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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2674 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BONAGURA DOMENICO DOMINIQUE, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ORENGO TATIANA, giusta Controparte_1
delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Controparte_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 3.05.2003 in Quiliano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Quiliano al numero 3, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Quiliano (SV), via AL SS n. 4/10 con i mobili e l'arredo ivi esistenti, fino al perfezionamento della compravendita della quota del 50% di cui all'art. 3, viene assegnata alla sig.ra . Parte_1
3) Il sig. – in virtù di rogito notarile da stipularsi entro e non oltre 30 Controparte_1
giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa delle condizioni di separazione – si obbliga e vendere alla sig.ra , la quale si obbliga ad acquistare, la quota del 50% della Parte_1
comproprietà della casa familiare, costituita da alloggio con destinazione residenziale sito in
Quiliano (SV), via AL SS civ. 4 distinto con il numero interno 10, posto al piano quarto, censito al NCEU al foglio 51, mappale 346, subalterno 15, categoria A/3, classe 2, vani 5, superficie catastale totale 99 mq, totale escluse aree scoperte 98 mq, rendita euro 426,08, dotato di cantina pertinenziale sita al piano seminterrato.
4) Il prezzo della compravendita della quota di comproprietà del 50% di cui all'art. 3 è convenuto dai sig.ri e in € 30.000,00 (trentamila//00) dietro accollo Parte_1 Controparte_1
CP_ ad acquirente del mutuo residuo e della spesa straordinaria condominiale già deliberata ed è
altresì dimidiato, rispetto all'importo di € 60.000,00 stimato dalle parti, sia in considerazione della collocazione abitativa stabile presso la casa familiare dei figli e economicamente Per_1 Per_2
non autosufficienti, pertanto anche a titolo di ulteriore contributo del padre ex art. 147 c.c. al mantenimento dei figli stessi rispetto al contributo stabilito all'art. 14, sia anche a titolo di sistemazione definitiva dei pregressi rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il trasferimento immobiliare di cui all'art. 3 è condizione essenziale dell'accordo consensuale e,
pertanto, le parti richiedono che il predetto trasferimento sia esente dalle imposte di bollo e dalle imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali, così come previsto dall'art. 19 della legge 6
marzo 1987 n. 74, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 15 aprile 1972 e n.
154 del 10 giugno 1999, trattandosi di regolamento patrimoniale in esecuzione della sentenza di omologa della separazione consensuale.
5) Il sig. , contestualmente al rogito di compravendita della casa familiare Controparte_1
di cui all'art. 3, si obbliga a rimborsare alla sig.ra la somma di € 1.753,00, a titolo di Parte_1
contributo alla spesa straordinaria inerente l'apparecchio dentale per il figlio la somma di Per_2
€ 826,15 per altre spese straordinarie fino al mese di ottobre 2025.
6) Il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, manterrà Persona_3
la residenza e la collocazione abitativa presso la casa familiare e materna sita in Quiliano (SV), via
AL SS n. 4/10. 7) Il figlio , minorenne non economicamente autosufficiente, verrà affidato Persona_4
in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterrà la residenza e la collocazione prevalente presso la casa familiare e materna sita in Quiliano (SV), via AL SS n. 4/10.
8) Tenuto conto della maggiore età del figlio nulla disporre in punto calendario di Per_1
frequentazione dei genitori, demandando al figlio qualora lo desideri, di stabilire direttamente con il padre frequentazioni e incontri;
9) Le tempistiche di visita e permanenza del figlio verranno regolamentate come segue, Per_2
tenendo conto degli orari lavorativi turnari della madre, assumendo convenzionalmente una settimana “tipo” esemplificativa nella quale la stessa inizi l'alternanza ciclica dei 5 giorni lavorativi a partire dal lunedì fino al venerdì incluso;
pertanto, il figlio minorenne:
- a) trascorrerà l'intera giornata di lunedì, incluso il pernottamento notturno, presso l'abitazione paterna (caso di orario lavorativo H24 della madre);
- b) trascorrerà la giornata di martedì presso l'abitazione materna fino alle ore 19:00, allorché si recherà presso l'abitazione paterna per la cena ed il pernottamento (caso di orario lavorativo notturno della madre, dalle 20:00 alle 9 del mattino successivo);
- c) trascorrerà la giornata di mercoledì, incluso il pernottamento notturno, presso l'abitazione materna a partire dalle ore 13:00 (caso in cui la madre rincasa alle ore 9 dal turno lavorativo notturno);
- d) trascorrerà l'intera giornata di giovedì, incluso il pernottamento notturno, presso l'abitazione materna (caso di giorno di riposo diurno della madre);
- e) trascorrerà l'intera giornata di venerdì presso l'abitazione materna allorché si recherà presso quella paterna per la cena ed il pernottamento (caso di prosecuzione del riposo diurno della madre fino alla sera, con inizio dell'orario lavorativo H24 della madre);
10) Per l'effetto di quanto specificato al capo 9 ed assumendo pertanto che l'alternanza oraria ciclica lavorativa della madre ricominci in via esemplificativa il sabato, dal predetto giorno e per i successivi 4 giorni fino al mercoledì, la distribuzione delle permanenze e dei pernottamenti del figlio minore presso le abitazioni dei genitori si susseguirà secondo le modalità indicate ai punti a-b-c-d-
e di cui all'art. 9, con inizio sub e) a partire dalla giornata di sabato;
11) Le alternanze di cui ai capi 9) e 10) si rinnoveranno ogni 5 giorni indipendentemente dalla ricaduta del ciclo successivo nei fine settimana e dovranno intendersi a giorni solari completi nel periodo extrascolastico e coordinati con gli orari di lezione nel periodo scolastico;
12) Nel caso in cui il riposo materno ricada in via continuativa nei giorni di sabato e domenica, in deroga alla trama di cui ai capi 9) e 10) la madre trascorrerà con il figlio minore il relativo fine settimana e, per l'effetto, in deroga alla trama di cui ai capi 9) e 10), il padre trascorrerà con il figlio minore il successivo fine settimana;
in ogni caso, saranno garantiti ad entrambi i genitori due fine settimana al mese, anche consecutivi, laddove l'alternanza non sia possibile in ragione dei turni materni
13) Il figlio minorenne trascorrerà con ciascun genitore, con alternanza annuale i giorni di Natale,
Santo Stefano, 31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e 15 giorni consecutivi all'anno; i suddetti periodi verranno trascorsi con l'uno e l'altro genitore in deroga a quanto ordinariamente previsto nei capi 9 e 10;
14) Il sig. , entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, si obbliga a corrispondere CP_1
alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno di € 200,00 (€ Parte_1
100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, finché gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
15) La sig.ra continuerà a percepire in via esclusiva gli assegni unici inerenti i figli;
Parte_1
16) Le spese straordinarie inerenti i figli così come individuate e disciplinate dalle linee guida del gennaio 2024 del Tribunale di Savona verranno divise tra i genitori al 50%; in particolare, ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie, secondo le linee guida, l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e,
pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle,
invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale,
delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es.
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione ovvero mediante messaggio WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
17) I mobili e gli arredi esistenti nella casa familiare verranno trattenuti ed acquisiti in proprietà in via definitiva dalla sig.ra , mentre il sig. dichiara di avere Parte_1 Controparte_1
già ritirato i propri beni ed effetti personali.
18) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avanzano alcuna reciproca pretesa di mantenimento specificando che tali rinunzie vengono effettuate l'uno nei confronti dell'altra, anche in via sinallagmatica per quanto concordato agli artt. 2, 3, 4, 14, 17 delle condizioni di separazione.
19) i veicoli intestati ai ricorrenti, permarranno in piena ed esclusiva proprietà dei medesimi.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo