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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1543/2022
R.G., trattenuta in decisione il 12.11.2024 e promossa
DA:
e in proprio e quali esercenti la CP_1 CP_2 responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgino Giovanni ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Milano. Appellanti CONTRO
Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvaggio Giuseppe Danilo e Bicocchi Chiara ed elett.te dom.ta presso la sede legale dell' medesima in CP_4 CP_3
Appellata
avverso la sentenza n. 851/2022 emessa ex art. 281sexies c.p.c. dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 13.7.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, e in proprio e CP_1 CP_2 quali genitori di convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
in relazione al trattamento medico assicurato Controparte_3 alla seconda durante il parto del figlio e che gli avrebbe procurato severe conseguenze di salute.
In particolare, gli attori esponevano che la medesima CP_2
– la quale aveva già condotto tre precedenti gravidanze
[...] che si erano infaustamente concluse con aborto interno – aveva scoperto di essere nuovamente incinta nel 2006 e tale gravidanza aveva avuto un normale decorso sino a quando, alla data dell'11.4.2007, aveva scoperto di risultare positiva al tampone per streptococco di tipo B;
alla visita ostetrica in data
30.3.2007, erano stati segnalati prodromi di parto con rinvio del paziente al domicilio e la prescrizione di ripresentarsi una volta aumentata l'attività contrattile, all'insorgenza di perdite siero ematiche e/o alla riduzione dei movimenti fetali. Gli attori segnalavano che in data 20.4.2007, giorno in cui presumibilmente doveva avvenire il parto, verso le 7,00 del mattino, la medesima aveva riscontrato la perdita di CP_2 liquido dai genitali e che per questo si era recata immediatamente presso il Pronto Soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di dove peraltro aveva fissato un controllo per la CP_3 gravidanza ormai al termine;
il medico di turno aveva visitato la paziente e l'aveva rinviata al domicilio poiché non vi erano contrazioni in atto.
Deducevano poi che alle 17,00 dello stesso giorno avevano inizio le contrazioni e la paziente si era recata nuovamente presso il P.S. dell'Arcispedale di sicchè, al momento CP_3 dell'ingresso, posta la diagnosi di “prodromi di travaglio” e, stante la positività per streptococco di gruppo B, era stata disposta la profilassi antibiotica;
verso le 23,30 appurato che sia il dolore che le contrazioni erano insorte e che la dilatazione del collo dell'utero aveva raggiunto i 3-4 cm e che, a seguito della rotture delle acque, il liquido amniotico risultava limpido, la paziente era stata condotta in sala parto dove aveva fatto ingresso verso le 00,30.
Rappresentavano gli attori che l'ostetrica in turno aveva provveduto ad allestire la vasca per il parto e aveva lasciato la paziente in compagnia del marito, che alle ore 3,55, sfinita dai dolori, aveva raggiunto la massima dilatazione e, per questo, aveva inizio la registrazione a mezzo CTG. Neonato veniva ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del medesimo nosocomio per proseguire l'assistenza ventilatoria ed il monitoraggio delle crisi comiziali, con la diagnosi di” asfissia perinatale in neonato a termine”.
Tale infausta diagnosi veniva confermata nel proseguo in occasione di RMN cerebrale, dalla quale emergeva ”quadro compatibile consegne precoci di sofferenza asfittica perinatale”.
Il neonato veniva dimesso con la medesima diagnosi e negli anni si veniva inesorabilmente a delineare a carico del piccolo Per_1 la condizione di” tetraparesi discinetica ed astigmatismo importante”. Pertanto, gli attori concludevano perché venisse accertata e dichiarata la responsabilità del personale ospedaliero con la condanna della stessa struttura sanitaria al risarcimento dei danni sofferti dagli attori medesimi Iscritti in atti, anche secondo giustizia.
-Si costituiva in giudizio contestando le Controparte_3 pretese avversarie e, pertanto, chiedendo, nel merito, di rigettare integralmente la domanda del ricorrente nei confronti dell' medesima in quanto infondata in fatto e Controparte_3 in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda.
In particolare, il Tribunale riteneva, analizzato quanto emerso dalla CTU resa nel precedente giudizio per ATP che aveva messo in evidenza che vi erano stati errori diagnostici-prognostici da parte dei sanitari ed errori terapeutici conseguenti, che la lesione cerebrale fosse, secondo il grado del più probabile che non, riconducibile ad un momento anteriore al parto e che non vi fosse prova del nesso causale tra gli errori del personale sanitario e l'encefalopatia. Rimasta comunque incerta la causa del danno riportato, il
Tribunale riteneva non sussistessero profili di responsabilità professionale ascrivibili ai sanitari.
-Avverso tale decisione, e in CP_1 CP_2 proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale su proponevano appello formulando i seguenti motivi Persona_1
d'impugnazione: 1) Erronea applicazione delle regole sul nesso causale ed erronea valutazione delle prove.
Lamentavano Gli appellanti l'erroneità del ragionamento assunto dal primo giudice che aveva negato ogni rilevanza eziologica, sul rilievo che la causa delle lesioni cerebrale dovesse, con il criterio del “più probabile che non”, ricondursi a una corioamniosite instauratasi in epoca verosimilmente precedente la nascita. Invero, come riconosciuto dagli stessi CTU, erano presenti e soddisfatti quattro criteri scientifici essenziali per qualificare l'evento di danno come intrapartum, mentre poi contraddittoriamente gli stessi CTU avevano privato di efficacia i suddetti criteri essenziali, sul rilievo che non fossero soddisfatti altri criteri accessori, quindi non essenziali. Entrambi gli esami strumentali eseguiti in corso di ricovero, l'
ECG a poche ore dalla nascita e la RMN Eseguita in data 26. 4.07, deponevano per un danno intrapartum.
Che in particolare benché CTU i avessero riconosciuto che il Part quadro mostrato dalla fosse compatibile con un danno intrapartum, gli stessi ne avevano poi sminuito la rilevanza sulla supposta tardività con cui lo stesso era stato eseguito, così facendo ricadere su paziente danneggiato i ritenuti effetti pregiudizievoli della condotta omissiva sanitaria.
Inoltre da ultimo ma non per ultimo nel collegio peritale erano mancate figure essenziali ad integrare la scienza del giudice, quali un neonatologo ed un neuroradiologo. 2) Erronea applicazione delle norme sul nesso causale in ordine all'identificazione della causa alternativa del danno.
Lamentano sul punto che i CTU, ed a seguire il primo giudice, hanno escluso in termini categorici il nesso eziologico su rilievo di una eziologia alternativa, definita nella letteratura citata dagli stessi CTU, solo come un “possibile” fattore di aumento rischio di paralisi infantile, di cui non hanno saputo descrivere le caratteristiche scientifiche e quindi offrire elementi di riscontro clinico deponenti a favore di essa. 3) Con il Terzo motivo, integrativo dei precedenti, lamentano gli appellanti la omessa rinnovazione della CTU.
-Si costituiva l' contestando Parte_2
l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e, pertanto, concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità della richiesta di rinnovo della CTU per violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. poiché vengono eccepiti per la prima vota in appello vizi procedurali o processuali;
e nel merito, in via principale, di rigettare l'appello proposto e, ancora in subordine, qualora non fosse dichiarata inammissibile l'istanza di rinnovo della CTU, dichiarare la rilevanza del comportamento di controparte ai sensi dell'art. 88 c.p.c. e valutarlo ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per le ragioni che si espongono.
-A) Deve escludersi, in relazione al primo motivo di doglianza,
l'errore nell'apprezzamento del nesso di causalità così come, circa il secondo motivo d'appello, in relazione all'identificazione della causa alternativa del danno.
Occorre, sul piano teorico, rammentare che, nel caso di responsabilità medica, la valutazione del nesso causale deve essere svolta secondo il criterio del “più probabile che non”, sì che il giudice debba dare rilievo al decorso causale che si appalesa come il più probabile, tenuto conto di decorsi causali alternativi e osservando il concetto della probabilità, non necessariamente sul piano statistico, ma anche sul piano logico allorché nella comparazione tra possibili decorsi eziologici di un evento, uno di essi prevalga sugli altri in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio idoneo a fondare la decisione.
Nella fattispecie in esame, al di là dei profili di colpa inequivocabilmente rilevati, la CTU resa nel procedimento per A.T.P. dai Professori e ha spiegato Persona_2 Persona_3 chiaramente che, in relazione alle conseguenze dannose riportate dal neonato, e quindi alla cd. encefalopatia neonatale, è possibile collocare l'evento ipossico al momento del parto, come in tesi d'impugnazione, solo qualora, secondo quanto riportato dalle Linee Guida elaborate in materia, ricorrano quattro criteri
“essenziali”: l'evidenza di acidosi metabolica nel sangue dell'arteria ombelicale fetale ottenuto al momento del parto, l'insorgenza precoce di encefalopatia neonatale severa o moderata in infanti nati oltre la 34esima settimana di gestazione, la paralisi cerebrale con quadriplegia spastica o di tipo discinetico, l'esclusione di altre eziologie.
In relazione a tali criteri, i consulenti hanno osservato che, alle ore 7.44 del mattino, per la valutazione del ph, era altamente probabile che l'acidosi metabolica fosse in atto, che si era verificata “l'insorgenza di manifestazioni neurologiche in epoca neonatale, con crisi epilettiche subentranti ed ipotonia già il giorno stesso del parto” precisando che tale quadro, tuttavia, era compatibile sia con un danno intra che ante partum, e, ancora, che era stata accertata nel neonato una tetraparesi spastica;
quanto invece all'ultimo criterio che consta dell'esclusione di ulteriori eziologie identificabili, fra le quali risultano menzionate anche le condizioni infettive, i consulenti hanno evidenziato la sussistenza di una corioamnionite grave riscontrata nella “valutazione istopatologica degli annessi secondati” che risultava, per quanto affermato dalla letteratura scientifica sul punto, “associata ad un significativo rischio di sviluppo di paralisi cerebrale infantile” e che, in simili ipotesi, ove si abbia infezione intrauterina, non si ritiene possibile eliminare ogni rischio di morbilità neonatale attraverso la somministrazione di antibiotici antecedentemente al parto, potendo tale rischio essere soltanto ridotto.
I consulenti, nonostante quanto rilevato circa le problematiche patologiche riportate dal neonato e la ricorrenza di acidosi metabolica al momento della nascita, hanno escluso il danno intrapartum in ragione della presenza di una infezione acuta e cioè, la corioamnionite necrotizzante, di grado 3, con una
“funisite acuta”, accertata il 10.5.2007.
I consulenti hanno precisato altresì che sia dal quadro ecografico del 21.4.2007 che da quello RM del 26.4.2007 non erano emersi elementi che consentissero di collocare temporalmente la lesione cerebrale al momento del parto, secondo la regola dell'elevata probabilità e tali apprezzamenti, adeguatamente motivati, non risultano inficiati dalle argomentazioni poste a sostegno delle doglianze in impugnazione circa il verificarsi di un evento ipossico intrapartum escluso da rilievi tecnici che avevano messo in evidenza un quadro infettivo assai grave nella paziente. In questo senso, hanno affermato, ancora, più esplicitamente che
“il complesso di evidenze cliniche, ed in particolare, il grave quadro di corioamniosite acuta necrotizzante di 3° grado, emerso all'analisi istopatologica dei tessuti, identificano più probabilmente un danno avvenuto in epoca antecedente, sviluppatosi in modo progressivo e comportante poi un peggioramento nel corso del parto”.
Si deve quindi ritenere che, sul piano eziologico, sia questa, alla luce di tutti gli elementi clinici esaminati dai consulenti e, in dettaglio, degli esiti dell'esame istologico espletato sui tessuti secondari della in data 10.5.2007, la spiegazione CP_2 causale che, nel caso concreto, risulta assistita da un maggior grado di conferma logica e di coerenza razionale intrinseca, seppur in astratto l'infezione rilevata possa configurarsi quale mero fattore di rischio in relazione al quadro patologico riportato dal neonato;
ne consegue che, poiché tale condizione morbosa infettiva era già in atto al momento del parto, una diversa gestione del medesimo non avrebbe evitato.
Questi rilievi consentono dunque di escludere che i profili di colpa attinenti la condotta dei sanitari siano, di per sé soli, sufficienti a configurare la responsabilità dell' convenuta, CP_3 risultando privi di valenza causale in relazione al danno lamentato dal neonato che, secondo la regola della preponderanza delle probabilità, non può collocarsi al momento del parto;
deve quindi ritenersi corretta la decisione del giudice e l'apprezzamento che questi formulava sulle osservazioni dei consulenti che, chiaramente, hanno affermato: “anche ipotizzando una condotta ostetrica e medica ineccepibile, scevra pertanto degli errori dianzi evidenziati, questa si sarebbe potuta nella migliore delle ipotesi concretizzare in una anticipazione del parto, eventualmente eseguito con taglio cesareo in data 20.04.2007. Considerato il quadro di corioamnionite, la già prolungata permanenza del in un ambiente settico Persona_1 e quindi la scarsa suscettibilità di miglioramento con consimili mezzi terapeutici, è possibile affermare con criterio di ragionevole certezza, e meglio ancora del “più probabile che non” che NON si sarebbe evitato il quadro clinico di encefalopatia neonatale con tetraparesi spastica, tramite una anticipazione del parto e/o un suo espletamento tramite parto cesareo”.
Non risulta neppure condivisibile quanto sostenuto in tesi di impugnazione per le argomentazioni spiegate – anche fondate sulle osservazioni rese nel parere pro veritate allegato D) all'atto di impugnazione, il cui valore è, al più, quello di una memoria tecnica difensiva – che non sono idonee ad infirmare gli apprezzamenti della CTU motivatamente e coerentemente argomentati, per nulla carenti o deficitari, anche in relazione alle valutazioni fatte pervenire dai consulenti di parte, o sulla necessità del coinvolgimento di ulteriori ausiliari professionisti a comporre il Collegio peritale.
Alla luce di tali asserzioni e delle valutazioni espresse dal CTU, il ragionamento del giudice risulta corretto non essendo incorso in alcuna “acritica valutazione del materiale istruttorio ed erronea applicazione delle norme che presiedono all'analisi del nesso causale”, né appaiono ragioni per cui possa risultare attendibile l'esigenza di rinnovamento della CTU.
Per un verso, si deve infatti osservare che, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivo di doglianza, così come precisato dai consulenti relativamente al “profilo metodologico”,
“la rivalutazione specialistica della vicenda si è avvalsa della collaborazione dello specialista neonatologo Prof. Persona_4
Professore Associato nell'Università degli Studi di Padova”, reputandosi, per altro verso, non necessario, in considerazione dei profili controversi nella fattispecie in decisione, che a concorrere alla formazione del Collegio peritale vi fosse anche un professionista radiologo o neuroradiologo, dovendosi precisare che tale valutazione rientra nel perimetro di scelte rimesse alla discrezionalità del giudice e che, in ogni caso, tale argomento non è idoneo ad infirmare la valenza accertativa dagli apprezzamenti tecnici resi.
Deve infatti disattendersi la valutazione offerta dagli appellanti circa “la laconicità” della motivazione del giudice di prime cure laddove valutava la consulenza tecnica d'ufficio poiché fondata, asseritamente, quanto più sull' “autorevolezza del nome dei CTU”, osservandosi che la consulenza era stata resa in coerenza ai quesiti proposti, attraverso il compiuto esame della documentazione medico-sanitaria sia della madre che del piccolo e le operazioni effettuate dai medesimi Persona_1 consulenti in contraddittorio con i diversi specialisti consulenti di parte. Pur presenti nella tragica vicenda in esame indubbi profili validi a connotare per colpa la condotta dei sanitari, deve essere escluso che possa configurarsi la responsabilità dell' CP_4 convenuta, trattandosi di profili la cui incidenza causale, per la singolarità del quadro clinico infettivo che riguardava la paziente già prima di accedere al momento del parto, così come accertato, deve essere ritenuta irrilevante, secondo la regola del più probabile che non. Quanto sopra deciso assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo, al di là di ogni questione di ammissibilità del medesimo, qualsiasi ulteriore approfondimento istruttorio.
-B) Le spese del grado possono essere compensate.
Sulla scorta dell'ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale
n.77/18 in tema di spese processuali, è consentito al giudice, pur nel confermato rigido quadro normativo dell'ultima versione dell'art.92 cpc, di estendere i confini dell'interpretazione del criterio delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che possono esser ravvisate anche ogni qualvolta la parte sia costretta ad agire, sulla base di un presupposto di fatto reale, ai fini di accertare nel giudizio la corrispondenza del presupposto di danno rivendicato apparente, attraverso una verifica processuale “grave” e necessaria che, nel nostro caso, si ancorava agli esiti della CTU.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1)rigetta l'appello proposto da e CP_1 CP_2 in proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale sul minore;
Persona_1
2)spese del grado compensate.
