costituisce il presupposto.
La difesa degli appellanti ha prospettato l'indubbia prova della sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati ed il trasporto sulla base delle seguenti circostanze: le avverse condizioni meteo che comunque non avevano impedito la traversata dello Stretto di Messina, mentre altre imbarcazioni avevano sospeso il servizio;
il fatto che i passeggeri non fossero stati avvertiti di alcun pericolo o misura precauzionale;
il fatto che durante l'attracco a Villa San VA l'imbarcazione aveva urtato violentemente la banchina – e che l'evento era stato riportato sulla testata giornalistica .it” – CP_4 provocando danni al molo e al battello e, per effetto del contraccolpo, lesioni agli attori che in quel frangente si trovavano in piedi all'interno del convoglio ferroviario. A fondamento di quanto dagli stessi asserito, inoltre, hanno richiamato le dichiarazioni rilasciate in primo grado dal figlio
[...]
, il quale, in merito alla dinamica dell'evento, riferiva testualmente quanto segue: “mi hanno Pt_3 raccontato che erano seduti nella scompartimento, c'è stato un colpo forte e hanno sbattuto contro i tavolini”, riferendo di aver constatato personalmente le ferite sulla mano e sul polso del padre (cfr. verbale del 28 marzo 2023).
Tuttavia, deve rilevarsi che l'impianto probatorio offerto dagli appellanti non consente di ritenere dimostrato, secondo le regole di riparto degli oneri probatori sancite dall'art. 1681 c.c., il nesso eziologico tra le lesioni lamentate e il trasporto ferroviario. Le allegazioni svolte e i mezzi istruttori richiamati non offrono infatti una dimostrazione idonea a collegare, come detto, l'asserito evento lesivo con l'urto dell'imbarcazione durante l'attracco. Pertanto, questa Corte ritiene di dover confermare la valutazione già compiuta dal primo giudice, il quale correttamente ha escluso che fosse stata fornita prova del collegamento causale tra le lesioni subite e il viaggio con . CP_1
pagina 9 di 13 La principale ratio decidendi in base alla quale il Tribunale ha respinto la domanda degli attori, e che questa Corte condivide pienamente, trova fondamento nei seguenti argomenti: priva di valenza probatoria in ordine al nesso eziologico tra l'urto dell'imbarcazione e le lesioni dedotte dagli appellanti deve ritenersi la produzione dell'articolo di stampa della testata giornalistica
.it” richiamato in atti. Tale documento, infatti, può al più valere quale indizio CP_4 dell'accadimento storico dell'impatto del traghetto con la banchina, ma non fornisce alcuna dimostrazione del collegamento tra esso e le conseguenze personali lamentate dagli appellanti. Anzi, dallo stesso articolo emerge che, nonostante l'urto, non vi furono persone ferite, circostanza che esclude ulteriormente la possibilità di trarre dalla fonte giornalistica la prova del danno invocato (doc.
4); parimenti, non possono assumere rilevanza ai fini della prova del nesso eziologico le dichiarazioni rese dal figlio degli attori, escusso quale unico teste di parte attrice. Dalla Parte_3 testimonianza resa emerge che il figlio non aveva assistito direttamente al sinistro, ma aveva appreso la dinamica unicamente dai racconti dei genitori che aveva raggiunto successivamente presso la Stazione
Centrale di Milano. Si tratta, dunque, di una tipica deposizione de relato actoris, la quale – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. n. 14030/2024) – non ha valore probatorio, risolvendosi nella mera riproduzione della dichiarazione di una parte in causa e non nell'attestazione di un fatto storicamente percepito dal teste. Diversa è, come noto, l'ipotesi del de relato ex terzo, ove il dichiarante riferisce circostanze apprese da soggetti estranei al giudizio, la cui testimonianza può concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Nel caso che occupa, trattandosi di deposizione de relato actoris, la stessa non può che ritenersi irrilevante, non apportando alcun contributo alla dimostrazione dell'asserito collegamento causale tra l'urto dell'imbarcazione e le lesioni denunciate;
per quanto riguarda le attestazioni contenute sul giornale nautico depositato in primo grado da
[...]
contestate dagli appellanti anche in questa sede, va rilevato quanto segue: il Controparte_2 giornale nautico ha valore di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso limitatamente ai fatti avvenuti in presenza del comandante o da lui compiuti, mentre per le circostanze apprese de relato e solo riportate, assume la valenza di scrittura privata, liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cass. n.
17015/2018).
Dalla lettura dell'estratto del giornale nautico firmato dal comandante e depositato in atti risulta che
“Alle 19:30 circa, durante la manovra di entrata nel porto di Villa San VA in terza invasatura, treno viaggiatore n. 35960 con 112 passeggeri a bordo, causa forte vento da SSW, la nave urtava con il cintone prodiero lato dritto contro il fasciame elastico dell'invasatura, provocando una lesione e pagina 10 di 13 sollevamento di circa un metro dello stesso. Inoltre, l'urto ha causato danni al piolo del ponte mobile, impedendo la manovra di abbassamento dello stesso per lo sbarco del treno. Nessun danno i passeggeri all'equipaggio” (doc. 1 . Controparte_2
Il fatto che il giornale nautico rechi la sottoscrizione del comandante certamente non implica di per sé che egli abbia assistito a tutti gli eventi ivi annotati, giacché la firma attesta la regolarità formale del registro, mentre l'efficacia probatoria piena resta circoscritta ai fatti direttamente percepiti dal medesimo;
per le altre circostanze, l'annotazione conserva il valore di elemento liberamente apprezzabile dal giudice, elemento che in questo caso è stato considerato unitamente alle ulteriori risultanze processuali nel formare il convincimento in ordine al rigetto delle domande attoree.
La Corte osserva, inoltre, che il motivo di gravame relativo alla dedotta condotta omissiva ed ostruzionistica posta in essere da in relazione alla mancata esibizione della lista passeggeri CP_1 deve essere disatteso. Invero, incombeva sugli appellanti per il principio di vicinanza della prova,
l'onere di attivarsi direttamente per acquisire i dati identificativi di altri passeggeri asseritamente presenti, circostanza che sarebbe stata agevolmente realizzabile al momento del fatto.
Va altresì rilevato che, come riferito dal difensore delle controparti in sede di udienza, Controparte_1 non era in possesso del suddetto elenco, circostanza che priva di fondamento ogni addebito di mala fede o di ostruzionismo. Ne consegue che non può ritenersi sussistente alcuna omissione rilevante a carico delle società appellate e che correttamente il giudice di prime cure non ha valorizzato tale circostanza ai fini decisori.
Tutto quanto finora esposto in ordine all'assenza di prova sull'an si rivela assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo dedotto dagli appellanti con riferimento al caso fortuito, non essendovi dunque necessità di ulteriori considerazioni sul punto.
Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della statuizione di primo grado relativa alle spese di lite, lamentando che il Tribunale abbia loro condannato al pagamento delle stesse anche in Cont favore di il cui intervento era stato del tutto volontario e, a loro dire, privo di legittimazione Cont passiva, e che abbia aumentato del 10% la liquidazione nonostante e si fossero Controparte_1 costituite a mezzo del medesimo difensore e con atti difensivi identici.
Il suddetto motivo d'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla lettura degli atti emerge che in primo grado facente Controparte_2 parte di , e “ si sono costituite in Controparte_5 CP_1 data 4.2.2022 con il medesimo difensore e atti difensivi sostanzialmente identici, circostanza che esclude la necessità di riconoscere un aumento, trattandosi di attività difensiva unitaria e non suscettibile di aggravio. Ne consegue che la statuizione della sentenza di primo grado relativa alle spese pagina 11 di 13 di lite deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto l'aumento del 10%, dovendosi liquidare le spese in favore delle controparti senza tale maggiorazione.
È altresì opportuno evidenziare che, pur a fronte dell'accoglimento del suddetto motivo di gravame, la valutazione della soccombenza va effettuata in relazione all'esito complessivo della lite. In tale prospettiva, atteso che gli appellanti sono risultati soccombenti sulle questioni sostanziali oggetto di causa, gli stessi devono essere condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, non potendo l'accoglimento sul gravame sulle spese mutare il dato della soccombenza sostanziale. La Corte di Cassazione ha infatti statuito a riguardo che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. ord. n. 34781/2023; Cass. ord. n. 34780/2023; Cass. ord. n. 27056/2021).
Devono invece essere rigettate le istanze istruttorie riproposte in questo grado di giudizio, in quanto non pertinenti né utili ai fini della decisione, essendo già emersi dagli atti gli elementi necessari per la definizione della controversia.
Spese
L'esito complessivo della lite vede quindi la soccombenza degli appellanti e Parte_1 Parte_2
che devono essere condannati ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali di
[...] entrambi i gradi di giudizio in favore delle controparti, liquidate unitariamente come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato ( scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) in rapporto ai valori minimi, stante la lieve difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo delle spese relative al presente grado la voce relativa alla fase istruttoria, poiché assente.
e sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato solo per il Parte_1 Parte_2 presente giudizio in forza di delibere del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano del 10.2.2025 depositate telematicamente il 14.2.2025, ed il difensore ha chiesto la liquidazione “ come da separata istanza” che è stata depositata nel fascicolo telematico in data 2.10.2025.
Si procede pertanto alla liquidazione delle spese delle parti ammesse al gratuito patrocinio con separato provvedimento.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e contro e avverso la
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Monza n. 3021/2024, così provvede:
1.in parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in parziale riforma il capo 2 della sentenza impugnata condanna e alla rifusione delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 primo grado di giudizio in favore di e costituite con Controparte_1 Controparte_2 unico difensore liquidate unitariamente in complessivi € 3.809,00 – di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale – oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
2.condanna e alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1 Parte_2 grado in favore di e costituite con unico difensore Controparte_1 Controparte_2 liquidate unitariamente in complessivi € 3.473,00 – di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale –, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, da corrispondersi all'Erario;
3.conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
Il Presidente Est.
AN ER
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN ER Presidente rel. dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 100/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Marx n. 495/C e (C.F.: ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
VA (MI), via Marx n. 495/C, rappresentati e difesi, giusta procura, dall'Avv. Carlo Nazzareno
Surace ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cologno Monzese (MI), via L. Galvani
n. 20;
APPELLANTI
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n. 1 e Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, con sede in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentate e difese, giusta procura, dall'Avv. Andrea Matteo Formica ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Milano,
Corso Vittorio Emanuele II n. 30;
APPELLATE avente ad oggetto: spedizione - trasporto pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni:
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, adversis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 3021/2024 del Tribunale di Monza, sez. I civile pubblicata il 16/12/2024 e notificata in data 16/12/2024, resa nel procedimento n. 345/2022 RG,
Giudice Dott.ssa Fallo Cinzia, e, per l'effetto:
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la solidale ed esclusiva responsabilità, per la causazione del sinistro de quo, di e di entrambe in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, per le lesioni subite dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 [...]
; Parte_2 per l'effetto, condannare e entrambe in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento, per le causali sopra esposte, dei danni subiti dagli odierni attori, quanto al Sig. , pari ad euro 19.090,20, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dì dell'evento sino al saldo effettivo, oppure a quel differente importo che verrà ritenuto di giustizia, quanto alla Sig.ra , pari ad euro 8.532,85, oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria dal dì dell'evento sino al saldo effettivo, oppure a quel differente importo che verrà ritenuto di giustizia;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolto integralmente l'appello proposto, compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in estremo subordine, in caso di condanna alle spese, ridurre l'importo delle spese di lite liquidate in Cont primo grado a secondo giustizia;
CP_1
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore degli odierni attori, liquidare i compensi professionali come da separata istanza di liquidazione. Nella denegata e non creduta ipotesi Cont di mancata ammissione al patrocinio a spese delle Stato, porre a carico di e le spese di CP_1 lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 12/11/2019, i Sigg.ri e si trovavano a bordo Parte_1 Parte_2 del treno InterCityNotte 35960, con partenza dalla stazione di Messina Centrale prevista per le ore
16.40 del 12/11/19 e arrivo alla stazione di Milano Centrale previsto per le ore 10.50 del 13/11/19;
pagina 2 di 13 2. Vero che nella serata del 12/11/19, verso le ore 21.30, dopo che il convoglio ferroviario aveva Cont attraversato lo Stretto di Messina a bordo della nave-traghetto Scilla”, nel corso delle manovre di approdo al porto di Villa San VA (RC), la predetta nave urtava violentemente la banchina;
3. Vero che, a causa dell'urto, il Sig. sbatteva con estrema violenza la mano e il polso dx sul Pt_1 tavolino della cuccetta;
4. Vero che, a causa dell'urto, la Sig.ra veniva sbalzata e cadeva su una poltrona;
Pt_2
5. Vero che il Sig. e la Sig.ra a seguito dell'impatto, ricevevano assistenza da parte Pt_1 Pt_2 del personale di;
