Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9797 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09797/2025REG.PROV.COLL.
N. 07425/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7425 del 2022, proposto dal signor TO AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ravello, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 340/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. TO SI MA;
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor TO AG, è proprietario di un fabbricato urbano adibito a civile abitazione, realizzato sine titulo nel territorio del Comune di Ravello, per il quale aveva presentato, in data 2 marzo 1995, istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 39 della 1egge n. 724 del 1994, versando integralmente l’oblazione dovuta.
1.1. Con atto n. 1056 del 31 gennaio 2013, il Responsabile dell’U.T.C. Area Edilizia Privata del Comune intimato, aveva richiesto all’odierno appellante, il pagamento di €. 26.611,69 a titolo di oneri concessori; importo che era stato determinato, in applicazione dell’interesse annuo del 10% sulla somma dovuta, dal 1995 alla data della richiesta.
1.2. Successivamente, a seguito di interlocuzione con l’interessato, l’U.T.C. ha rideterminato tale importo, richiedendo al signor AG l’inferiore somma di €. 19.293,13; somma che l’interessato ha ritenuto ancora eccessiva, per cui allega di avere chiesto un’ulteriore riduzione dell’importo, come sopra rideterminato.
1.3. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, il signor AG ha chiesto l’annullamento di tale atto, articolando plurime censure in ordine alla corretta determinazione dell’onere concessorio, in riferimento alla suindicata istanza di condono edilizio.
1.4. Con la sentenza n. 340, del 4 febbraio 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso, sull’assorbente presupposto che, nella specie, non si trattava di richiesta di pagamento di somme a conguaglio, bensì di mancato pagamento di somme dovute “a titolo di anticipazione”, come espressamente disposto dall’art. 39, comma 9, della legge 724 del 1994.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor TO AG, deducendo un unico articolato motivo di censura, che di seguito sarà esaminato e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e nel primo grado di giudizio.
3. Non si è costituito in giudizio il Comune di Ravello.
4. Nell’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Con l’unico motivo di censura l’odierno appellante deduce error in iudicando : violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della l. n. 724/1994 e dell’art. 16 del d.P.R. n. n. 380/200, oltre che l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità e difetto di motivazione; avendo erroneamente il primo giudice ritenuto legittima la richiesta di pagamento contenuta negli impugnati atti.
5.2. Il Tribunale ha ritenuto infondato in fatto questo motivo, in quanto al momento della presentazione dell’istanza di condono, ai sensi dell’art. 39 della l. 724/94, il ricorrente non risulta aver versato alcuna somma a titolo di anticipazione, contravvenendo -secondo quanto ha sostenuto dal giudice di prime cure, avallando la tesi della amministrazione - a quanto stabilito al comma 9 del citato articolo 39 della legge n. 724/94.
5.3. Infatti, ha concluso il primo giudice: è incontestato, per stessa ammissione del ricorrente, che, la somma richiesta dall’U. T. C. con nota prot. n. 6210 del 12.07.2013, a titolo di oneri concessori, non è a conguaglio rispetto a quanto dovuto, risultando –altresì- legittima, l’applicazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute, tanto in applicazione letterale dell’art. 39, comma 10, della l. 724/1994. Questa sarebbe, ad avviso del primo giudice, l’unica lettura della norma di cui alla richiamata legge 724/1994 e segnatamente dell’art.39, co 10.
5.4. L’appellante contesta fermamente questa interpretazione del Tribunale, ritenendo erronea la esegesi del primo giudice su tale disposizione normativa e ritenendo che, dalla lettura del comma 9, dell’art. 39 della l. 724/94 emerge chiaramente che, quanto alle modalità di pagamento del conguaglio, “in mancanza della richiesta del versamento” di detto conguaglio non può assumersi esservi ritardo da parte di colui che ha presentato la domanda di condono edilizio .
5.5. Soggiunge che la sola richiesta degli oneri concessori da parte del Comune di Ravello vi è stata solo con l’atto n. 1056 ossia anteriormente al 2013, non può quindi a suo dire essere richiesto al ricorrente il versamento degli interessi. Diversamente da quanto è stato affermato dal Tribunale, ritiene poi che la disciplina relativa al pagamento degli interessi non potrebbe trovare applicazione, con riferimento alle domande di condono edilizio, presentate ai sensi del citato art. 39 cit..
5.6. Ciò perché il 10° comma di detta disposizione normativa nel prevedere espressamente che tale saggio sia applicabile solo alle domande di condono edilizio “presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell’oblazione”, esclude che la fattispecie normativa possa riferirsi al caso di specie, essendo stata presentata una prima domanda di condono edilizio per il manufatto in questione il 2 marzo 1995, e, una seconda istanza sulla scorta dell’art. 39 della legge n. 724/94. In ogni caso, conclude sul punto l’appellante, il saggio di interesse del 10%, pur volendolo ritenere applicabile al c.d. secondo condono, la disciplina di cui al citato comma 10 dell’art. 39 della l. 724/1994, non può, tuttavia, essere calcolato sulla somma dovuta a conguaglio; laddove, in tale ipotesi gradata, “al più ed in alternativa agli interessi legali, avrebbe potuto esser richiesto solo sull’importo che avrebbe dovuto esser versato a titolo di anticipazione”, e con le rateizzazioni di cui al comma 5, del medesimo art. 39. Sostiene, infine, l’appellante che, la circostanza che il Responsabile dell’UTC del Comune di Ravello abbia applicato “l’interesse composto” rappresenta un dato indiscusso, sicché sul ricorrente non poteva ricadere alcun onere probatorio.
5.7. Il motivo deve essere respinto.
6. Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata, infatti, non si tratta, nel caso che occupa, della richiesta di pagamento di somme a conguaglio, bensì di mancato pagamento delle somme dovute “a titolo d’anticipazione”, come disposto dal menzionato comma 9.
6.1. Su versante normativo, l'art. 39, comma 9, della predetta legge n. 724/1994, richiamando infatti la “tabella C”, specifica, in maniera chiara, le modalità con cui deve avvenire il calcolo delle somme da versare “a titolo di anticipazione degli oneri concessori”, per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria; su cui devono essere aggiunti gli “interessi di mora”, nella misura del 10% annuo, ai sensi dell’art. 39, comma 10, della medesima legge.
6.2. Né a diverse e distinte conclusioni conduce poi il rilievo che il manufatto abusivo sia stato realizzato nel 1975, dovendosi -in proposito- far richiamo alla giurisprudenza consolidata che ha avuto modo di chiarire che, tale circostanza:… “comporta l'applicazione di criteri di calcolo differenti e derogatori rispetto a quelli contemplati dalla l. n. 724/1994; ai fini del calcolo degli oneri concessori devono essere, infatti, applicate le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria (Consiglio di Stato sez. IV, 9.1.2023, n.279).
6.3. Del resto, in materia del pagamento degli oneri concessori, relativi ad un titolo in sanatoria, trova piena applicazione il canone tempus regit actum , perché “è soltanto con l'adozione del provvedimento di sanatoria, che il manufatto diviene legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo” (Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 2020, n. 2680); con la conseguenza che, l'importo degli oneri concessori va determinato secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria.
6.4. Se così è, come bene ha inteso dal primo giudice nella lettura complessiva e ragionevole della normativa di riferimento, deve ritenersi che, nella specie, stante il mancato versamento dell’anticipazione degli oneri concessori, dovuti per la realizzazione dell’intervento edilizio in questione, deve ritenersi corretto quanto statuito dal Tribunale, anche con riguardo al versamento degli interessi che, proprio in ragione dell’autoliquidazione da parte del ricorrente, ha condiviso l’operato della amministrazione che ha fatto corretta applicazione dei commi 9 e 10 del visto art. 39, ritenendo che dovesse ricadere sul richiedente la sanatoria “l’onere di corrispondere gli interessi legali dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria nella misura del 10% annuo, preventivamente quantificata dal legislatore, quale liquidazione anticipata e forfettaria del danno derivante dal ritardo nel pagamento degli oneri concessori dovuti”.
6.5. La normativa applicata dal Comune di Ravello di cui all’art. 39 dalla l. n. 724/1994, nel caso di specie, ha piena attinenza con la richiesta di applicare gli interessi al mancato versamento dell’anticipazione degli oneri concessori, non potendosi ragionevolmente condividere l’assunto del signor AG che esclude il versamento degli interessi, là dove il richiedente la sanatoria non rileva espressa richiesta da parte del comune di Ravello.
6.6. Di qui complessivamente l’infondatezza delle censure in esame.
7 In conclusione l’appello deve essere respinto.
8. Nulla per le spese non essendosi costituito in giudizio il Comune di Ravello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di LO, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
TO SI MA, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SI MA | EL Di LO |
IL SEGRETARIO