Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2024, n. 10887
CASS
Sentenza 23 aprile 2024

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Nel processo tributario, in caso di notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale universale, l'omesso deposito della ricevuta di spedizione o di altro atto equipollente al momento della costituzione in giudizio del ricorrente non costituisce motivo d'inammissibilità, purché esso avvenga entro il termine, perentorio, di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Commentari2

  • 1Caterina MonteleoneAccesso limitato
    https://www.eutekne.info/

  • 2Ricorso notificato a mezzo posta
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 30 aprile 2024

    Con sentenza n. 10887, del 23 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione per precisare un importante principio di diritto: "Nel processo tributario, qualora il ricorso sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, non costituisce motivo d'inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992, il fatto che il ricorrente depositi la ricevuta di spedizione, o altro atto equipollente, non al momento della – o comunque contestualmente alla – sua costituzione in giudizio, ma successivamente, purché, tuttavia, entro il termine di trenta giorni previsto dal predetto art. 22, la sola inosservanza del quale, in quanto perentorio, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2024, n. 10887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10887
Data del deposito : 23 aprile 2024

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