Controparte_1
6. Vero che, subito dopo l'urto, i Sigg.ri e telefonavano al Sig. per Pt_1 Pt_2 Parte_3 renderlo adotto dell'accaduto;
7. Vero che durante la predetta telefonata gli odierni attori descrivevano al Sig. Parte_3 minuziosamente quanto accaduto;
8. Vero che gli odierni attori comunicavano al Sig. di aver riportato lesioni;
Parte_3
9. Vero che i Sigg.ri e comunicavano al Sig. di avere la necessità di Pt_1 Pt_2 Parte_3 recarsi in Ospedale perché doloranti;
10. Vero che gli odierni attori rimanevano fermi sul convoglio ferroviario per circa 6 ore prima di sbarcare al porto di Villa San VA;
11. Vero che, dopo l'impatto e prima di sbarcare al porto di Villa San VA, sul convoglio ferroviario era attiva la corrente;
12. Vero che i Sigg.ri e comunicavano al figlio che i passeggeri Parte_1 Parte_2 della cuccetta attigua li avevano soccorsi e avevano potuto osservare le lesioni riportate dagli stessi;
13. Vero che gli odierni attori aggiornavano costantemente il Sig. circa l'andamento Parte_3 del viaggio dall'impatto sino all'arrivo alla Stazione di Milano Centrale;
14. Vero che una volta giunti alla Stazione di gli odierni attori sono stati costretti a cambiare Pt_2 treno su ordine di;
CP_1
15. Vero che, una volta giunti a e saliti a bordo del nuovo convoglio ferroviario diretto a Milano Pt_2
Centrale, gli odierni attori prendevano contatti con il , il quale notava la tumefazione della Per_1 mano destra del Sig. ; Pt_1
16. Vero che il Capotreno del convoglio diretto a Milano Centrale da veniva edotto dagli odierni Pt_2 attori delle lesioni riportate dagli stessi a seguito dell'impatto avvenuto durante la manovra di attracco della nave presso il porto di Villa San VA;
pagina 3 di 13 17. Vero che il Capotreno del convoglio diretto a Milano Centrale da invitava gli odierni attori a Pt_2 sottoporsi a visita solamente una volta giunti a Milano, al fine di consentire al convoglio di giungere a
Milano Centrale tempestivamente;
18. Vero che il Sig. si recava presso la Stazione Centrale di Milano per prelevare gli Parte_3 odierni attori;
19. Vero che il Sig. notava la vistosa tumefazione della mano destra del Sig. Parte_3
; Parte_1
20. Vero che il Sig. prendeva atto del forte dolore lamentato dalla Sig.ra Parte_3 Pt_2
21. Vero che, una volta incontrati i Sigg.ri e presso la Stazione Centrale di Milano, il Pt_1 Pt_2
Sig. decideva di accompagnare gli stessi immediatamente al Pronto Soccorso del Parte_3
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini di Sesto San VA;
22. Vero che, appena giunti a Milano, i Sig.ri e si recavano senza indugio presso il Pt_1 Pt_2
Pronto Soccorso del Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini di Sesto san
VA per ivi sottoporsi ad accertamenti medici;
23. Vero che al Sig. veniva diagnosticato un “trauma succussivo polso destro” con prognosi Pt_1 di giorni 20 e gli veniva applicata all'arto superiore destro una stecca gessata;
24. Vero che alla Sig.ra veniva diagnosticato un “trauma succussivo del rachide cervicale ed un Pt_2 trauma cranico non succussivo” con prognosi di giorni 20;
25. Vero che in data 04/05/2021 i Sig.ri e venivano sottoposti a visita medico-legale Pt_1 Pt_2 da medico fiduciario della Generali Italia S.p.A.;
26. Vero che a seguito della predetta visita medico legale, veniva avanzata una proposta risarcitoria, formulata telefonicamente dalla liquidatrice, Dott.ssa , e, in particolare, al Sig. Persona_2
veniva proposto l'importo complessivo di euro 2.940,00, con percentuale di invalidità Pt_1 permanente dello 0,5%, I.T.P. del 75% per giorni 20 (venti), I.T.P. 50% per giorni 10 (dieci) e I.T.P. al
25% per giorni 10 (dieci), oltre alla refusione delle sole spese sostenute per la perizia-medico legale di parte quantificate in euro 488,00; alla Sig.ra veniva proposto l'importo di euro 3.239,00, con Pt_2 percentuale di invalidità permanente all'1%, I.T.P. al 75% per giorni 20 (venti), I.T.P. al 50% per giorni 20 (venti) e I.T.P. al 25% per giorni 10 (dieci), oltre alla refusione delle sole spese sostenute per la perizia-medico legale di parte quantificate in euro 366,00;
- Si indica quale teste il Sig. residente in [...] Parte_3 sui capitoli di prova da 1 a 25;
- Si indica quale teste la Dott.ssa c/o Generali Italia s.p.a. via Leonida Bissola n. 23 Persona_2 sul capitolo di prova n. 26; Pt_2
pagina 4 di 13 Disporre l'ordine di esibizione nei confronti di della lista dei passeggeri della carrozza Controparte_1
n. 2 dell'InterCityNotte n. 35960 del 12/11/2019 al fine di individuare i nominativi degli occupanti della cuccetta attigua a quella degli odierni attori, onde consentirne la citazione come testi sui capitoli di prova da 1 a 25;
Ammettersi consulenza medico legale sulla persona del Sig. e della Sig.ra Parte_1 [...]
