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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6184/2025, promossa da
(c.f. nato/a a RE (TV), il Parte_1 C.F._1 29/01/1963, con l'avv. SERGIO CALVETTI e l'avv. LAURA CAGNIN
e
ST AD (c.f. , nato/a a RE (TV), il C.F._2 5/12/1965, con l'avv. MONICA GAZZOLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI RE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 21/10/2025, i coniugi ST Parte_1 AD, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – contratto il 06/10/1991 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RE dell'anno 1991 al n. 312, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. cronol. 19314/2021 del Tribunale di Treviso del 2/11/2021);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6/10/1991 tra e Parte_1
ST AD, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di RE dell'anno 1991, al n. 312, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni convenute appaiono congrue e compatibili con la condizione economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6/10/1991 da nato/a a RE (TV), il 29/01/1963 Parte_1 e ST AD, nato/a a RE (TV), il 5/12/1965, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RE dell'anno 1991 al n. 312, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. assegno divorzile Il signor AN PA corrisponderà alla signora in via Parte_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, un assegno divorzile pari ad Euro
3.985,00, detta somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, prima rivalutazione novembre 2026. Le Parti concordano che la percezione dell'emolumento pensionistico da parte della signora come pure la Pt_1 cessazione dell'attività lavorativa del sig. PA con conseguente trattamento pensionistico, comporterà la revisione dell'assegno divorzile. In particolare, l'assegno divorzile andrà ridotto dell'ammontare della pensione dalla signora (es.
4.000 assegno divorzile;
pensione euro 1.000; Pt_1 assegno divorzile rideterminato in euro 3.000) con decorrenza dal primo mese di percezione, che la signora vrà l'onere di comunicare tempestivamente Pt_1
a mezzo mail al signor PA e comunque entro sette giorni. L'accordo di revisione dell'assegno, sospensivamente condizionato alla percezione della pensione da parte della signora non necessiterà di ulteriore statuizione, Pt_1 in quanto già recepito dalla sentenza divorzile. Le Parti, quindi, non dovranno adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
2. regolamentazione dei rapporti economici
A regolamentazione definitiva di ogni rapporto di debito/credito tra le parti, con contratto avente causa familiare, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale i ricorrenti – dando atto di aver adempiuto agli accordi convenuti in sede di separazione quanto ai trasferimenti immobiliari nella stessa previsti - si impegnano:
a) il signor PA al pagamento integrale del mutuo n. 1087301/17 (importo erogato: euro 350.000,00, importo residuo ad oggi euro 220.000,00 circa), contratto con UBI Banca s.p.a. [poi Intesa Sanpaolo s.p.a., ora Banca Sella] per l'acquisto dell'immobile di Jesolo, Via Vicenza n. 19, di proprietà esclusiva della signora anche in caso di vendita dell'immobile. Parte_1
3 b) La signora in ipotesi di alienazione dell'immobile di cui al punto a) ad Pt_1 un prezzo superiore ad euro 770.000 - nell'ambito degli accordi funzionali alla definizione della crisi familiare – si obbliga a corrispondere alle figlie, per la quota del 50% ciascuna, l'importo corrispondente alla differenza tra il corrispettivo percepito ed euro 770.000 e ciò entro il termine di sette giorni dalla percezione del corrispettivo. In tal senso, ella trasmetterà via mail copia del contratto di compravendita al signor PA e delle distinte dei bonifici eseguiti in favore delle figlie. Qualora la signora non rispettasse tale termine, l'importo Pt_1 dovrà essere corrisposto entro e non oltre i sette giorni successivi al signor
PA, riconosciuto sin d'ora creditore il quale provvederà a versarlo alle figlie. c) In ipotesi di alienazione da parte della signora dell'immobile di cui al Pt_1 punto a) per un corrispettivo inferiore ad euro 770.000,00, la stessa tratterrà
l'intero corrispettivo ed il sig. PA seguiterà nel pagamento del mutuo sino alla sua estinzione.
d) Il Sig. PA, in caso di vendita del bene di cui ai punti precedenti antecedentemente alla scadenza del mutuo attualmente in essere, procurerà di trasferire l'ipoteca attualmente iscritta sul bene in parola su altro bene di sua esclusiva proprietà in modo da consentire alla signora la vendita del Pt_1 bene libero dal gravame.
e) la signora in considerazione dell'impegno di cui al superiore Parte_1 punto a), si dichiara soddisfatta in via anticipata del proprio eventuale diritto alla quota del 40%, ex art. 12 bis, legge 898/70 e successive modifiche, delle somme a qualsiasi titolo percepite dal signor AN PA all'atto della cessazione dell'attività lavorativa, così come previsto dalla convenzione nazionale per le casse di previdenza agenti e, comunque, di ogni pretesa creditoria derivante dal matrimonio od insorta in occasione di esso, come pure del divorzio, fermo il diritto all'assegno mensile di cui all'art. 5 L. div.. f) I signori e AN PA rinunciano sin d'ora a ogni Parte_1 eventuale conguaglio derivante dai reciproci impegni assunti in virtù delle clausole a) (pagamento integrale del mutuo sull'immobile di Jesolo) e d) (eventuale diritto alla quota del 40%, ex art. 12 bis, legge 898/70 e, comunque, di ogni pretesa creditoria derivante dal matrimonio od insorta in occasione di esso, come pure del divorzio).
g) La signora si riconosce debitrice dell'importo di euro 27.000,00 Pt_1 mutuatole dal sig. PA in data 02.02.2022 (importo che è già stato restituito per la somma di € 12.000,00: mediante corresponsione di € 6.000,00 a ciascuna figlia) e si impegna a corrispondere il residuo importo di € 15.000,00, alle figlie ratealmente – a decorrere dal mese di novembre 2025 - sino alla concorrenza di
€ 7.500,00 ciascuna, rinunciando il sig. PA alla relativa riscossione e ritenendosi soddisfatto della pretesa restitutoria attraverso la dazione da parte della signora lle figlie medesime;
Pt_1
4 h) Le Parti danno atto che i mutui già cointestati ai coniugi (n. 554113285 presso
M.P.S. e n. 0MP1003321356 presso Intesa Sanpaolo spa) sono stati oggetto di accollo del sig. PA, in esecuzione degli accordi assunti in occasione della separazione personale (punto 3.5), rispettivamente in data 03.05.2022 e
04.08.2022.
i) Quanto agli arredi e corredi dell'abitazione familiare pregressa, sita in Treviso,
Via Lorenzo da Ponte, n.6, essi vengono riconosciuti di proprietà esclusiva della signora ad eccezione di quanto giacente nel garage sito in Via Pt_1
Bianchetti n. 7 che è di proprietà del signor PA (escluso il mobilio di famiglia della signora Pt_1
j) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui alla clausola n. 2 e sottonumerazioni i Ricorrenti dichiarano di aver definito, con contratto avente causa familiare, strumentale alla soluzione conciliativa della crisi coniugale, ogni loro rapporto economico-patrimoniale e di non avere, quindi, più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, come pure dal divorzio, fatto salvo quanto previsto alla clausola n. 1, confermando essi che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà, impegnandosi essi al suo adempimento secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1358, 1375 c.c. ed alla sua interpretazione ai sensi dell'art. 1362 e segg. c.c. k) le Parti si esonerano dalla produzione della documentazione di cui all'art. 473
– bis. 12 c.p.c., salvo gli ultimi tre modelli reddituali.
3. spese del giudizio spese della presente procedura integralmente compensate.
I Ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
Le Parti precisano che la dismissione dalla gestione degli immobili di Venezia da parte della signora – con il conseguente venir meno di reddito a tale Pt_1 titolo - non costituirà elemento nuovo tale da determinare una revisione in aumento dell'assegno divorzile, avendo le Parti già tenuto conto di tale evenienza nella determinazione del relativo importo.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6184/2025, promossa da
(c.f. nato/a a RE (TV), il Parte_1 C.F._1 29/01/1963, con l'avv. SERGIO CALVETTI e l'avv. LAURA CAGNIN
e
ST AD (c.f. , nato/a a RE (TV), il C.F._2 5/12/1965, con l'avv. MONICA GAZZOLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI RE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 21/10/2025, i coniugi ST Parte_1 AD, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – contratto il 06/10/1991 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RE dell'anno 1991 al n. 312, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
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Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. cronol. 19314/2021 del Tribunale di Treviso del 2/11/2021);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6/10/1991 tra e Parte_1
ST AD, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di RE dell'anno 1991, al n. 312, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni convenute appaiono congrue e compatibili con la condizione economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6/10/1991 da nato/a a RE (TV), il 29/01/1963 Parte_1 e ST AD, nato/a a RE (TV), il 5/12/1965, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RE dell'anno 1991 al n. 312, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. assegno divorzile Il signor AN PA corrisponderà alla signora in via Parte_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, un assegno divorzile pari ad Euro
3.985,00, detta somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, prima rivalutazione novembre 2026. Le Parti concordano che la percezione dell'emolumento pensionistico da parte della signora come pure la Pt_1 cessazione dell'attività lavorativa del sig. PA con conseguente trattamento pensionistico, comporterà la revisione dell'assegno divorzile. In particolare, l'assegno divorzile andrà ridotto dell'ammontare della pensione dalla signora (es.
4.000 assegno divorzile;
pensione euro 1.000; Pt_1 assegno divorzile rideterminato in euro 3.000) con decorrenza dal primo mese di percezione, che la signora vrà l'onere di comunicare tempestivamente Pt_1
a mezzo mail al signor PA e comunque entro sette giorni. L'accordo di revisione dell'assegno, sospensivamente condizionato alla percezione della pensione da parte della signora non necessiterà di ulteriore statuizione, Pt_1 in quanto già recepito dalla sentenza divorzile. Le Parti, quindi, non dovranno adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
2. regolamentazione dei rapporti economici
A regolamentazione definitiva di ogni rapporto di debito/credito tra le parti, con contratto avente causa familiare, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale i ricorrenti – dando atto di aver adempiuto agli accordi convenuti in sede di separazione quanto ai trasferimenti immobiliari nella stessa previsti - si impegnano:
a) il signor PA al pagamento integrale del mutuo n. 1087301/17 (importo erogato: euro 350.000,00, importo residuo ad oggi euro 220.000,00 circa), contratto con UBI Banca s.p.a. [poi Intesa Sanpaolo s.p.a., ora Banca Sella] per l'acquisto dell'immobile di Jesolo, Via Vicenza n. 19, di proprietà esclusiva della signora anche in caso di vendita dell'immobile. Parte_1
3 b) La signora in ipotesi di alienazione dell'immobile di cui al punto a) ad Pt_1 un prezzo superiore ad euro 770.000 - nell'ambito degli accordi funzionali alla definizione della crisi familiare – si obbliga a corrispondere alle figlie, per la quota del 50% ciascuna, l'importo corrispondente alla differenza tra il corrispettivo percepito ed euro 770.000 e ciò entro il termine di sette giorni dalla percezione del corrispettivo. In tal senso, ella trasmetterà via mail copia del contratto di compravendita al signor PA e delle distinte dei bonifici eseguiti in favore delle figlie. Qualora la signora non rispettasse tale termine, l'importo Pt_1 dovrà essere corrisposto entro e non oltre i sette giorni successivi al signor
PA, riconosciuto sin d'ora creditore il quale provvederà a versarlo alle figlie. c) In ipotesi di alienazione da parte della signora dell'immobile di cui al Pt_1 punto a) per un corrispettivo inferiore ad euro 770.000,00, la stessa tratterrà
l'intero corrispettivo ed il sig. PA seguiterà nel pagamento del mutuo sino alla sua estinzione.
