Articolo 110 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 109Articolo 111
Versione
20 settembre 1975
Art. 110.
L' articolo 261 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 261 - Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. - Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975