al fine di accertare e quantificare i danni psico-fisici e materiali subiti dagli odierni attori”. Parte_2
Per Controparte_1 Controparte_2
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previo rigetto della domanda di sospensiva, rigettare l'atto di appello proposto da e e confermare Parte_1 Parte_2 in toto la sentenza n. 3021/24 del Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali integrali anche del secondo grado di Giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in Controparte_1 conseguenza del sinistro verificatosi in data 12 novembre 2019 mentre viaggiavano a bordo del treno
InterCityNotte n. 35960, programmato in partenza da Messina Centrale alle ore 16.40 ed in arrivo a
Milano Centrale alle ore 10.50 del giorno seguente. A fondamento delle proprie pretese, gli attori Cont riferivano che nel corso della traversata dello Stretto di Messina a bordo della nave-traghetto
“Scilla” e, precisamente, durante le manovre di approdo al porto di Villa San VA, l'imbarcazione urtava violentemente contro la banchina.
Gli stessi allegavano che, a causa del suddetto evento, , nel tentativo di non cadere, Parte_1 riportava un trauma alla mano e al polso destro urtando contro il tavolino della cuccetta, mentre la moglie veniva sbalzata sulla poltrona, riportando lesioni al rachide cervicale ed al Parte_2 capo.
Gli attori deducevano altresì che, per circa sei ore successive all'accaduto, non sarebbe stato prestato loro alcun tipo di assistenza da parte del personale di nonostante le ripetute richieste;
Controparte_1 affermavano poi che, giunti a Milano il giorno seguente, si recavano immediatamente presso il Pronto
Soccorso del Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini di Sesto San VA, dove al Sig. veniva diagnosticato un trauma del polso destro con prognosi di venti giorni ed Pt_1
pagina 5 di 13 applicazione di stecca gessata, mentre alla Sig.ra veniva riscontrato un trauma del rachide Pt_2 cervicale e un trauma cranico non commotivo con prognosi di venti giorni (doc. 5).
Gli attori venivano sottoposti a visita medico legale e, a seguito di solleciti inviati dal loro difensore a mezzo posta elettronica volti a verificare lo stato del sinistro in oggetto, la Generali Italia S.p.A., in data 27 luglio 2021, rispondeva che, sulla base della documentazione raccolta e degli accertamenti effettuati, non si evidenziava alcuna responsabilità in capo a in ordine al sinistro Controparte_1 occorso.
A seguito dei fatti fin qui sintetizzati, e chiedevano al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Monza di accertare la responsabilità di per le lesioni subite, con condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni quantificati in € 19.090,20 per il primo e in € 8.532,85 per la seconda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con atto di intervento volontario del 4 aprile 2022 si costituiva in giudizio Controparte_2
la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva di evidenziando
[...] Controparte_1 che a quest'ultima spettava esclusivamente la gestione del servizio di trasporto passeggeri, mentre la sicurezza della circolazione ferroviaria – e la proprietà del traghetto “Scilla”, sul quale si sarebbe verificato il sinistro – spettava a Controparte_2
All'udienza del 28 aprile 2022 veniva dichiarata la contumacia di e, su invito del Controparte_1
Giudice, le parti chiedevano rinvio per valutare una soluzione transattiva. Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 5 maggio 2022, si costituiva anche contestando Controparte_1 integralmente le domande attoree. In via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, richiamando le argomentazioni già formulate da nel merito, negava la ricostruzione dei CP_2 fatti come prospettata dagli attori, deducendo che l'onere della prova graverebbe integralmente su questi ultimi, tanto in relazione al fatto storico quanto al nesso eziologico tra le lesioni lamentate ed il trasporto. Aggiungeva che l'evento sarebbe stato determinato esclusivamente dalle condizioni meteorologiche avverse e dal forte vento, costituenti caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Contestava inoltre il quantum richiesto, ritenuto fondato unicamente su perizie di parte.
Entrambe le società chiedevano quindi il rigetto delle domande, anche per difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
La causa veniva istruita con l'espletamento di prova testimoniale nei confronti di Parte_3
(figlio degli attori) e con l'interrogatorio formale delle parti.
Ritenuta la causa matura per la decisione e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di
Monza, con sentenza n. 3021/2024 pubblicata il 16 dicembre 2024, così decideva:
“1. rigetta, integralmente, la domanda formulata dagli attori;
pagina 6 di 13 2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 le spese di lite, liquidate in Euro 4818,39 (già aumentato del 10% per presenza di più parti aventi
[...] la stessa posizione processuale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti”.
