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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
12.2.25, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6688/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Anna Santella Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Gianfranco CP_1
Pepe
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1
Con ricorso depositato in data 10.12.2020 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma
C.P.C., la ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento - proponeva il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario necessario per la suddetta prestazione.
Si costituiva l' convenuto, che chiedeva, in via preliminare, dichiararsi CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle contestazioni. Nel merito, insisteva, in ogni caso, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
12.2.25 , i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione,e ritenuta la causa matura per la decisone, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è inammissibile.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la
2 sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa, e, specificamente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ciò posto, nella presente fattispecie il ctu nominato in fase di atp, dott.ssa
, all'esito dell'accurato esame della documentazione medica e Persona_1
dell'esame obiettivo della periziata, nonché dando atto della somministrazione dei test ADL e IADL (di ausilio per la valutazione del grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana e nelle attività strumentali della vita quotidiana) con ampia ed esaustiva argomentazione, ha concluso ritendo che la ricorrente vada riconosciuta soggetto invalido ai sensi dell'art. 6 d.l. n° 509/88 con difficoltà gravi dalla data della domanda amministrativa (17/10/2016), precisando che “, poiché non sussistono
3 patologie che impediscano la deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore e/o lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, non realizzandosi le condizioni per la necessità di assistenza continua, in ossequio alla normativa vigente ed in base alla circolare ministeriale esplicativa degli atti quotidiani della vita (Ministero del Tesoro n. 14 del 28/09/1992), alla signora NON VA RICONOSCIUTA L'INDENNITÀ DI Parte_1
ACCOMPAGNAMENTO.”
Ebbene la parte ricorrente ha contestato del tutto genericamente le conclusioni del
CTU nominato nel giudizio di ATP, dott.ssa , asserendo che Persona_1
le patologie da cui è affetta determinano la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, senza tuttavia fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario a quanto sostenuto dal CTU, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Invero, mancano nel ricorso introduttivo riferimenti specifici a certificazioni mediche o a specifiche patologie documentate e non esaminate dal perito, né vengono mosse specifiche critiche all'operato del ctu con indicazione delle ragioni per le quali il CTU sia incorso in errore e degli errori diagnostici in cui sarebbe incorso il perito, limitandosi l'istante a dedurre genericamente che “le conclusioni a cui giunge il CTU nella relazione peritale non rispondono al reale stato invalidante in capo alla ricorrente” , e che il CTU non avrebbe precisato “come le patologie evidenziate incidono nella realtà sulla validità complessiva del soggetto” (v.si ricorso).
Ne consegue, pertanto, che il ricorso, che si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, deve essere dichiarato inammissibile (sul punto cfr. Cass. 17/03/2014 n. 6085) e, conseguentemente, deve dichiararsi che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, avendo il CTU riconosciuto, in fase di ATP, la ricorrente quale soggetto ultrasessantacinquenne invalido ai sensi dell'art. 6 d.l. n° 509/88 con difficoltà gravi (v.si elaborato in atti).
L'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni preclude, infine, la valutazione della documentazione medica depositata nel corso del
4 presente giudizio di opposizione: le evidenziate carenze allegatorie e assertive non possono essere sanate dal successivo deposito di certificazione medica;
invero, la disciplina di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., attenendo al merito della fattispecie, presuppone pur sempre che il giudizio sia stato introdotto nel rispetto dei citati presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e, ancora, che la parte abbia comunque specificamente dedotto e documentato un aggravamento del proprio quadro patologico, specificando in che modo la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un aggravamento delle condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P., in modo tale da comportare un quadro invalidante con conseguente riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Peraltro, nel caso di specie la parte istante ha dedotto genericamente la sussistenza di un aggravamento(v.si note di trattazione scritta sostitutive della udienza del
12.2.25) asseritamente emergente dalla documentazione nuova prodotta, senza. specificare in che modo la stessa comprovi un peggioramento delle condizioni di salute e sia in grado di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU, con la conseguenza che, in ogni caso, in mancanza di alcuna puntuale e specifica allegazione, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. o una integrazione della c.t.u. già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art 152 dips.att.c.p.c. dalla ricorrente (v.si fasc. atp rg n. 4596/2017) le spese di lite sono irripetibili.
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
5 - dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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