d) Il Sig. PA, in caso di vendita del bene di cui ai punti precedenti antecedentemente alla scadenza del mutuo attualmente in essere, procurerà di trasferire l'ipoteca attualmente iscritta sul bene in parola su altro bene di sua esclusiva proprietà in modo da consentire alla signora la vendita del Pt_1 bene libero dal gravame.
e) la signora in considerazione dell'impegno di cui al superiore Parte_1 punto a), si dichiara soddisfatta in via anticipata del proprio eventuale diritto alla quota del 40%, ex art. 12 bis, legge 898/70 e successive modifiche, delle somme a qualsiasi titolo percepite dal signor AN PA all'atto della cessazione dell'attività lavorativa, così come previsto dalla convenzione nazionale per le casse di previdenza agenti e, comunque, di ogni pretesa creditoria derivante dal matrimonio od insorta in occasione di esso, come pure del divorzio, fermo il diritto all'assegno mensile di cui all'art. 5 L. div.. f) I signori e AN PA rinunciano sin d'ora a ogni Parte_1 eventuale conguaglio derivante dai reciproci impegni assunti in virtù delle clausole a) (pagamento integrale del mutuo sull'immobile di Jesolo) e d) (eventuale diritto alla quota del 40%, ex art. 12 bis, legge 898/70 e, comunque, di ogni pretesa creditoria derivante dal matrimonio od insorta in occasione di esso, come pure del divorzio).
g) La signora si riconosce debitrice dell'importo di euro 27.000,00 Pt_1 mutuatole dal sig. PA in data 02.02.2022 (importo che è già stato restituito per la somma di € 12.000,00: mediante corresponsione di € 6.000,00 a ciascuna figlia) e si impegna a corrispondere il residuo importo di € 15.000,00, alle figlie ratealmente – a decorrere dal mese di novembre 2025 - sino alla concorrenza di
€ 7.500,00 ciascuna, rinunciando il sig. PA alla relativa riscossione e ritenendosi soddisfatto della pretesa restitutoria attraverso la dazione da parte della signora lle figlie medesime;
Pt_1
4 h) Le Parti danno atto che i mutui già cointestati ai coniugi (n. 554113285 presso
M.P.S. e n. 0MP1003321356 presso Intesa Sanpaolo spa) sono stati oggetto di accollo del sig. PA, in esecuzione degli accordi assunti in occasione della separazione personale (punto 3.5), rispettivamente in data 03.05.2022 e
04.08.2022.
i) Quanto agli arredi e corredi dell'abitazione familiare pregressa, sita in Treviso,
Via Lorenzo da Ponte, n.6, essi vengono riconosciuti di proprietà esclusiva della signora ad eccezione di quanto giacente nel garage sito in Via Pt_1
Bianchetti n. 7 che è di proprietà del signor PA (escluso il mobilio di famiglia della signora Pt_1
j) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui alla clausola n. 2 e sottonumerazioni i Ricorrenti dichiarano di aver definito, con contratto avente causa familiare, strumentale alla soluzione conciliativa della crisi coniugale, ogni loro rapporto economico-patrimoniale e di non avere, quindi, più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, come pure dal divorzio, fatto salvo quanto previsto alla clausola n. 1, confermando essi che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà, impegnandosi essi al suo adempimento secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1358, 1375 c.c. ed alla sua interpretazione ai sensi dell'art. 1362 e segg. c.c. k) le Parti si esonerano dalla produzione della documentazione di cui all'art. 473
– bis. 12 c.p.c., salvo gli ultimi tre modelli reddituali.
3. spese del giudizio spese della presente procedura integralmente compensate.
I Ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
Le Parti precisano che la dismissione dalla gestione degli immobili di Venezia da parte della signora – con il conseguente venir meno di reddito a tale Pt_1 titolo - non costituirà elemento nuovo tale da determinare una revisione in aumento dell'assegno divorzile, avendo le Parti già tenuto conto di tale evenienza nella determinazione del relativo importo.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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