Il giudicante, inquadrata la fattispecie nell'alveo dell'art. 1681 c.c., ha ritenuto non provata la circostanza che gli attori si fossero procurati le asserite lesioni durante il viaggio con e a CP_1 seguito dell'urto del traghetto contro la banchina del porto di Villa San VA. Rilevava, inoltre,
l'irrilevanza delle dichiarazioni rese da a supporto del fatto storico, il quale, non Parte_3 presente al momento del sinistro, si sarebbe limitato a dichiarare quanto riferitogli dai genitori. Il primo giudice osservava, in ogni caso, che le condizioni metereologiche avverse, quale evento eccezionale ed imprevedibile, avevano costituito caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e in ragione Parte_1 Parte_2 dei seguenti motivi:
1)sulla condotta omissiva ed ostruzionistica di e CP_1 CP_2
2)sulla ripartizione dell'onere probatorio: l'assolvimento da parte degli attori dell'onere della prova;
il principio del “più probabile che non”;
3)sulla testimonianza di;
Parte_3
4)sul giornale nautico e sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di prime cure;
5)sull'articolo di giornale de “Il Reggino.it”;
6)sul caso fortuito;
7)sulla liquidazione delle spese in favore di . CP_1
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto del Controparte_2 Controparte_1 gravame proposto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 17 giugno 2025 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 30 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla suddetta data, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal co. 4 dell'art. 127 ter ricorrendone i presupposti.
Depositate le note, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 8.10.2025 dal Collegio dell'udienza del 30.9.2025 pagina 7 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità ex art. 1681 c.c. delle società appellate in relazione a quanto occorso il 12 novembre
2019 nel corso del traghettamento ferroviario lungo lo stretto di Messina, in occasione del quale e hanno riferito di essere caduti durante le manovre di approdo al Parte_1 Parte_2 porto di Villa San VA a causa di un urto della nave contro la banchina. È dunque necessario verificare se nei fatti possa ritenersi integrata detta fattispecie, rilevandone le conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
I motivi proposti possono essere trattati unitariamente, in quanto tutti attinenti all'accertamento del nesso causale tra il danno asseritamente subito dagli appellanti ed il trasporto, nonché al relativo onere probatorio e agli eventuali profili di responsabilità gravanti sulle società appellate.
La Corte osserva che, al fine di un corretto esame della censura indicata, occorre svolgere il seguente inquadramento de iure.
“L'art. 1681 c.c. pone, a carico del vettore e per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio, una presunzione di responsabilità, la quale opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto, senza che sia necessaria l'individuazione, da parte del passeggero, della precisa anormalità del servizio reso ed essendo invece sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto” (cfr. Cass. n. 7151/2023; Cass. n. 19278/2023).
La Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha quindi l'onere di provare, oltre all'esistenza e all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti “durante il viaggio” i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste (cfr. Cass. n. 33449/2019; Cass. n. 249/2017).
Pertanto, il caso di specie deve essere inquadrato nell'alveo applicativo dell'art. 1681 c.c., come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, avuto riguardo al fatto che le lesioni dedotte dagli appellanti sarebbero derivate dall'urto del traghetto contro la banchina mentre si trovavano a bordo del pagina 8 di 13 convoglio ferroviario imbarcato e diretto a Milano, circostanza che integra un evento occorso nel corso del trasporto e in diretta connessione con l'esecuzione dello stesso.
La Corte rileva, innanzitutto, che gli appellanti non hanno fornito adeguata dimostrazione del fatto storico posto a fondamento della pretesa. Non risulta infatti provata l'effettiva dinamica del sinistro dagli stessi prospettata e cioè che al momento dell'urto del traghetto contro la banchina (circostanza pacifica e non contestata), “mentre gli odierni attori stavano accedendo alla cuccetta a loro assegnata, il
Sig. , per non cadere a terra, sbatteva con estrema violenza la mano e il polso dx sul tavolino Pt_1 della cuccetta, mentre la Sig.ra veniva sbalzata e cadeva sulla poltrona” (citazione primo grado Pt_2 pag 2), subendo i danni poi dedotti in giudizio.
La mancanza di prova e di riscontri obiettivi circa la descritta sequenza degli accadimenti non consente, dunque, di ritenere dimostrato il fatto storico nei termini allegati. Tale carenza probatoria è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del gravame, poiché, in mancanza della prova del fatto storico, non è neppure possibile la prova del nesso causale, di cui costituisce il presupposto.
La difesa degli appellanti ha prospettato l'indubbia prova della sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati ed il trasporto sulla base delle seguenti circostanze: le avverse condizioni meteo che comunque non avevano impedito la traversata dello Stretto di Messina, mentre altre imbarcazioni avevano sospeso il servizio;
il fatto che i passeggeri non fossero stati avvertiti di alcun pericolo o misura precauzionale;
il fatto che durante l'attracco a Villa San VA l'imbarcazione aveva urtato violentemente la banchina – e che l'evento era stato riportato sulla testata giornalistica .it” – CP_4 provocando danni al molo e al battello e, per effetto del contraccolpo, lesioni agli attori che in quel frangente si trovavano in piedi all'interno del convoglio ferroviario. A fondamento di quanto dagli stessi asserito, inoltre, hanno richiamato le dichiarazioni rilasciate in primo grado dal figlio
[...]
