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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/07/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 574/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, C.F. elettivamente domiciliati in Cappelle dei Marsi Parte_3 C.F._3
(AQ), Via Napoli, 2, presso e nello studio dell'Avv. Rocco Di Cesare ( C.F. - C.F._4
P.E.C.: che li rappresenta e difende giusta delega in calce all'Atto di Email_1
citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo n. 596/2019 del 28.11.2019 emesso dal Tribunale civile di L'Aquila all'esito del procedimento monitorio iscritto al n.r.g. 2726/2019, introduttivo del giudizio iscritto al nrg 102/2020 del Tribunale civile di L'Aquila;
APPELLANTE
Contro
(P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. corr.te in L'Aquila ed ivi elett.te Controparte_2 domiciliata alla via Strinella n. 48 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Giancarli
(CF: – PEC: , C.F._5 Email_2 che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di costituzione;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 763-2022, pubblicata in data
15.11.2022, su R.G. n. 102-2020;
All'udienza tenutasi in data 10 giugno 2025, svoltasi con trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 763/2022 pubblicata in data 15 novembre 2022, il Tribunale di L'Aquila decideva su opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nel novembre 2019, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 25.000,00, oltre interessi, a carico della ditta ed a , su richiesta di Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
nella qualità di garante fideiussore, a titolo di rimborso per il pagamento del debito
[...]
residuo, nella misura del 50% del finanziamento loro erogato dalla
[...]
Controparte_4
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo suddetto, gli opponenti chiedevano, in via preliminare, la chiamata in giudizio della Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore;
accertarsi e dichiararsi la nullità e/o
[...]
l'inefficacia e/o illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo emesso in difetto dei presupposti di legge e poiché infondato in fatto e in diritto;
nel merito ed in via subordinata chiedevano dichiarare il terzo chiamato a manlevare gli opponenti dalle pretese avanzate e oggetto del presente giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
Gli opponenti deducevano di aver stipulato un mutuo chirografario di euro 50.000,00; di essere risultati morosi e così dopo la comunicazione degli ultimi mesi del 2016 di recesso dal contratto di mutuo, di aver concluso una trattativa per il rientro della posizione debitoria con pagamento rateale di euro 500,00 al mese sino ad estinzione del debito;
che era stata versata Con fino al 04.12.2019 la somma complessiva di euro 22.211,52, così che la di a fronte CP_4
dell'inadempimento del avrebbe dovuto procedere prima alla escussione del PT
pag. 2/9 patrimonio del debitore e, ove incapiente, escutere la garanzia fideiussoria rilasciata dalla
Controparte_1
Deducevano altresì la perdita/estinzione del diritto di regresso in quanto la Controparte_1
non aveva mai denunziato ai debitori il pagamento fatto in favore della
[...] CP_6
se non con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo in atti. Citavano l'art. 1952 c.c. quale
[...]
divieto del fideiussore di agire contro il debitore principale in caso di mancato avviso del pagamento effettuato e stante le medesime eccezioni che il debitore principale poteva opporre al creditore principale all'atto di pagamento.
La si difendeva in giudizio affermando di aver adempiuto Controparte_1
correttamente all'obbligazione verso il creditore e che, avendo comunicato in data 13 novembre 2016 il pagamento ai debitori come previsto dall'art. 1952, co. 2, c.c., nessuna eccezione poteva essere opposta a lei come fideiussore;
il carteggio in atti comprovava il rapporto di garanzia.
Il giudice non autorizzava la chiamata in causa del terzo per mancata richiesta di spostamento della prima udienza e la causa veniva istruita con produzioni documentali.
2) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza n. 763-2022, pubblicata il 15.11.2022, così provvedeva:
“rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 596/2019 di data
28/11/2019 emesso dal Tribunale di L'Aquila, giudizio n. 2726/2019 R.G. -condanna gli opponenti in solido tra loro, al pagamento in favore dell' opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00 oltre accessori di legge”.
Il primo giudice, richiamando i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e l'onere della prova del proprio credito in capo all'opposto, osservava come risultasse dagli atti che la e la avevano Controparte_4 Controparte_1
stipulato una convenzione per garantire il 50% dell'insolvenza delle imprese associate, facilitando l'accesso al credito a tassi competitivi. La TT Individuale otteneva Parte_1
Con un finanziamento dalla di in conseguenza della formale domanda di ammissione tra CP_4
i soci della Cooperativa in data 03.07.2014.
pag. 3/9 La TT Individuale era debitrice principale verso la Parte_1 [...]
e debitrice garantita verso la per Controparte_4 Controparte_1
un mutuo chirografario di €50.000,00, stipulato il 10.09.2013, in virtù della citata convenzione.
