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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/09/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA RO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1125/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. INCARDONA SALVATORE e dall'avv. FRANCESCO MARIA
INCARDONA, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
, domiciliato in VIA D'ANNUNZIO, 110 C/O AVV. MASSIMO TRICOMI CATANIA;
P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. NICODEMO MARIANO giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la decisione del 17.9.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto Controparte_1
ingiungersi alla società il pagamento della somma di € Controparte_2
65.785,00, oltre interessi di mora dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, nonché oltre spese e competenze legali del procedimento monitorio, per il mancato pagamento del noleggio di materiale da ponteggio indicata nelle fatture n. 90/2022; 114/2022; 137/2022; 156/2022; 175/2022; 195/2022;
216/2022;239/2022; 258/2022; 12/2023; 33/2023; 53/2023; 73/2023; 93/2023; 111/2023; 131/2023 n.
122/2022 e n. 123/2022.
Con decreto ingiuntivo n. 1505/2023 del 14.12.2023 (R.G. 2854/2023), il Tribunale di Siracusa
ha ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, oltre Controparte_2
interessi dalle scadenze al saldo e oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ingiunta ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo di: “Dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o
revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto in quanto inammissibile, improponibile nonché
del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali”.
Parte A sostegno dell'opposizione , premesso di aver stipulato con la Manutenzioni Costruzione e
Ponteggi in data 18 novembre 2021 contratto di nolo di materiale da ponteggio, ha esposto che le parti pagina 2 di 10 avevano concordato di convertire il contratto da nolo a vendita e che, nonostante le trattative fossero
Contr andate a buon fine, ha richiesto l'immediato pagamento della merce concessa a noleggio. Parte
opponente ha quindi eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché concesso sulla base di mere fatture, nonché per mancanza di prova scritta del credito vantato dall'opposta.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando le deduzioni di parte attrice CP_1
opponente e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale dell'opposto decreto.
Con le memorie ex art. 171 ter cpc le parti hanno insistito nelle rispettive difese e formulato richieste istruttorie. Inoltre, con la terza memoria ex art. 171 ter cpc la ha esposto di essere stata CP_3
ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Gela emesso in data
19.9.2024 reso nel procedimento rg. N. 29/2024.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza depositata in data
30.10.2024 la causa, istruita tramite la sola produzione di documenti, è stata rinviata per la decisione.
All'udienza del 17.9.2025 è comparsa solo parte opposta la quale ha insistito nel rigetto dell'opposizione e chiesto la decisione del giudizio.
In ordine alla procedibilità del presente giudizio, giova evidenziare che l'art. 168 L.F. dispone che a partire dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore, non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore;
durante la procedura di concordato preventivo non sono pertanto precluse le azioni di cognizione promosse da e contro l'imprenditore in concordato preventivo.
pagina 3 di 10 Considerato, dunque, che il procedimento monitorio dà ingresso ad un'azione di cognizione ordinaria seppur con forme processuali speciali, caratterizzata da un'unità funzionale tra le due fasi,
monitoria e di (eventuale) opposizione, lo stesso certamente non può ritenersi essere precluso durante la procedura di concordato preventivo, né è corretto ritenere che si tratti di una duplicazione di titolo di credito, atteso che nella procedura concordataria non è previsto alcun accertamento dei crediti da parte degli organi della procedura. Ne consegue che è certamente possibile per i creditori anteriori alla pubblicazione del concordato esperire le ordinarie azioni di cognizione per l'accertamento dei propri crediti, ma sui titoli ottenuti (decreto ingiuntivo – sentenza), in attuazione del principio della par condicio creditorum, opera la falcidia concordataria ex art.184 L.F. ed il divieto di promuovere azioni esecutive sugli stessi fondate ex art. 168 L.F.
La conseguibilità di un titolo esecutivo è un principio che emerge dall'intero tessuto della materia fallimentare, per cui le sole azioni esecutive non possono essere iniziate o proseguite dopo la dichiarazione di fallimento o deposito del concordato preventivo, restando possibile invece per il creditore esercitare il diritto a veder consolidato il proprio credito.
Ciò posto, i motivi di opposizione devono, quindi, essere esaminati nel merito.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il pagina 4 di 10 termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass. SU, 13533/2001; conf. tra le molte Cass. 13674/2006, anche nel senso che eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c.; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010).
Peraltro, alla luce delle doglianze dell'opponente in ordine all'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per assenza delle condizioni di ammissibilità, deve sin da ora evidenziarsi che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass.
1184/2007 e Cass. 3649/2012).
Al riguardo deve osservarsi che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'odierna opposta,
oltre a contenere l'individuazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese (richiesta di pagamento delle somme portate dalle fatture indicate in ricorso a fronte del servizio di noleggio di strutture di ponteggi, v. ricorso monitorio allegato all'opposizione), è altresì munito della documentazione idonea a fornire la prova scritta del credito di cui all'art. 634 c.p.c. (preventivo offerta pagina 5 di 10 n. 114/2021 del 18.11.2021, documenti di trasporto, fatture azionate cfr. fasc. monitorio riprodotto in allegato alla comparsa di costituzione).
Ciò posto, risulta documentato e non contestato il rapporto contrattuale avente ad oggetto il nolo di materiale da ponteggio (all. 3 di parte opponente). Tale rapporto risulta altresì dimostrato dai DDT
prodotti in atti, attestanti la consegna della merce noleggiata e dalle fatture azionate. Ed infatti, sebbene tali documenti non siano stati sottoscritti dalla società opponente, quest'ultima non ha specificamente contestato di non aver ricevuto il materiale, anzi ha rappresento che il noleggio è avvenuto per un periodo più lungo di quello pattuito, che parte dei materiali è stata oggetto di furto e che le parti hanno intavolato
Parte trattative per l'acquisto del materiale noleggiato da parte della . Ebbene, tali circostanze, allegate e documentate da parte opponente ( v. all.6 denuncia di furto), sono del tutto incompatibili con la mancata consegna del materiale.
Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi che la convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, abbia fornito prova della fonte negoziale del titolo e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di ingiunzione, alla luce della documentazione prodotta e delle deduzioni formulate dalla società opponente.
In proposito, è senz'altro principio consolidato quello riportato dalla società opponente secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (v. tra le molte, Cass. n.
9593/2004; conf. Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 299/2016 e Cass. 34831/2024). Tuttavia, a tale principio,
deve essere affiancato quello secondo cui la fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe pagina 6 di 10 le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (v. in merito, Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Cass. n.
26801/2019), con la precisazione che una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (v. in proposito, Cass. n. 10860/2007),
potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (v. altresì Cass. 1021/2019).
Ebbene, nel caso in esame, parte opposta ha sufficientemente documentato la propria pretesa, in quanto il preventivo di noleggio sottoscritto dall'opponente, le fatture azionate e i DDT costituiscono senz'altro idonea prova scritta del credito nel giudizio monitorio ex art. 634 c.p.c., con conseguente infondatezza della censura in ordine alla illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, fermo quanto anzidetto in ordine alla cognizione del giudice dell'opposizione).
A fronte della produzione di tale documentazione, le cui risultanze integrano le specifiche e tempestive allegazioni svolte da parte opposta ai fini della individuazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti e della quantificazione del corrispettivo richiesto, la società opponente non ha svolto tempestive e specifiche contestazioni in ordine alle prestazioni rese, essendosi limitata ad eccepire la presenza di trattative per l'acquisto del materiale noleggiato. Ebbene, la presenza di trattative, non concretizzatesi in vincoli contrattuali, appare irrilevanti in questa sede, in quanto la mancata conversione del contratto di noleggio in vendita non incide sul diritto di credito vantato dall'opposta sulla base del servizio di noleggio reso e non contestato. D'altra parte, l'opponente non ha proposto alcuna domanda di accertamento e di condanna per responsabilità precontrattuale.