, il quale, in merito alla dinamica dell'evento, riferiva testualmente quanto segue: “mi hanno Pt_3 raccontato che erano seduti nella scompartimento, c'è stato un colpo forte e hanno sbattuto contro i tavolini”, riferendo di aver constatato personalmente le ferite sulla mano e sul polso del padre (cfr. verbale del 28 marzo 2023).
Tuttavia, deve rilevarsi che l'impianto probatorio offerto dagli appellanti non consente di ritenere dimostrato, secondo le regole di riparto degli oneri probatori sancite dall'art. 1681 c.c., il nesso eziologico tra le lesioni lamentate e il trasporto ferroviario. Le allegazioni svolte e i mezzi istruttori richiamati non offrono infatti una dimostrazione idonea a collegare, come detto, l'asserito evento lesivo con l'urto dell'imbarcazione durante l'attracco. Pertanto, questa Corte ritiene di dover confermare la valutazione già compiuta dal primo giudice, il quale correttamente ha escluso che fosse stata fornita prova del collegamento causale tra le lesioni subite e il viaggio con . CP_1
pagina 9 di 13 La principale ratio decidendi in base alla quale il Tribunale ha respinto la domanda degli attori, e che questa Corte condivide pienamente, trova fondamento nei seguenti argomenti: priva di valenza probatoria in ordine al nesso eziologico tra l'urto dell'imbarcazione e le lesioni dedotte dagli appellanti deve ritenersi la produzione dell'articolo di stampa della testata giornalistica
.it” richiamato in atti. Tale documento, infatti, può al più valere quale indizio CP_4 dell'accadimento storico dell'impatto del traghetto con la banchina, ma non fornisce alcuna dimostrazione del collegamento tra esso e le conseguenze personali lamentate dagli appellanti. Anzi, dallo stesso articolo emerge che, nonostante l'urto, non vi furono persone ferite, circostanza che esclude ulteriormente la possibilità di trarre dalla fonte giornalistica la prova del danno invocato (doc.
4); parimenti, non possono assumere rilevanza ai fini della prova del nesso eziologico le dichiarazioni rese dal figlio degli attori, escusso quale unico teste di parte attrice. Dalla Parte_3 testimonianza resa emerge che il figlio non aveva assistito direttamente al sinistro, ma aveva appreso la dinamica unicamente dai racconti dei genitori che aveva raggiunto successivamente presso la Stazione
Centrale di Milano. Si tratta, dunque, di una tipica deposizione de relato actoris, la quale – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. n. 14030/2024) – non ha valore probatorio, risolvendosi nella mera riproduzione della dichiarazione di una parte in causa e non nell'attestazione di un fatto storicamente percepito dal teste. Diversa è, come noto, l'ipotesi del de relato ex terzo, ove il dichiarante riferisce circostanze apprese da soggetti estranei al giudizio, la cui testimonianza può concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Nel caso che occupa, trattandosi di deposizione de relato actoris, la stessa non può che ritenersi irrilevante, non apportando alcun contributo alla dimostrazione dell'asserito collegamento causale tra l'urto dell'imbarcazione e le lesioni denunciate;
per quanto riguarda le attestazioni contenute sul giornale nautico depositato in primo grado da
[...]
contestate dagli appellanti anche in questa sede, va rilevato quanto segue: il Controparte_2 giornale nautico ha valore di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso limitatamente ai fatti avvenuti in presenza del comandante o da lui compiuti, mentre per le circostanze apprese de relato e solo riportate, assume la valenza di scrittura privata, liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cass. n.
17015/2018).
Dalla lettura dell'estratto del giornale nautico firmato dal comandante e depositato in atti risulta che
“Alle 19:30 circa, durante la manovra di entrata nel porto di Villa San VA in terza invasatura, treno viaggiatore n. 35960 con 112 passeggeri a bordo, causa forte vento da SSW, la nave urtava con il cintone prodiero lato dritto contro il fasciame elastico dell'invasatura, provocando una lesione e pagina 10 di 13 sollevamento di circa un metro dello stesso. Inoltre, l'urto ha causato danni al piolo del ponte mobile, impedendo la manovra di abbassamento dello stesso per lo sbarco del treno. Nessun danno i passeggeri all'equipaggio” (doc. 1 . Controparte_2
Il fatto che il giornale nautico rechi la sottoscrizione del comandante certamente non implica di per sé che egli abbia assistito a tutti gli eventi ivi annotati, giacché la firma attesta la regolarità formale del registro, mentre l'efficacia probatoria piena resta circoscritta ai fatti direttamente percepiti dal medesimo;
per le altre circostanze, l'annotazione conserva il valore di elemento liberamente apprezzabile dal giudice, elemento che in questo caso è stato considerato unitamente alle ulteriori risultanze processuali nel formare il convincimento in ordine al rigetto delle domande attoree.
La Corte osserva, inoltre, che il motivo di gravame relativo alla dedotta condotta omissiva ed ostruzionistica posta in essere da in relazione alla mancata esibizione della lista passeggeri CP_1 deve essere disatteso. Invero, incombeva sugli appellanti per il principio di vicinanza della prova,
l'onere di attivarsi direttamente per acquisire i dati identificativi di altri passeggeri asseritamente presenti, circostanza che sarebbe stata agevolmente realizzabile al momento del fatto.
Va altresì rilevato che, come riferito dal difensore delle controparti in sede di udienza, Controparte_1 non era in possesso del suddetto elenco, circostanza che priva di fondamento ogni addebito di mala fede o di ostruzionismo. Ne consegue che non può ritenersi sussistente alcuna omissione rilevante a carico delle società appellate e che correttamente il giudice di prime cure non ha valorizzato tale circostanza ai fini decisori.
Tutto quanto finora esposto in ordine all'assenza di prova sull'an si rivela assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo dedotto dagli appellanti con riferimento al caso fortuito, non essendovi dunque necessità di ulteriori considerazioni sul punto.
Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della statuizione di primo grado relativa alle spese di lite, lamentando che il Tribunale abbia loro condannato al pagamento delle stesse anche in Cont favore di il cui intervento era stato del tutto volontario e, a loro dire, privo di legittimazione Cont passiva, e che abbia aumentato del 10% la liquidazione nonostante e si fossero Controparte_1 costituite a mezzo del medesimo difensore e con atti difensivi identici.
Il suddetto motivo d'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla lettura degli atti emerge che in primo grado facente Controparte_2 parte di , e “ si sono costituite in Controparte_5 CP_1 data 4.2.2022 con il medesimo difensore e atti difensivi sostanzialmente identici, circostanza che esclude la necessità di riconoscere un aumento, trattandosi di attività difensiva unitaria e non suscettibile di aggravio. Ne consegue che la statuizione della sentenza di primo grado relativa alle spese pagina 11 di 13 di lite deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto l'aumento del 10%, dovendosi liquidare le spese in favore delle controparti senza tale maggiorazione.
È altresì opportuno evidenziare che, pur a fronte dell'accoglimento del suddetto motivo di gravame, la valutazione della soccombenza va effettuata in relazione all'esito complessivo della lite. In tale prospettiva, atteso che gli appellanti sono risultati soccombenti sulle questioni sostanziali oggetto di causa, gli stessi devono essere condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, non potendo l'accoglimento sul gravame sulle spese mutare il dato della soccombenza sostanziale. La Corte di Cassazione ha infatti statuito a riguardo che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. ord. n. 34781/2023; Cass. ord. n. 34780/2023; Cass. ord. n. 27056/2021).
Devono invece essere rigettate le istanze istruttorie riproposte in questo grado di giudizio, in quanto non pertinenti né utili ai fini della decisione, essendo già emersi dagli atti gli elementi necessari per la definizione della controversia.
Spese
L'esito complessivo della lite vede quindi la soccombenza degli appellanti e Parte_1 Parte_2
che devono essere condannati ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali di
[...] entrambi i gradi di giudizio in favore delle controparti, liquidate unitariamente come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato ( scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) in rapporto ai valori minimi, stante la lieve difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo delle spese relative al presente grado la voce relativa alla fase istruttoria, poiché assente.
e sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato solo per il Parte_1 Parte_2 presente giudizio in forza di delibere del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano del 10.2.2025 depositate telematicamente il 14.2.2025, ed il difensore ha chiesto la liquidazione “ come da separata istanza” che è stata depositata nel fascicolo telematico in data 2.10.2025.
Si procede pertanto alla liquidazione delle spese delle parti ammesse al gratuito patrocinio con separato provvedimento.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e contro e avverso la
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Monza n. 3021/2024, così provvede:
1.in parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in parziale riforma il capo 2 della sentenza impugnata condanna e alla rifusione delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 primo grado di giudizio in favore di e costituite con Controparte_1 Controparte_2 unico difensore liquidate unitariamente in complessivi € 3.809,00 – di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale – oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
2.condanna e alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1 Parte_2 grado in favore di e costituite con unico difensore Controparte_1 Controparte_2 liquidate unitariamente in complessivi € 3.473,00 – di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale –, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, da corrispondersi all'Erario;
3.conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
Il Presidente Est.
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