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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 592/2023 promossa da:
, nato a Bolgatanga in [...] il [...] e residente in Assisi Parte_1 loc. S.M. degli Angeli, via Gabriele D'Annunzio 7/m C.F. id C.F._1 vestanet PG 0001949 cod cui rappresentato e difeso dall'Avv. Anna C.F._2
OM RD (pec del Foro di Email_1
Perugia, presso il cui studio in Perugia, via Campo di Marte 6/d è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale in calce al ricorso, su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, (pec:
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appellante
contro
:
pagina 1 di 16 , in persona del pro tempore, patrocinato Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede sono ex lege domiciliati in Perugia, via degli Offici n. 14; appellato
Oggetto: impugnazione ex art. 35 d.l.vo 25/2008
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 23.10.2025
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di impugnazione ex art. 702 quater c.p.c. ha Parte_1 proposto appello avverso l'ordinanza emessa in data 19.9.2023 dal Tribunale di Perugia, con la quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, della protezione sussidiaria, o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria;
pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, o in via subordinata della protezione sussidiaria o, in via ancora subordinata, di quella umanitaria.
2 Ha dedotto che: è di origine ghanese, di religione cattolica, etnia dagaba, analfabeta,
e orfano di entrambi i genitori sin dall'età di 4 anni;
è stato cresciuto dalla zia materna, che lo aveva preso a vivere con sé lontano dal villaggio natio a seguito della morte dei genitori perché volevano ucciderlo in quanto doveva essere eletto capo tribù; ha lasciato il paese il 7.5.2011 dopo che la zia era stata perseguitata e poi uccisa per causa sua;
aveva soggiornato per lavorare in Libia, era stato rapito aveva dovuto pagare un riscatto per riavere la mia libertà.
Ha censurato il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione di norme per non essere stata valutata la sua credibilità sulla base dei parametri stabiliti nell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/2007 e per violazione dell'art. 10 della Costituzione
e violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, art. 19 comma 1 del d.lgs. 286/1998
e dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, art. 1, comma 9, d.l. 113/2018.
Si è costituito il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria di spese.
pagina 2 di 16 Sulle conclusioni delle parti questa Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza, svolta in modalità telematica, del 23.10.2025.
In merito alla domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, occorre tenere presente che secondo la Suprema Corte “ai fini della domanda di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b)” (Cass. ord. n. 16201 del 30.7.2015; Cass. ord.
n. 15782 del 10.7.2014).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal ricorrente risultano piuttosto generiche, discordanti e contradditorie su alcuni punti, e non suffragate da alcun elemento probatorio. In particolare, ha riferito vicende relative all'uccisione dei genitori e della zia non del tutto verosimili, anche perché il racconto non risulta del tutto coerente
3 avendo riferito prima che la zia - la quale alla morte dei genitori lo aveva portato a vivere in un altro villaggio - gli “aveva raccontato” che entrambi i genitori erano stati uccisi dai parenti, il che lascia intendere che il racconto sia stato fatto durante la coabitazione con la stessa per spiegare la ragione dell'allontanamento dai genitori, salvo poi affermare che tale spiegazione la zia l'ha fornita in punto di morte dopo che le avevano sparato.
Anche il racconto della morte dello zio è piuttosto contraddittorio perché il richiedente prima ha dichiarato che lo zio era morto per poi affermare che era stato lui ad avere ucciso i genitori ma che era ancora in vita, ciò che, tra l'altro, renderebbe il pericolo di morte non attuale, atteso che fin tanto che o zio è in vita il richiedente non può essere eletto capo tribù e, quindi, non vi è ragione di privarlo della vita.
Appare evidente che quanto riferito dal ricorrente non è affatto lineare e non risulta attendibile per la intrinseca contraddittorietà e discordanza del racconto sugli elementi centrali della vicenda ovvero la morte dei genitori e le ragioni per cui alcuni soggetti imprecisati volevano uccidere anche lui.
pagina 3 di 16 Così ricostruito il fatto è chiaro, inoltre, che ancorché fosse attendibile non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;
ed infatti tale qualifica può essere attribuita solamente a colui che, ai sensi degli artt. 5 e 7, d.lgs. n.
251 del 2007, abbia subito atti di persecuzione sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori;
i responsabili possono essere lo
Stato, i partiti ovvero organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
oltre a tali elementi, è necessario che il soggetto che sia perseguitato o tema di esserlo per i motivi di cui all'art. 8 d.lgs. 251/2007 e cioè, nel dettaglio, razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica.
Il richiedente non ha indicato ulteriori elementi utili per circostanziare la propria domanda e ricondurre la propria vicenda ad alcuna delle fattispecie contemplate dal legislatore;
ne discende che la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
4 deve essere rigettata.
Per quanto attiene la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D. Lgs. 251/2007, l'art. 2, comma 1, lett. g), si osserva che il cittadino straniero
è ammesso a beneficiare dello status di protezione sussidiaria qualora “sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (…) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007); per “danno grave”, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 251/07, deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs. 251/2007). Più in particolare, “i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché́ «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente» (…) riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in pagina 4 di 16 modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare” (C.GUE c. 465/07 GA c.
Paesi Bassi, §32). Si distinguono tra loro in ragione del fatto che la morte consegua o meno a un procedimento giudiziario: nel primo caso (obbligatorietà di preventivo processo) si sarà in presenza di una vera e propria condanna alla sanzione della perdita della vita, mentre nel secondo (assenza di giudizio) vi sarà un'esecuzione sommaria, ossia una mera esecuzione.
Non può invece ricomprendersi nell'ambito di nessuna delle due nozioni innanzi enucleate (“condanna a morte” e “esecuzione della pena di morte”) la vendetta privata, minacciata da uno o più individui, in quanto non riconducibile al concetto di 'pena' che necessariamente presuppone quello di regola condivisa da una collettività. Invero, in tanto si può parlare di pena, in quanto al male inflitto sia riconosciuta natura di sanzione non dal singolo responsabile dell'azione punitiva, ma da soggetti estranei ad essa e che tuttavia condividono il sistema di valori che si assume violato e che riconoscono la legittimità dell'intervento sanzionatorio. Dunque, soprattutto per quanto qui interessa, se è vero che, laddove lo Stato sia connivente o incapace/impossibilitato a
5 intervenire, la minaccia rileva anche quando proviene da soggetto non statuale (art. 5
d.lgs. 251/2007), deve pur sempre trattarsi della minaccia di una pena e non di una vendetta privata.