Parimenti irrilevante è la circostanza che parte del materiale noleggiato sia stato oggetto di furto.
E' noto, infatti, che il noleggiatore può utilizzare la cosa altrui in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiante ed ha l'obbligo di restituirla alla scadenza pattuita o, comunque, dopo esserne servito in conformità al contratto.
pagina 7 di 10 Il contratto atipico in esame è assimilabile, per analogia, alla locazione di cose mobili con conseguente applicabilità della relativa disciplina, in quanto compatibile.
Pacifica è l'applicazione al contratto di noleggio dell'art. 1588 c.c., ai sensi del quale: «[I] Il
conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della
locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non
imputabile. [II] È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha
ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.».
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la norma - che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c. - pone una vera e propria presunzione di colpa in capo al conduttore (cfr. Cass. n. 2619/2014), superabile soltanto con la dimostrazione che la causa della perdita o del deterioramento del bene, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile.
In altri termini è necessario fornire la prova da parte del conduttore che tali eventi si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore, mentre, a norma del comma 2 dell'art. 1588 c.c., non è
sufficiente a vincere la presunzione de qua invocare la colpa di terzi soggetti ai quali lo stesso conduttore,
anche temporaneamente, ha affidato l'uso o il godimento della cosa (cfr. Cass. n. 10126/2000; nello stesso senso, Cass. n. 22823/2018; Cass. n. 22289/2023, in motiv.).
Dunque, non basta - secondo un orientamento di legittimità risalente e consolidato, recentemente ribadito da Cass. n. 22289/2023 - che il conduttore dimostri di avere diligentemente custodito il bene e/o di avere scrupolosamente osservato tutti gli obblighi nascenti dal contratto (cfr. Cass. n. 2599/1962; Cass.
n. 1981/1968; Cass. n. 1939/1971), dovendo provare che gli accadimenti dannosi sono derivati da causa estranea ai suoi doveri di condotta, imprevedibile da parte di un debitore di media diligenza o, se pur prevedibile, inevitabile, nonostante l'adozione delle misure suggerite dalla comune prudenza allo scopo di evitare il danno.
pagina 8 di 10 Al riguardo la Suprema Corte, in fattispecie affine, ha altresì precisato che, nell'ipotesi di furto del bene in comodato, il comodatario è responsabile per colpa qualora non provi di aver adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano per evitare la sottrazione del bene, secondo la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass. n. 16826/2003); diligenza che comporta non solo che egli eviti azioni od omissioni personali che possano disperdere o deteriorare la cosa, ma anche, in esplicazione del c.d.
dovere di protezione, che egli predisponga quanto necessario per prevenire gli accadimenti esterni (tra cui anche il furto), che possano determinarne la perdita, il perimento, o il deterioramento (cfr. Cass. n.
1702/1969).
Ne consegue che, in caso di perdita della cosa mobile, grava sullo stesso detentore, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale (Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001), fornire la prova della non imputabilità della perdita, per essere stato il furto (o l'appropriazione indebita), con le modalità con cui è stato commesso, imprevedibile.
Nella specie nessuna prova ha fornito parte opponente in ordine alla non imputabilità della perdita dei beni concessi in noleggio.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i motivi di opposizione articolati dall'opponente non meritano accoglimento
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sulla quale non incide il pagamento avvenuto in corso di causa (v. in merito Cass. 18125/2017), e vengono liquidate sulla base dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato con d.m. 147/2022)
per le fasi di studio e introduttiva e sulla base dei parametri minimi per la fase decisionale, in base al valore (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), alla natura e alla complessità della controversia.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1505/2023
emesso dal Tribunale di Siracusa in data 12.12.2023
Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore della società opposta CP_3
che liquida in € 6307,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
forfettarie (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, il 17 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. IA RO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA RO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1125/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. INCARDONA SALVATORE e dall'avv. FRANCESCO MARIA
INCARDONA, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
, domiciliato in VIA D'ANNUNZIO, 110 C/O AVV. MASSIMO TRICOMI CATANIA;
P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. NICODEMO MARIANO giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la decisione del 17.9.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto Controparte_1
ingiungersi alla società il pagamento della somma di € Controparte_2
65.785,00, oltre interessi di mora dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, nonché oltre spese e competenze legali del procedimento monitorio, per il mancato pagamento del noleggio di materiale da ponteggio indicata nelle fatture n. 90/2022; 114/2022; 137/2022; 156/2022; 175/2022; 195/2022;
216/2022;239/2022; 258/2022; 12/2023; 33/2023; 53/2023; 73/2023; 93/2023; 111/2023; 131/2023 n.
122/2022 e n. 123/2022.
Con decreto ingiuntivo n. 1505/2023 del 14.12.2023 (R.G. 2854/2023), il Tribunale di Siracusa
ha ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, oltre Controparte_2
interessi dalle scadenze al saldo e oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ingiunta ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo di: “Dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o
revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto in quanto inammissibile, improponibile nonché
del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali”.
Parte A sostegno dell'opposizione , premesso di aver stipulato con la Manutenzioni Costruzione e
Ponteggi in data 18 novembre 2021 contratto di nolo di materiale da ponteggio, ha esposto che le parti pagina 2 di 10 avevano concordato di convertire il contratto da nolo a vendita e che, nonostante le trattative fossero
Contr andate a buon fine, ha richiesto l'immediato pagamento della merce concessa a noleggio. Parte
opponente ha quindi eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché concesso sulla base di mere fatture, nonché per mancanza di prova scritta del credito vantato dall'opposta.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando le deduzioni di parte attrice CP_1
opponente e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale dell'opposto decreto.
Con le memorie ex art. 171 ter cpc le parti hanno insistito nelle rispettive difese e formulato richieste istruttorie. Inoltre, con la terza memoria ex art. 171 ter cpc la ha esposto di essere stata CP_3
ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Gela emesso in data
19.9.2024 reso nel procedimento rg. N. 29/2024.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza depositata in data
30.10.2024 la causa, istruita tramite la sola produzione di documenti, è stata rinviata per la decisione.
All'udienza del 17.9.2025 è comparsa solo parte opposta la quale ha insistito nel rigetto dell'opposizione e chiesto la decisione del giudizio.
In ordine alla procedibilità del presente giudizio, giova evidenziare che l'art. 168 L.F. dispone che a partire dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore, non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore;
durante la procedura di concordato preventivo non sono pertanto precluse le azioni di cognizione promosse da e contro l'imprenditore in concordato preventivo.
pagina 3 di 10 Considerato, dunque, che il procedimento monitorio dà ingresso ad un'azione di cognizione ordinaria seppur con forme processuali speciali, caratterizzata da un'unità funzionale tra le due fasi,
monitoria e di (eventuale) opposizione, lo stesso certamente non può ritenersi essere precluso durante la procedura di concordato preventivo, né è corretto ritenere che si tratti di una duplicazione di titolo di credito, atteso che nella procedura concordataria non è previsto alcun accertamento dei crediti da parte degli organi della procedura. Ne consegue che è certamente possibile per i creditori anteriori alla pubblicazione del concordato esperire le ordinarie azioni di cognizione per l'accertamento dei propri crediti, ma sui titoli ottenuti (decreto ingiuntivo – sentenza), in attuazione del principio della par condicio creditorum, opera la falcidia concordataria ex art.184 L.F. ed il divieto di promuovere azioni esecutive sugli stessi fondate ex art. 168 L.F.
La conseguibilità di un titolo esecutivo è un principio che emerge dall'intero tessuto della materia fallimentare, per cui le sole azioni esecutive non possono essere iniziate o proseguite dopo la dichiarazione di fallimento o deposito del concordato preventivo, restando possibile invece per il creditore esercitare il diritto a veder consolidato il proprio credito.
Ciò posto, i motivi di opposizione devono, quindi, essere esaminati nel merito.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il pagina 4 di 10 termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass. SU, 13533/2001; conf. tra le molte Cass. 13674/2006, anche nel senso che eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c.; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010).
Peraltro, alla luce delle doglianze dell'opponente in ordine all'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per assenza delle condizioni di ammissibilità, deve sin da ora evidenziarsi che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass.
1184/2007 e Cass. 3649/2012).
Al riguardo deve osservarsi che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'odierna opposta,
oltre a contenere l'individuazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese (richiesta di pagamento delle somme portate dalle fatture indicate in ricorso a fronte del servizio di noleggio di strutture di ponteggi, v. ricorso monitorio allegato all'opposizione), è altresì munito della documentazione idonea a fornire la prova scritta del credito di cui all'art. 634 c.p.c. (preventivo offerta pagina 5 di 10 n. 114/2021 del 18.11.2021, documenti di trasporto, fatture azionate cfr. fasc. monitorio riprodotto in allegato alla comparsa di costituzione).
Ciò posto, risulta documentato e non contestato il rapporto contrattuale avente ad oggetto il nolo di materiale da ponteggio (all. 3 di parte opponente). Tale rapporto risulta altresì dimostrato dai DDT
prodotti in atti, attestanti la consegna della merce noleggiata e dalle fatture azionate. Ed infatti, sebbene tali documenti non siano stati sottoscritti dalla società opponente, quest'ultima non ha specificamente contestato di non aver ricevuto il materiale, anzi ha rappresento che il noleggio è avvenuto per un periodo più lungo di quello pattuito, che parte dei materiali è stata oggetto di furto e che le parti hanno intavolato
Parte trattative per l'acquisto del materiale noleggiato da parte della . Ebbene, tali circostanze, allegate e documentate da parte opponente ( v. all.6 denuncia di furto), sono del tutto incompatibili con la mancata consegna del materiale.
Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi che la convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, abbia fornito prova della fonte negoziale del titolo e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di ingiunzione, alla luce della documentazione prodotta e delle deduzioni formulate dalla società opponente.
In proposito, è senz'altro principio consolidato quello riportato dalla società opponente secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (v. tra le molte, Cass. n.
9593/2004; conf. Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 299/2016 e Cass. 34831/2024). Tuttavia, a tale principio,
deve essere affiancato quello secondo cui la fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe pagina 6 di 10 le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (v. in merito, Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Cass. n.
26801/2019), con la precisazione che una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (v. in proposito, Cass. n. 10860/2007),
potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (v. altresì Cass. 1021/2019).
Ebbene, nel caso in esame, parte opposta ha sufficientemente documentato la propria pretesa, in quanto il preventivo di noleggio sottoscritto dall'opponente, le fatture azionate e i DDT costituiscono senz'altro idonea prova scritta del credito nel giudizio monitorio ex art. 634 c.p.c., con conseguente infondatezza della censura in ordine alla illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, fermo quanto anzidetto in ordine alla cognizione del giudice dell'opposizione).
A fronte della produzione di tale documentazione, le cui risultanze integrano le specifiche e tempestive allegazioni svolte da parte opposta ai fini della individuazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti e della quantificazione del corrispettivo richiesto, la società opponente non ha svolto tempestive e specifiche contestazioni in ordine alle prestazioni rese, essendosi limitata ad eccepire la presenza di trattative per l'acquisto del materiale noleggiato. Ebbene, la presenza di trattative, non concretizzatesi in vincoli contrattuali, appare irrilevanti in questa sede, in quanto la mancata conversione del contratto di noleggio in vendita non incide sul diritto di credito vantato dall'opposta sulla base del servizio di noleggio reso e non contestato. D'altra parte, l'opponente non ha proposto alcuna domanda di accertamento e di condanna per responsabilità precontrattuale.
Parimenti irrilevante è la circostanza che parte del materiale noleggiato sia stato oggetto di furto.
E' noto, infatti, che il noleggiatore può utilizzare la cosa altrui in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiante ed ha l'obbligo di restituirla alla scadenza pattuita o, comunque, dopo esserne servito in conformità al contratto.
pagina 7 di 10 Il contratto atipico in esame è assimilabile, per analogia, alla locazione di cose mobili con conseguente applicabilità della relativa disciplina, in quanto compatibile.
Pacifica è l'applicazione al contratto di noleggio dell'art. 1588 c.c., ai sensi del quale: «[I] Il
conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della
locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non
imputabile. [II] È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha
ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.».
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la norma - che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c. - pone una vera e propria presunzione di colpa in capo al conduttore (cfr. Cass. n. 2619/2014), superabile soltanto con la dimostrazione che la causa della perdita o del deterioramento del bene, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile.
In altri termini è necessario fornire la prova da parte del conduttore che tali eventi si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore, mentre, a norma del comma 2 dell'art. 1588 c.c., non è
sufficiente a vincere la presunzione de qua invocare la colpa di terzi soggetti ai quali lo stesso conduttore,
anche temporaneamente, ha affidato l'uso o il godimento della cosa (cfr. Cass. n. 10126/2000; nello stesso senso, Cass. n. 22823/2018; Cass. n. 22289/2023, in motiv.).
Dunque, non basta - secondo un orientamento di legittimità risalente e consolidato, recentemente ribadito da Cass. n. 22289/2023 - che il conduttore dimostri di avere diligentemente custodito il bene e/o di avere scrupolosamente osservato tutti gli obblighi nascenti dal contratto (cfr. Cass. n. 2599/1962; Cass.
n. 1981/1968; Cass. n. 1939/1971), dovendo provare che gli accadimenti dannosi sono derivati da causa estranea ai suoi doveri di condotta, imprevedibile da parte di un debitore di media diligenza o, se pur prevedibile, inevitabile, nonostante l'adozione delle misure suggerite dalla comune prudenza allo scopo di evitare il danno.
pagina 8 di 10 Al riguardo la Suprema Corte, in fattispecie affine, ha altresì precisato che, nell'ipotesi di furto del bene in comodato, il comodatario è responsabile per colpa qualora non provi di aver adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano per evitare la sottrazione del bene, secondo la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass. n. 16826/2003); diligenza che comporta non solo che egli eviti azioni od omissioni personali che possano disperdere o deteriorare la cosa, ma anche, in esplicazione del c.d.
dovere di protezione, che egli predisponga quanto necessario per prevenire gli accadimenti esterni (tra cui anche il furto), che possano determinarne la perdita, il perimento, o il deterioramento (cfr. Cass. n.
1702/1969).
Ne consegue che, in caso di perdita della cosa mobile, grava sullo stesso detentore, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale (Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001), fornire la prova della non imputabilità della perdita, per essere stato il furto (o l'appropriazione indebita), con le modalità con cui è stato commesso, imprevedibile.
Nella specie nessuna prova ha fornito parte opponente in ordine alla non imputabilità della perdita dei beni concessi in noleggio.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i motivi di opposizione articolati dall'opponente non meritano accoglimento
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sulla quale non incide il pagamento avvenuto in corso di causa (v. in merito Cass. 18125/2017), e vengono liquidate sulla base dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato con d.m. 147/2022)
per le fasi di studio e introduttiva e sulla base dei parametri minimi per la fase decisionale, in base al valore (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), alla natura e alla complessità della controversia.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1505/2023
emesso dal Tribunale di Siracusa in data 12.12.2023
Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore della società opposta CP_3
che liquida in € 6307,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
forfettarie (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, il 17 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. IA RO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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