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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1531/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ANNALISA CHIANESE (CF: ) e RI PE (CF: ), i C.F._2 C.F._3 quali hanno eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTORE
e
(CF: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. GENNARO DE ANGELIS (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._5
PEC indicato in atti
CONVENUTO nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GAETANO GIGLIO (CF:
, il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._6 indicato in atti
, in persona del l.r.p.t., Parte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCA SQUILLACE (CF: ) e dall'avv. MARCELLA DE SIMONE (CF: C.F._7
, le quali hanno eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._8 indicato in atti
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra Pt_1 ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le conclusioni appresso
[...] riportate:
1) accertare e dichiarare che il danno patito dall'attrice è riconducibile alla responsabilità medica del convenuto, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio ex art. 696 cpc recante NRG 4319-2015, per effetto della grave violazione delle norme in materia di responsabilità professionale sopra analiticamente descritta, accertato il nesso di causalità tra i danni patiti dall'attrice e l'assoluta imperizia e imprudenza, dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere il risarcimento di Parte_1 tutti i danni patiti e patendi così come già quantificati dal CTU in sede di ATP […];
2) per effetto dell'accertamento di cui al capo precedente condannare, il convenuto Dott. , al risarcimento del danno biologico pari al 2 % per euro Controparte_1
1.657,27, danno emergente per spese future di nuovo intervento pari ad euro 10.000,00, danno emergente per spese documentate pari ad euro 3.900,00, somma così complessivamente quantificata in euro 15.542,27, oltre la liquidazione, in via equitativa, in aumento con adeguata personalizzazione del danno permanente nonché del lucro cessante, sempre da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto lesivo sino al momento dell'effettivo soddisfo come per legge […], con vittoria di spese ed onorari, anche quanto alla fase di ATP.
2. In punto di premessa, parte attrice rileva: a) di avere presentato un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. in relazione ai danni asseritamente sofferti a causa dell'intervento di rinoplastica estetica mal riuscito cui si era sottoposta in data 29.2.2012, presso il Centro Polispecialistico “Check-up”; b) che l'intervento era condotto dal dott.
(odierno convenuto e, nella fase dell'ATP, resistente); c) che Controparte_1
l'intervento riguardava la “riduzione del dorso nasale ed affinamento delle punte nasali”; d) che ha seguito dell'intervento il naso “appariva eccessivamente corso 'a maialino' e deviato a destra, con l'insorgere di difficoltà respiratorie, di russamento notturno e di un decisivo peggioramento dell'aspetto estetico”; e) a seguito dell'espletamento dell'ATP, il tecnico nominato evidenziava che l'intervento in questione risultava “gravato da errori tecnici”, tanto da potersi delineare “una responsabilità professionale da parte del dott. soprattutto per imprudenza o CP_1 imperizia”; f) a seguito dell'espletamento del tentativo di mediazione, la sig.ra Pt_3 ha chiesto in questa sede di essere risarcita del danno subito, con riferimento
[...] ai profili più diffusamente indicati nell'atto introduttivo e sui quali in appresso si tornerà.
3. Si è costituito il dott. , il quale ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 della domanda avversa e chiesto, in ogni caso, di essere manlevato dalle compagnie assicurative indicate, delle quali contestualmente si richiedeva la chiamata in causa.
4. In specie, il dott. ha evidenziato: a) l'erroneità dell'elaborato peritale CP_1 formato in sede di ATP, sotto i profili diffusamente esaminati nella comparsa, con contestuale richiesta della relativa rinnovazione;
b) che nessuna responsabilità può essere configurata dato che l'operazione cui doveva sottoporsi la paziente aveva sola finalità estetica senza obbligo o accordo di risolvere la preesistente carenza di funzionalità respiratoria;
c) che in ogni caso nessun danno è configurabile data l'insussistenza del lamentato “peggioramento estetico”.
5. Sintetizzando, a dire del convenuto: “1) La non ha ritenuto Parte_1 sottoporsi al ritocco previsto nel consenso informato, intervento cui il professionista avrebbe provveduto senza alcuna spesa a carico della stessa. 2) Tale clausola è stata accettata dalla . 3) Il danno presunto riportato dalla , Parte_1 Parte_1 non è imputabile alla negligenza né ad errore del dottore quindi non imputabile alla sua responsabilità ma esclusivamente a cause preesistenti all'operazione quale effetto ricorrente dell'intervento estetico e comunque risolvibili. 4) Non vi è prova né è stata data prova del nesso causale tra l'intervento e i presunti danni riportati dalla
. Parte_1
6. Si sono costituiti, quali terzi chiamati in causa: A) la , Controparte_2 che ha dedotto la inoperatività della polizza, in quanto “non sussiste alcun obbligo per la Compagnia di sostenere anche le spese legali dirette alla difesa Parte_2 del proprio assicurato atteso che la chiamata in causa del Dott. Controparte_1 configura un'azione nei confronti di esclusa ai sensi dell'art.2 Controparte_2 delle C.G.A., secondo cui sono escluse dalla garanzia tutte le controversie con la Compagnia”; B) la , che pure ha dedotto Parte_2
(sebbene per altri motivi) la inoperatività della polizza, in quanto: 1) la denuncia “è successiva alla cessazione della polizza assicurativa, ciò che esclude per certo l'operatività della garanzia ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto”; 2) in via subordinata, per violazione degli artt. 2 e 16 delle CGC o dell'obbligo di salvataggio o, ancora, dell'art. 18 CGC;
3) in via ulteriormente subordinata, di limitare l'indennizzo dovuto alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato e, comunque, sempre nel limite del massimale convenuto.
7. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI, ritenuta la necessità “al fine di verificare la persistenza di postumi permanente anche dopo il nuovo intervento di chirurgia estetica alla quale si è sottoposta la ricorrente”, ha nominato un collegio peritale in merito ai quesiti indicati nell'ordinanza dell'1.12.2023.
8. A seguito dell'espletamento della CTU (e di un rinvio interlocutorio), la causa è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 27.2.2025 (differita al 14.7.2025); all'esito, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte.
10. In via preliminare va evidenziato, da un lato, che: 1) in tema di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della l. n. 24 del 2017, il rinvio all'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. fa sì che il provvedimento con cui il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sulla relativa istanza non assuma alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito, con la conseguenza che il mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza (derogabile o inderogabile), o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, non determina il consolidamento della competenza, in capo all'ufficio giudiziario adito, anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni delineato, per il giudizio a cognizione piena, dall'art. 38 c.p.c. (Cass. 16.2.2022, n. 5046); 2) che, se è vero che la relazione peritale redatta in sede di ATP può essere sempre validamente utilizzata come fonte di prova nel successivo giudizio di merito, sia esso ordinario, sia sommario, come previsto dall'art. 696 bis comma 5 c.p.c. (Trib. Ancona 4.3.2022, n. 313), è anche vero che l'efficacia probatoria in questione non preclude, specie ove gli esiti conseguiti in sede di ATP, siano sconfessati dalle emergenze probatorie del giudizio di merito, una diversa soluzione al problema di natura tecnica la cui soluzione è commessa ad un professionista del settore.
In applicazione del primo principio, deve essere disattesa l'eccezione preliminare svolta dal convenuto;
in applicazione del secondo principio, ferma restando l'utilizzabilità dell'elaborato depositato in sede di ATP, il relativo contenuto non ha alcun effetto vincolante, tanto meno ove le conclusioni rassegnate (come nel presente caso) siano state diametralmente opposte a quelli conseguite a seguito dell'istruttoria del presente giudizio.
11. Ciò detto, la domanda va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
12. In termini generali, va evidenziato che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui si intende dare seguito in questa sede, “la responsabilità del chirurgo in relazione al danno conseguente all'eseguito intervento di chirurgia estetica, al quale sia seguito un inestetismo più grave di quello che si mirava a eliminare o attenuare, è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito. Il paziente, infatti, con la chirurgia estetica, insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, circostanza che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione” (Trib. Palermo, 6.6.2019, n. 2821; nel caso di specie, si trattava dei danni patiti da una donna in conseguenza del non corretto intervento chirurgico estetico di "mastoplastica additiva correttiva", in relazione al quale il modulo di consenso informato risultava del tutto carente, non facendo alcun riferimento ai possibili rischi, effetti collaterali e controindicazioni.
13. Ora, rileva evidenziare che nel modulo sottoscritto dalla paziente si legge quanto segue: a) lo scopo dell'intervento “è quello di migliorare l'aspetto del mio naso che per me è fonte di disagio”; b) si possono verificare “reazioni avverse indipendenti dalla abilità dell'operatore”, quali “piccole asimmetrie”, “spessori indesiderati”; c) che la possibile recidiva parziale del difetto di respirazione per la cui correzione si interviene possono essere dovuti ad una “memoria” del setto circa la precedente posizione anomala;
d) che i rischi di cui alle lettere precedenti sono additati come
“insiti nell'intervento stesso”, a tal fine specificandosi che veniva accettata
“l'eventualità di dovermi sottoporre ad un successivo piccolo intervento di 'ritocco' per ottenere il risultato gradito”.
14. L'assunto da cui muove la perizia effettuata in sede di ATP e, cioè, che il consenso in questione fu generico, risulta sconfessato ex actiis: benché si tratti di un modulo standardizzato lo stesso dà contezza di una informazione preventiva specifica e dettagliata e comunque fa espresso riferimento ai possibili scenari post- operatori tali da richiedere un intervento correttivo.
Inoltre, va osservato che la perizia in tale sede formata, che teneva largamente conto delle deduzioni della CTP di parte ricorrente, ma non anche di quelle degli altri CTP, non individua, con precisione, in cosa sarebbe consistita l'imperizia del sanitario e, in particolare, non ha escluso che le complicazioni emerse (fatto salvo quanto sopra osservato rispetto a quelle complicazioni “normalmente” riconducibili ad un intervento di questo genere) fossero da ascrivere a cause pregresse.
15. Al contrario, la perizia effettuata nella presente sede, peraltro da un collegio peritale, muove dalla premessa (che trova conferma negli atti di causa) che “la rinoplastica eseguita aveva esclusivamente una finalità estetica volta a correggere la rinomegalia che causava disagio psicologico alla paziente”.
In linea con tale premessa, nella CTU, le cui argomentazioni si mostrano resistenti alle confutazioni, specie ove coincidenti con il rilievo (rimasto immotivato e, comunque, non verificato) che “la prima perizia ha maggiore rigore scientifico” si precisa quanto segue:
l'intervento infatti presentava i seguenti step chirurgici: accorciamento, riduzione del dorso con forbici ed osteotomo, affinamento della punta con tecnica Mc Collough, osteotomie laterali, tamponi e gesso.
Nel merito si osserva che: non si interveniva su setto e turbinati e pertanto, in merito al presunto danno funzionale riferito dalla CTP, non si può affermare che l'intervento abbia causato un peggioramento della funzionalità nasale.
Relativamente agli esami diagnostici eseguiti dalla paziente, i CTU rilevano che la TAC evidenziava setto nasale deviato a destra, ispessimento della mucosa dei turbinati medio e inferiore di destra, ispessimento della mucosa del pavimento del seno mascellare destro mentre la rinomanometria effettuata il 24/01/2014 evidenziava aumento delle resistenze delle fosse nasali, molto più accentuato a sinistra, che si riduce ma non si normalizza dopo vasocostrizione (…)
e che non sono presenti agli atti esami diagnostici preoperatori che, comparati con i suddetti, ci possono indurre a ritenere che ci sia stato un peggioramento della funzionalità nasale.
Per di più è emerso che:
La paziente riferisce inoltre in sede di CTU di essere un soggetto atopico sin dall'età infantile, di presentare episodi di scolo di muco dal naso, più frequenti nel periodo primaverile e che all'occorrenza assume antistaminici.
E ancora che:
In merito al presunto danno estetico riferito, il quadro obiettivo attuale è successivo ad un ulteriore intervento (rinosettoplastica) a cui la paziente è stata sottoposta il 26/05/2022 per cui è necessario fare una valutazione comparativa delle foto pre e post operatorie agli atti relative all'intervento di rinoplastica a cui la paziente è stata sottoposta il 29/02/2012. Da una disamina delle foto pre e post operatorie si evidenzia che dall'intervento di rinoplastica sono risultati un abbassamento del dorso (step chirurgico: accorciamento, riduzione del dorso con forbici ed osteotomo) e un assottigliamento con rotazione della punta (step chirurgico: affinamento della punta con tecnica Mc Collough). La tecnica di OL può essere considerata la più valida alternativa ad una qualunque di quelle che si basano sul principio della
“interrupted strip”; nella sostanza si tratta di unire tra loro i duomi, con gradi diversi di tensione, per approdare ad una struttura indicata con il termine anglosassone di
“new dome double unit”. Il procedimento attiva un relativo aumento della proiezione e della rotazione. Non potendo effettuare direttamente delle misurazioni, dobbiamo attenerci a ciò che appare dalle foto. Le finalità estetiche auspicate sembrano dunque essere state raggiunte. Le proporzioni ottenute appaiono in armonia con il viso. Di contro è risultata una lieve asimmetria delle narici con lieve deviazione verso sinistra della columella.
E infine che: in chirurgia plastica estetica (…) si può rendere necessario un secondo intervento chirurgico (“ritocco”) per migliorare il risultato ottenuto dal primo intervento. Nel suddetto consenso informato il chirurgo faceva presente alla paziente dell'eventualità di doversi sottoporre ad un successivo piccolo intervento di “ritocco” dopo l'intervento principale per ottenere il risultato gradito.
Quanto alle risultanze del precedente elaborato, le stesse sono state sconfessate sul rilievo che “come si evince dalla documentazione agli atti, il dott. si è attenuto CP_1 alle linee guida di un intervento di rinoplastica estetica, eseguendo una correzione del dorso e della punta nasale (accorciamento e riduzione del dorso con forbici ed osteotomo, affinamento della punta con tecnica Mc Collough, osteotomie laterali, tamponi e gesso)”; del resto, si precisa ancora che “dal confronto tra le foto pre e post operatorie si evidenzia che non c'è stato un peggioramento dello stato estetico anteriore della perizianda. Una lieve asimmetria delle narici e una lieve deviazione verso destra della columella nell'ambito della rinoplastica sono contemplate (attualmente, anche a seguito del secondo intervento, all'esame obiettivo persiste ancora una lieve asimmetria delle narici con minus a sinistra, la sinistra leggermente obliqua mentre la destra tendente al rettilineo sul piano sagittale con columella non perfettamente in asse, lievissimamente obliqua a destra) e possono essere corrette in secondo tempo purché la paziente sia stata informata dal chirurgo, cosa che in questo caso era avvenuta. Non si può dunque dire che ci sia stato un deficit del consenso informato”.