I signori e , inoltre, erano fideiussori in solido della Parte_2 Parte_3 [...]
avendo rilasciato garanzie fideiussorie singole e autonome per la TT Controparte_1
individuale a favore della garantendo l'importo Parte_1 Controparte_1
finanziato, inclusi interessi e spese, richiesto dall'Istituto di Credito alla Controparte_1
.
[...]
I signori e ricoprivano la posizione sostanziale di fideiussori Parte_2 Parte_3
solidali, nell'interesse del debitore principale, a favore della per Controparte_1
un mutuo chirografario di €50.000,00 concesso dalla Banca alla TT individuale PT
.
[...]
La prima fideiussione vedeva la come Controparte_4
creditore garantito;
la TT individuale risultava come debitore garantito e la Parte_1
come fideiussore. Controparte_1
Nella seconda fideiussione, la era il creditore garantito;
il Controparte_1
debitore garantito era la e i fideiussori in solido erano i signori CO
e . Andava accertata la legittimità della domanda di pagamento Controparte_8 Parte_3
dell'importo ingiunto di euro 25.000,00 da parte della quale Controparte_1
garante solvente che aveva estinto l'obbligazione garantita.
La aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per €25.000,00 basato Controparte_1
su un mutuo chirografario di €50.000,00 del 10.09.2013, stipulato dalla TT individuale nella sua qualità di socio della Cooperativa, con la e da Parte_1 Controparte_9
essa garantito in virtù della convenzione in atti e sulla base delle singole ed autonome garanzie fideiussorie riferite.
I suddetti contratti costituivano prova scritta ex art. 634 c.p.c..
La aveva pagato € 25.000,00 alla Controparte_1 Controparte_4
corrispondenti al 50% del debito della ,
[...] CO come da copia addebito del 27.06.2019, dal suddetto istituto bancario sul c/c della CP_1
pag. 4/9 successivo alla lettera di revoca e messa in mora dell'istituto bancario del Controparte_1
28.10.2016, contenente la specifica esposizione debitoria di euro 55.424,84, legittimando la richiesta di pagamento.
Pertanto il primo giudice concludeva ritenendo che la prova documentale del titolo costitutivo sussisteva. Gli opponenti eccepivano il piano di rientro rateale di euro 500,00 al mese sino ad estinzione del debito, per cui avevano rimborsato in favore della Banca mutuante, fino al
04.12.2019, la somma di euro 22.211,52.
Eccepivano anche la perdita del diritto di regresso per mancata notifica del pagamento da parte della ex art. 1952 c.c.. CP_1 Controparte_1
Tuttavia, osservava il primo giudice che l'opponente non contestava il ricevimento della lettera in data 13.11.2016, col quale la avvisava i debitori che avrebbe Controparte_1
pagato quanto richiesto dalla banca nella misura prevista in convenzione, e che avrebbe poi agito nei loro confronti per il recupero di quanto dovuto.
Il debitore principale non aveva saldato l'intera esposizione per cui trovava applicazione l'art. 1952, comma 2, c.c., in tema di eccezioni opponibili al creditore principale.
Gli opponenti non avevano dimostrato di aver impedito il pagamento, con apposita comunicazione idonea diretta alla quindi, non potevano Controparte_1
opporre eccezioni alla per l'obbligazione principale, da far Controparte_1
valere nei confronti della Banca.
In conclusione, l'opposizione risultava infondata;
restava assorbita ogni altra questione;
la condanna alle spese di lite seguiva la soccombenza.
3) Appello. Avverso la predetta sentenza di primo grado propone appello PT
, , , per i motivi di seguito indicati.
[...] Parte_2 Parte_3
3.1) Con il primo motivo di impugnazione si deduceva l'erroneità della decisione del primo giudice con la quale aveva ritenuto inammissibile la chiamata in causa del terzo in quanto priva della richiesta di fissazione di nuova udienza.
Si riteneva infatti che la fissazione di una nuova udienza doveva essere implicita nella richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, per garantire le necessarie garanzie pag. 5/9 processuali, per cui il giudice doveva provvedere necessariamente, logicamente e conseguenzialmente a fissare nuova udienza di comparizione.
3.2) Sulla perdita/estinzione del diritto di regresso.
L'appellante rilevava l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui era stata ritenuta comunicato il pagamento della ai garantiti, così dovendosi ritenere opponibili alla CP_1
stessa parte le eccezioni di parziale adempimento opponibili al creditore principale e di impossibile azione verso i fideiussori senza prima aver agito contro il debitore principale;
secondo l'art. 1952 c.c., il fideiussore non può agire in regresso contro il debitore principale stante l'obbligo di denunzia e le eccezioni esperibili al creditore principale. Il fideiussore potrà solo agire contro il creditore principale per recuperare le somme.
3.3) Si costituiva parte appellata chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto del gravame con vittoria di spese.
4) Motivi della decisione.
4.1) In via preliminare la richiesta di inammissibilità dell'appello non può essere accolta.
Nella giurisprudenza riferita all'art. 342 c.p.c. si osserva che la volontà della parte di impugnare la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa con formule sacramentali, all'uopo essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, in modo tale da consentire al giudice di identificare i punti gravanti, nonché le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Nella fattispecie risulta evidente l'esposizione dei fatti;
gli aspetti funzionalmente utili per cogliere la vicenda sottostante al ricorso;
le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, con le relative doglianze (cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5836, espressamente valorizzata, in motivazione, da Cass., S.U., n. 5698 del 2012; Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit.; nello stesso senso, dopo tale pronuncia, cfr.: Cass. 8 luglio 2014, n. 15478; Cass., 28 giugno
2018, n. 17036; cfr Cass. n. 1935/2020).
Quindi il ricorso de quo non può essere dichiarato inammissibile.
4.2) Col primo motivo di appello il ricorrente si duole della mancata autorizzazione alla chiamata in causa del terzo rilevando che nella richiesta è implicita la richiesta anche di spostamento della fissazione di prima udienza.
pag. 6/9 L'assunto appare infondato. Per costante orientamento giurisprudenziale, che questa Corte condivide ed al quale aderisce, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., il convenuto che chieda di essere autorizzato alla chiamata di un terzo in causa, deve farne richiesta nella comparsa di costituzione e contestualmente a pena di decadenza chiedere lo spostamento della prima udienza al fine di consentire tale chiamata.
Risulta esclusa una richiesta di spostamento implicita, dovendo la stessa essere espressa contestualmente in comparsa di costituzione.
Al riguardo ha chiarito in tal senso la Suprema Corte di Cassazione affermando che: “In base al disposto dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo” (Cass. Sentenza n. 10579 del 7 maggio 2013).
Il primo motivo di appello risulta quindi infondato.
4.3) Col secondo motivo di appello il ricorrente eccepisce la perdita/estinzione del diritto di regresso della verso il debitore principale ex art. 1952, co. 1, c.c. per aver omesso di CP_1
denunziargli il pagamento effettuato.
Al riguardo deve osservarsi come a fronte dell'asserzione di parte opponente di mancata denuncia da parte della agli opponenti prima del decreto ingiuntivo, la CP_1 CP_1
depositava comunicazione scritta di avvenuto pagamento in data 13 novembre 2016; a tale eccezione e deposito nulla controdeducevano gli opponenti non contestando pertanto il fatto storico, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, della comunicazione di tale missiva.
Pertanto deve ritenersi provata la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 1952 c.c., sicchè alcuna eccezione i debitori possono opporre che avrebbero potuto opporre al creditore principale, quale il parziale adempimento o l'escussione precedente a quella del debitore principale, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle stesse.
pag. 7/9 Pertanto anche il secondo motivo di impugnazione è privo di fondamento.
Il credito della peraltro risulta dimostrato dalle convenzioni in atti stilate con la CP_1
Banca e con i fideiussori, nonché dalla lettera di revoca finanziamento per inadempimento da parte della Banca.
In conclusione l'appello deve essere rigettato, restando assorbito ogni altra doglianza, anche di natura istruttoria.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PT
, , contro la sentenza n. 763-2022, resa dal
[...] Parte_2 Parte_3
Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 15.11.2022, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore di controparte liquidate in € 3.966,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 28 luglio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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