3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Bologna il giorno 27.5.2025. Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1543/2022
R.G., trattenuta in decisione il 12.11.2024 e promossa
DA:
e in proprio e quali esercenti la CP_1 CP_2 responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgino Giovanni ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Milano. Appellanti CONTRO
Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvaggio Giuseppe Danilo e Bicocchi Chiara ed elett.te dom.ta presso la sede legale dell' medesima in CP_4 CP_3
Appellata
avverso la sentenza n. 851/2022 emessa ex art. 281sexies c.p.c. dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 13.7.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, e in proprio e CP_1 CP_2 quali genitori di convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
in relazione al trattamento medico assicurato Controparte_3 alla seconda durante il parto del figlio e che gli avrebbe procurato severe conseguenze di salute.
In particolare, gli attori esponevano che la medesima CP_2
– la quale aveva già condotto tre precedenti gravidanze
[...] che si erano infaustamente concluse con aborto interno – aveva scoperto di essere nuovamente incinta nel 2006 e tale gravidanza aveva avuto un normale decorso sino a quando, alla data dell'11.4.2007, aveva scoperto di risultare positiva al tampone per streptococco di tipo B;
alla visita ostetrica in data
30.3.2007, erano stati segnalati prodromi di parto con rinvio del paziente al domicilio e la prescrizione di ripresentarsi una volta aumentata l'attività contrattile, all'insorgenza di perdite siero ematiche e/o alla riduzione dei movimenti fetali. Gli attori segnalavano che in data 20.4.2007, giorno in cui presumibilmente doveva avvenire il parto, verso le 7,00 del mattino, la medesima aveva riscontrato la perdita di CP_2 liquido dai genitali e che per questo si era recata immediatamente presso il Pronto Soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di dove peraltro aveva fissato un controllo per la CP_3 gravidanza ormai al termine;
il medico di turno aveva visitato la paziente e l'aveva rinviata al domicilio poiché non vi erano contrazioni in atto.
Deducevano poi che alle 17,00 dello stesso giorno avevano inizio le contrazioni e la paziente si era recata nuovamente presso il P.S. dell'Arcispedale di sicchè, al momento CP_3 dell'ingresso, posta la diagnosi di “prodromi di travaglio” e, stante la positività per streptococco di gruppo B, era stata disposta la profilassi antibiotica;
verso le 23,30 appurato che sia il dolore che le contrazioni erano insorte e che la dilatazione del collo dell'utero aveva raggiunto i 3-4 cm e che, a seguito della rotture delle acque, il liquido amniotico risultava limpido, la paziente era stata condotta in sala parto dove aveva fatto ingresso verso le 00,30.
Rappresentavano gli attori che l'ostetrica in turno aveva provveduto ad allestire la vasca per il parto e aveva lasciato la paziente in compagnia del marito, che alle ore 3,55, sfinita dai dolori, aveva raggiunto la massima dilatazione e, per questo, aveva inizio la registrazione a mezzo CTG. Neonato veniva ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del medesimo nosocomio per proseguire l'assistenza ventilatoria ed il monitoraggio delle crisi comiziali, con la diagnosi di” asfissia perinatale in neonato a termine”.
Tale infausta diagnosi veniva confermata nel proseguo in occasione di RMN cerebrale, dalla quale emergeva ”quadro compatibile consegne precoci di sofferenza asfittica perinatale”.
Il neonato veniva dimesso con la medesima diagnosi e negli anni si veniva inesorabilmente a delineare a carico del piccolo Per_1 la condizione di” tetraparesi discinetica ed astigmatismo importante”. Pertanto, gli attori concludevano perché venisse accertata e dichiarata la responsabilità del personale ospedaliero con la condanna della stessa struttura sanitaria al risarcimento dei danni sofferti dagli attori medesimi Iscritti in atti, anche secondo giustizia.
-Si costituiva in giudizio contestando le Controparte_3 pretese avversarie e, pertanto, chiedendo, nel merito, di rigettare integralmente la domanda del ricorrente nei confronti dell' medesima in quanto infondata in fatto e Controparte_3 in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda.
In particolare, il Tribunale riteneva, analizzato quanto emerso dalla CTU resa nel precedente giudizio per ATP che aveva messo in evidenza che vi erano stati errori diagnostici-prognostici da parte dei sanitari ed errori terapeutici conseguenti, che la lesione cerebrale fosse, secondo il grado del più probabile che non, riconducibile ad un momento anteriore al parto e che non vi fosse prova del nesso causale tra gli errori del personale sanitario e l'encefalopatia. Rimasta comunque incerta la causa del danno riportato, il
Tribunale riteneva non sussistessero profili di responsabilità professionale ascrivibili ai sanitari.
-Avverso tale decisione, e in CP_1 CP_2 proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale su proponevano appello formulando i seguenti motivi Persona_1
d'impugnazione: 1) Erronea applicazione delle regole sul nesso causale ed erronea valutazione delle prove.
Lamentavano Gli appellanti l'erroneità del ragionamento assunto dal primo giudice che aveva negato ogni rilevanza eziologica, sul rilievo che la causa delle lesioni cerebrale dovesse, con il criterio del “più probabile che non”, ricondursi a una corioamniosite instauratasi in epoca verosimilmente precedente la nascita. Invero, come riconosciuto dagli stessi CTU, erano presenti e soddisfatti quattro criteri scientifici essenziali per qualificare l'evento di danno come intrapartum, mentre poi contraddittoriamente gli stessi CTU avevano privato di efficacia i suddetti criteri essenziali, sul rilievo che non fossero soddisfatti altri criteri accessori, quindi non essenziali. Entrambi gli esami strumentali eseguiti in corso di ricovero, l'
ECG a poche ore dalla nascita e la RMN Eseguita in data 26. 4.07, deponevano per un danno intrapartum.
Che in particolare benché CTU i avessero riconosciuto che il Part quadro mostrato dalla fosse compatibile con un danno intrapartum, gli stessi ne avevano poi sminuito la rilevanza sulla supposta tardività con cui lo stesso era stato eseguito, così facendo ricadere su paziente danneggiato i ritenuti effetti pregiudizievoli della condotta omissiva sanitaria.
Inoltre da ultimo ma non per ultimo nel collegio peritale erano mancate figure essenziali ad integrare la scienza del giudice, quali un neonatologo ed un neuroradiologo. 2) Erronea applicazione delle norme sul nesso causale in ordine all'identificazione della causa alternativa del danno.
Lamentano sul punto che i CTU, ed a seguire il primo giudice, hanno escluso in termini categorici il nesso eziologico su rilievo di una eziologia alternativa, definita nella letteratura citata dagli stessi CTU, solo come un “possibile” fattore di aumento rischio di paralisi infantile, di cui non hanno saputo descrivere le caratteristiche scientifiche e quindi offrire elementi di riscontro clinico deponenti a favore di essa. 3) Con il Terzo motivo, integrativo dei precedenti, lamentano gli appellanti la omessa rinnovazione della CTU.
-Si costituiva l' contestando Parte_2
l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e, pertanto, concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità della richiesta di rinnovo della CTU per violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. poiché vengono eccepiti per la prima vota in appello vizi procedurali o processuali;
e nel merito, in via principale, di rigettare l'appello proposto e, ancora in subordine, qualora non fosse dichiarata inammissibile l'istanza di rinnovo della CTU, dichiarare la rilevanza del comportamento di controparte ai sensi dell'art. 88 c.p.c. e valutarlo ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per le ragioni che si espongono.
-A) Deve escludersi, in relazione al primo motivo di doglianza,
l'errore nell'apprezzamento del nesso di causalità così come, circa il secondo motivo d'appello, in relazione all'identificazione della causa alternativa del danno.
Occorre, sul piano teorico, rammentare che, nel caso di responsabilità medica, la valutazione del nesso causale deve essere svolta secondo il criterio del “più probabile che non”, sì che il giudice debba dare rilievo al decorso causale che si appalesa come il più probabile, tenuto conto di decorsi causali alternativi e osservando il concetto della probabilità, non necessariamente sul piano statistico, ma anche sul piano logico allorché nella comparazione tra possibili decorsi eziologici di un evento, uno di essi prevalga sugli altri in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio idoneo a fondare la decisione.
Nella fattispecie in esame, al di là dei profili di colpa inequivocabilmente rilevati, la CTU resa nel procedimento per A.T.P. dai Professori e ha spiegato Persona_2 Persona_3 chiaramente che, in relazione alle conseguenze dannose riportate dal neonato, e quindi alla cd. encefalopatia neonatale, è possibile collocare l'evento ipossico al momento del parto, come in tesi d'impugnazione, solo qualora, secondo quanto riportato dalle Linee Guida elaborate in materia, ricorrano quattro criteri
“essenziali”: l'evidenza di acidosi metabolica nel sangue dell'arteria ombelicale fetale ottenuto al momento del parto, l'insorgenza precoce di encefalopatia neonatale severa o moderata in infanti nati oltre la 34esima settimana di gestazione, la paralisi cerebrale con quadriplegia spastica o di tipo discinetico, l'esclusione di altre eziologie.
In relazione a tali criteri, i consulenti hanno osservato che, alle ore 7.44 del mattino, per la valutazione del ph, era altamente probabile che l'acidosi metabolica fosse in atto, che si era verificata “l'insorgenza di manifestazioni neurologiche in epoca neonatale, con crisi epilettiche subentranti ed ipotonia già il giorno stesso del parto” precisando che tale quadro, tuttavia, era compatibile sia con un danno intra che ante partum, e, ancora, che era stata accertata nel neonato una tetraparesi spastica;
quanto invece all'ultimo criterio che consta dell'esclusione di ulteriori eziologie identificabili, fra le quali risultano menzionate anche le condizioni infettive, i consulenti hanno evidenziato la sussistenza di una corioamnionite grave riscontrata nella “valutazione istopatologica degli annessi secondati” che risultava, per quanto affermato dalla letteratura scientifica sul punto, “associata ad un significativo rischio di sviluppo di paralisi cerebrale infantile” e che, in simili ipotesi, ove si abbia infezione intrauterina, non si ritiene possibile eliminare ogni rischio di morbilità neonatale attraverso la somministrazione di antibiotici antecedentemente al parto, potendo tale rischio essere soltanto ridotto.
I consulenti, nonostante quanto rilevato circa le problematiche patologiche riportate dal neonato e la ricorrenza di acidosi metabolica al momento della nascita, hanno escluso il danno intrapartum in ragione della presenza di una infezione acuta e cioè, la corioamnionite necrotizzante, di grado 3, con una
“funisite acuta”, accertata il 10.5.2007.
I consulenti hanno precisato altresì che sia dal quadro ecografico del 21.4.2007 che da quello RM del 26.4.2007 non erano emersi elementi che consentissero di collocare temporalmente la lesione cerebrale al momento del parto, secondo la regola dell'elevata probabilità e tali apprezzamenti, adeguatamente motivati, non risultano inficiati dalle argomentazioni poste a sostegno delle doglianze in impugnazione circa il verificarsi di un evento ipossico intrapartum escluso da rilievi tecnici che avevano messo in evidenza un quadro infettivo assai grave nella paziente. In questo senso, hanno affermato, ancora, più esplicitamente che
“il complesso di evidenze cliniche, ed in particolare, il grave quadro di corioamniosite acuta necrotizzante di 3° grado, emerso all'analisi istopatologica dei tessuti, identificano più probabilmente un danno avvenuto in epoca antecedente, sviluppatosi in modo progressivo e comportante poi un peggioramento nel corso del parto”.
Si deve quindi ritenere che, sul piano eziologico, sia questa, alla luce di tutti gli elementi clinici esaminati dai consulenti e, in dettaglio, degli esiti dell'esame istologico espletato sui tessuti secondari della in data 10.5.2007, la spiegazione CP_2 causale che, nel caso concreto, risulta assistita da un maggior grado di conferma logica e di coerenza razionale intrinseca, seppur in astratto l'infezione rilevata possa configurarsi quale mero fattore di rischio in relazione al quadro patologico riportato dal neonato;
ne consegue che, poiché tale condizione morbosa infettiva era già in atto al momento del parto, una diversa gestione del medesimo non avrebbe evitato.
Questi rilievi consentono dunque di escludere che i profili di colpa attinenti la condotta dei sanitari siano, di per sé soli, sufficienti a configurare la responsabilità dell' convenuta, CP_3 risultando privi di valenza causale in relazione al danno lamentato dal neonato che, secondo la regola della preponderanza delle probabilità, non può collocarsi al momento del parto;
deve quindi ritenersi corretta la decisione del giudice e l'apprezzamento che questi formulava sulle osservazioni dei consulenti che, chiaramente, hanno affermato: “anche ipotizzando una condotta ostetrica e medica ineccepibile, scevra pertanto degli errori dianzi evidenziati, questa si sarebbe potuta nella migliore delle ipotesi concretizzare in una anticipazione del parto, eventualmente eseguito con taglio cesareo in data 20.04.2007. Considerato il quadro di corioamnionite, la già prolungata permanenza del in un ambiente settico Persona_1 e quindi la scarsa suscettibilità di miglioramento con consimili mezzi terapeutici, è possibile affermare con criterio di ragionevole certezza, e meglio ancora del “più probabile che non” che NON si sarebbe evitato il quadro clinico di encefalopatia neonatale con tetraparesi spastica, tramite una anticipazione del parto e/o un suo espletamento tramite parto cesareo”.
Non risulta neppure condivisibile quanto sostenuto in tesi di impugnazione per le argomentazioni spiegate – anche fondate sulle osservazioni rese nel parere pro veritate allegato D) all'atto di impugnazione, il cui valore è, al più, quello di una memoria tecnica difensiva – che non sono idonee ad infirmare gli apprezzamenti della CTU motivatamente e coerentemente argomentati, per nulla carenti o deficitari, anche in relazione alle valutazioni fatte pervenire dai consulenti di parte, o sulla necessità del coinvolgimento di ulteriori ausiliari professionisti a comporre il Collegio peritale.
Alla luce di tali asserzioni e delle valutazioni espresse dal CTU, il ragionamento del giudice risulta corretto non essendo incorso in alcuna “acritica valutazione del materiale istruttorio ed erronea applicazione delle norme che presiedono all'analisi del nesso causale”, né appaiono ragioni per cui possa risultare attendibile l'esigenza di rinnovamento della CTU.
Per un verso, si deve infatti osservare che, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivo di doglianza, così come precisato dai consulenti relativamente al “profilo metodologico”,
“la rivalutazione specialistica della vicenda si è avvalsa della collaborazione dello specialista neonatologo Prof. Persona_4
Professore Associato nell'Università degli Studi di Padova”, reputandosi, per altro verso, non necessario, in considerazione dei profili controversi nella fattispecie in decisione, che a concorrere alla formazione del Collegio peritale vi fosse anche un professionista radiologo o neuroradiologo, dovendosi precisare che tale valutazione rientra nel perimetro di scelte rimesse alla discrezionalità del giudice e che, in ogni caso, tale argomento non è idoneo ad infirmare la valenza accertativa dagli apprezzamenti tecnici resi.
Deve infatti disattendersi la valutazione offerta dagli appellanti circa “la laconicità” della motivazione del giudice di prime cure laddove valutava la consulenza tecnica d'ufficio poiché fondata, asseritamente, quanto più sull' “autorevolezza del nome dei CTU”, osservandosi che la consulenza era stata resa in coerenza ai quesiti proposti, attraverso il compiuto esame della documentazione medico-sanitaria sia della madre che del piccolo e le operazioni effettuate dai medesimi Persona_1 consulenti in contraddittorio con i diversi specialisti consulenti di parte. Pur presenti nella tragica vicenda in esame indubbi profili validi a connotare per colpa la condotta dei sanitari, deve essere escluso che possa configurarsi la responsabilità dell' CP_4 convenuta, trattandosi di profili la cui incidenza causale, per la singolarità del quadro clinico infettivo che riguardava la paziente già prima di accedere al momento del parto, così come accertato, deve essere ritenuta irrilevante, secondo la regola del più probabile che non. Quanto sopra deciso assorbe le ulteriori deduzioni avanzate dalle parti e rende superfluo, al di là di ogni questione di ammissibilità del medesimo, qualsiasi ulteriore approfondimento istruttorio.
-B) Le spese del grado possono essere compensate.
Sulla scorta dell'ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale
n.77/18 in tema di spese processuali, è consentito al giudice, pur nel confermato rigido quadro normativo dell'ultima versione dell'art.92 cpc, di estendere i confini dell'interpretazione del criterio delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che possono esser ravvisate anche ogni qualvolta la parte sia costretta ad agire, sulla base di un presupposto di fatto reale, ai fini di accertare nel giudizio la corrispondenza del presupposto di danno rivendicato apparente, attraverso una verifica processuale “grave” e necessaria che, nel nostro caso, si ancorava agli esiti della CTU.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1)rigetta l'appello proposto da e CP_1 CP_2 in proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale sul minore;
Persona_1
2)spese del grado compensate.
3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Bologna il giorno 27.5.2025. Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)