16. Tenuto conto delle risultanze tecniche del presente giudizio, che per le ragioni dette appaiono dotate di piena credibilità razionale, anche senza voler entrare nel merito della qualificazione dell'obbligazione assunta dal chirurgo estetico in termini di obbligazioni di mezzi (da ultimo v. Corte App. Bari, 23.3.2022, n. 475 nonché Cass. 3.12.1997, n. 12253) o di risultato (di recente v. Trib. Pistoia, 30.1.2021, n. 595), posto che tale distinzione conserva una valenza prevalentemente descrittiva (cioè a dire priva di risvolti pratici), va evidenziato che, in tema di responsabilità medica, l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno.
17. In altri termini, secondo la Suprema Corte (vedi già Cass. S.U., 11.1.2008, n. 577), proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione di un danno in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che non si limiti ad allegare un generico inadempimento, ma uno tale da essere la specifica causa (o concausa) efficiente del danno
18. In linea con tali premesse, è stato inoltre precisato che è onere dell'interessato provare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (e quindi il nesso causale con essa), restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico - scientifiche del momento. (cfr. Cass. n. 28989/2019; n. 21177/ 2015; n. 17413/2012; n. 12274/2011; n. 4210/04).
Il nesso causale tra la prestazione professionale eseguita e il danno lamentato, in quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, deve essere provato dalla parte attrice" (cfr. Trib. Pistoia, 27.3.2021).
19. Applicando questi principi generali alla fattispecie concreta, la paziente avrebbe dovuto allegare e dimostrare: a) il danno estetico (sotto il profilo di una divergenza, in senso peggiorativo, tra il risultato pianificato e quello ottenuto); b) il danno biologico (sotto il profilo della diminuita funzionalità dell'apparato); c) il danno derivante dal conseguente disagio psicologico di questo e di quello;
20. Alla luce di quanto accertato nel presente giudizio, deve concludersi nel senso che: 1) non sono emersi profili di imperizia del sanitario ovvero la riconducibilità causale del pregiudizio estetico lamentato all'intervento, condotto secondo le regole dell'arte; 2) le finalità estetiche risultano raggiunge (anche tenuto conto della genericità dell'allegazione compiuta circa il risultato “atteso”), salvo “una lieve asimmetria delle narici con lieve deviazione verso sinistra della columella”; 3) trattasi di uno dei “limiti” normalmente connessi a questo tipo di intervento, sicché la paziente, pur sapendo che lo stesso poteva dar luogo alla necessità di un'azione
“correttiva” (vedi il modulo sul consenso informato), ha rifiutato di sottoporsi al
“ritocco”, cui il professionista avrebbe provveduto senza alcuna spesa a carico della stessa;
4) non vi è stato un peggioramento della funzionalità nasale.
21. In definitiva, il pregiudizio estetico risulta non dimostrato (anche, si ripete, sotto il profilo della carente allegazione rispetto alla divergenza tra il risultato atteso e quello ottenuto), mentre gli ulteriori danni lamentati, secondo quanto dedotto dai CTU, sono esclusivamente legati a cause preesistenti all'operazione quale effetto ricorrente dell'intervento estetico e comunque risolvibili.
22. Dalla esclusione della responsabilità del convenuto, nei termini profilati da parte attrice, consegue l'assorbimento di ogni questione posta rispetto alla operatività/inoperatività delle polizze richiamate sopra. 23. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'attrice, tenuto, peraltro, conto dei seguenti principi: a) “le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. 10.3.2025, n. 6358); b) la parte vittoriosa in giudizio ha diritto alla refusione delle spese sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo. Laddove l'accertamento tecnico venga acquisito nel successivo giudizio di merito, tali spese devono essere liquidate quali spese giudiziali gravanti sulla parte soccombente (Corte App. Genova, 26.9.2023, n. 1040).
24. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e all'attività effettivamente compiuta, applicata (tenuto conto della richiesta relativa alla refusione anche delle spese di ATP) una maggiorazione del 10%, le stesse sono liquidate in complessivi euro 5.584,70.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1531/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) RIGETTA la domanda introduttiva;
B) NN parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti nella misura del 50% in favore del convenuto e del 25% per ciascuno dei chiamati in causa;
spese liquidate in complessivi euro 5.584,70, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
C) PONE le spese di CTU (come liquidate con separato decreto) a carico della parte attrice.
Così deciso in Aversa, il 10.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1531/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ANNALISA CHIANESE (CF: ) e RI PE (CF: ), i C.F._2 C.F._3 quali hanno eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTORE
e
(CF: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. GENNARO DE ANGELIS (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._5
PEC indicato in atti
CONVENUTO nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GAETANO GIGLIO (CF:
, il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._6 indicato in atti
, in persona del l.r.p.t., Parte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCA SQUILLACE (CF: ) e dall'avv. MARCELLA DE SIMONE (CF: C.F._7
, le quali hanno eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._8 indicato in atti
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra Pt_1 ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le conclusioni appresso
[...] riportate:
1) accertare e dichiarare che il danno patito dall'attrice è riconducibile alla responsabilità medica del convenuto, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio ex art. 696 cpc recante NRG 4319-2015, per effetto della grave violazione delle norme in materia di responsabilità professionale sopra analiticamente descritta, accertato il nesso di causalità tra i danni patiti dall'attrice e l'assoluta imperizia e imprudenza, dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere il risarcimento di Parte_1 tutti i danni patiti e patendi così come già quantificati dal CTU in sede di ATP […];
2) per effetto dell'accertamento di cui al capo precedente condannare, il convenuto Dott. , al risarcimento del danno biologico pari al 2 % per euro Controparte_1
1.657,27, danno emergente per spese future di nuovo intervento pari ad euro 10.000,00, danno emergente per spese documentate pari ad euro 3.900,00, somma così complessivamente quantificata in euro 15.542,27, oltre la liquidazione, in via equitativa, in aumento con adeguata personalizzazione del danno permanente nonché del lucro cessante, sempre da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto lesivo sino al momento dell'effettivo soddisfo come per legge […], con vittoria di spese ed onorari, anche quanto alla fase di ATP.
2. In punto di premessa, parte attrice rileva: a) di avere presentato un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. in relazione ai danni asseritamente sofferti a causa dell'intervento di rinoplastica estetica mal riuscito cui si era sottoposta in data 29.2.2012, presso il Centro Polispecialistico “Check-up”; b) che l'intervento era condotto dal dott.
(odierno convenuto e, nella fase dell'ATP, resistente); c) che Controparte_1
l'intervento riguardava la “riduzione del dorso nasale ed affinamento delle punte nasali”; d) che ha seguito dell'intervento il naso “appariva eccessivamente corso 'a maialino' e deviato a destra, con l'insorgere di difficoltà respiratorie, di russamento notturno e di un decisivo peggioramento dell'aspetto estetico”; e) a seguito dell'espletamento dell'ATP, il tecnico nominato evidenziava che l'intervento in questione risultava “gravato da errori tecnici”, tanto da potersi delineare “una responsabilità professionale da parte del dott. soprattutto per imprudenza o CP_1 imperizia”; f) a seguito dell'espletamento del tentativo di mediazione, la sig.ra Pt_3 ha chiesto in questa sede di essere risarcita del danno subito, con riferimento
[...] ai profili più diffusamente indicati nell'atto introduttivo e sui quali in appresso si tornerà.
3. Si è costituito il dott. , il quale ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 della domanda avversa e chiesto, in ogni caso, di essere manlevato dalle compagnie assicurative indicate, delle quali contestualmente si richiedeva la chiamata in causa.
4. In specie, il dott. ha evidenziato: a) l'erroneità dell'elaborato peritale CP_1 formato in sede di ATP, sotto i profili diffusamente esaminati nella comparsa, con contestuale richiesta della relativa rinnovazione;
b) che nessuna responsabilità può essere configurata dato che l'operazione cui doveva sottoporsi la paziente aveva sola finalità estetica senza obbligo o accordo di risolvere la preesistente carenza di funzionalità respiratoria;
c) che in ogni caso nessun danno è configurabile data l'insussistenza del lamentato “peggioramento estetico”.
5. Sintetizzando, a dire del convenuto: “1) La non ha ritenuto Parte_1 sottoporsi al ritocco previsto nel consenso informato, intervento cui il professionista avrebbe provveduto senza alcuna spesa a carico della stessa. 2) Tale clausola è stata accettata dalla . 3) Il danno presunto riportato dalla , Parte_1 Parte_1 non è imputabile alla negligenza né ad errore del dottore quindi non imputabile alla sua responsabilità ma esclusivamente a cause preesistenti all'operazione quale effetto ricorrente dell'intervento estetico e comunque risolvibili. 4) Non vi è prova né è stata data prova del nesso causale tra l'intervento e i presunti danni riportati dalla
. Parte_1
6. Si sono costituiti, quali terzi chiamati in causa: A) la , Controparte_2 che ha dedotto la inoperatività della polizza, in quanto “non sussiste alcun obbligo per la Compagnia di sostenere anche le spese legali dirette alla difesa Parte_2 del proprio assicurato atteso che la chiamata in causa del Dott. Controparte_1 configura un'azione nei confronti di esclusa ai sensi dell'art.2 Controparte_2 delle C.G.A., secondo cui sono escluse dalla garanzia tutte le controversie con la Compagnia”; B) la , che pure ha dedotto Parte_2
(sebbene per altri motivi) la inoperatività della polizza, in quanto: 1) la denuncia “è successiva alla cessazione della polizza assicurativa, ciò che esclude per certo l'operatività della garanzia ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto”; 2) in via subordinata, per violazione degli artt. 2 e 16 delle CGC o dell'obbligo di salvataggio o, ancora, dell'art. 18 CGC;
3) in via ulteriormente subordinata, di limitare l'indennizzo dovuto alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato e, comunque, sempre nel limite del massimale convenuto.
7. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI, ritenuta la necessità “al fine di verificare la persistenza di postumi permanente anche dopo il nuovo intervento di chirurgia estetica alla quale si è sottoposta la ricorrente”, ha nominato un collegio peritale in merito ai quesiti indicati nell'ordinanza dell'1.12.2023.
8. A seguito dell'espletamento della CTU (e di un rinvio interlocutorio), la causa è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 27.2.2025 (differita al 14.7.2025); all'esito, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte.
10. In via preliminare va evidenziato, da un lato, che: 1) in tema di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della l. n. 24 del 2017, il rinvio all'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. fa sì che il provvedimento con cui il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sulla relativa istanza non assuma alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito, con la conseguenza che il mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza (derogabile o inderogabile), o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, non determina il consolidamento della competenza, in capo all'ufficio giudiziario adito, anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni delineato, per il giudizio a cognizione piena, dall'art. 38 c.p.c. (Cass. 16.2.2022, n. 5046); 2) che, se è vero che la relazione peritale redatta in sede di ATP può essere sempre validamente utilizzata come fonte di prova nel successivo giudizio di merito, sia esso ordinario, sia sommario, come previsto dall'art. 696 bis comma 5 c.p.c. (Trib. Ancona 4.3.2022, n. 313), è anche vero che l'efficacia probatoria in questione non preclude, specie ove gli esiti conseguiti in sede di ATP, siano sconfessati dalle emergenze probatorie del giudizio di merito, una diversa soluzione al problema di natura tecnica la cui soluzione è commessa ad un professionista del settore.
In applicazione del primo principio, deve essere disattesa l'eccezione preliminare svolta dal convenuto;
in applicazione del secondo principio, ferma restando l'utilizzabilità dell'elaborato depositato in sede di ATP, il relativo contenuto non ha alcun effetto vincolante, tanto meno ove le conclusioni rassegnate (come nel presente caso) siano state diametralmente opposte a quelli conseguite a seguito dell'istruttoria del presente giudizio.
11. Ciò detto, la domanda va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
12. In termini generali, va evidenziato che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui si intende dare seguito in questa sede, “la responsabilità del chirurgo in relazione al danno conseguente all'eseguito intervento di chirurgia estetica, al quale sia seguito un inestetismo più grave di quello che si mirava a eliminare o attenuare, è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito. Il paziente, infatti, con la chirurgia estetica, insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, circostanza che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione” (Trib. Palermo, 6.6.2019, n. 2821; nel caso di specie, si trattava dei danni patiti da una donna in conseguenza del non corretto intervento chirurgico estetico di "mastoplastica additiva correttiva", in relazione al quale il modulo di consenso informato risultava del tutto carente, non facendo alcun riferimento ai possibili rischi, effetti collaterali e controindicazioni.
13. Ora, rileva evidenziare che nel modulo sottoscritto dalla paziente si legge quanto segue: a) lo scopo dell'intervento “è quello di migliorare l'aspetto del mio naso che per me è fonte di disagio”; b) si possono verificare “reazioni avverse indipendenti dalla abilità dell'operatore”, quali “piccole asimmetrie”, “spessori indesiderati”; c) che la possibile recidiva parziale del difetto di respirazione per la cui correzione si interviene possono essere dovuti ad una “memoria” del setto circa la precedente posizione anomala;
d) che i rischi di cui alle lettere precedenti sono additati come
“insiti nell'intervento stesso”, a tal fine specificandosi che veniva accettata
“l'eventualità di dovermi sottoporre ad un successivo piccolo intervento di 'ritocco' per ottenere il risultato gradito”.
14. L'assunto da cui muove la perizia effettuata in sede di ATP e, cioè, che il consenso in questione fu generico, risulta sconfessato ex actiis: benché si tratti di un modulo standardizzato lo stesso dà contezza di una informazione preventiva specifica e dettagliata e comunque fa espresso riferimento ai possibili scenari post- operatori tali da richiedere un intervento correttivo.
Inoltre, va osservato che la perizia in tale sede formata, che teneva largamente conto delle deduzioni della CTP di parte ricorrente, ma non anche di quelle degli altri CTP, non individua, con precisione, in cosa sarebbe consistita l'imperizia del sanitario e, in particolare, non ha escluso che le complicazioni emerse (fatto salvo quanto sopra osservato rispetto a quelle complicazioni “normalmente” riconducibili ad un intervento di questo genere) fossero da ascrivere a cause pregresse.
15. Al contrario, la perizia effettuata nella presente sede, peraltro da un collegio peritale, muove dalla premessa (che trova conferma negli atti di causa) che “la rinoplastica eseguita aveva esclusivamente una finalità estetica volta a correggere la rinomegalia che causava disagio psicologico alla paziente”.
In linea con tale premessa, nella CTU, le cui argomentazioni si mostrano resistenti alle confutazioni, specie ove coincidenti con il rilievo (rimasto immotivato e, comunque, non verificato) che “la prima perizia ha maggiore rigore scientifico” si precisa quanto segue:
l'intervento infatti presentava i seguenti step chirurgici: accorciamento, riduzione del dorso con forbici ed osteotomo, affinamento della punta con tecnica Mc Collough, osteotomie laterali, tamponi e gesso.
Nel merito si osserva che: non si interveniva su setto e turbinati e pertanto, in merito al presunto danno funzionale riferito dalla CTP, non si può affermare che l'intervento abbia causato un peggioramento della funzionalità nasale.
Relativamente agli esami diagnostici eseguiti dalla paziente, i CTU rilevano che la TAC evidenziava setto nasale deviato a destra, ispessimento della mucosa dei turbinati medio e inferiore di destra, ispessimento della mucosa del pavimento del seno mascellare destro mentre la rinomanometria effettuata il 24/01/2014 evidenziava aumento delle resistenze delle fosse nasali, molto più accentuato a sinistra, che si riduce ma non si normalizza dopo vasocostrizione (…)
e che non sono presenti agli atti esami diagnostici preoperatori che, comparati con i suddetti, ci possono indurre a ritenere che ci sia stato un peggioramento della funzionalità nasale.
Per di più è emerso che:
La paziente riferisce inoltre in sede di CTU di essere un soggetto atopico sin dall'età infantile, di presentare episodi di scolo di muco dal naso, più frequenti nel periodo primaverile e che all'occorrenza assume antistaminici.
E ancora che:
In merito al presunto danno estetico riferito, il quadro obiettivo attuale è successivo ad un ulteriore intervento (rinosettoplastica) a cui la paziente è stata sottoposta il 26/05/2022 per cui è necessario fare una valutazione comparativa delle foto pre e post operatorie agli atti relative all'intervento di rinoplastica a cui la paziente è stata sottoposta il 29/02/2012. Da una disamina delle foto pre e post operatorie si evidenzia che dall'intervento di rinoplastica sono risultati un abbassamento del dorso (step chirurgico: accorciamento, riduzione del dorso con forbici ed osteotomo) e un assottigliamento con rotazione della punta (step chirurgico: affinamento della punta con tecnica Mc Collough). La tecnica di OL può essere considerata la più valida alternativa ad una qualunque di quelle che si basano sul principio della
“interrupted strip”; nella sostanza si tratta di unire tra loro i duomi, con gradi diversi di tensione, per approdare ad una struttura indicata con il termine anglosassone di
“new dome double unit”. Il procedimento attiva un relativo aumento della proiezione e della rotazione. Non potendo effettuare direttamente delle misurazioni, dobbiamo attenerci a ciò che appare dalle foto. Le finalità estetiche auspicate sembrano dunque essere state raggiunte. Le proporzioni ottenute appaiono in armonia con il viso. Di contro è risultata una lieve asimmetria delle narici con lieve deviazione verso sinistra della columella.
E infine che: in chirurgia plastica estetica (…) si può rendere necessario un secondo intervento chirurgico (“ritocco”) per migliorare il risultato ottenuto dal primo intervento. Nel suddetto consenso informato il chirurgo faceva presente alla paziente dell'eventualità di doversi sottoporre ad un successivo piccolo intervento di “ritocco” dopo l'intervento principale per ottenere il risultato gradito.
Quanto alle risultanze del precedente elaborato, le stesse sono state sconfessate sul rilievo che “come si evince dalla documentazione agli atti, il dott. si è attenuto CP_1 alle linee guida di un intervento di rinoplastica estetica, eseguendo una correzione del dorso e della punta nasale (accorciamento e riduzione del dorso con forbici ed osteotomo, affinamento della punta con tecnica Mc Collough, osteotomie laterali, tamponi e gesso)”; del resto, si precisa ancora che “dal confronto tra le foto pre e post operatorie si evidenzia che non c'è stato un peggioramento dello stato estetico anteriore della perizianda. Una lieve asimmetria delle narici e una lieve deviazione verso destra della columella nell'ambito della rinoplastica sono contemplate (attualmente, anche a seguito del secondo intervento, all'esame obiettivo persiste ancora una lieve asimmetria delle narici con minus a sinistra, la sinistra leggermente obliqua mentre la destra tendente al rettilineo sul piano sagittale con columella non perfettamente in asse, lievissimamente obliqua a destra) e possono essere corrette in secondo tempo purché la paziente sia stata informata dal chirurgo, cosa che in questo caso era avvenuta. Non si può dunque dire che ci sia stato un deficit del consenso informato”.
16. Tenuto conto delle risultanze tecniche del presente giudizio, che per le ragioni dette appaiono dotate di piena credibilità razionale, anche senza voler entrare nel merito della qualificazione dell'obbligazione assunta dal chirurgo estetico in termini di obbligazioni di mezzi (da ultimo v. Corte App. Bari, 23.3.2022, n. 475 nonché Cass. 3.12.1997, n. 12253) o di risultato (di recente v. Trib. Pistoia, 30.1.2021, n. 595), posto che tale distinzione conserva una valenza prevalentemente descrittiva (cioè a dire priva di risvolti pratici), va evidenziato che, in tema di responsabilità medica, l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno.
17. In altri termini, secondo la Suprema Corte (vedi già Cass. S.U., 11.1.2008, n. 577), proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione di un danno in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che non si limiti ad allegare un generico inadempimento, ma uno tale da essere la specifica causa (o concausa) efficiente del danno
18. In linea con tali premesse, è stato inoltre precisato che è onere dell'interessato provare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (e quindi il nesso causale con essa), restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico - scientifiche del momento. (cfr. Cass. n. 28989/2019; n. 21177/ 2015; n. 17413/2012; n. 12274/2011; n. 4210/04).
Il nesso causale tra la prestazione professionale eseguita e il danno lamentato, in quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, deve essere provato dalla parte attrice" (cfr. Trib. Pistoia, 27.3.2021).
19. Applicando questi principi generali alla fattispecie concreta, la paziente avrebbe dovuto allegare e dimostrare: a) il danno estetico (sotto il profilo di una divergenza, in senso peggiorativo, tra il risultato pianificato e quello ottenuto); b) il danno biologico (sotto il profilo della diminuita funzionalità dell'apparato); c) il danno derivante dal conseguente disagio psicologico di questo e di quello;
20. Alla luce di quanto accertato nel presente giudizio, deve concludersi nel senso che: 1) non sono emersi profili di imperizia del sanitario ovvero la riconducibilità causale del pregiudizio estetico lamentato all'intervento, condotto secondo le regole dell'arte; 2) le finalità estetiche risultano raggiunge (anche tenuto conto della genericità dell'allegazione compiuta circa il risultato “atteso”), salvo “una lieve asimmetria delle narici con lieve deviazione verso sinistra della columella”; 3) trattasi di uno dei “limiti” normalmente connessi a questo tipo di intervento, sicché la paziente, pur sapendo che lo stesso poteva dar luogo alla necessità di un'azione
“correttiva” (vedi il modulo sul consenso informato), ha rifiutato di sottoporsi al
“ritocco”, cui il professionista avrebbe provveduto senza alcuna spesa a carico della stessa;
4) non vi è stato un peggioramento della funzionalità nasale.
21. In definitiva, il pregiudizio estetico risulta non dimostrato (anche, si ripete, sotto il profilo della carente allegazione rispetto alla divergenza tra il risultato atteso e quello ottenuto), mentre gli ulteriori danni lamentati, secondo quanto dedotto dai CTU, sono esclusivamente legati a cause preesistenti all'operazione quale effetto ricorrente dell'intervento estetico e comunque risolvibili.
22. Dalla esclusione della responsabilità del convenuto, nei termini profilati da parte attrice, consegue l'assorbimento di ogni questione posta rispetto alla operatività/inoperatività delle polizze richiamate sopra. 23. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'attrice, tenuto, peraltro, conto dei seguenti principi: a) “le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. 10.3.2025, n. 6358); b) la parte vittoriosa in giudizio ha diritto alla refusione delle spese sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo. Laddove l'accertamento tecnico venga acquisito nel successivo giudizio di merito, tali spese devono essere liquidate quali spese giudiziali gravanti sulla parte soccombente (Corte App. Genova, 26.9.2023, n. 1040).
24. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e all'attività effettivamente compiuta, applicata (tenuto conto della richiesta relativa alla refusione anche delle spese di ATP) una maggiorazione del 10%, le stesse sono liquidate in complessivi euro 5.584,70.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1531/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) RIGETTA la domanda introduttiva;
B) NN parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti nella misura del 50% in favore del convenuto e del 25% per ciascuno dei chiamati in causa;
spese liquidate in complessivi euro 5.584,70, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
C) PONE le spese di CTU (come liquidate con separato decreto) a carico della parte attrice.
Così deciso in Aversa, il 10.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta