Decreto cautelare 9 marzo 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 02095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2022, proposto da
Associazione Italiana Piercer Professionisti, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Algieri e Fabio Massaroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione OM, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di OM 1;
nei confronti
Federfarma; non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5796 Disposizioni attuative della Legge Regionale 23 luglio 2021 n. 13 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing”, e di tutti gli allegati acclusi al decreto impugnato, nonché di tutti gli atti connessi, direttamente o indirettamente, connessi al provvedimento principale ed eventualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro avente principalmente la finalità di tutelare i propri iscritti nello svolgimento della loro attività di “bodypiercer”, che a suo dire, sarebbe stata illegittimamente pregiudicata dal provvedimento regionale in questa sede impugnato, nella parte in cui ha ampliato la platea degli operatori economici abilitati ad effettuare la foratura del lobo auricolare.
Mentre, infatti, i tatuatori (i cui interessi sono rappresentati dalla associazione ricorrente) sono obbligati dal legislatore regionale, come si vedrà nella parte in diritto della presente sentenza, ad osservare particolari prescrizioni a tutela della salute dei clienti, l’ampia categoria dei soggetti abilitati alla (sola) pratica della foratura del lobo ne verrebbero illegittimamente esentati.
Tale esenzione, introdotta dalla delibera di Giunta impugnata, non è impugnata per contrasto la legge regionale in forza della quale è stata adottata, ma poiché essa contrasterebbe con la normativa nazionale ed euro-unitaria che tutelerebbe la professione “riservata” di tatuatore, oltretutto falsando la concorrenza a favore di chi pratica la sola foratura del lobo.
Regione OM si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. 367 del 23.03.2022 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per assenza di periculum in mora.
All’udienza pubblica del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.1) In via preliminare, il Tribunale esclude che, come richiesto dalla ricorrente, il contraddittorio vada esteso a terzi, poiché dall’atto impugnato non emergono controinteressati.
Nel merito, il Collegio deve rilevare l’erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove l’intero ricorso, vale a dire che l’attività del tatuatore “rientra tra le attività regolamentate” dalla legislazione statale, poiché, al contrario, mancano previsioni di legge operanti in tal senso.
Anzi, è noto alle parti che il solo atto statale applicabile all’attività dei tatuatori è la circolare del Ministero della Salute del 16 luglio 1998, e successive modifiche, con la quale sono state impartite prescrizioni igienico-sanitarie, ma non riservata l’attività professionale.
Né ad una tale funzione può adempiere il legislatore regionale.
Il Collegio dà atto, a tale proposito, che, con Legge 23.7.2021, n. 13, Regione OM ha disciplinato le attività di tatuaggio e piercing, che come evidenziato dalla stessa ricorrente, richiede in particolare la frequenza a specifici corsi di formazione, l’aggiornamento periodico inerente la salvaguardia della salute degli utenti e la protezione ambientale, la prescrizione di specifiche misure sanitarie, obblighi informativi in favore dei clienti, e l’assoggettamento a sanzioni in caso di violazione dei presupposti per l’esercizio dell’attività.
La Regione ha così esercitato le proprie competenze legislative concorrenti in tema di tutela della salute e formazione professionale ex art. 117, terzo comma, Cost., ma non ha certamente istituito una nuova professione, posto che, come subito si vedrà, tale competenza non le spetta.
I.2) La predetta Legge Regionale è stata attuata con il decreto della Giunta Regionale impugnato, secondo cui, ai fini in questa sede rilevanti, premesso che “non vi sono state segnalazioni di eventi indesiderati causati da foratura auricolare effettuata presso oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie”, e che “la sola foratura del lobo auricolare è un servizio offerto alla propria clientela da esercizi quali oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie e come tale non costituisce attività primaria, ma un servizio offerto ai clienti in aggiunta a quelli che ne caratterizzano l’esercizio”, si consente (punto 8) “che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie possa effettuare la foratura del lobo auricolare”.
II.1) Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione della Direttiva 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) e del D.Lgs 9.11.2007, n. 206 di attuazione, sostenendo che la professione di tatuatore e “piercing” sarebbe un’attività regolamentata, e tale da assorbire, con carattere di esclusività, ogni attività ad essa riconducibile, tra le quali la foratura del lobo.
Tuttavia, posto che, come si è visto, la attività del tatuatore non è regolamentata dal legislatore statale a titolo di professione, i parametri indicati sono inconferenti. La Regione non si è illegittimamente sostituita alla legge statale, permettendo che compiti da quest’ultima riservati ai tatuatori siano svolti da terzi, ma ha meramente declinato i criteri generali, da essa stessa introdotti, in termini tali da ammettere alla foratura del lobo anche chi non abbia i requisiti formativi, e non garantisca le condizioni igienico-sanitarie, richiesti per le ulteriori attività di piercing (né, come si è detto, il ricorso pone una questione di potenziale contrasto tra l’atto impugnato e la legge regionale n. 13 del 2021).
In tal modo, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, non sono stati introdotti ostacoli alla concorrenza, ma, in direzione opposta, ve ne sono stati di rimossi, poiché la libera prestazione dei servizi si espande fino al limite che deriva da scelte di contenimento legate a motivi imperativi di interesse generale apprezzati dall’autorità pubblica. Così, per effetto della delibera impugnata, la foratura dei lobi si rende praticabile da una più ampia gamma di soggetti.
II.2) Il Collegio dà ulteriormente atto che, in base a quanto previsto nell'art. 4 D.Lgs. 2.2.2006 n. 30, l'accesso alle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, che definiscono i requisiti tecnico-professionali e i titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione, a garanzia di interessi pubblici generali, la cui tutela compete allo Stato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è pertanto consentito ad un provvedimento regionale l’individuazione di una nuova professione, perché la potestà legislativa concorrente regionale in materia, deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte Costituzionale 20.5.2013, n. 98, 15.4.2010 n. 132 30.5.2008 n. 179, tra le moltissime conformi).
Nel caso di specie, la L.R. n. 13/21 cit., può e deve essere interpretata, in senso conforme al riparto costituzionale della potestà legislativa, quale fonte di obblighi formativi finalizzati ad approntare conoscenze tecniche e scientifiche nel campo medico, e quale fonte impositiva di obblighi igienico-sanitari, pur non potendo, invece, istituire un nuovo profilo professionale (cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 2.1.2018, n. 4, che ha ritenuto legittima l’assimilazione della professione di tatuatore a quella di estetista e acconciatore, malgrado avesse previsto solo per la prima specifici obblighi formativi e relativi al consenso informato, del tutto analoghi a quelli introdotti con il provvedimento in questa sede impugnato; inoltre, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 8.3.2023 n. 3861, che ha respinto un ricorso proposto da un’associazione di categoria che tutela gli estetisti, ritenendo legittimo un provvedimento regionale che consentiva anche ai tatuatori lo svolgimento dell’attività di dermopigmentazione, “non rinvenendosi alcuna limitazione dovuta alla qualifica del soggetto, se adeguatamente formato”).
Ne consegue che ogni eccezione a tali oneri e obblighi, segnando la riespansione della libera prestazione del servizio in aree estranee ad una sfera di competenza professionale riservata, equivalgono ad una rinuncia ad opporre motivi imperativi di carattere generale. Perciò, nella misura in cui tale eccezione sia motivata e non appaia manifestamente incongrua o contraddittoria, essa si sottrae a censura.
II.3) Né inoltre il provvedimento impugnato risulta affetto da difetto di motivazione e disparità di trattamento, avendo infatti evidenziato le ragioni che consentono di ritenere la foratura del lobo un’attività esercitabile da categorie professionali ulteriori rispetto ai tatuatori.
In primo luogo, come detto, si è infatti documentato che non vi sono state segnalazioni di eventi indesiderati causati da foratura auricolare effettuata presso oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, per la quali, inoltre, tale attività costituisce un servizio meramente strumentale offerto alla propria clientela, in aggiunta a quelli che ne caratterizzano l’esercizio, e in ogni caso, da svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza dettate in materia (note regionali H1.2006.29964 del 20/06/2006 e H1.2013.0009216 del 20/03/2013).
III.1) Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione della medesima normativa comunitaria ed interna, nella parte in cui richiede “che la prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori”.
III.2) In primo luogo, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato impone espressamente ai soggetti destinatari il “rispetto delle indicazioni contenute note regionali protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013”, che hanno per l’appunto ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza.
Va inoltre da sé che esso non può impedire l’eventuale applicazione della normativa statale che, in ipotesi, recasse prescrizioni igienico-sanitarie applicabili alla foratura del lobo, posto che l’atto impugnato si limita ad esentare la foratura del lobo dai requisiti che la Regione stessa richiede ai tatuatori.
Entro questi limiti, non è dato ravvisare alcuna lesione del diritto alla salute, e delle fonti statali e euro-unitarie che recassero prescrizioni in tesi applicabili alla foratura del lobo.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto, potendo pertanto prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO