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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 439-1/2024 P.U.
TRIBUNALE DI BARI
4^ SEZIONE CIVILE
Rg 439/2024-1
Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile – Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Raffaella Simone Presidente
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
Dott.ssa Laura Fazio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.11.2024 il PM in sede ha richiesto all'adito Tribunale di dichiarare la liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F./P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Grumo Appula (BA), alla via Devitofrancesco 3;
Ha evidenziato, in particolare, l'esistenza di un carico erariale di € 475.300,00 per il quale la società ha formulato istanza di definizione agevolata (beneficio da cui la debitrice è decaduta per mancato pagamento delle rate), un bilancio al 31.12.2021 con un attivo circolante di € 1.486.800,00, debiti per € 1.208.400,00, un patrimonio netto positivo per
€ 283.100,00 e perdita di esercizio di € 123.800,00;
E' comparso in udienza il legale rappresentante della debitrice, il quale ha fatto presente che il credito erariale è pari ad € 100.000,00 circa, che la società è rimasta ferma per due anni e di avere interesse a riprendere l'attività per poter definire la debitoria;
-------------
1 Ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente.
Innanzitutto il debitore ha natura di imprenditore commerciale.
Inoltre, il debitore non ha documentato (come era suo onere fare) il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, ove si consideri che questi non ha prodotto gli ultimi tre bilanci (arco temporale rispetto al quale valutare la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) CCII), risultando presente in atti
(perché esibito dal PM) unicamente il bilancio al 31.12.2021 che riporta debiti per complessivi € 1.208.430,00.
Inoltre, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulta pari per i soli debiti con l' CP_2
ad € 326.729,11 ed è comunque superiore ad € 30.000,00, ove si consideri che :
a) l'iniziativa del PM viene consentita dall'art. 38 CCII ove questi abbia notizia dello stato di insolvenza della società come derivante dalla complessiva esposizione debitoria della stessa derivante da debiti tributari, debiti nei confronti della CCIA e del Comune di Bari per oltre € 400.000,00 e in ogni caso ammessi dal legale rappresentante della debitrice, comparso all'udienza del 14.01.2025, quantomeno per l'importo di € 100.000,00;
b) la società – come ammesso dal suo legale rappresentante comparso in udienza – è rimasta ferma per due anni e dalla visura camerale in atti risulta non aver depositato bilanci dall'esercizio 2022;
c)l'ultimo bilancio depositato (al 31.12.2021) riporta disponibilità liquide per appena
€ 14.227,00, un patrimonio netto positivo per € 283.159,00 ed un utile di esercizio per
€ 283.159,00 e con un attivo fondato per la stragrande maggioranza (€ 1.418.251,00) su poste di natura creditoria, trattandosi peraltro di documentazione risalente che fa ritenere – anche alla luce di quanto dichiarato in udienza dal legale rappresentante della società - che la società non sia in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni, tenuto anche conto che il legale rappresentante non ha dimostrato –
2 come era suo onere fare – di avere dato regolare corso al pagamento dei ratei dovuti a seguito dell'accesso alla definizione agevolata;
Va, pertanto, dichiarata la liquidazione giudiziale della debitrice e nominato curatore in base agli artt. 356 e 358 CCII, il dott. ; Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti della C.F./P.IVA Controparte_3
) con sede legale in Bari, via Dieta di Bari, 16/H; P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa LAURA FAZIO;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
3 INVITA
il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
Il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari, relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e
4 che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione
(si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può
5 richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare alla giudice delegata un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
6 a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 13.05.2025 ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica
7 certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al
Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente Tribunale anche
8 presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari,16.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Laura Fazio Raffaella Simone
9
TRIBUNALE DI BARI
4^ SEZIONE CIVILE
Rg 439/2024-1
Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile – Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Raffaella Simone Presidente
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
Dott.ssa Laura Fazio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.11.2024 il PM in sede ha richiesto all'adito Tribunale di dichiarare la liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F./P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Grumo Appula (BA), alla via Devitofrancesco 3;
Ha evidenziato, in particolare, l'esistenza di un carico erariale di € 475.300,00 per il quale la società ha formulato istanza di definizione agevolata (beneficio da cui la debitrice è decaduta per mancato pagamento delle rate), un bilancio al 31.12.2021 con un attivo circolante di € 1.486.800,00, debiti per € 1.208.400,00, un patrimonio netto positivo per
€ 283.100,00 e perdita di esercizio di € 123.800,00;
E' comparso in udienza il legale rappresentante della debitrice, il quale ha fatto presente che il credito erariale è pari ad € 100.000,00 circa, che la società è rimasta ferma per due anni e di avere interesse a riprendere l'attività per poter definire la debitoria;
-------------
1 Ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente.
Innanzitutto il debitore ha natura di imprenditore commerciale.
Inoltre, il debitore non ha documentato (come era suo onere fare) il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, ove si consideri che questi non ha prodotto gli ultimi tre bilanci (arco temporale rispetto al quale valutare la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) CCII), risultando presente in atti
(perché esibito dal PM) unicamente il bilancio al 31.12.2021 che riporta debiti per complessivi € 1.208.430,00.
Inoltre, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulta pari per i soli debiti con l' CP_2
ad € 326.729,11 ed è comunque superiore ad € 30.000,00, ove si consideri che :
a) l'iniziativa del PM viene consentita dall'art. 38 CCII ove questi abbia notizia dello stato di insolvenza della società come derivante dalla complessiva esposizione debitoria della stessa derivante da debiti tributari, debiti nei confronti della CCIA e del Comune di Bari per oltre € 400.000,00 e in ogni caso ammessi dal legale rappresentante della debitrice, comparso all'udienza del 14.01.2025, quantomeno per l'importo di € 100.000,00;
b) la società – come ammesso dal suo legale rappresentante comparso in udienza – è rimasta ferma per due anni e dalla visura camerale in atti risulta non aver depositato bilanci dall'esercizio 2022;
c)l'ultimo bilancio depositato (al 31.12.2021) riporta disponibilità liquide per appena
€ 14.227,00, un patrimonio netto positivo per € 283.159,00 ed un utile di esercizio per
€ 283.159,00 e con un attivo fondato per la stragrande maggioranza (€ 1.418.251,00) su poste di natura creditoria, trattandosi peraltro di documentazione risalente che fa ritenere – anche alla luce di quanto dichiarato in udienza dal legale rappresentante della società - che la società non sia in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni, tenuto anche conto che il legale rappresentante non ha dimostrato –
2 come era suo onere fare – di avere dato regolare corso al pagamento dei ratei dovuti a seguito dell'accesso alla definizione agevolata;
Va, pertanto, dichiarata la liquidazione giudiziale della debitrice e nominato curatore in base agli artt. 356 e 358 CCII, il dott. ; Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti della C.F./P.IVA Controparte_3
) con sede legale in Bari, via Dieta di Bari, 16/H; P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa LAURA FAZIO;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
3 INVITA
il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
Il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari, relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e
4 che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione
(si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può
5 richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare alla giudice delegata un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
6 a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 13.05.2025 ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica
7 certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al
Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente Tribunale anche
8 presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari,16.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Laura Fazio Raffaella Simone
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