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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/07/2024, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 463/2023
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
Controparte_2
PARTE RESISTENTE Oggi 04/07/2024, alle ore 10:02, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIELLA SELENE JOSEPHINE GAIA e l'avv. CARBUTTI Parte_1 PAS Per il la dott.ssa MORRONE in sostituzione dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 STA che esibisce agli atti. Per il , contumace. Controparte_2 Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente nel ribadire osservazioni alle conclusioni del CTP, nell'osservare che dovrebbe considerarsi il quadro generale, discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Cita sentenza del Tribunale di Massa n. 123 del 2024 in materia di prescrizione. Riepiloga le attività del e ritiene che non ci siano difficoltà per il Pt_1 riconoscimento dello status. Richiama sentenza della Corte dei Conti - Regione Lombardia. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Evidenzia che l'evento risalirebbe al 2003 e ciò influirebbe sul riconoscimento nel merito del diritto e sulla connessione causale dell'evento con la situazione del ricorrente. Insiste per il rigetto della domanda, concludendo come da memoria. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIELLA Parte_1 C.F._1 SELENE JOSEPHINE GAIA e dall'Avv. CARBUTTI PASQUALE ), presso il C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 resso il cu ivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2 Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/07/2023, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con il e con il Controparte_1 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di CP_2
Lodi, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, ed in accoglimento del proposto ricorso voglia assumere le seguenti CONCLUSIONI Previa disapplicazione del provvedimento del n0023800 Controparte_1 datato 07.11.2022, - Accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione decennale al riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- Conseguentemente accertare e dichiarare lo status di vittima del dovere del Sig. in Parte_1 virtù di quanto argomentato in diritto, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui alla legge 266/2005 e la condanna del al riconoscimento dei benefici assistenziali ex legge 266/2005; - Accertare che l'invalidità Controparte_1 complessiva del Sig. è pari al 67%, e comunque non inferiore al 25%, per l'effetto condannare il Parte_1 [...]
al pagamento delle somme su indicate derivanti dalla quantificazione dell'invalidità permanente effettivamente CP_1 riportata dal Sig. , ovvero: a) Euro 138.556,00 a titolo di speciale elargizione e derivante dall'importo di 2068,00 Pt_1 euro moltiplicato per ogni punto percentuale di invalidità riscontata in capo al Sig. o la diversa somma che dovesse Pt_1 apparire di giustizia. b) Euro 258,23 mensili a titolo di assegno vitalizio in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente riportata dal militare o la diversa somma che dovesse apparire di giustizia. c) Euro 1.033,00 mensili a titolo di speciale assegno vitalizio in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente riportata dal militare o la diversa somma che dovesse apparire di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente 1 procedimento. Salvis iuribus”.
A sostegno della domanda , quale App. sc. Q.S., ovvero militare dell'Arma dei Carabinieri, Parte_1 attualmente in servizio presso la Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Lodi, ha dedotto:
- delle lesioni occorse in data 25.10.2003 durante lo svolgimento del servizio di Pronto Intervento con la pattuglia del Nucleo Radiomobile della C.C. di Codogno, nel tentativo di catturare l'autore di un furto consumatosi in zona San Rocco al Porto (LO);
- in specie, della collisione della area frontale del veicolo di servizio con il veicolo guidato dal soggetto in fuga, all'interno della corsia di marcia della SP26 imboccata nel senso inverso;
- del successivo arresto del fuggitivo e della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lodi
n. 972/2003, per i reati ascritti al fuggitivo;
- della domanda di riconoscimento della causa di servizio e del riconoscimento della causa di servizio per tutte le lesioni dipendenti dall'evento traumatico, ovvero: “Pregresse contusione mano e polso dx, escoriazione e microferita polso dx”, “Pregressa distorsione contusione cervico-dorso-lombare”, “Pregressa distorsione
1° dito mano sx”, “Pregressa contusione spalla e braccio dx”, “discopatie L3-L4, L4-L5”, “Discopatie C5-C6,
C6-C7, D7-D8 con ernia discale C5-C6 con evidenti segni di sofferenza radicolare di entità moderata severa in C5-
C6 e C7-C8 sx”, con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo e successiva rivalutazione;
- della domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere presentata in data 03.02.2022 in relazione alle conseguenze lesive dipendenti dall'evento del 25.10.2003;
- del rigetto della domanda con provvedimento del 07.11.2022 per tardiva presentazione della stessa.
Ha concluso come sopra riportato, rappresentando dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, che sarebbe imprescrittibile, quantificando il danno permanente nella misura percentuale del 67%, comunque non inferiore al 25%, affermando la spettanza dei conseguenti benefici economici quale la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato competente, eccependo la prescrizione del diritto azionato, negando la sussistenza dei presupposti per la “qualità” ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 563 della l. n. 266/05, ritenendo che i fatti non potessero sussumersi nell'elencazione tassativa di cui al comma 563 dell'art. 1 cit., opponendosi alla quantificazione della percentuale di invalidità; ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
Il non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia previa verifica della regolare notificazione nei suoi confronti.
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti e tramite incarico al Consulente Tecnico dell'Ufficio su quesito del Giudice, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Il ricorso deve essere accolto con le precisazioni che si diranno.
a) CP_3
Il ricorrente domanda nel presente giudizio l'accertamento dello status di vittima del dovere e la condanna delle resistenti al pagamento dei seguenti benefici:
a) la c.d. “speciale elargizione”, erogabile una tantum, soggetta a rivalutazione ISTAT ed esente da IRPEF, prevista dall'art. 1 comma 1 della l. n. 302/1990 (cfr. l. 466/1980) e dall'art. 4 comma 1 lett. a) punto 1) del d.p.r. n. 243/2006, cui rinvia l'art. 5 comma 1 (rubricato, “percentualizzazione della invalidità permanente”) del medesimo d.p.r. n. 243 del 7 luglio 2006 (pari, nel caso di specie, ad €
774,69 per punto percentuale di invalidità, aumentabili ad € 2.000,00 per punto percentuale ex art. 5 comma 1 della L. n. 206/2004, applicabile alle vittime del dovere in forza del disposto della L. n.
222/2006, che modifica l'art. 34);
b) il c.d. “assegno vitalizio” previsto dall'art. 4 comma 1 lett. b) del citato d.p.r. n. 243/2006, che rinvia all'art. 2 della L. n. 407/1998, non reversibile e soggetto a perequazione annua dal 1 gennaio 2006 ex art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 (pari ad € 258,23 mensili per vittime del dovere ed equiparati, cfr. circolare 1020 dello Stato Maggiore dell'Esercito, prodotta su autorizzazione del Giudice in data
09.11.2023, pag. 26 e ss.; cfr. art. 82 della L. n. 388/2000);
c) il c.d. “speciale assegno vitalizio”, non reversibile, previsto dall'art. 5 comma 3 della L. n. 206/2004 per le vittime di atti di terrorismo e stragi, soggetto a perequazione annua con decorrenza dal 1 gennaio
2008 ex art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 e art. 2 commi 105-107, L. n. 244/2007 (pari ad € 1.033,00 mensili), estensibile alle vittime del dovere per effetto dell'art. 2, comma 105 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007.
Il ricorrente è militare dell'Arma dei Carabinieri e presta servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di Lodi, Sezione Radiomobile.
I fatti, non contestati dal ex art. 115 c.p.c., sono pacifici. Controparte_1
Nel corso del turno di servizio di Pronto Intervento e pattuglia del 25.10.2003, il ricorrente, alla guida della volante Alfa Romeo 155, inseguiva il sospettato autore di un furto avvenuto a San Rocco al Porto lungo la
SS 9 Emilia in direzione Lodi. Il presunto autore del furto, alla guida del veicolo CI DR, commetteva durante la fuga due sinistri stradali collidendo con due veicoli di terze persone.
Il ricorrente ravvisava un pericolo concreto per l'incolumità degli altri automobilisti in transito sulla SS 9 e predisponeva un posto di blocco lungo la SS 9 nel tentativo di fermare il fuggitivo.
Il fuggitivo, alla guida del veicolo, eludeva lo sbarramento stradale ed invadeva l'opposto senso di marcia. Il ricorrente, accortosi che vi era pericolo per le auto in transito, sorpassava l'autovettura CI DR e con una manovra di testacoda tentava di chiudere la via di fuga con l'autoradio, lasciando libera la corsia accanto. Il soggetto inseguito, nonostante il blocco, procedeva volontariamente accelerando e collideva con
3 la propria vettura con la portiera, lato guidatore, dove si trovava il ricorrente. A seguito dell'urto violento il ricorrente veniva trasportato presso l'Ospedale di Lodi.
L'art. 1, della legge 23.12.2005 n. 266, ai commi da 562 a 565, prevede:
“562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 1 comma 563 lett. a), della legge n. 266/2005.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente condivisibile principio: “al dipendente della Polizia di
Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 04.05.2017, n. 10791; conforme Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17.10.2018, n.
4 26012).
Come è stato affermato: “da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, della L. n. 266, art. 1, i commi 563 e 564 individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
31.07.2020, n. 16571; conforme, v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 20-10-2021, n. 29204, la quale ha avuto modo di affermare che: “nell'interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che essa, differentemente da quella di cui al successivo comma 564, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (Cass. S.U. n. 10791 del 2017))”.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha contratto la propria invalidità durante il servizio di pattuglia svolto il giorno 25.10.2003, nel tentativo di bloccare un fuggitivo che, con la rispettiva condotta, stava mettendo in concreto pericolo l'incolumità di terze persone, già compromessa da due incidenti stradali nel corso della fuga.
Il ricorrente, a prescindere dalla sussistenza o no di un comando specifico, ha contratto le proprie infermità nel corso di una attività istituzionale di ordine pubblico, durante delle operazioni di contrasto all'attività di criminalità a tutela della pubblica incolumità.
Pacifico, del resto, il nesso di causalità tra la patologia e l'attività di servizio, posto che l'Amministrazione resistente ha già riconosciuto come dipendenti da causa di servizio le infermità, ascrivendo le medesime alla tabella B (cfr. doc. n. 5 ric.; doc. n. 8 ric.).
Deve essere pertanto riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563 della L. n. 266/05 ed il deve provvedere all'iscrizione del nominativo nella graduatoria unica CP_1 nazionale delle posizioni tenuta dal ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243. Controparte_1
Al ricorrente vanno, di conseguenza, riconosciuti i benefici di cui all'art. 1, comma 562 della legge n.
266/05 e al D.P.R. n. 243/06 con le seguenti precisazioni.
b) Prescrizione.
Sul punto deve, tuttavia, affermarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente.
La domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile (cfr. Cass. n. 7363/17; Cass. n. 4366/12; Cass. n. 206/99, mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale (Cfr. Cass. civ. ord. n. 2563/16) il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento.
L'impostazione sulla prescrizione è stata accolta da un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha risolto la questione nei termini anzidetti: “la condizione di vittima del
5 dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022)” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord.
08.02.2023, n. 3868; cfr. la precedente pronuncia di Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 22.12.2022, n. 37522).
Nella specie, i benefici spettanti alle vittime del dovere con decorrenza dal 01.01.2006 sono: la speciale elargizione prevista dalle leggi n. 466/80 e 302/90 per le vittime della criminalità e del terrorismo e l'assegno vitalizio non reversibile di € 258,23 previsto dalla legge n. 407/98.
Con decorrenza dal 01.01.2008 spetta, inoltre, anche l'assegno vitalizio non reversibile, di € 1.033,00 mensili e ciò per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 266/05, estensione prevista dall'art. 2, comma 105, della legge 24.12.2007 n. 244.
L'individuazione del dies a quo della eccepita prescrizione è una questione di diritto, la cui risoluzione è demandata al giudice che può individuarlo anche d'ufficio (Cass. 24047/2022; Cass. 33169/2021: “come chiarito da questa S.C., la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004”).
Ne consegue, pertanto, che il diritto al pagamento della “speciale elargizione” deve essere dichiarato prescritto, decorrendo il termine di prescrizione (decennale) dal 01.01.2006, ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/05.
Tra tali benefici, come specificato anche dal D.P.R. n. 243/2006 (art. 4 comma 1, lett. a) punto 1), c'è proprio la speciale elargizione di cui alle leggi n. 466/80 e 302/90, sicché deve ritenersi che il relativo diritto, consistente in una prestazione una tantum, non periodica, potesse essere esercitato sin dal
01.01.2006, per cui alla data della domanda amministrativa di riconoscimento dello status di vittima del dovere (presentata in data 14.02.2022, doc. n. 1 ric.) si era già compiuta la prescrizione decennale.
Le successive leggi hanno solo elevato l'importo dell'elargizione speciale in questione, per cui non possono avere avuto l'effetto di spostare in avanti il dies a quo della prescrizione.
La C.T.U. disposta in corso di causa ha accertato una percentuale di invalidità superiore al 25%, ovvero nella misura complessiva valutabile del 30%, rassegnando conclusioni immuni da vizi logici ed aderenti alla documentazione in atti, che vengono in questa sede condivise.
Per questo motivo spetta all'istante, nei limiti della prescrizione quinquennale (ex art. 2948 c.c.) e quindi a decorrere dal 14.02.2017 in considerazione del primo atto interruttivo rappresentato dalla domanda amministrativa, l'assegno vitalizio non reversibile espressamente domandato nella misura di € 258,23 mensili, previsto dall'art. 2 co. 1 l. 23.11.1998 n. 407 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1 l. 20.10.1990 n. 302 che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore
6 ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. b) n. 1) d.p.r.
7.7.2006 n. 243.
Per la stessa ragione sopra evidenziata, spetta anche all'istante, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, lo speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 5 co. 3 l.
3.8.2004 n. 206 in favore delle vittime del terrorismo che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 co. 105 l. 24.12.2007, n. 244, con decorrenza dal
01.01.2008.
La domanda proposta nei confronti del è infondata in quanto non è soggetto titolare Controparte_2 della situazione giuridica sostanziale dal lato passivo, essendo il ricorrente dipendente funzionale del nei cui confronti fa valere le pretese. Controparte_1
Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti sopra specificati ed il va condannato al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle seguenti prestazioni: 1) assegno mensile vitalizio non reversibile di
€ 258,23, di cui all'art. 2 della legge n. 407/98, con decorrenza dal 14.02.2017, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
2) assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 14.02.2017, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo.
Va altresì dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del DPR
n. 243/06.
c) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo Controparte_1 giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore indeterminabile della domanda tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 ai sensi dell'art. 5 del
D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura della causa, i parametri minimi per le questioni affrontate.
Irripetibili le spese di lite nei confronti del , in quanto contumace vittorioso che non Controparte_2 ha svolto attività processuale.
Il fondo spese per la consulenza tecnica d'ufficio, pari ad € 600,00 oltre accessori come richiesto dal consulente nominato, viene posto definitivamente a carico del soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
-condanna il al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non Controparte_1 reversibile di € 258,23 di cui all'art. 2 della legge n. 407/98, con decorrenza dal 14.02.2017, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
7 -condanna il al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non Controparte_1 reversibile di € 1.033,00, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 14.02.2017, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
-dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n.
243/06;
-condanna altresì il al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
-dichiara irripetibili le spese nei confronti del;
Controparte_2
-pone le spese di consulenza tecnica, pari ad € 600,00 oltre accessori, definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 4 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
8
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
Controparte_2
PARTE RESISTENTE Oggi 04/07/2024, alle ore 10:02, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIELLA SELENE JOSEPHINE GAIA e l'avv. CARBUTTI Parte_1 PAS Per il la dott.ssa MORRONE in sostituzione dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 STA che esibisce agli atti. Per il , contumace. Controparte_2 Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente nel ribadire osservazioni alle conclusioni del CTP, nell'osservare che dovrebbe considerarsi il quadro generale, discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Cita sentenza del Tribunale di Massa n. 123 del 2024 in materia di prescrizione. Riepiloga le attività del e ritiene che non ci siano difficoltà per il Pt_1 riconoscimento dello status. Richiama sentenza della Corte dei Conti - Regione Lombardia. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Evidenzia che l'evento risalirebbe al 2003 e ciò influirebbe sul riconoscimento nel merito del diritto e sulla connessione causale dell'evento con la situazione del ricorrente. Insiste per il rigetto della domanda, concludendo come da memoria. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIELLA Parte_1 C.F._1 SELENE JOSEPHINE GAIA e dall'Avv. CARBUTTI PASQUALE ), presso il C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 resso il cu ivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2 Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/07/2023, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con il e con il Controparte_1 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di CP_2
Lodi, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, ed in accoglimento del proposto ricorso voglia assumere le seguenti CONCLUSIONI Previa disapplicazione del provvedimento del n0023800 Controparte_1 datato 07.11.2022, - Accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione decennale al riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- Conseguentemente accertare e dichiarare lo status di vittima del dovere del Sig. in Parte_1 virtù di quanto argomentato in diritto, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui alla legge 266/2005 e la condanna del al riconoscimento dei benefici assistenziali ex legge 266/2005; - Accertare che l'invalidità Controparte_1 complessiva del Sig. è pari al 67%, e comunque non inferiore al 25%, per l'effetto condannare il Parte_1 [...]
al pagamento delle somme su indicate derivanti dalla quantificazione dell'invalidità permanente effettivamente CP_1 riportata dal Sig. , ovvero: a) Euro 138.556,00 a titolo di speciale elargizione e derivante dall'importo di 2068,00 Pt_1 euro moltiplicato per ogni punto percentuale di invalidità riscontata in capo al Sig. o la diversa somma che dovesse Pt_1 apparire di giustizia. b) Euro 258,23 mensili a titolo di assegno vitalizio in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente riportata dal militare o la diversa somma che dovesse apparire di giustizia. c) Euro 1.033,00 mensili a titolo di speciale assegno vitalizio in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente riportata dal militare o la diversa somma che dovesse apparire di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente 1 procedimento. Salvis iuribus”.
A sostegno della domanda , quale App. sc. Q.S., ovvero militare dell'Arma dei Carabinieri, Parte_1 attualmente in servizio presso la Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Lodi, ha dedotto:
- delle lesioni occorse in data 25.10.2003 durante lo svolgimento del servizio di Pronto Intervento con la pattuglia del Nucleo Radiomobile della C.C. di Codogno, nel tentativo di catturare l'autore di un furto consumatosi in zona San Rocco al Porto (LO);
- in specie, della collisione della area frontale del veicolo di servizio con il veicolo guidato dal soggetto in fuga, all'interno della corsia di marcia della SP26 imboccata nel senso inverso;
- del successivo arresto del fuggitivo e della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lodi
n. 972/2003, per i reati ascritti al fuggitivo;
- della domanda di riconoscimento della causa di servizio e del riconoscimento della causa di servizio per tutte le lesioni dipendenti dall'evento traumatico, ovvero: “Pregresse contusione mano e polso dx, escoriazione e microferita polso dx”, “Pregressa distorsione contusione cervico-dorso-lombare”, “Pregressa distorsione
1° dito mano sx”, “Pregressa contusione spalla e braccio dx”, “discopatie L3-L4, L4-L5”, “Discopatie C5-C6,
C6-C7, D7-D8 con ernia discale C5-C6 con evidenti segni di sofferenza radicolare di entità moderata severa in C5-
C6 e C7-C8 sx”, con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo e successiva rivalutazione;
- della domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere presentata in data 03.02.2022 in relazione alle conseguenze lesive dipendenti dall'evento del 25.10.2003;
- del rigetto della domanda con provvedimento del 07.11.2022 per tardiva presentazione della stessa.
Ha concluso come sopra riportato, rappresentando dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, che sarebbe imprescrittibile, quantificando il danno permanente nella misura percentuale del 67%, comunque non inferiore al 25%, affermando la spettanza dei conseguenti benefici economici quale la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato competente, eccependo la prescrizione del diritto azionato, negando la sussistenza dei presupposti per la “qualità” ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 563 della l. n. 266/05, ritenendo che i fatti non potessero sussumersi nell'elencazione tassativa di cui al comma 563 dell'art. 1 cit., opponendosi alla quantificazione della percentuale di invalidità; ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
Il non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia previa verifica della regolare notificazione nei suoi confronti.
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti e tramite incarico al Consulente Tecnico dell'Ufficio su quesito del Giudice, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Il ricorso deve essere accolto con le precisazioni che si diranno.
a) CP_3
Il ricorrente domanda nel presente giudizio l'accertamento dello status di vittima del dovere e la condanna delle resistenti al pagamento dei seguenti benefici:
a) la c.d. “speciale elargizione”, erogabile una tantum, soggetta a rivalutazione ISTAT ed esente da IRPEF, prevista dall'art. 1 comma 1 della l. n. 302/1990 (cfr. l. 466/1980) e dall'art. 4 comma 1 lett. a) punto 1) del d.p.r. n. 243/2006, cui rinvia l'art. 5 comma 1 (rubricato, “percentualizzazione della invalidità permanente”) del medesimo d.p.r. n. 243 del 7 luglio 2006 (pari, nel caso di specie, ad €
774,69 per punto percentuale di invalidità, aumentabili ad € 2.000,00 per punto percentuale ex art. 5 comma 1 della L. n. 206/2004, applicabile alle vittime del dovere in forza del disposto della L. n.
222/2006, che modifica l'art. 34);
b) il c.d. “assegno vitalizio” previsto dall'art. 4 comma 1 lett. b) del citato d.p.r. n. 243/2006, che rinvia all'art. 2 della L. n. 407/1998, non reversibile e soggetto a perequazione annua dal 1 gennaio 2006 ex art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 (pari ad € 258,23 mensili per vittime del dovere ed equiparati, cfr. circolare 1020 dello Stato Maggiore dell'Esercito, prodotta su autorizzazione del Giudice in data
09.11.2023, pag. 26 e ss.; cfr. art. 82 della L. n. 388/2000);
c) il c.d. “speciale assegno vitalizio”, non reversibile, previsto dall'art. 5 comma 3 della L. n. 206/2004 per le vittime di atti di terrorismo e stragi, soggetto a perequazione annua con decorrenza dal 1 gennaio
2008 ex art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 e art. 2 commi 105-107, L. n. 244/2007 (pari ad € 1.033,00 mensili), estensibile alle vittime del dovere per effetto dell'art. 2, comma 105 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007.
Il ricorrente è militare dell'Arma dei Carabinieri e presta servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di Lodi, Sezione Radiomobile.
I fatti, non contestati dal ex art. 115 c.p.c., sono pacifici. Controparte_1
Nel corso del turno di servizio di Pronto Intervento e pattuglia del 25.10.2003, il ricorrente, alla guida della volante Alfa Romeo 155, inseguiva il sospettato autore di un furto avvenuto a San Rocco al Porto lungo la
SS 9 Emilia in direzione Lodi. Il presunto autore del furto, alla guida del veicolo CI DR, commetteva durante la fuga due sinistri stradali collidendo con due veicoli di terze persone.
Il ricorrente ravvisava un pericolo concreto per l'incolumità degli altri automobilisti in transito sulla SS 9 e predisponeva un posto di blocco lungo la SS 9 nel tentativo di fermare il fuggitivo.
Il fuggitivo, alla guida del veicolo, eludeva lo sbarramento stradale ed invadeva l'opposto senso di marcia. Il ricorrente, accortosi che vi era pericolo per le auto in transito, sorpassava l'autovettura CI DR e con una manovra di testacoda tentava di chiudere la via di fuga con l'autoradio, lasciando libera la corsia accanto. Il soggetto inseguito, nonostante il blocco, procedeva volontariamente accelerando e collideva con
3 la propria vettura con la portiera, lato guidatore, dove si trovava il ricorrente. A seguito dell'urto violento il ricorrente veniva trasportato presso l'Ospedale di Lodi.
L'art. 1, della legge 23.12.2005 n. 266, ai commi da 562 a 565, prevede:
“562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 1 comma 563 lett. a), della legge n. 266/2005.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente condivisibile principio: “al dipendente della Polizia di
Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 04.05.2017, n. 10791; conforme Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17.10.2018, n.
4 26012).
Come è stato affermato: “da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, della L. n. 266, art. 1, i commi 563 e 564 individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
31.07.2020, n. 16571; conforme, v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 20-10-2021, n. 29204, la quale ha avuto modo di affermare che: “nell'interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che essa, differentemente da quella di cui al successivo comma 564, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (Cass. S.U. n. 10791 del 2017))”.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha contratto la propria invalidità durante il servizio di pattuglia svolto il giorno 25.10.2003, nel tentativo di bloccare un fuggitivo che, con la rispettiva condotta, stava mettendo in concreto pericolo l'incolumità di terze persone, già compromessa da due incidenti stradali nel corso della fuga.
Il ricorrente, a prescindere dalla sussistenza o no di un comando specifico, ha contratto le proprie infermità nel corso di una attività istituzionale di ordine pubblico, durante delle operazioni di contrasto all'attività di criminalità a tutela della pubblica incolumità.
Pacifico, del resto, il nesso di causalità tra la patologia e l'attività di servizio, posto che l'Amministrazione resistente ha già riconosciuto come dipendenti da causa di servizio le infermità, ascrivendo le medesime alla tabella B (cfr. doc. n. 5 ric.; doc. n. 8 ric.).
Deve essere pertanto riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563 della L. n. 266/05 ed il deve provvedere all'iscrizione del nominativo nella graduatoria unica CP_1 nazionale delle posizioni tenuta dal ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243. Controparte_1
Al ricorrente vanno, di conseguenza, riconosciuti i benefici di cui all'art. 1, comma 562 della legge n.
266/05 e al D.P.R. n. 243/06 con le seguenti precisazioni.
b) Prescrizione.
Sul punto deve, tuttavia, affermarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente.
La domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile (cfr. Cass. n. 7363/17; Cass. n. 4366/12; Cass. n. 206/99, mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale (Cfr. Cass. civ. ord. n. 2563/16) il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento.
L'impostazione sulla prescrizione è stata accolta da un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha risolto la questione nei termini anzidetti: “la condizione di vittima del
5 dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022)” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord.
08.02.2023, n. 3868; cfr. la precedente pronuncia di Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 22.12.2022, n. 37522).
Nella specie, i benefici spettanti alle vittime del dovere con decorrenza dal 01.01.2006 sono: la speciale elargizione prevista dalle leggi n. 466/80 e 302/90 per le vittime della criminalità e del terrorismo e l'assegno vitalizio non reversibile di € 258,23 previsto dalla legge n. 407/98.
Con decorrenza dal 01.01.2008 spetta, inoltre, anche l'assegno vitalizio non reversibile, di € 1.033,00 mensili e ciò per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 266/05, estensione prevista dall'art. 2, comma 105, della legge 24.12.2007 n. 244.
L'individuazione del dies a quo della eccepita prescrizione è una questione di diritto, la cui risoluzione è demandata al giudice che può individuarlo anche d'ufficio (Cass. 24047/2022; Cass. 33169/2021: “come chiarito da questa S.C., la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004”).
Ne consegue, pertanto, che il diritto al pagamento della “speciale elargizione” deve essere dichiarato prescritto, decorrendo il termine di prescrizione (decennale) dal 01.01.2006, ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/05.
Tra tali benefici, come specificato anche dal D.P.R. n. 243/2006 (art. 4 comma 1, lett. a) punto 1), c'è proprio la speciale elargizione di cui alle leggi n. 466/80 e 302/90, sicché deve ritenersi che il relativo diritto, consistente in una prestazione una tantum, non periodica, potesse essere esercitato sin dal
01.01.2006, per cui alla data della domanda amministrativa di riconoscimento dello status di vittima del dovere (presentata in data 14.02.2022, doc. n. 1 ric.) si era già compiuta la prescrizione decennale.
Le successive leggi hanno solo elevato l'importo dell'elargizione speciale in questione, per cui non possono avere avuto l'effetto di spostare in avanti il dies a quo della prescrizione.
La C.T.U. disposta in corso di causa ha accertato una percentuale di invalidità superiore al 25%, ovvero nella misura complessiva valutabile del 30%, rassegnando conclusioni immuni da vizi logici ed aderenti alla documentazione in atti, che vengono in questa sede condivise.
Per questo motivo spetta all'istante, nei limiti della prescrizione quinquennale (ex art. 2948 c.c.) e quindi a decorrere dal 14.02.2017 in considerazione del primo atto interruttivo rappresentato dalla domanda amministrativa, l'assegno vitalizio non reversibile espressamente domandato nella misura di € 258,23 mensili, previsto dall'art. 2 co. 1 l. 23.11.1998 n. 407 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1 l. 20.10.1990 n. 302 che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore
6 ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. b) n. 1) d.p.r.
7.7.2006 n. 243.
Per la stessa ragione sopra evidenziata, spetta anche all'istante, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, lo speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 5 co. 3 l.
3.8.2004 n. 206 in favore delle vittime del terrorismo che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 co. 105 l. 24.12.2007, n. 244, con decorrenza dal
01.01.2008.
La domanda proposta nei confronti del è infondata in quanto non è soggetto titolare Controparte_2 della situazione giuridica sostanziale dal lato passivo, essendo il ricorrente dipendente funzionale del nei cui confronti fa valere le pretese. Controparte_1
Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti sopra specificati ed il va condannato al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle seguenti prestazioni: 1) assegno mensile vitalizio non reversibile di
€ 258,23, di cui all'art. 2 della legge n. 407/98, con decorrenza dal 14.02.2017, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
2) assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 14.02.2017, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo.
Va altresì dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del DPR
n. 243/06.
c) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo Controparte_1 giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore indeterminabile della domanda tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 ai sensi dell'art. 5 del
D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura della causa, i parametri minimi per le questioni affrontate.
Irripetibili le spese di lite nei confronti del , in quanto contumace vittorioso che non Controparte_2 ha svolto attività processuale.
Il fondo spese per la consulenza tecnica d'ufficio, pari ad € 600,00 oltre accessori come richiesto dal consulente nominato, viene posto definitivamente a carico del soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
-condanna il al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non Controparte_1 reversibile di € 258,23 di cui all'art. 2 della legge n. 407/98, con decorrenza dal 14.02.2017, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
7 -condanna il al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non Controparte_1 reversibile di € 1.033,00, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 14.02.2017, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
-dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n.
243/06;
-condanna altresì il al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
-dichiara irripetibili le spese nei confronti del;
Controparte_2
-pone le spese di consulenza tecnica, pari ad € 600,00 oltre accessori, definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 4 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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