TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/11/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4355 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione al precetto, riservata a sentenza con ordinanza del 17/04/2025 resa ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. MARCHETTI CRISTIANA, giusta mandato a margine dell'atto di opposizione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
opponente
E
elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. MEOLI BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di precetto;
opposta
FATTO
Con atto di citazione ex art. 616 c.2 c.p.c., citava in giudizio Parte_1 al fine di vedere accertare e dichiarare l'avvenuta Controparte_1 prescrizione del credito vantato dalla controparte di cui al Decreto Ingiuntivo n.
177/2009, con conseguente ulteriore caducazione definitiva dell'Atto di Precetto e della successiva procedura esecutiva RGE n. 425/2021; in via subordinata chiedeva accertare e dichiarare la intervenuta remissione tacita del debito e/o abuso del diritto di recupero del credito per facta concludentia posti in essere prima dall' poi CP_2 dalla . Controparte_1
Si costituiva in giudizio la , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione, per essere stata iscritta a ruolo
1 oltre i 5 giorni dalla notifica;
quindi – nel merito – contestava l'avversa opposizione argomentando in ordine alla presenza di atti idonei a interrompere l'asserita prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2945 c.c., quale l'istanza di ammissione al passivo presentata da parte della Banca il 27/01/2014 nei confronti della debitrice principale, estendibile anche nei confronti del condebitore solidale del fallito (odierno ricorrente), con consequenziale insussistenza anche della remissione del debito invocata dall'opponente.
Assegnati i termini istruttori, nella propria prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte opponente riteneva a lei inopponibili gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti della debitrice principale, sostenendo di essere titolare di un mero contratto autonomo di garanzia e non di un contratto di fideiussione, deduzione contestata da parte opposta nelle proprie seconde memorie, lì dove rilevava che – essendo il proprio credito fondato su un decreto ingiuntivo non opposto – non poteva più essere messa in discussione la qualifica dell'odierna opponente.
All'udienza del 17/04/2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), quindi, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di improcedibilità spiegata da parte opposta che sosteneva la violazione dell'art. 616 c.p.c., per omessa iscrizione al ruolo della causa nei termini dimidiati.
Sin dalla prima lettura della citata disposizione codicistica – in verità - si può evincere che l'abbreviazione dei termini riguarda esclusivamente la comparizione dell'attore e non l'iscrizione al ruolo;
sul tema – del resto - è intervenuta la Suprema
Corte di Cassazione, sez. III, con l'ordinanza n. 21512/2021, la quale (richiamando anche la Sent. Cass. Sez. III n. 24224/2019) aveva avuto modo di chiarire:
“Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione.”
Nel caso di specie, parte opponente aveva iscritto al ruolo la causa in data
25.11.2022, ossia 7 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione a controparte,
2 avvenuto in data 18/11/2022, quindi nel rispetto del termine di 10 giorni.
Nel merito, le eccezioni di parte opponente sono infondate e – pertanto - vanno rigettate.
Come giustamente rilevato da parte opposta, infatti, è pacifico che nel giudizio di opposizione ad una esecuzione forzata (iniziata o paventata con la notifica del precetto) in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il Giudice si debba limitare a verificare se, successivamente al titolo si siano verificati dei fatti estintivi o modificativi della pretesa (cfr. Cass. 28.1.1988 n. 766, Cass.
2.4.1997 n. 2870, Cass.
28.8.1999 n. 90611, Cass. 30.11.2005 n. 260892 ex plurimis).
Orbene, nel caso in esame, con il Decreto Ingiuntivo n. 177/2009 emesso dal
Tribunale di Benevento e posto a fondamento del precetto opposto in questa sede, al
Sig. viene ingiunto il pagamento, insieme alla nella qualità di Pt_1 Parte_2 fideiussore e nei limiti di quanto prestabilito nel contratto stipulato tra le parti.
Nonostante la ambigua qualificazione fornita dalla nel ricorso monitorio CP_2
(che da un lato invoca la fideiussione e dall'altro qualifica il rapporto come contratto autonomo di garanzia), come è noto spetta al Giudice l'esatta qualificazione del contratto oggetto di controversia in base alla pluralità di clausole che lo compongono
(cfr. in particolare, Ordinanza della Corte di Cassazione Civ. Sez. I n. 13666/2025
“questa Corte ha reiteratamente chiarito che, sebbene la deroga all'art. 1957 c.c. non possa ritenersi implicita laddove clausola sia di inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia e trovando applicazione a tal fine gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (Cass. Sez. 3 -
3 Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 31105 del 04/12/2024;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016)……… il giudice di merito, a fronte dell'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", deve comunque procedere all'interpretazione della volontà delle parti alla luce della lettura dell'intero contratto allo scopo di verificare se tale clausola miri effettivamente ad escludere l'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione o se invece tra la clausola medesima e l'intero contenuto della convenzione negoziale non via sia un'evidente discrasia, tale da indurre a mantenere la qualificazione della garanzia in termini di fideiussione.”)
Appurata la qualificazione giuridica del contratto sottoscritto tra e il Parte_2 sig. fornita già da parte del Giudice della fase monitoria3 e considerato che – Pt_1
come in epigrafe già evidenziato – stante l'omessa impugnazione dello stesso, in questa sede non è possibile rimettere in discussione detta qualificazione, deve trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 1310 c.1 e 2945 c. 2 del c.c., invocato da parte opposta, di talchè la domanda di ammissione al passivo – proposta il 27.01.2014 da Unicredit s.p.a. (creditrice ceduta) nei confronti della – interrompe il Parte_2 decorso della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale, sig. . Pt_1
Come è noto, infatti, “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (cfr., ex multis, Cass. del 19 aprile 2018 n. 9638,
III sez civ.).
Alla luce di detta qualificazione giuridica, inoltre, non può ravvedersi alcuna rimessione del debito per facta concludentia, come – invece – prospettato dall'opponente.
L'opposizione deve essere – quindi – rigettata, con condanna dell'opponente anche al rimborso delle spese di lite come liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 157/22,
4 tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna il a rimborsare nei confronti della Parte_3 [...]
le spese relative al presente giudizio che si liquidano in CP_3 complessivi € 10.680,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, €
1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.000,00 per la trattazione ed €
3.500,00 per la fase decisionale), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 4.11.2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione del dott. , tirocinante in virtù dell'art. Parte_4 ex art. 73 d.l. 69/2013
sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame” (Cass. 21/11/1997 n. 11641)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. 2 In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. (Nella specie, relativa ad ordinanza presidenziale attributiva di un assegno di mantenimento al coniuge separato, avverso la quale era stata proposta opposizione all'esecuzione perché priva di motivazione e soggetta ad "actio nullitatis", la S.C. ha affermato il principio di cui sopra escludendo che il vizio denunziato costituisse motivo di nullità originaria 3 Ulteriore principio richiamato dal Giudice Supremo è quello dove si riconosce che “il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto produce l'effetto di rendere indiscutibile il rapporto giuridico dedotto e che, per conseguenza, è impedito al giudice, in un successivo giudizio, di procedere ad un nuovo accertamento del rapporto giuridico che aveva formato oggetto di esame nel procedimento monitorio, dal momento che l'efficacia del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo si estende a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente per oggetto una domanda fondata