Invece, l'elemento caratterizzante la fattispecie di cui alla lett. c) risiede nella circostanza per cui la minaccia grave incombente sul richiedente, eziologicamente riconducibile alla violenza indiscriminata perpetrata in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità interna o internazionale, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla generalità del gruppo sociale interessato dal conflitto e non si esaurisca nella sfera personale di quel determinato soggetto. Di regola, per integrare il presupposto della “minaccia grave”, è necessaria la rappresentazione di elementi peculiari qualificanti la posizione individuale del richiedente in rapporto alla situazione complessiva in cui versa il Paese di origine;
tuttavia, la personalizzazione del rischio può risultare recessiva a fronte di “una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione” (C.GUE c. 465/07 GA c. Paesi Bassi,
§37).
pagina 5 di 16 Ne deriva che, eccezionalmente, gli elementi collettivi possono fondare una prognosi positiva di concessione della misura in parola anche in mancanza di specifici elementi idonei a delineare una condizione di peculiare e differenziata esposizione a pericolo;
quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese di origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura (cfr. Cass.
2015/16202). Le motivazioni personali eventualmente prospettate dovranno necessariamente evidenziare un ragionevole collegamento con le condizioni ambientali di carattere oggettivo che si invocano a sostegno della richiesta e dal cui accertamento non è dato prescindere.
Quanto alla nozione di “conflitto armato”, la Corte GUE ha chiarito che questo non va inteso nell'accezione restrittiva coniata dal diritto internazionale umanitario (ossia quella che risulta dal Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, secondo cui per conflitti armati non internazionali devono intendersi quelli che “si
6 svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio , un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate”). Per conflitto armato interno, ai sensi dell'art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83 CE, deve piuttosto intendersi lo scontro tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero lo scontro tra due o più gruppi armati, non statuali, tra loro, “senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. (C.GUE c. 285/12 Diakitè c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, §35).
Si è così precisato che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un determinato livello di organizzazione delle forze armate presenti (come invece ai fini dell'applicazione delle convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppo organizzati sotto un comando responsabile e in grado di condurre operazioni militari concertate) o ad una durata particolare del conflitto (come pagina 6 di 16 ai fini dell'applicazione delle citate convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppi armati in grado di condurre operazioni militari prolungate), essendo necessario soltanto che lo scontro tra i contrapposti gruppi armati generi un livello di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o alla persona.
L'elevato livello di violenza che eccezionalmente consente di ritenere sussistente il danno grave, a prescindere dalla prova dell'individualità del rischio, va individuato sulla base dei seguenti criteri (sentenza CEDU 28&6/2011, FI e MI v. UK ):
1. la presa in considerazione del fatto che le parti coinvolte nel conflitto utilizzino metodi o tattiche di combattimento tali da accrescere il numero delle perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di proposito;
2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le parti in conflitto;
3. se il conflitto è localizzato o diffuso;
4. il numero di civili uccisi, feriti e sfollati a seguito del conflitto.
7 E' appena il caso di ricordare che il ricorrente ha dedotto in ricorso (v. pagg. 9 e 10) che in caso di rientro in patria sarebbe esposto ad un concreto e grave pregiudizio per la propria incolumità in quanto essendo fuggito per il pericolo di essere ucciso per motivi politici troverebbe una situazione di ordine pubblico caratterizzata da “polizia inefficiente e corrotta” con una società in cui “i diritti dei cittadini sono quotidianamente calpestati”.
E allora giova evidenziare, in base agli ultimi rapporti sulle pratiche sui diritti umani, che la situazione attualmente esistente in Ghana si caratterizza per “cambiamenti significativi nella situazione dei diritti umani”. “Tra le questioni significative relative ai diritti umani figurano segnalazioni attendibili di arresti o detenzioni arbitrarie e gravi restrizioni alla libertà di espressione e alla libertà dei media, tra cui violenze o minacce di violenza contro i giornalisti. Il governo ha adottato misure limitate per identificare e punire i funzionari responsabili di violazioni dei diritti umani” (v. documento n. 2128509, relativo all'anno
2024, tratto da ECOI.NET).
Con particolare riferimento all'amministrazione della Giustizia, e del sistema detentivo, nonché alla repressione posta in essere dal governo nei confronti di ogni pagina 7 di 16 libertà di espressione ciò rende evidente che non sia assicurata recentemente un'adeguata tutela alle eventuali violenze fisiche ed alle minacce di morte perpetrate nei suoi confronti dagli assassini dei genitori, come non si garantirebbe un processo rispettoso del suo diritto di difesa, e che, comunque, in caso di rientro sarebbe in pericolo di danno grave (art. 14 lett. c).
Sennonché, in proposito deve evidenziarsi la carenza di allegazioni individualizzanti, non avendo il ricorrente mai prospettato (né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale) di essere stato coinvolto in un conflitto armato o di avere ragioni per temere di esserlo in futuro, essendosi limitato a fare riferimento al pericolo di vita collegato ad una vicenda che si è detto essere non credibile per come raccontata.
Resta, quindi, da accertare se sussista un conflitto armato nei territori del Ghana dove si trova il villaggio del ricorrente, cioè , situato al nord del paese al Per_1 confine col Burkina Faso.
Va anzitutto esclusa in generale la ricorrenza dei presupposti di cui alla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 non sussistendo in Ghana una situazione riconducibile al
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“conflitto armato” con esposizione a violenza indiscriminata dei cittadini. Infatti, dalle informazioni desumibili dalle fonti internazionali la situazione generale del Ghana, sebbene non del tutta priva di criticità, non è stata nell'ultimo decennio così problematica da integrare i presupposti richiesti per la concessione della protezione sussidiaria perché pur essendo il paese caratterizzato dalla diffusione di atti di criminalità e da particolari e complesse tipologie di limitazione della libertà personale che coinvolgono, soprattutto, coloro che sono tacciati di stregoneria - con i c.d. “campi delle streghe”, ghetti in cui vengono allontanati i “sospetti” - e coloro che, invece, soffrono in vario modo di disabilità psico-intellettive – relegati nei c.d. “campi di preghiera” ( “Report 2017/18 – The state of the world's human rights Controparte_3
– Ghana”, https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/02/annual-report-201718/), in linea generale, anche da quello che viene riferito dal Dipartimento degli affari esteri svizzero (https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di- viaggio/ghana/consigli-viaggio-ghana.html), risulta essere un paese relativamente stabile e sicuro. Anche per quanto attiene la latente minaccia terroristica, va rilevato che il problema, di rilevanza ormai mondiale, non interessa in modo preminente il paese di pagina 8 di 16 origine del ricorrente. In base al report del Global Terrorism Index (2017), il Ghana risulta essere al 110° posto in un elenco di 130 paesi, nel quale le prime posizioni sono occupate dagli Stati maggiormente colpiti dal fenomeno terroristico
(http://visionofhumanity.org/reports/).
Ancora: dal sito della Farnesina – aggiornato al giugno 2018 – in merito alla situazione politica interna del Ghana si apprende quanto segue: a) il Ghana è oggi tra i
Paesi più stabili dell'Africa, potendo contare su un sistema politico che ha favorito la nascita e il consolidamento di istituzioni democratiche, il rispetto dei diritti umani e la libertà di stampa;
b) le elezioni presidenziali e per il rinnovo del Parlamento tenutesi nel dicembre del 2016 hanno rappresentato le settime elezioni consecutive che si svolgono in Ghana in un clima pacifico dal 1992; c) nei successivi 24 anni si sono spartiti il potere i due principali partiti: il liberal-conservatore e il partito di centro- Controparte_4 sinistra d) le elezioni presidenziali tenutesi il 7 dicembre Controparte_5
2016 sono state vinte da leader del partito liberal- Parte_2 conservatore NE IC Party (NPP), che ha ottenuto il 53,85% dei suffragi a fronte
9 del 44,40% riportato dal suo principale avversario, il Presidente uscente Persona_2
espressione del partito di centro-sinistra National Democratic Congress Per_3
(NDC); e) l'affluenza si è attestata al 68,6% per elezioni che sono state giudicate come libere, credibili e trasparenti dalla Comunità Internazionale;
f) la vittoria del NE
IC Party alle elezioni tenutesi nel dicembre 2016 ha confermato la tradizione che vuole un'alternanza ai vertici dello Stato ogni otto anni;
f) nel periodo tra il 2008 e il
2013 il prodotto interno lordo ghanese ha registrato uno dei più elevati tassi di crescita al mondo (l'aumento medio annuo si è attestato all'8,7%, avendo toccato nel 2011 il
14%); g) dal 2013, l'andamento dei prezzi dell'oro, del petrolio e del cacao, che rappresentano nell'ordine le prime voci dell'export ghanese, ha comportato una fisiologica contrazione dei tassi di crescita registrati in precedenza, ma ciononostante la struttura economica locale continua a presentare numerose opportunità; h) la stabilità politica, un sistema democratico e l'attivismo del governo nel campo della lotta alla povertà contribuiscono a rendere il Ghana un Paese ben visto dai più importanti donatori internazionali.
pagina 9 di 16 Da ultimo va considerata l'ipotesi di “danno grave” di cui alla lettera b) della disposizione citata. Anche in questo caso, la richiesta va respinta in ragione del fatto che non sembra sussistere il fondato timore che, qualora rimpatriato, il ricorrente possa andare incontro al rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità, individuabile in atti di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. Il ricorrente, infatti, afferma di non voler tornare nel suo paese di origine per la paura di incorrere in aggressioni da parte degli assassini dei suoi genitori e della zia. Giova ricordare, che secondo la normativa esistente in materia (art. 5, d. lgs.
251/2007), le forme di violenza che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria possono essere perpetrate dallo Stato, dai partiti o organizzazioni che controllano il paese o una sua parte e da soggetti non statuali. Qualora siano questi ultimi i responsabili del “danno grave”, al fine di concedere la protezione richiesta sarà necessario che lo Stato non voglia o non sia in grado di fornire adeguata tutela al richiedente. Nel caso di specie, sia in ragione della non credibilità di alcuni passaggi fondamentali del racconto del richiedente, sopra rimarcati in modo dettagliato, sia
10 perché lo Stato risulta nel suo ordinamento interno di pubblica sicurezza relativamente stabile e sicuro, non può ritenersi attuale il timore di subire persecuzioni quali la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante da parte degli assassini dei genitori e della zia o di altri gruppi sociali.
In altri termini, la natura dei fatti riferiti dal ricorrente induce ad osservare come sia del tutto mancante il collegamento - rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria - tra la situazione socio-politica e normativa del paese di provenienza e la sua specifica posizione nel senso che rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica ovvero nocumenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass. 10177/2011 e Cass. 26822/2007).
Va anche segnalato che nelle COI più recenti sul Ghana si legge che “il Ghana è un paese a reddito medio-basso situato nella SSA con una popolazione di 30 milioni di persone.
Nonostante i molti progressi compiuti in Ghana dalla sua indipendenza per migliorare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria e la salute pubblica, l'accesso a cure di emergenza e a cure
SOTA essenziali di qualità è rimasto basso per molti ghanesi. Attualmente, il sistema sanitario del Ghana non è in grado di soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione: il 4,6% dei
pagina 10 di 16 bambini muore prima di raggiungere i 5 anni di età e il tasso di mortalità materna, pari a 308 su
100.000 nati vivi, è superiore agli obiettivi globali. Inoltre, il sistema sanitario ghanese soddisfa solo il 12% circa del fabbisogno chirurgico traumatologico stimato nel paese6 , e l'attuale tasso di volumi chirurgici in Ghana è di 869 interventi chirurgici per 100.000 abitanti, il che riflette le inadeguatezze del sistema sanitario e l'incapacità di soddisfare le esigenze chirurgiche della popolazione”. E che: “rispetto all'organizzazione del sistema sanitario, le fonti riportano come il
Ghana abbia adottato un sistema di assistenza sanitaria a cinque livelli per garantire un accesso decentralizzato, reattivo e rapido alle cure mediche in tutto il paese. Questi livelli di erogazione dell'assistenza sanitaria comprendono: 1) la pianificazione e i servizi sanitari basati sulla comunità (CHPS) - che promuove l'assistenza sanitaria di base per donne e bambini, in particolare nelle comunità più remote. Qui sono presenti un ufficiale sanitario e un'infermiera di stanza, coadiuvati da volontari sanitari della comunità che svolgono attività di sorveglianza e promozione della salute nelle loro comunità di riferimento;
2) i centri sanitari - che forniscono servizi di base di prevenzione, cura e assistenza sanitaria riproduttiva. Nei centri sanitari lavorano specialisti in nutrizione, servizi di laboratorio, ostetricia, salute pubblica e ambiente,
11 sotto la direzione di medici assistenti. I centri sanitari eseguono servizi chirurgici minori e rinviano i casi complicati al livello superiore appropriato;
3) ospedale distrettuale (DH) è il primo ospedale di riferimento e di assistenza completa nella gerarchia dell'assistenza sanitaria.
Questi ospedali offrono servizi di promozione della salute a livello distrettuale, nonché assistenza preventiva, curativa, ambulatoriale e ospedaliera. Gli ospedali distrettuali forniscono servizi tecnici e di supervisione ai centri sanitari e alle strutture CHPS presenti nel loro bacino
d'utenza; 4) ospedale regionale, che fornisce cure specialistiche non disponibili presso l'ospedale distrettuale e costituisce il livello di riferimento successivo all'ospedale distrettuale. I loro specialisti dovrebbero includere medici generici, pediatri, ostetriche, chirurghi e infermieri generici e specializzati;
5) ospedali universitari, l'apice dell'assistenza sanitaria nel paese. Questi ospedali offrono un'assistenza sanitaria terziaria terapeutica complessa, forniscono protocolli di trattamento e standard clinici di qualità, offrono formazione agli operatori sanitari e contribuiscono alla qualità dell'assistenza sanitaria attraverso la ricerca”. Ancora: “in via generale, esistono forti disuguaglianze spaziali nell'accesso all'assistenza sanitaria. Le fonti riportano come sebbene recentemente siano state intraprese diverse iniziative per ridurre queste disparità di accesso all'assistenza sanitaria, le prove disponibili hanno stabilito una forte
pagina 11 di 16 relazione tra le disuguaglianze socio-economiche e l'accesso e l'utilizzo dell'assistenza sanitaria in Ghana. Anche quando le strutture sanitarie sono disponibili, l'accessibilità geografica - definita in questo caso come la distanza e il tempo impiegato per accedere alle strutture sanitarie
- è stata identificata come una sfida critica. Oltre ad essere associata a ritardi nel ricevere le cure adeguate, questa situazione si traduce anche in bisogni sanitari non soddisfatti, in particolare per quanto riguarda i servizi sanitari di emergenza come i ricoveri. Gli studi esistenti hanno attribuito queste disuguaglianze nell'accesso alla salute alle scarse infrastrutture di trasporto e alla mancanza di mezzi di trasporto motorizzati, come reti di trasporto inadeguate che influenzano l'accesso e l'utilizzo dell'assistenza sanitaria materna in Ghana. Altri ricercatori hanno anche sottolineato come le reti stradali inadeguate rafforzino le disuguaglianze esistenti nell'accesso all'assistenza sanitaria nelle zone rurali del Ghana. Inoltre, è stato ben documentato che i servizi di assistenza preospedaliera e di emergenza sono inadeguati e le aree rurali sono poco servite” (https://www.jumamap.it/it/2024/02/28/).
Si tratta all'evidenza di informazioni che attengono alle criticità in materia di tutela sanitaria che però non possono attingere immediatamente il ricorrente che non ha
12 lamentato particolari problemi di salute.
Pertanto, alla luce delle informazioni riportate il Ghana presenta ancora numerose problematiche relative alla tutela dei diritti umani, ma il livello di tensione esistente nel
Paese non integra una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre qualsivoglia persona al rischio di un danno grave alla propria vita e all'incolumità personale per la sua sola presenza su quel territorio.
A fronte dell'assenza di una situazione di conflitto armato interno per come descritto dalla giurisprudenza, il richiedente avrebbe dovuto dimostrare di essere colpito in modo specifico – per via della sua situazione personale – dai conflitti che interessano il Paese, ma nel caso di specie l'appellante non ha allegato, come si è detto, elementi individualizzanti che riconducono ad una situazione di effettivo rischio di danno. Dunque, anche se tale condizione di instabilità nel paese di provenienza del richiedente è rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria per le ragioni che di seguito si esporranno, non gli si può riconoscere la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.
pagina 12 di 16 Per quanto riguarda, invece, la forma di protezione internazionale detta
“umanitaria”, è opportuno rilevare che la stessa costituisce una misura atipica e residuale a chiusura del sistema complessivo della protezione internazionale degli stranieri in Italia, come previsto dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale (nella forma di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria) e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Per l'individuazione dei predetti gravi motivi occorre far riferimento al disposto di cui all'art. 2 Cost. nell'ambito del quale rientrano anche le peculiari condizioni di vulnerabilità personale, oltre che all'art. 19, comma 1, d.lgs.
286/1998, il quale prescrive che “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
13 dalla persecuzione”.
I seri motivi di carattere umanitario costituiscono un catalogo aperto e possono riscontrarsi ove, all'esito di una valutazione individuale della vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e in cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, in correlazione con la situazione di integrazione nel Paese di accoglienza
(Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., 15 maggio 2019 n. 13079). In base al recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, possono fondare il diritto alla protezione umanitaria non solo situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario del richiedente, ma anche un apprezzabile livello di integrazione lavorativa del migrante che, ove raggiunto, rende superflua la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare. Precisamente,
“in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal
pagina 13 di 16 d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana (…) qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. SS. UU., 9.9.2021, n. 24413; Cass. ord., 10.1.2022, n. 465).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente risulta essersi adeguatamente integrato nel tessuto economico sociale italiano, tanto che attualmente risulta assunto a tempo indeterminato dalla di Santa Maria degli Angeli, con la qualifica di CP_6
“addetto alla sbavatura manuale”, ed inquadramento di Livello D2 in base ad un
14 contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato stipulato in data 24.2.2022; per tale occupazione percepisce una retribuzione pari ad € 1.957,00 mensili (v. busta paga del settembre 2025). Il lavoro è il risultato di una stabilizzazione di un contratto a tempo determinato essendo stato assunto nel 2022 con la mansione di carpentiere tubista e saldatore di 6° livello, contratto poi prorogato di anno in anno fino alla stabilizzazione (v. documenti prodotti con l'atto di appello). In precedenza, fin dal
2020, era stato occupato con continuità nel settore dell'agricoltura prima nell'attività di allevamento di conigli poi con la qualifica di operaio florovivaista.
Inoltre, ha conseguito la patente di guida il 28.1.2022 ed è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile in Assisi, stipulato nel merse di ottobre 2022 per la durata di sei anni.
Tali elementi denotano che il ricorrente è ormai stabilmente inserito nella nostra società con proficui risultati. In particolare, la sussistenza di un'attività lavorativa in corso lo rende un soggetto vulnerabile ai sensi degli artt. 2 Cost. ed 8 Cedu. Se respinto nel Paese di provenienza, egli sarebbe costretto a reperirsi un'occupazione che invece già possiede e gli consente di mantenersi autonomamente nel Paese di accoglienza, ove pagina 14 di 16 le sue condizioni di vita sono sicuramente migliori rispetto a quelle che troverebbe nel luogo di origine. Invero, la situazione socio-politica attualmente esistente nel Paese di provenienza, per quanto in precedenza riportato, è tale per cui, in caso di rimpatrio, il medesimo sarebbe esposto al rischio di lesione dei diritti e delle libertà fondamentali, con grave vulnus al proprio diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 Cedu. In particolare, dalle fonti consultate e sopracitate, è emerso che il Ghana, pur non potendosi dire afflitto da un conflitto armato interno, è di certo interessato da una situazione di grave e costante insicurezza e di limitazione delle libertà, che mette a rischio il godimento dei più fondamentali diritti umani, quali la vita, l'incolumità personale, la manifestazione del pensiero e la salute, e ciò consente di attribuire un peso proporzionalmente inferiore al rado di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia.
Ne deriva che sussistono i presupposti per riconoscere la protezione per motivi umanitari ed il conseguente permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.Lvo
286/1998.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento della protezione
15 umanitaria.
Stante la particolarità della materia trattata, le reciproche soccombenze e la continua evoluzione della situazione del Paese di origine che ha reso necessari ulteriori accertamenti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sentito il P.m., respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: in accoglimento della domanda di volta al riconoscimento della Parte_1 sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario ostativi al suo rientro nel Paese di origine, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia in data
19.9.2023, accerta il diritto dello stesso al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disponendo la trasmissione al Questore territorialmente competente della presente sentenza per i conseguenti provvedimenti ex art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/98; dichiara la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
pagina 15 di 16 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al
Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Perugia.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
16
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 592/2023 promossa da:
, nato a Bolgatanga in [...] il [...] e residente in Assisi Parte_1 loc. S.M. degli Angeli, via Gabriele D'Annunzio 7/m C.F. id C.F._1 vestanet PG 0001949 cod cui rappresentato e difeso dall'Avv. Anna C.F._2
OM RD (pec del Foro di Email_1
Perugia, presso il cui studio in Perugia, via Campo di Marte 6/d è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale in calce al ricorso, su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, (pec:
Email_1
appellante
contro
:
pagina 1 di 16 , in persona del pro tempore, patrocinato Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede sono ex lege domiciliati in Perugia, via degli Offici n. 14; appellato
Oggetto: impugnazione ex art. 35 d.l.vo 25/2008
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 23.10.2025
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di impugnazione ex art. 702 quater c.p.c. ha Parte_1 proposto appello avverso l'ordinanza emessa in data 19.9.2023 dal Tribunale di Perugia, con la quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, della protezione sussidiaria, o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria;
pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, o in via subordinata della protezione sussidiaria o, in via ancora subordinata, di quella umanitaria.
2 Ha dedotto che: è di origine ghanese, di religione cattolica, etnia dagaba, analfabeta,
e orfano di entrambi i genitori sin dall'età di 4 anni;
è stato cresciuto dalla zia materna, che lo aveva preso a vivere con sé lontano dal villaggio natio a seguito della morte dei genitori perché volevano ucciderlo in quanto doveva essere eletto capo tribù; ha lasciato il paese il 7.5.2011 dopo che la zia era stata perseguitata e poi uccisa per causa sua;
aveva soggiornato per lavorare in Libia, era stato rapito aveva dovuto pagare un riscatto per riavere la mia libertà.
Ha censurato il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione di norme per non essere stata valutata la sua credibilità sulla base dei parametri stabiliti nell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/2007 e per violazione dell'art. 10 della Costituzione
e violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, art. 19 comma 1 del d.lgs. 286/1998
e dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, art. 1, comma 9, d.l. 113/2018.
Si è costituito il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria di spese.
pagina 2 di 16 Sulle conclusioni delle parti questa Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza, svolta in modalità telematica, del 23.10.2025.
In merito alla domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, occorre tenere presente che secondo la Suprema Corte “ai fini della domanda di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b)” (Cass. ord. n. 16201 del 30.7.2015; Cass. ord.
n. 15782 del 10.7.2014).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal ricorrente risultano piuttosto generiche, discordanti e contradditorie su alcuni punti, e non suffragate da alcun elemento probatorio. In particolare, ha riferito vicende relative all'uccisione dei genitori e della zia non del tutto verosimili, anche perché il racconto non risulta del tutto coerente
3 avendo riferito prima che la zia - la quale alla morte dei genitori lo aveva portato a vivere in un altro villaggio - gli “aveva raccontato” che entrambi i genitori erano stati uccisi dai parenti, il che lascia intendere che il racconto sia stato fatto durante la coabitazione con la stessa per spiegare la ragione dell'allontanamento dai genitori, salvo poi affermare che tale spiegazione la zia l'ha fornita in punto di morte dopo che le avevano sparato.
Anche il racconto della morte dello zio è piuttosto contraddittorio perché il richiedente prima ha dichiarato che lo zio era morto per poi affermare che era stato lui ad avere ucciso i genitori ma che era ancora in vita, ciò che, tra l'altro, renderebbe il pericolo di morte non attuale, atteso che fin tanto che o zio è in vita il richiedente non può essere eletto capo tribù e, quindi, non vi è ragione di privarlo della vita.
Appare evidente che quanto riferito dal ricorrente non è affatto lineare e non risulta attendibile per la intrinseca contraddittorietà e discordanza del racconto sugli elementi centrali della vicenda ovvero la morte dei genitori e le ragioni per cui alcuni soggetti imprecisati volevano uccidere anche lui.
pagina 3 di 16 Così ricostruito il fatto è chiaro, inoltre, che ancorché fosse attendibile non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;
ed infatti tale qualifica può essere attribuita solamente a colui che, ai sensi degli artt. 5 e 7, d.lgs. n.
251 del 2007, abbia subito atti di persecuzione sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori;
i responsabili possono essere lo
Stato, i partiti ovvero organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
oltre a tali elementi, è necessario che il soggetto che sia perseguitato o tema di esserlo per i motivi di cui all'art. 8 d.lgs. 251/2007 e cioè, nel dettaglio, razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica.
Il richiedente non ha indicato ulteriori elementi utili per circostanziare la propria domanda e ricondurre la propria vicenda ad alcuna delle fattispecie contemplate dal legislatore;
ne discende che la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
4 deve essere rigettata.
Per quanto attiene la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D. Lgs. 251/2007, l'art. 2, comma 1, lett. g), si osserva che il cittadino straniero
è ammesso a beneficiare dello status di protezione sussidiaria qualora “sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (…) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007); per “danno grave”, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 251/07, deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs. 251/2007). Più in particolare, “i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché́ «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente» (…) riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in pagina 4 di 16 modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare” (C.GUE c. 465/07 GA c.
Paesi Bassi, §32). Si distinguono tra loro in ragione del fatto che la morte consegua o meno a un procedimento giudiziario: nel primo caso (obbligatorietà di preventivo processo) si sarà in presenza di una vera e propria condanna alla sanzione della perdita della vita, mentre nel secondo (assenza di giudizio) vi sarà un'esecuzione sommaria, ossia una mera esecuzione.
Non può invece ricomprendersi nell'ambito di nessuna delle due nozioni innanzi enucleate (“condanna a morte” e “esecuzione della pena di morte”) la vendetta privata, minacciata da uno o più individui, in quanto non riconducibile al concetto di 'pena' che necessariamente presuppone quello di regola condivisa da una collettività. Invero, in tanto si può parlare di pena, in quanto al male inflitto sia riconosciuta natura di sanzione non dal singolo responsabile dell'azione punitiva, ma da soggetti estranei ad essa e che tuttavia condividono il sistema di valori che si assume violato e che riconoscono la legittimità dell'intervento sanzionatorio. Dunque, soprattutto per quanto qui interessa, se è vero che, laddove lo Stato sia connivente o incapace/impossibilitato a
5 intervenire, la minaccia rileva anche quando proviene da soggetto non statuale (art. 5
d.lgs. 251/2007), deve pur sempre trattarsi della minaccia di una pena e non di una vendetta privata.
Invece, l'elemento caratterizzante la fattispecie di cui alla lett. c) risiede nella circostanza per cui la minaccia grave incombente sul richiedente, eziologicamente riconducibile alla violenza indiscriminata perpetrata in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità interna o internazionale, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla generalità del gruppo sociale interessato dal conflitto e non si esaurisca nella sfera personale di quel determinato soggetto. Di regola, per integrare il presupposto della “minaccia grave”, è necessaria la rappresentazione di elementi peculiari qualificanti la posizione individuale del richiedente in rapporto alla situazione complessiva in cui versa il Paese di origine;
tuttavia, la personalizzazione del rischio può risultare recessiva a fronte di “una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione” (C.GUE c. 465/07 GA c. Paesi Bassi,
§37).
pagina 5 di 16 Ne deriva che, eccezionalmente, gli elementi collettivi possono fondare una prognosi positiva di concessione della misura in parola anche in mancanza di specifici elementi idonei a delineare una condizione di peculiare e differenziata esposizione a pericolo;
quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese di origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura (cfr. Cass.
2015/16202). Le motivazioni personali eventualmente prospettate dovranno necessariamente evidenziare un ragionevole collegamento con le condizioni ambientali di carattere oggettivo che si invocano a sostegno della richiesta e dal cui accertamento non è dato prescindere.
Quanto alla nozione di “conflitto armato”, la Corte GUE ha chiarito che questo non va inteso nell'accezione restrittiva coniata dal diritto internazionale umanitario (ossia quella che risulta dal Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, secondo cui per conflitti armati non internazionali devono intendersi quelli che “si
6 svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio , un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate”). Per conflitto armato interno, ai sensi dell'art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83 CE, deve piuttosto intendersi lo scontro tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero lo scontro tra due o più gruppi armati, non statuali, tra loro, “senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. (C.GUE c. 285/12 Diakitè c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, §35).
Si è così precisato che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un determinato livello di organizzazione delle forze armate presenti (come invece ai fini dell'applicazione delle convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppo organizzati sotto un comando responsabile e in grado di condurre operazioni militari concertate) o ad una durata particolare del conflitto (come pagina 6 di 16 ai fini dell'applicazione delle citate convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppi armati in grado di condurre operazioni militari prolungate), essendo necessario soltanto che lo scontro tra i contrapposti gruppi armati generi un livello di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o alla persona.
L'elevato livello di violenza che eccezionalmente consente di ritenere sussistente il danno grave, a prescindere dalla prova dell'individualità del rischio, va individuato sulla base dei seguenti criteri (sentenza CEDU 28&6/2011, FI e MI v. UK ):
1. la presa in considerazione del fatto che le parti coinvolte nel conflitto utilizzino metodi o tattiche di combattimento tali da accrescere il numero delle perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di proposito;
2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le parti in conflitto;
3. se il conflitto è localizzato o diffuso;
4. il numero di civili uccisi, feriti e sfollati a seguito del conflitto.
7 E' appena il caso di ricordare che il ricorrente ha dedotto in ricorso (v. pagg. 9 e 10) che in caso di rientro in patria sarebbe esposto ad un concreto e grave pregiudizio per la propria incolumità in quanto essendo fuggito per il pericolo di essere ucciso per motivi politici troverebbe una situazione di ordine pubblico caratterizzata da “polizia inefficiente e corrotta” con una società in cui “i diritti dei cittadini sono quotidianamente calpestati”.
E allora giova evidenziare, in base agli ultimi rapporti sulle pratiche sui diritti umani, che la situazione attualmente esistente in Ghana si caratterizza per “cambiamenti significativi nella situazione dei diritti umani”. “Tra le questioni significative relative ai diritti umani figurano segnalazioni attendibili di arresti o detenzioni arbitrarie e gravi restrizioni alla libertà di espressione e alla libertà dei media, tra cui violenze o minacce di violenza contro i giornalisti. Il governo ha adottato misure limitate per identificare e punire i funzionari responsabili di violazioni dei diritti umani” (v. documento n. 2128509, relativo all'anno
2024, tratto da ECOI.NET).
Con particolare riferimento all'amministrazione della Giustizia, e del sistema detentivo, nonché alla repressione posta in essere dal governo nei confronti di ogni pagina 7 di 16 libertà di espressione ciò rende evidente che non sia assicurata recentemente un'adeguata tutela alle eventuali violenze fisiche ed alle minacce di morte perpetrate nei suoi confronti dagli assassini dei genitori, come non si garantirebbe un processo rispettoso del suo diritto di difesa, e che, comunque, in caso di rientro sarebbe in pericolo di danno grave (art. 14 lett. c).
Sennonché, in proposito deve evidenziarsi la carenza di allegazioni individualizzanti, non avendo il ricorrente mai prospettato (né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale) di essere stato coinvolto in un conflitto armato o di avere ragioni per temere di esserlo in futuro, essendosi limitato a fare riferimento al pericolo di vita collegato ad una vicenda che si è detto essere non credibile per come raccontata.
Resta, quindi, da accertare se sussista un conflitto armato nei territori del Ghana dove si trova il villaggio del ricorrente, cioè , situato al nord del paese al Per_1 confine col Burkina Faso.
Va anzitutto esclusa in generale la ricorrenza dei presupposti di cui alla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 non sussistendo in Ghana una situazione riconducibile al
8
“conflitto armato” con esposizione a violenza indiscriminata dei cittadini. Infatti, dalle informazioni desumibili dalle fonti internazionali la situazione generale del Ghana, sebbene non del tutta priva di criticità, non è stata nell'ultimo decennio così problematica da integrare i presupposti richiesti per la concessione della protezione sussidiaria perché pur essendo il paese caratterizzato dalla diffusione di atti di criminalità e da particolari e complesse tipologie di limitazione della libertà personale che coinvolgono, soprattutto, coloro che sono tacciati di stregoneria - con i c.d. “campi delle streghe”, ghetti in cui vengono allontanati i “sospetti” - e coloro che, invece, soffrono in vario modo di disabilità psico-intellettive – relegati nei c.d. “campi di preghiera” ( “Report 2017/18 – The state of the world's human rights Controparte_3
– Ghana”, https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/02/annual-report-201718/), in linea generale, anche da quello che viene riferito dal Dipartimento degli affari esteri svizzero (https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di- viaggio/ghana/consigli-viaggio-ghana.html), risulta essere un paese relativamente stabile e sicuro. Anche per quanto attiene la latente minaccia terroristica, va rilevato che il problema, di rilevanza ormai mondiale, non interessa in modo preminente il paese di pagina 8 di 16 origine del ricorrente. In base al report del Global Terrorism Index (2017), il Ghana risulta essere al 110° posto in un elenco di 130 paesi, nel quale le prime posizioni sono occupate dagli Stati maggiormente colpiti dal fenomeno terroristico
(http://visionofhumanity.org/reports/).
Ancora: dal sito della Farnesina – aggiornato al giugno 2018 – in merito alla situazione politica interna del Ghana si apprende quanto segue: a) il Ghana è oggi tra i
Paesi più stabili dell'Africa, potendo contare su un sistema politico che ha favorito la nascita e il consolidamento di istituzioni democratiche, il rispetto dei diritti umani e la libertà di stampa;
b) le elezioni presidenziali e per il rinnovo del Parlamento tenutesi nel dicembre del 2016 hanno rappresentato le settime elezioni consecutive che si svolgono in Ghana in un clima pacifico dal 1992; c) nei successivi 24 anni si sono spartiti il potere i due principali partiti: il liberal-conservatore e il partito di centro- Controparte_4 sinistra d) le elezioni presidenziali tenutesi il 7 dicembre Controparte_5
2016 sono state vinte da leader del partito liberal- Parte_2 conservatore NE IC Party (NPP), che ha ottenuto il 53,85% dei suffragi a fronte
9 del 44,40% riportato dal suo principale avversario, il Presidente uscente Persona_2
espressione del partito di centro-sinistra National Democratic Congress Per_3
(NDC); e) l'affluenza si è attestata al 68,6% per elezioni che sono state giudicate come libere, credibili e trasparenti dalla Comunità Internazionale;
f) la vittoria del NE
IC Party alle elezioni tenutesi nel dicembre 2016 ha confermato la tradizione che vuole un'alternanza ai vertici dello Stato ogni otto anni;
f) nel periodo tra il 2008 e il
2013 il prodotto interno lordo ghanese ha registrato uno dei più elevati tassi di crescita al mondo (l'aumento medio annuo si è attestato all'8,7%, avendo toccato nel 2011 il
14%); g) dal 2013, l'andamento dei prezzi dell'oro, del petrolio e del cacao, che rappresentano nell'ordine le prime voci dell'export ghanese, ha comportato una fisiologica contrazione dei tassi di crescita registrati in precedenza, ma ciononostante la struttura economica locale continua a presentare numerose opportunità; h) la stabilità politica, un sistema democratico e l'attivismo del governo nel campo della lotta alla povertà contribuiscono a rendere il Ghana un Paese ben visto dai più importanti donatori internazionali.
pagina 9 di 16 Da ultimo va considerata l'ipotesi di “danno grave” di cui alla lettera b) della disposizione citata. Anche in questo caso, la richiesta va respinta in ragione del fatto che non sembra sussistere il fondato timore che, qualora rimpatriato, il ricorrente possa andare incontro al rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità, individuabile in atti di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. Il ricorrente, infatti, afferma di non voler tornare nel suo paese di origine per la paura di incorrere in aggressioni da parte degli assassini dei suoi genitori e della zia. Giova ricordare, che secondo la normativa esistente in materia (art. 5, d. lgs.
251/2007), le forme di violenza che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria possono essere perpetrate dallo Stato, dai partiti o organizzazioni che controllano il paese o una sua parte e da soggetti non statuali. Qualora siano questi ultimi i responsabili del “danno grave”, al fine di concedere la protezione richiesta sarà necessario che lo Stato non voglia o non sia in grado di fornire adeguata tutela al richiedente. Nel caso di specie, sia in ragione della non credibilità di alcuni passaggi fondamentali del racconto del richiedente, sopra rimarcati in modo dettagliato, sia
10 perché lo Stato risulta nel suo ordinamento interno di pubblica sicurezza relativamente stabile e sicuro, non può ritenersi attuale il timore di subire persecuzioni quali la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante da parte degli assassini dei genitori e della zia o di altri gruppi sociali.
In altri termini, la natura dei fatti riferiti dal ricorrente induce ad osservare come sia del tutto mancante il collegamento - rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria - tra la situazione socio-politica e normativa del paese di provenienza e la sua specifica posizione nel senso che rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica ovvero nocumenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass. 10177/2011 e Cass. 26822/2007).
Va anche segnalato che nelle COI più recenti sul Ghana si legge che “il Ghana è un paese a reddito medio-basso situato nella SSA con una popolazione di 30 milioni di persone.
Nonostante i molti progressi compiuti in Ghana dalla sua indipendenza per migliorare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria e la salute pubblica, l'accesso a cure di emergenza e a cure
SOTA essenziali di qualità è rimasto basso per molti ghanesi. Attualmente, il sistema sanitario del Ghana non è in grado di soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione: il 4,6% dei
pagina 10 di 16 bambini muore prima di raggiungere i 5 anni di età e il tasso di mortalità materna, pari a 308 su
100.000 nati vivi, è superiore agli obiettivi globali. Inoltre, il sistema sanitario ghanese soddisfa solo il 12% circa del fabbisogno chirurgico traumatologico stimato nel paese6 , e l'attuale tasso di volumi chirurgici in Ghana è di 869 interventi chirurgici per 100.000 abitanti, il che riflette le inadeguatezze del sistema sanitario e l'incapacità di soddisfare le esigenze chirurgiche della popolazione”. E che: “rispetto all'organizzazione del sistema sanitario, le fonti riportano come il
Ghana abbia adottato un sistema di assistenza sanitaria a cinque livelli per garantire un accesso decentralizzato, reattivo e rapido alle cure mediche in tutto il paese. Questi livelli di erogazione dell'assistenza sanitaria comprendono: 1) la pianificazione e i servizi sanitari basati sulla comunità (CHPS) - che promuove l'assistenza sanitaria di base per donne e bambini, in particolare nelle comunità più remote. Qui sono presenti un ufficiale sanitario e un'infermiera di stanza, coadiuvati da volontari sanitari della comunità che svolgono attività di sorveglianza e promozione della salute nelle loro comunità di riferimento;
2) i centri sanitari - che forniscono servizi di base di prevenzione, cura e assistenza sanitaria riproduttiva. Nei centri sanitari lavorano specialisti in nutrizione, servizi di laboratorio, ostetricia, salute pubblica e ambiente,
11 sotto la direzione di medici assistenti. I centri sanitari eseguono servizi chirurgici minori e rinviano i casi complicati al livello superiore appropriato;
3) ospedale distrettuale (DH) è il primo ospedale di riferimento e di assistenza completa nella gerarchia dell'assistenza sanitaria.
Questi ospedali offrono servizi di promozione della salute a livello distrettuale, nonché assistenza preventiva, curativa, ambulatoriale e ospedaliera. Gli ospedali distrettuali forniscono servizi tecnici e di supervisione ai centri sanitari e alle strutture CHPS presenti nel loro bacino
d'utenza; 4) ospedale regionale, che fornisce cure specialistiche non disponibili presso l'ospedale distrettuale e costituisce il livello di riferimento successivo all'ospedale distrettuale. I loro specialisti dovrebbero includere medici generici, pediatri, ostetriche, chirurghi e infermieri generici e specializzati;
5) ospedali universitari, l'apice dell'assistenza sanitaria nel paese. Questi ospedali offrono un'assistenza sanitaria terziaria terapeutica complessa, forniscono protocolli di trattamento e standard clinici di qualità, offrono formazione agli operatori sanitari e contribuiscono alla qualità dell'assistenza sanitaria attraverso la ricerca”. Ancora: “in via generale, esistono forti disuguaglianze spaziali nell'accesso all'assistenza sanitaria. Le fonti riportano come sebbene recentemente siano state intraprese diverse iniziative per ridurre queste disparità di accesso all'assistenza sanitaria, le prove disponibili hanno stabilito una forte
pagina 11 di 16 relazione tra le disuguaglianze socio-economiche e l'accesso e l'utilizzo dell'assistenza sanitaria in Ghana. Anche quando le strutture sanitarie sono disponibili, l'accessibilità geografica - definita in questo caso come la distanza e il tempo impiegato per accedere alle strutture sanitarie
- è stata identificata come una sfida critica. Oltre ad essere associata a ritardi nel ricevere le cure adeguate, questa situazione si traduce anche in bisogni sanitari non soddisfatti, in particolare per quanto riguarda i servizi sanitari di emergenza come i ricoveri. Gli studi esistenti hanno attribuito queste disuguaglianze nell'accesso alla salute alle scarse infrastrutture di trasporto e alla mancanza di mezzi di trasporto motorizzati, come reti di trasporto inadeguate che influenzano l'accesso e l'utilizzo dell'assistenza sanitaria materna in Ghana. Altri ricercatori hanno anche sottolineato come le reti stradali inadeguate rafforzino le disuguaglianze esistenti nell'accesso all'assistenza sanitaria nelle zone rurali del Ghana. Inoltre, è stato ben documentato che i servizi di assistenza preospedaliera e di emergenza sono inadeguati e le aree rurali sono poco servite” (https://www.jumamap.it/it/2024/02/28/).
Si tratta all'evidenza di informazioni che attengono alle criticità in materia di tutela sanitaria che però non possono attingere immediatamente il ricorrente che non ha
12 lamentato particolari problemi di salute.
Pertanto, alla luce delle informazioni riportate il Ghana presenta ancora numerose problematiche relative alla tutela dei diritti umani, ma il livello di tensione esistente nel
Paese non integra una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre qualsivoglia persona al rischio di un danno grave alla propria vita e all'incolumità personale per la sua sola presenza su quel territorio.
A fronte dell'assenza di una situazione di conflitto armato interno per come descritto dalla giurisprudenza, il richiedente avrebbe dovuto dimostrare di essere colpito in modo specifico – per via della sua situazione personale – dai conflitti che interessano il Paese, ma nel caso di specie l'appellante non ha allegato, come si è detto, elementi individualizzanti che riconducono ad una situazione di effettivo rischio di danno. Dunque, anche se tale condizione di instabilità nel paese di provenienza del richiedente è rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria per le ragioni che di seguito si esporranno, non gli si può riconoscere la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.
pagina 12 di 16 Per quanto riguarda, invece, la forma di protezione internazionale detta
“umanitaria”, è opportuno rilevare che la stessa costituisce una misura atipica e residuale a chiusura del sistema complessivo della protezione internazionale degli stranieri in Italia, come previsto dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale (nella forma di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria) e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Per l'individuazione dei predetti gravi motivi occorre far riferimento al disposto di cui all'art. 2 Cost. nell'ambito del quale rientrano anche le peculiari condizioni di vulnerabilità personale, oltre che all'art. 19, comma 1, d.lgs.
286/1998, il quale prescrive che “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
13 dalla persecuzione”.
I seri motivi di carattere umanitario costituiscono un catalogo aperto e possono riscontrarsi ove, all'esito di una valutazione individuale della vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e in cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, in correlazione con la situazione di integrazione nel Paese di accoglienza
(Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., 15 maggio 2019 n. 13079). In base al recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, possono fondare il diritto alla protezione umanitaria non solo situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario del richiedente, ma anche un apprezzabile livello di integrazione lavorativa del migrante che, ove raggiunto, rende superflua la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare. Precisamente,
“in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal
pagina 13 di 16 d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana (…) qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. SS. UU., 9.9.2021, n. 24413; Cass. ord., 10.1.2022, n. 465).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente risulta essersi adeguatamente integrato nel tessuto economico sociale italiano, tanto che attualmente risulta assunto a tempo indeterminato dalla di Santa Maria degli Angeli, con la qualifica di CP_6
“addetto alla sbavatura manuale”, ed inquadramento di Livello D2 in base ad un
14 contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato stipulato in data 24.2.2022; per tale occupazione percepisce una retribuzione pari ad € 1.957,00 mensili (v. busta paga del settembre 2025). Il lavoro è il risultato di una stabilizzazione di un contratto a tempo determinato essendo stato assunto nel 2022 con la mansione di carpentiere tubista e saldatore di 6° livello, contratto poi prorogato di anno in anno fino alla stabilizzazione (v. documenti prodotti con l'atto di appello). In precedenza, fin dal
2020, era stato occupato con continuità nel settore dell'agricoltura prima nell'attività di allevamento di conigli poi con la qualifica di operaio florovivaista.
Inoltre, ha conseguito la patente di guida il 28.1.2022 ed è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile in Assisi, stipulato nel merse di ottobre 2022 per la durata di sei anni.
Tali elementi denotano che il ricorrente è ormai stabilmente inserito nella nostra società con proficui risultati. In particolare, la sussistenza di un'attività lavorativa in corso lo rende un soggetto vulnerabile ai sensi degli artt. 2 Cost. ed 8 Cedu. Se respinto nel Paese di provenienza, egli sarebbe costretto a reperirsi un'occupazione che invece già possiede e gli consente di mantenersi autonomamente nel Paese di accoglienza, ove pagina 14 di 16 le sue condizioni di vita sono sicuramente migliori rispetto a quelle che troverebbe nel luogo di origine. Invero, la situazione socio-politica attualmente esistente nel Paese di provenienza, per quanto in precedenza riportato, è tale per cui, in caso di rimpatrio, il medesimo sarebbe esposto al rischio di lesione dei diritti e delle libertà fondamentali, con grave vulnus al proprio diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 Cedu. In particolare, dalle fonti consultate e sopracitate, è emerso che il Ghana, pur non potendosi dire afflitto da un conflitto armato interno, è di certo interessato da una situazione di grave e costante insicurezza e di limitazione delle libertà, che mette a rischio il godimento dei più fondamentali diritti umani, quali la vita, l'incolumità personale, la manifestazione del pensiero e la salute, e ciò consente di attribuire un peso proporzionalmente inferiore al rado di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia.
Ne deriva che sussistono i presupposti per riconoscere la protezione per motivi umanitari ed il conseguente permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.Lvo
286/1998.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento della protezione
15 umanitaria.
Stante la particolarità della materia trattata, le reciproche soccombenze e la continua evoluzione della situazione del Paese di origine che ha reso necessari ulteriori accertamenti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sentito il P.m., respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: in accoglimento della domanda di volta al riconoscimento della Parte_1 sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario ostativi al suo rientro nel Paese di origine, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia in data
19.9.2023, accerta il diritto dello stesso al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disponendo la trasmissione al Questore territorialmente competente della presente sentenza per i conseguenti provvedimenti ex art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/98; dichiara la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
pagina 15 di 16 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al
Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Perugia.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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